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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1191 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli avv.ti STRONGOLI GIUSEPPE E DORIA BRUNO Parte_1 appellante
E
con l'avv.to ARCIDIACONO GIOVANNI CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 24.9.2021 , impiegato dell' deduceva di essere Parte_1 CP_2 scivolato da una scala a chiocciola in ufficio in data 15.10.2018, alle ore 18,15; che a seguito dell'infortunio in questione, pur lamentando dolori alla spalla dx e al ginocchio sx non si rivolgeva ad alcun medico ma che, a causa dell'acuirsi dei dolori, il giorno seguente l'infortunio, decideva di rivolgersi alla struttura di radiologia del dr. dove, a seguito di Per_1 rx costole gli veniva diagnosticata una “frattura dell'arco posteriore della IV costa”; chiedeva, dunque, accertarsi postumi del 13% o maggiori o minori e la condanna dell' CP_1 alla corresponsione dell'indennizzo in capitale nella misura del 13% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Il tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso, perché ha ritenuto la prova sul sinistro non convincente a fronte della contestazione della verificazione dell'evento sollevata dall' CP_1 il quale aveva evidenziato anche il ritardo nella presentazione dell'istanza amministrativa, avvenuta solo 17.7.2020 rispetto ad un asserito infortunio del 15.10.2018, che non aveva consentito la sottoposizione a visita.
In particolare il giudice di prime cure ha rilevato che "le dichiarazioni testimoniali sono state contraddittorie in relazione all'incidente affermato, atteso che il teste riferisce di Per_1 una caduta dalle scale avvenuta nell'ottobre 2020…mentre il teste riferisce di un Tes_1 incidente del 15.10.2018".
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado e ha denunciato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento, solo ed esclusivamente, sulla diversità di data riferita dal teste omettendo di considerare che, a parte il diverso anno indicato, entrambi i Per_1 testimoni avevano riferito che il sinistro si era verificato nel mese di ottobre, intorno alle ore
18,00, descrivendone in termini analoghi le modalità di accadimento;
inoltre ha omesso di valutare l'intero materiale probatorio ed in particolare la documentazione sanitaria attestante che all'indomani dell'infortunio, l'esecuzione della radiografia aveva accertato lesioni compatibili con le modalità di verificazioni del sinistro.
Ha reiterato la richiesta di ctu medico-legale, concludendo per il riconoscimento della rendita o in subordine dell'indennizzo in capitale.
Si è costituito l' rimarcando l'inerzia protratta per due anni ed eccependo la CP_1 inammissibile modifica delle conclusioni, in quanto nel ricorso di primo grado era stato richiesto solo l'indennizzo in capitale.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide nei termini che seguono.
1.L'appello è infondato.
Contrariamente agli assunti attorei, si rintracciano nelle deposizioni dei testi evidenti discordanze non solo in ordine all'epoca di verificazione dell'evento (il teste riferisce Per_1 di una caduta dalle scale avvenuta nell'ottobre 2020 e lo ha ripetuto due volte ribadendo
“l'infortunio è avvenuto meno di 2 anni fa nell'ottobre 2020 …”), mentre il teste Tes_1 riferisce di un incidente del 15.10.2018), ma anche in ordine al luogo ed alle modalità di accadimento, atteso che il teste afferma che il ricorrente scivolò mentre stava Per_1 scendendo lungo le scale all'interno del luogo di lavoro e cercò di tenersi alla ringhiera mentre scivolava, cadendo ciononostante all'indietro sulle scale e sbattendo con i glutei;
il teste afferma, invece, che il ricorrente scivolò, mentre erano sulla scala a chioccola Tes_1
Pag. 2 di 3 d'uscita dall'ufficio e che ebbe l'abilità di attaccarsi all'inferriata, ma ciononostante scivolò, cadendo a terra con la fiancata destra e tenendo il braccio alla ringhiera.
Si rintracciano, inoltre, discordanze, rispetto alle deduzioni del ricorso, anche nella denuncia – effettuata a distanza di circa due anni - in cui il datore di lavoro dichiara di avere appreso del sinistro il 10.7.2020: ed invero in essa risulta riportata come data dell'evento il
16.10.2018 (e non il 15.10.2018); inoltre nella sezione dedicata alla descrizione dell'infortunio viene riportato: il dipendente dichiara che scendendo le scale del palazzo sede di lavoro per uscire a fine lavoro , cadeva infortunandosi.
In conclusione le discrasie evidenziate non consentono di ritenere provato l'evento dedotto in ricorso per come ritenuto dal giudice di prime cure, dovendosi aggiungere che i referti radiologici nulla dimostrano in ordine alle circostanze di tempo e di luogo di un asserito infortunio sul lavoro, ma solo l'esistenza di lesioni, che ben possono essere conseguenza di un sinistro del tutto avulso dal contesto lavorativo.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2.Le spese del grado, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 7.12.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1158/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del grado liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 3 di 3
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1191 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli avv.ti STRONGOLI GIUSEPPE E DORIA BRUNO Parte_1 appellante
E
con l'avv.to ARCIDIACONO GIOVANNI CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 24.9.2021 , impiegato dell' deduceva di essere Parte_1 CP_2 scivolato da una scala a chiocciola in ufficio in data 15.10.2018, alle ore 18,15; che a seguito dell'infortunio in questione, pur lamentando dolori alla spalla dx e al ginocchio sx non si rivolgeva ad alcun medico ma che, a causa dell'acuirsi dei dolori, il giorno seguente l'infortunio, decideva di rivolgersi alla struttura di radiologia del dr. dove, a seguito di Per_1 rx costole gli veniva diagnosticata una “frattura dell'arco posteriore della IV costa”; chiedeva, dunque, accertarsi postumi del 13% o maggiori o minori e la condanna dell' CP_1 alla corresponsione dell'indennizzo in capitale nella misura del 13% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Il tribunale di Cosenza ha rigettato il ricorso, perché ha ritenuto la prova sul sinistro non convincente a fronte della contestazione della verificazione dell'evento sollevata dall' CP_1 il quale aveva evidenziato anche il ritardo nella presentazione dell'istanza amministrativa, avvenuta solo 17.7.2020 rispetto ad un asserito infortunio del 15.10.2018, che non aveva consentito la sottoposizione a visita.
In particolare il giudice di prime cure ha rilevato che "le dichiarazioni testimoniali sono state contraddittorie in relazione all'incidente affermato, atteso che il teste riferisce di Per_1 una caduta dalle scale avvenuta nell'ottobre 2020…mentre il teste riferisce di un Tes_1 incidente del 15.10.2018".
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado e ha denunciato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento, solo ed esclusivamente, sulla diversità di data riferita dal teste omettendo di considerare che, a parte il diverso anno indicato, entrambi i Per_1 testimoni avevano riferito che il sinistro si era verificato nel mese di ottobre, intorno alle ore
18,00, descrivendone in termini analoghi le modalità di accadimento;
inoltre ha omesso di valutare l'intero materiale probatorio ed in particolare la documentazione sanitaria attestante che all'indomani dell'infortunio, l'esecuzione della radiografia aveva accertato lesioni compatibili con le modalità di verificazioni del sinistro.
Ha reiterato la richiesta di ctu medico-legale, concludendo per il riconoscimento della rendita o in subordine dell'indennizzo in capitale.
Si è costituito l' rimarcando l'inerzia protratta per due anni ed eccependo la CP_1 inammissibile modifica delle conclusioni, in quanto nel ricorso di primo grado era stato richiesto solo l'indennizzo in capitale.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide nei termini che seguono.
1.L'appello è infondato.
Contrariamente agli assunti attorei, si rintracciano nelle deposizioni dei testi evidenti discordanze non solo in ordine all'epoca di verificazione dell'evento (il teste riferisce Per_1 di una caduta dalle scale avvenuta nell'ottobre 2020 e lo ha ripetuto due volte ribadendo
“l'infortunio è avvenuto meno di 2 anni fa nell'ottobre 2020 …”), mentre il teste Tes_1 riferisce di un incidente del 15.10.2018), ma anche in ordine al luogo ed alle modalità di accadimento, atteso che il teste afferma che il ricorrente scivolò mentre stava Per_1 scendendo lungo le scale all'interno del luogo di lavoro e cercò di tenersi alla ringhiera mentre scivolava, cadendo ciononostante all'indietro sulle scale e sbattendo con i glutei;
il teste afferma, invece, che il ricorrente scivolò, mentre erano sulla scala a chioccola Tes_1
Pag. 2 di 3 d'uscita dall'ufficio e che ebbe l'abilità di attaccarsi all'inferriata, ma ciononostante scivolò, cadendo a terra con la fiancata destra e tenendo il braccio alla ringhiera.
Si rintracciano, inoltre, discordanze, rispetto alle deduzioni del ricorso, anche nella denuncia – effettuata a distanza di circa due anni - in cui il datore di lavoro dichiara di avere appreso del sinistro il 10.7.2020: ed invero in essa risulta riportata come data dell'evento il
16.10.2018 (e non il 15.10.2018); inoltre nella sezione dedicata alla descrizione dell'infortunio viene riportato: il dipendente dichiara che scendendo le scale del palazzo sede di lavoro per uscire a fine lavoro , cadeva infortunandosi.
In conclusione le discrasie evidenziate non consentono di ritenere provato l'evento dedotto in ricorso per come ritenuto dal giudice di prime cure, dovendosi aggiungere che i referti radiologici nulla dimostrano in ordine alle circostanze di tempo e di luogo di un asserito infortunio sul lavoro, ma solo l'esistenza di lesioni, che ben possono essere conseguenza di un sinistro del tutto avulso dal contesto lavorativo.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2.Le spese del grado, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 7.12.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1158/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del grado liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
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Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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