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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1161/2024 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Nunzia Barzan del foro Cosenza il quale chiede di ricevere ogni comunicazione che lo riguarda relativo al presente procedimento al seguente indirizzo pec: Email_1
- OPPONENTE -
CONTRO
sede Controparte_1 di Rimini, in persona del Direttore pro tempore della Sede Regionale ELLI NA;
rappresentato e difeso dagli avv.Francesca Romana Belli e Oreste
Manzi e con domicilio eletto a Rimini in Via Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale EL medesimo CP_1
E
(cod. fisc. in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14 ; rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Benelli del foro di RE ( ed elettivamente domiciliata Email_2 presso il suo studio sito a Crema in via Crispi n. 5
- OPPOSTI -
MOTIVAZIONE La presente vicenda processuale concerne l'opposizione agli atti esecutivi promossa da avverso l'intimazione di pagamento n. 292 Parte_1
2024 90065695 85/000 (notificata a mezzo pec in data 11/09/2024) emessa in data 30/08/2024 dalla di Caltanisetta Controparte_3 limitatamente ai seguenti tre Avvisi di Addebito emessi dalla sede di Caltanissetta EL : CP_1
1) AVA n. 59220112000151383000 formato il 24/09/2011 asseritamente notificato in data 08/11/2011 ELimporto di € 6.629,31 a titolo di omessi contributi IVS riferiti all'anno 2010 relativi alla Gestione Agricola Datori di lavoro .
2) AVA n. 59220120000811082000 asseritamente notificato in data 24/11/2012 ELimporto di € 2.344,79 a titolo di omessi contributi IVS riferiti all'anno 2011 relativi alla Gestione Agricola Datori di lavoro .
3) AVA n. 59220150000243024000 asseritamente notificato in data 31/10/2015 ELimporto di 34.982,47 a titolo di omessi contributi IVS riferiti agli dal 2008 al 2013 relativi alla Gestione Agricola Datori di lavoro .
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa contributiva per essere ampiamente maturata la prescrizione quinquennale in ragione del fatto “ …che gli avvisi di pagamento non sono stati mai notificati al contribuente il quale sin dall'inizio ha dichiarato che è venuto a conoscenza della pretesa contributiva con l'atto di intimazione;
che in data 17 settembre 2024, l'opponente chiedeva all' di Caltanissetta e all'Agente di Riscossione di Caltanissetta di CP_1 rilasciare gli estratti di ruolo le relate di notifica degli avvisi, indicando specificatamente la data in cui il singolo carico è stato affidato all'Agente di Riscossione, al fine di verificare la legittimità ELiscrizione a ruolo e sanzioni, con riferimento al debito contributivo di cui agli avvisi intimati;
che l'ADR di Caltanissetta restava silente all'accesso agli atti…”.
Si costituivano ritualmente in giudizio le parti opposte e CP_1 CP_4 producendo idonea documentazione .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , va rilevato in via preliminare come l' (dopo essersi costituito in giudizio depositando una memoria CP_1 difensiva relativa alla diversa causa n.835/22 RGL intercorsa tra il ricorrente e l' definita con sentenza di questo giudice n. 27\2023 in data 07\02\2023) CP_1 nelle sue ultime note in data 26\06\2025 abbia dichiarato di avere parzialmente sgravato in sede di autotutela gli AVA opposti limitatamente ai seguenti importi : AVA n. 59220112000151383000 : sgravato per l'importo di 803,95 ; AVA n. 59220120000811082000 : sgravato per l'importo di €.738,23 ; AVA n. 59220150000243024000 sgravato per l'importo di €. 3.386,66 , motivo per il quale in relazione ai suddetti importi sgravati dall' va dichiarata cessata la CP_1 materia del contendere .
Quanto al resto va rilevato che la documentazione prodotta dall' risulti CP_1 insufficiente a comprovare la rituale notifica cartacea degli AVA di cui è causa al ricorrente .
In particolare in allegato alla (errata) memoria difensiva di costituzione EL sono allegate tra cartoline di spedizione di Controparte_5 raccomandata parzialmente illeggibili , prive di ogni riferimento agli AVA di cui
è causa , compilate solo su una facciata e riportanti in particolare su una cartolina la frase manoscritta “ Al mitt. Comp. Giac. 8\11\2021” e sulle altre due cartoline i timbri “ POSTE ITALIANE SpA UF.NISCEMI CENTRO – COMPIUTA GIACENZA 24\11\2012 ” e “ ATTO NON RITIRATO – AL MITTENTE PER
COMPIUTA GIACENZA 31\10\2015 ”.
Non sono stati quindi allegati gli avvisi di ricevimento dai quali si doveva ricavare il motivo della mancata consegna al destinatario (rifiuto, assenza o irreperibilità) e la data di deposito di copia ELatto nell'ufficio postale , ciò che comporta la nullità delle notifiche avendo Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 17373 del
19/08/2020 (Rv. 658702 - 01) chiarito in trma di notificazione a mezzo posta che
“ l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna , ne consegue che la mancanza sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato di dette informazioni rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione .”
In assenza di validi atti di notifica dei tre Avvisi di Addebito di cui è causa , risulta quindi ampiamente maturata la prescrizione quinquennale di tutti i crediti previdenziali rivendicati dall' oggetto della opposizione . CP_1
Accertata dunque la maturata prescrizione dei crediti rivendicati da
[...]
con la intimazione di pagamento n. 292 2024 Controparte_3
90065695 85/000 limitatamente alla somma di denaro residua non sgravata dall' pari a €. 35.423,91 (4.705,91 + €.1.703,77 + €.29.014,23) di cui agli CP_1 AVA formati dall' n. 59220112000151383000 , n. CP_1
59220120000811082000 e n. 59220150000243024000 , va dunque dichiarato che la parte ricorrente non è tenuta a pagare alcuna delle somme di denaro indicate negli AVA opposti - da ritenersi privi di effetti giuridici - con conseguente dichiarazione di inefficacia della iscrizione a ruolo in conformità alle richieste svolte in via principale dall'opponente .
Va detto per completezza che l'intimazione di pagamento per il resto è riferita a cartelle di pagamento non opposte del valore complessivo di € 1.195,84 riferite a contravvenzioni stradali , imposte e sanzioni amministrative non di competenza di questo Ufficio .
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza e sono poste a carico EL compensate per un terzo in ragione dello sgravio parziale CP_1 oprato dall' , mentre si compensano integralmente quelle tra il ricorrente e CP_1 l'incolpevole . CP_4
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da
[...]
con ricorso depositato il giorno 21\10\2024, disattesa ogni altra Parte_1 istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con e CP_1
: Controparte_6
1) Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai seguenti importi degli AVA sgravati in sede di autotutela dall' : AVA n. CP_1 59220112000151383000 : € 803,95 ; AVA n. 59220120000811082000 €. 738,23 ; AVA n. 59220150000243024000 €. 3.386,66 .
2) Accoglie per il resto l'opposizione e , accertata la natura indebita dei recuperi a contribuzione previdenziale ,
DICHIARA che la parte ricorrente non è tenuta a pagare la somma di denaro residua non sgravata dall' pari a €. 35.423,91 relativa agli AVA formati dall' n. CP_1 CP_1
59220112000151383000,n.59220120000811082000 e n. 59220150000243024000 e , per l'effetto ,
DICHIARA la inefficacia AVA formati dall' n. 59220112000151383000 , n. CP_1
59220120000811082000 e n. 59220150000243024000 e dei successivi atti esecutivi posti in essere da con Controparte_3 particolare riferimento alla intimazione di pagamento n. 292 2024 90065695 85/000 limitatamente agli importi portati dai suddetti AVA .
2) Condanna alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che , compensate per un terzo
, ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.041,00 ( di cui € 266,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ) , oltre ad € 49,00 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
3) Compensa per intero le spese tra il ricorrente e . CP_4
Così deciso a Rimini il giorno 29\05\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'