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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 2/04/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 12531/2023 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 9.35 sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO in sostituzione dell'avv. SPOTORNO CLAUDIA per parte ricorrente nonché l'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIA in sostituzione dell'avv. SALVATORE CACIOPPO per l' . CP_1
L'avv. CAMMALLERI contesta le risultanze della CTU e ne chiede la rinnovazione o il richiamo non ritenendo equa la valutazione conclusiva del consulente;
in subordine conclude come in atti.
L'avv. SPARACINO si oppone alla rinnovazione e/o al richiamo della consulenza, conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.40
*********************
Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 12531/2023 R.G.L. promossa
DA
n.q. di coniuge di Parte_1 Persona_1
(deceduto il 9.11.2019) rappresentata e difesa dall'avv. SPOTORNO CLAUDIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo, P.zza
Chopin n. 13, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del Controparte_2
Regionale per la Sicilia, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del CP_3
Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, giusta procura generale alle liti in notaio di Palermo. Persona_2
- resistente -
OGGETTO : RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE
All'udienza del 2 aprile 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_1
❖ Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2023, la ricorrente come in epigrafe indicata, dopo aver premesso che il proprio marito:
- aveva lavorato dal 1968 e sino al 2006 come “MARITTIMO” con mansioni di piccolo di cucina, garzone di cucina, cuoco e dispensiere equipaggio, presso navi della Tirrenia S.p.A. ed è deceduto il 09/11/2019 per un tumore polmonare con un quadro di insufficienza respiratoria grave;
- era stato esposto negli anni a sostanze nocive tipiche del settore, presenti sia nei materiali di lavoro che nel luogo di lavoro: amianto, IPA, fumi caldi e gas di scarico etc.;
- aveva contratto una pneumoconiosi professionale ed un tumore polmonare di natura professionale riconducibile all'azione nociva di amianto e polveri e gas inalati per quasi 40 anni nel corso della sua vita lavorativa;
- d'aver presentato con pec del 18/10/2022 regolare denuncia all' rimasta CP_1
priva di riscontro così come il ricorso amministrativo del 23/05/2023; conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' per ivi sentire accogliere CP_1
le seguenti domande: “accertare e dichiarare, anche a seguito di disponenda CTU, che il fu è deceduto a causa di un tumore polmonare di natura Persona_1
professionale contratto a causa della esposizione ad amianto, IPA e sostanze nocive tipiche del settore marittimo così come dedotto in fatto e come emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche allegate. Per
l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
alla corresponsione della rendita a vedova superstite, a far data dal decesso, dell'assegno funerario ed ulteriori emolumenti di legge, nonché della rendita mensile”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , CP_1
contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto precisando che “[..] nel caso di specie trattasi di cuoco dispensiere alle dipendenze della Tirrenia dal
01/03/1976 al 30/08/2006. Invero, il de cuius, non svolgeva la mansione di saldatore, carpentiere e/o di montatore, non lavorava in officina, ma ha sempre
3 svolto la mansione di piccolo di cucina, garzone di cucina, cuoco, dispensiere equipaggio, dunque in ambienti certamente privi di sostanza tossiche. Non è, infatti, in alcun modo ipotizzabile che nelle cucine vi fossero IPA, amianto, fumi caldi ecc. per le figure professionali su citate, rispetto alle quali, tra l'altro, non sono mai stati riconosciuti i benefici amianto”.
Espletata attività istruttoria, sia con l'assunzione di prova per testi sia con l'espletamento di c.t.u. medico- legale affidata alla dott.ssa , Persona_3
all'odierna udienza, la causa viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il CTU incaricato (Dr.ssa ), dopo avere Persona_3 esaminato l'intera documentazione medica versata in atti, ha rilevato che
“[.. era un forte fumatore con un quadro di enfisema bolloso centro e Per_1 panlobulare, come emerge dal certificato dell'Ospedale Civico del 16 marzo 2017 e che l'esame spirometrico effettuato contestualmente (nel 2017) non documentava il tipico quadro restrittivo che si riscontra in caso di asbestosi e/o patologie asbesto correlate. E' opportuno, infine, sottolineare che nel 2017 il sig. ha Per_1
presentato richiesta di riconoscimento di malattia professionale carcinoma polmonare ma la stessa è stata definita negativamente sempre per inidoneità del rischio . In conclusione per l'assenza di fibrosi polmonare, la mancata inclusione nella lista di lavoratori ex esposti al rischio amianto (ex art. 13 comma 8° della
Legge 257/92) per la tipologia di lavoro svolto ( cuoco) nonché lo stretto rapporto con il fumo di sigarette (fumatore di 40 sigarette al giorno per circa 50 anni) è verosimile che la neoplasia avrebbe potuto insorgere anche in assenza di esposizione lavorativa, pertanto si esclude un rapporto di causalità tra la patologia denunciata ed il lavoro svolto”.
Il CTU, pertanto, completava il proprio elaborato ritenendo che “ Per_1
è deceduto per adenocarcinoma polmonare. Tale patologia per le
[...]
motivazioni esposte nel corso dell'elaborato non può essere ricollegata, con criterio di elevata probabilità, alla pregressa esposizione lavorativa.”.
4 Parte ricorrente formulava osservazioni alla CTU e il fiduciario confermava le conclusioni cui era pervenuta puntualizzando “[..] il fumo di sigarette, come già espresso, indipendentemente dal lavoro svolto, rappresenta la causa preponderante ed efficiente nella genesi della neoplasia polmonare [..] in considerazione anche dell'età di insorgenza della patologia neoplastica sovrapponibile ai soggetti della popolazione generale di pari età. Alla luce di quanto espresso si confermano le motivazioni esposte nel corso dell'elaborato per cui la patologia denunciata non può essere ricollegata, con criterio di elevata probabilità, alla pregressa esposizione lavorativa”.
Orbene, dette conclusioni cui è pervenuta la Dr.ssa vanno condivise Per_3
perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali, sicché non si ritiene di procedere al richiamo del CTU
(e tanto meno alla rinnovazione), come richiesto da parte ricorrente giacché difetta, oltretutto, nel caso in esame la certificazione di una sicura e prolungata esposizione ad amianto del D'Amico né la prova testimoniale sul punto (ricordando che il de cuius svolgeva le mansioni di “piccolo di cucina”) è stata decisiva ed esauriente.
Pertanto, nel caso in esame, valore dirimente assume la consulenza specialistica effettuata sulla scorta della documentazione sanitaria in atti in quanto nell'ambito dell'accertamento del nesso di causalità in materia di malattia ad eziologia multifattoriale, trova applicazione l'art. 41 c.p. secondo cui, in presenza di più fattori a cui è possibile ricondurre l'insorgere della patologia, è necessario considerarli tutti come concause, a meno che uno da solo non sia stato sufficiente a determinarla.
E nel caso in esame il consulente, in assenza di prova concreta in ordine all'esposizione prolungata a fibre di amianto e sulla scorta della documentazione sanitaria versata in atti, ha escluso l'origine professionale della malattia che ha condotto il al decesso, sia pure in termini di probabilità qualificata Per_1 giacché “non documentava il tipico quadro restrittivo che si riscontra in caso di asbestosi e/o patologie asbesto correlate”.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto.
5 Per ciò che concerne le spese, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese della CP_1
consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 2 aprile 2025
Il Giudice O.
Claudia Gentile
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 2/04/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 12531/2023 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 9.35 sono presenti l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO in sostituzione dell'avv. SPOTORNO CLAUDIA per parte ricorrente nonché l'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIA in sostituzione dell'avv. SALVATORE CACIOPPO per l' . CP_1
L'avv. CAMMALLERI contesta le risultanze della CTU e ne chiede la rinnovazione o il richiamo non ritenendo equa la valutazione conclusiva del consulente;
in subordine conclude come in atti.
L'avv. SPARACINO si oppone alla rinnovazione e/o al richiamo della consulenza, conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.40
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Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 12531/2023 R.G.L. promossa
DA
n.q. di coniuge di Parte_1 Persona_1
(deceduto il 9.11.2019) rappresentata e difesa dall'avv. SPOTORNO CLAUDIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo, P.zza
Chopin n. 13, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del Controparte_2
Regionale per la Sicilia, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del CP_3
Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, giusta procura generale alle liti in notaio di Palermo. Persona_2
- resistente -
OGGETTO : RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE
All'udienza del 2 aprile 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_1
❖ Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2023, la ricorrente come in epigrafe indicata, dopo aver premesso che il proprio marito:
- aveva lavorato dal 1968 e sino al 2006 come “MARITTIMO” con mansioni di piccolo di cucina, garzone di cucina, cuoco e dispensiere equipaggio, presso navi della Tirrenia S.p.A. ed è deceduto il 09/11/2019 per un tumore polmonare con un quadro di insufficienza respiratoria grave;
- era stato esposto negli anni a sostanze nocive tipiche del settore, presenti sia nei materiali di lavoro che nel luogo di lavoro: amianto, IPA, fumi caldi e gas di scarico etc.;
- aveva contratto una pneumoconiosi professionale ed un tumore polmonare di natura professionale riconducibile all'azione nociva di amianto e polveri e gas inalati per quasi 40 anni nel corso della sua vita lavorativa;
- d'aver presentato con pec del 18/10/2022 regolare denuncia all' rimasta CP_1
priva di riscontro così come il ricorso amministrativo del 23/05/2023; conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' per ivi sentire accogliere CP_1
le seguenti domande: “accertare e dichiarare, anche a seguito di disponenda CTU, che il fu è deceduto a causa di un tumore polmonare di natura Persona_1
professionale contratto a causa della esposizione ad amianto, IPA e sostanze nocive tipiche del settore marittimo così come dedotto in fatto e come emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche allegate. Per
l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
alla corresponsione della rendita a vedova superstite, a far data dal decesso, dell'assegno funerario ed ulteriori emolumenti di legge, nonché della rendita mensile”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , CP_1
contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto precisando che “[..] nel caso di specie trattasi di cuoco dispensiere alle dipendenze della Tirrenia dal
01/03/1976 al 30/08/2006. Invero, il de cuius, non svolgeva la mansione di saldatore, carpentiere e/o di montatore, non lavorava in officina, ma ha sempre
3 svolto la mansione di piccolo di cucina, garzone di cucina, cuoco, dispensiere equipaggio, dunque in ambienti certamente privi di sostanza tossiche. Non è, infatti, in alcun modo ipotizzabile che nelle cucine vi fossero IPA, amianto, fumi caldi ecc. per le figure professionali su citate, rispetto alle quali, tra l'altro, non sono mai stati riconosciuti i benefici amianto”.
Espletata attività istruttoria, sia con l'assunzione di prova per testi sia con l'espletamento di c.t.u. medico- legale affidata alla dott.ssa , Persona_3
all'odierna udienza, la causa viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il CTU incaricato (Dr.ssa ), dopo avere Persona_3 esaminato l'intera documentazione medica versata in atti, ha rilevato che
“[.. era un forte fumatore con un quadro di enfisema bolloso centro e Per_1 panlobulare, come emerge dal certificato dell'Ospedale Civico del 16 marzo 2017 e che l'esame spirometrico effettuato contestualmente (nel 2017) non documentava il tipico quadro restrittivo che si riscontra in caso di asbestosi e/o patologie asbesto correlate. E' opportuno, infine, sottolineare che nel 2017 il sig. ha Per_1
presentato richiesta di riconoscimento di malattia professionale carcinoma polmonare ma la stessa è stata definita negativamente sempre per inidoneità del rischio . In conclusione per l'assenza di fibrosi polmonare, la mancata inclusione nella lista di lavoratori ex esposti al rischio amianto (ex art. 13 comma 8° della
Legge 257/92) per la tipologia di lavoro svolto ( cuoco) nonché lo stretto rapporto con il fumo di sigarette (fumatore di 40 sigarette al giorno per circa 50 anni) è verosimile che la neoplasia avrebbe potuto insorgere anche in assenza di esposizione lavorativa, pertanto si esclude un rapporto di causalità tra la patologia denunciata ed il lavoro svolto”.
Il CTU, pertanto, completava il proprio elaborato ritenendo che “ Per_1
è deceduto per adenocarcinoma polmonare. Tale patologia per le
[...]
motivazioni esposte nel corso dell'elaborato non può essere ricollegata, con criterio di elevata probabilità, alla pregressa esposizione lavorativa.”.
4 Parte ricorrente formulava osservazioni alla CTU e il fiduciario confermava le conclusioni cui era pervenuta puntualizzando “[..] il fumo di sigarette, come già espresso, indipendentemente dal lavoro svolto, rappresenta la causa preponderante ed efficiente nella genesi della neoplasia polmonare [..] in considerazione anche dell'età di insorgenza della patologia neoplastica sovrapponibile ai soggetti della popolazione generale di pari età. Alla luce di quanto espresso si confermano le motivazioni esposte nel corso dell'elaborato per cui la patologia denunciata non può essere ricollegata, con criterio di elevata probabilità, alla pregressa esposizione lavorativa”.
Orbene, dette conclusioni cui è pervenuta la Dr.ssa vanno condivise Per_3
perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali, sicché non si ritiene di procedere al richiamo del CTU
(e tanto meno alla rinnovazione), come richiesto da parte ricorrente giacché difetta, oltretutto, nel caso in esame la certificazione di una sicura e prolungata esposizione ad amianto del D'Amico né la prova testimoniale sul punto (ricordando che il de cuius svolgeva le mansioni di “piccolo di cucina”) è stata decisiva ed esauriente.
Pertanto, nel caso in esame, valore dirimente assume la consulenza specialistica effettuata sulla scorta della documentazione sanitaria in atti in quanto nell'ambito dell'accertamento del nesso di causalità in materia di malattia ad eziologia multifattoriale, trova applicazione l'art. 41 c.p. secondo cui, in presenza di più fattori a cui è possibile ricondurre l'insorgere della patologia, è necessario considerarli tutti come concause, a meno che uno da solo non sia stato sufficiente a determinarla.
E nel caso in esame il consulente, in assenza di prova concreta in ordine all'esposizione prolungata a fibre di amianto e sulla scorta della documentazione sanitaria versata in atti, ha escluso l'origine professionale della malattia che ha condotto il al decesso, sia pure in termini di probabilità qualificata Per_1 giacché “non documentava il tipico quadro restrittivo che si riscontra in caso di asbestosi e/o patologie asbesto correlate”.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto.
5 Per ciò che concerne le spese, la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese della CP_1
consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 2 aprile 2025
Il Giudice O.
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