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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/06/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Cesare Marziali, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.;
alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto di tutti gli atti difensivi, esaminate le note depositata in data 20.6.2025 e 23.6.2025,
viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 350 bis, 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 603/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dagli Avv.ti Camillo Vespasiani, Yago Caretti Giangaspro, Francesca Oliosi;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_1 P.IVA_1
liti. dall'Avv. Fabrizio Panzavuota;
appellata avente ad oggetto: invalidità della fideiussione;
conclusioni:
appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
… in via principale e nel merito: in riforma integrale dell'ordinanza impugnata resa dal Tribunale di Ascoli Piceno con decisione n. 11648/2023 del 19 dicembre 2023 pubblicata lo
stesso giorno, nella causa recante R.G. n. 35/2023, non notificata, accertare e dichiarare la
nullità, annullabilità o comunque illegittimità del contratto di garanzia personale sottoscritto tra
le parti in data 17/07/2020 poiché contrario a norme imperative, come in narrativa articolato;
in via subordinata nel merito: in riforma parziale della impugnata resa dal Tribunale di Ascoli
Piceno con decisione n. 11648/2023 del 19 dicembre 2023 pubblicata lo stesso giorno, nella
causa recante R.G. n. 35/2023, non notificata, accertare e dichiarare che la suddetta garanzia
deve essere ridotta nella misura massima del 10% dell'importo finanziato”; appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: respingere, con ogni e qualsiasi statuizione, di rito e/o di merito, l'appello ed ogni avversa domanda ivi contenuta, compresa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, in quanto, in via preliminare, inammissibili per tardività dell'appello proposto,
infondate ed indimostrate e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza impugnata n.
11648/2023 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno e pubblicata il 19.12.2023, nonché comunicata
alle parti costituite in data 20/12/2023, all'esito del giudizio n. 35/2023 R.G. .Con vittoria di spese e compenso professionale anche del presente grado di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di riposta e nella ordinanza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così
come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi cui è affidato il tempestivo appello e delle eccezioni formulate da Controparte_1
******
I. La decisione deve muovere dall'esame dell'eccezione formulata dalla difesa appellata, relativa alla tardiva proposizione del gravame e, dunque, riguardante un profilo suscettibile anche di rilievo di ufficio. L'eccezione è fondata.
Il giudizio di primo grado, instaurato con ricorso depositato in data 11.1.2023 e formulato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., e dunque svolto secondo l'allora vigente disciplina del procedimento sommario di cognizione, è stato definito con ordina del 19.12.2023.
Il provvedimento decisorio è stato comunicato alle parti in data 20.12.2023, come emerge dalla documentazione prodotta da Controparte_1
La comunicazione dell'ordinanza si eleva a dies a quo del termine perentorio di trenta giorni per la proposizione dell'appello, giusto il disposto di cui all'art. 702 quater c.p.c., termine che si sottrae ad ogni censura di legittimità costituzionale (in tal senso, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 2467 del 04/02/2020).
Tuttavia, ha notificato l'atto di appello a solo in data Parte_1 Controparte_2
19.6.2024, ovvero in epoca successiva alla scadenza del termine di trenta giorni.
Al riguardo, la difesa appellante rappresenta quanto segue: “il giudizio di primo grado, instaurato prima dell'entrata in vigore del D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), è proseguito ai sensi del rito sommario, disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. della normativa
previgente. Nelle more del giudizio di primo grado, però, in particolare dal 01/03/2023, entrava
in vigore la riforma Cartabia che abrogava il rito sommario e, dunque, anche l'art. 702 quater che prevedeva che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dovesse essere appellata
entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione. Dal momento che il provvedimento
pronunciato dal Giudice di prime cure, oggetto del giudizio di appello instaurato dinanzi a
codesta Ecc.ma Corte, è stato depositato in data 19/12/2023, dunque successivamente
all'abrogazione dell'art. 702 ter c.p.c., gli scriventi procuratori non avrebbero potuto ricorrere ad alcun mezzo di impugnazione diverso da quello previsto per il rito ordinario ex art. 327 c.p.c.,
che sancisce il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento per cui si impugna in
appello. Alla luce di quanto sopra rappresentato, la scrivente difesa ha proposto appello in data
19/06/2024, dunque nel termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento pronunciato dal Giudice di primo grado”. Tali deduzioni, che peraltro si risolvono nella sostanziale ammissione del mancato rispetto del termine di trenta giorni (ciò che, peraltro, giova ripeterlo, già emerge dalla documentazione depositata da parte appellata), non meritano condivisione.
Il primo grado del processo è stato instaurato in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2022 relative all'abrogazione delle norme di cui agli artt. 702 bis e ss c.p.c.
Ne consegue l'ultrattività di tali ultime disposizioni, e dunque anche della norma di cui all'art. 702 quater c.p.c., per i processi già pendenti, giusto il disposto di cui al primo e al quarto comma dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
Invero, il quarto comma dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022 prevede che “le norme dei capi I e
II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023”.
Dunque, da una parte, non vi è alcun riferimento all'entrata in vigore delle disposizioni che hanno abrogato le norme di cui agli artt. 702 bis c.p.c., rispetto alle quali, pertanto, deve trovare applicazione la norma di cui al primo comma dell'art. 35; dall'altra, le norme di cui al primo e al secondo capo del terzo titolo del secondo libro del codice di rito, così come modificate dal d.lgs.
n. 149 del 2022 (ma anche prima della modificazione) non disciplinano specificamente il profilo cronologico (termine e dies a quo) dell'impugnazione di merito dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione.
Ne consegue, appunto, l'ultrattività, per i processi già pendenti alla data del 28.2.2023, della norma di cui all'art. 702 quater c.p.c. laddove prevede la formazione del giudicato qualora l'ordinanza non sia appellata entro entra giorni dalla comunicazione alle parti o dalla notificazione.
II. La fondatezza dell'eccezione relativa alla tardiva proposizione dell'appello assorbe ogni altra questione e conduce al rigetto del gravame e alla conferma dell'ordinanza impugnata.
III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza,
attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale. In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva ed a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella succinta reiterazione di argomenti difensivi già impiegati nei pregressi atti.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 4.920,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13,
comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 24.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Cesare Marziali, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.;
alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto di tutti gli atti difensivi, esaminate le note depositata in data 20.6.2025 e 23.6.2025,
viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 350 bis, 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 603/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dagli Avv.ti Camillo Vespasiani, Yago Caretti Giangaspro, Francesca Oliosi;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_1 P.IVA_1
liti. dall'Avv. Fabrizio Panzavuota;
appellata avente ad oggetto: invalidità della fideiussione;
conclusioni:
appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
… in via principale e nel merito: in riforma integrale dell'ordinanza impugnata resa dal Tribunale di Ascoli Piceno con decisione n. 11648/2023 del 19 dicembre 2023 pubblicata lo
stesso giorno, nella causa recante R.G. n. 35/2023, non notificata, accertare e dichiarare la
nullità, annullabilità o comunque illegittimità del contratto di garanzia personale sottoscritto tra
le parti in data 17/07/2020 poiché contrario a norme imperative, come in narrativa articolato;
in via subordinata nel merito: in riforma parziale della impugnata resa dal Tribunale di Ascoli
Piceno con decisione n. 11648/2023 del 19 dicembre 2023 pubblicata lo stesso giorno, nella
causa recante R.G. n. 35/2023, non notificata, accertare e dichiarare che la suddetta garanzia
deve essere ridotta nella misura massima del 10% dell'importo finanziato”; appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: respingere, con ogni e qualsiasi statuizione, di rito e/o di merito, l'appello ed ogni avversa domanda ivi contenuta, compresa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, in quanto, in via preliminare, inammissibili per tardività dell'appello proposto,
infondate ed indimostrate e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza impugnata n.
11648/2023 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno e pubblicata il 19.12.2023, nonché comunicata
alle parti costituite in data 20/12/2023, all'esito del giudizio n. 35/2023 R.G. .Con vittoria di spese e compenso professionale anche del presente grado di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di riposta e nella ordinanza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così
come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi cui è affidato il tempestivo appello e delle eccezioni formulate da Controparte_1
******
I. La decisione deve muovere dall'esame dell'eccezione formulata dalla difesa appellata, relativa alla tardiva proposizione del gravame e, dunque, riguardante un profilo suscettibile anche di rilievo di ufficio. L'eccezione è fondata.
Il giudizio di primo grado, instaurato con ricorso depositato in data 11.1.2023 e formulato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., e dunque svolto secondo l'allora vigente disciplina del procedimento sommario di cognizione, è stato definito con ordina del 19.12.2023.
Il provvedimento decisorio è stato comunicato alle parti in data 20.12.2023, come emerge dalla documentazione prodotta da Controparte_1
La comunicazione dell'ordinanza si eleva a dies a quo del termine perentorio di trenta giorni per la proposizione dell'appello, giusto il disposto di cui all'art. 702 quater c.p.c., termine che si sottrae ad ogni censura di legittimità costituzionale (in tal senso, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 2467 del 04/02/2020).
Tuttavia, ha notificato l'atto di appello a solo in data Parte_1 Controparte_2
19.6.2024, ovvero in epoca successiva alla scadenza del termine di trenta giorni.
Al riguardo, la difesa appellante rappresenta quanto segue: “il giudizio di primo grado, instaurato prima dell'entrata in vigore del D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), è proseguito ai sensi del rito sommario, disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. della normativa
previgente. Nelle more del giudizio di primo grado, però, in particolare dal 01/03/2023, entrava
in vigore la riforma Cartabia che abrogava il rito sommario e, dunque, anche l'art. 702 quater che prevedeva che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dovesse essere appellata
entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione. Dal momento che il provvedimento
pronunciato dal Giudice di prime cure, oggetto del giudizio di appello instaurato dinanzi a
codesta Ecc.ma Corte, è stato depositato in data 19/12/2023, dunque successivamente
all'abrogazione dell'art. 702 ter c.p.c., gli scriventi procuratori non avrebbero potuto ricorrere ad alcun mezzo di impugnazione diverso da quello previsto per il rito ordinario ex art. 327 c.p.c.,
che sancisce il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento per cui si impugna in
appello. Alla luce di quanto sopra rappresentato, la scrivente difesa ha proposto appello in data
19/06/2024, dunque nel termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento pronunciato dal Giudice di primo grado”. Tali deduzioni, che peraltro si risolvono nella sostanziale ammissione del mancato rispetto del termine di trenta giorni (ciò che, peraltro, giova ripeterlo, già emerge dalla documentazione depositata da parte appellata), non meritano condivisione.
Il primo grado del processo è stato instaurato in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2022 relative all'abrogazione delle norme di cui agli artt. 702 bis e ss c.p.c.
Ne consegue l'ultrattività di tali ultime disposizioni, e dunque anche della norma di cui all'art. 702 quater c.p.c., per i processi già pendenti, giusto il disposto di cui al primo e al quarto comma dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
Invero, il quarto comma dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022 prevede che “le norme dei capi I e
II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte
successivamente al 28 febbraio 2023”.
Dunque, da una parte, non vi è alcun riferimento all'entrata in vigore delle disposizioni che hanno abrogato le norme di cui agli artt. 702 bis c.p.c., rispetto alle quali, pertanto, deve trovare applicazione la norma di cui al primo comma dell'art. 35; dall'altra, le norme di cui al primo e al secondo capo del terzo titolo del secondo libro del codice di rito, così come modificate dal d.lgs.
n. 149 del 2022 (ma anche prima della modificazione) non disciplinano specificamente il profilo cronologico (termine e dies a quo) dell'impugnazione di merito dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione.
Ne consegue, appunto, l'ultrattività, per i processi già pendenti alla data del 28.2.2023, della norma di cui all'art. 702 quater c.p.c. laddove prevede la formazione del giudicato qualora l'ordinanza non sia appellata entro entra giorni dalla comunicazione alle parti o dalla notificazione.
II. La fondatezza dell'eccezione relativa alla tardiva proposizione dell'appello assorbe ogni altra questione e conduce al rigetto del gravame e alla conferma dell'ordinanza impugnata.
III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza,
attesa la carenza di ragioni idonee a sostenere ipotesi di compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale. In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva ed a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella succinta reiterazione di argomenti difensivi già impiegati nei pregressi atti.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 4.920,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13,
comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 24.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino