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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FORLÌ'
SEZIONE CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
R.G. 620 / 2023
Il Giudice Tutelare dott. Nicolò Marcello,
a scioglimento della riserva assunta, osserva Contro Con istanza del 18/3/2025, l' ha chiesto di essere autorizzato “a cedere a titolo gratuito alle figlie e la nuda proprietà della quota immobiliare di Parte_1 Persona_1
9/16 di dell'appartamento con annesso garage e corte comune sito in San Mauro Parte_2
Pascoli (FC) via S. Malatesta n.80, come descritti in narrativa” nonché ad “acquistare in favore di dalla signora la quota di usufrutto di 7/16 Parte_2 Controparte_2 dell'appartamento con annesso garage e corte comune, di appartenenza di quest'ultima corrispon- dendo il prezzo di €.44.625,00= da pagarsi con parte dei risparmi giacenti sul conto corrente n.
417348 acceso presso la Banca BCC Romagnolo con saldo al 24.02.2025 di €.141.304,86= intestato al beneficiario”.
Al di là dal nomen iuris dedotto nella istanza, la richiesta ha come titolo mediato la ri- chiesta di autorizzazione a chè il beneficiario possa compiere un atto di donazione immobiliare in favore delle proprie figlie, ritenendo questo Giudice che la richiesta di autorizzazione all'acquisto della quota di usufrutto sia funzionale alla donazione stessa.
E' necessario verificare se il beneficiario mantenga lo spirito di liberalità che deve accompagnare il donante in occasione dell'atto di disposizione.
Lo spirito di liberalità, è espressamente previsto nel nostro codice dall'articolo 769
c.c. e deve ritenersi elemento essenziale del negozio donazione: secondo Cass., 21
1 maggio 2012 n. 8018, l'animus donandi è “requisito genetico del contratto di donazione che, contribuendo a connotare l'incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio viene individuato nella consapevolezza del donante di attribuire al donatario un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica, morale, secondo un intento pienamente discreziona- le”.
Proprio la necessarietà della discrezionalità in capo al donante può determinare un possibile punto di contrasto tra la disciplina della ADS e quella della donazione.
In una ottica generale, sarebbe preferibile che il Giudice Tutelare valutasse come sussistente (o meno) in astratto la capacità a donare prevedendo, in sede di apertura dell'amministrazione o di una rivisitazione del decreto, la possibilità che il beneficia- rio possa astrattamente compiere donazioni.
Accertata in astratto la capacità a compiere donazione, il compito del Giudice Tute- lare sarebbe esaurito e non sarebbe necessaria alcuna ulteriore autorizzazione: una richiesta di autorizzazione che avesse ad oggetto una singola donazione sarebbe po- co coerente con la ricostruzione sistematica del negozio donazione, poiché si an- drebbe a richiedere un preventivo vaglio di opportunità che dovrebbe svolgere il
Giudice Tutelare nell'autorizzare la singola donazione, pur a fronte di motivazioni sottese al negozio di rango personale e non vagliabile da un soggetto terzo, poiché, attenenti alla sfera privata del soggetto, essendo espressione della necessaria presen- za dello spirito di liberalità di cui all'articolo 769 c.c.
Invero, la donazione, in quanto negozio che immediatamente depaupera il patrimo- nio dell'amministrato, non potrà mai essere ritenuta conveniente per l'amministrato, sì da non consentire al Giudice Tutelare una valutazione in ordine ad una singola donazione.
Mal infatti si concilierebbe il vaglio del Giudice Tutelare in ordine alla opportunità
2 della donazione che deve risiedere in valutazioni strettamente personali del soggetto donante che non debbono essere in alcun modo filtrate da valutazioni estranee, a condizione che il medesimo soggetto donante abbia piena e cosciente consapevolez- za dell'atto che sta compiendo e delle conseguenze che lo stesso atto riverbera sul proprio patrimonio.
Ciò posto, questo Giudice Tutelare non può non ignorare che nel decreto di apertu- ra e nomina dell'ADS, il beneficiario è stato decritto come un soggetto che “6. Riesce
a leggere ma non riesce a comprendere atti, contratti e documenti. Dà una lettura superficiale e non approfondita dei documenti, cerca di fidarsi degli altri. E' stato già ingannato;
7. Non sempre rie- sce ad esprimersi con un linguaggio chiaro e comprensibile con un ritmo accelerato … 30. Non rie- sce a gestire del denaro facendo i conti per il resto 31. Non riesce ad avere contezza del valore del denaro”, elementi - questi - che poco inducono a ritenere che lo stesso si possa ren- dere effettivamente conto del valore delle proprie azioni e della propria volontà, so- prattutto nella parte in cui verrebbe ad elidere una parte considerevole del proprio patrimonio immobiliare che - per definizione - deve essere posto a garanzia e tutale delle proprie necessità.
Di converso, la mera dichiarazione di consenso della figlia “a vendere la nuda proprietà dei suddetti beni immobili, qualora il beneficiario si trovasse in stato di bisogno tale che necessiti di denaro”, seppur inserita nell'atto pubblico notarile di donazione della nuda proprietà, non offre una corrispondente tutela al beneficiario, trattandosi di una mera dichiara- zione di natura obbligatoria e - come tale - soggetta a possibile inadempimento.
Si evince pertanto che la richiesta di autorizzazione alla manifestazione di volontà donativa del beneficiario non può essere oggettivamente considerata o valutata e si appalesa - allo stato - contraria all'interesse del beneficiario stesso e va rigettata.
PQM
3 rigetta l'istanza.
Decreto immediatamente esecutivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, 02/04/2025
Il GOP - AT
Dott. Nicolò Marcello
4
SEZIONE CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
R.G. 620 / 2023
Il Giudice Tutelare dott. Nicolò Marcello,
a scioglimento della riserva assunta, osserva Contro Con istanza del 18/3/2025, l' ha chiesto di essere autorizzato “a cedere a titolo gratuito alle figlie e la nuda proprietà della quota immobiliare di Parte_1 Persona_1
9/16 di dell'appartamento con annesso garage e corte comune sito in San Mauro Parte_2
Pascoli (FC) via S. Malatesta n.80, come descritti in narrativa” nonché ad “acquistare in favore di dalla signora la quota di usufrutto di 7/16 Parte_2 Controparte_2 dell'appartamento con annesso garage e corte comune, di appartenenza di quest'ultima corrispon- dendo il prezzo di €.44.625,00= da pagarsi con parte dei risparmi giacenti sul conto corrente n.
417348 acceso presso la Banca BCC Romagnolo con saldo al 24.02.2025 di €.141.304,86= intestato al beneficiario”.
Al di là dal nomen iuris dedotto nella istanza, la richiesta ha come titolo mediato la ri- chiesta di autorizzazione a chè il beneficiario possa compiere un atto di donazione immobiliare in favore delle proprie figlie, ritenendo questo Giudice che la richiesta di autorizzazione all'acquisto della quota di usufrutto sia funzionale alla donazione stessa.
E' necessario verificare se il beneficiario mantenga lo spirito di liberalità che deve accompagnare il donante in occasione dell'atto di disposizione.
Lo spirito di liberalità, è espressamente previsto nel nostro codice dall'articolo 769
c.c. e deve ritenersi elemento essenziale del negozio donazione: secondo Cass., 21
1 maggio 2012 n. 8018, l'animus donandi è “requisito genetico del contratto di donazione che, contribuendo a connotare l'incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio viene individuato nella consapevolezza del donante di attribuire al donatario un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica, morale, secondo un intento pienamente discreziona- le”.
Proprio la necessarietà della discrezionalità in capo al donante può determinare un possibile punto di contrasto tra la disciplina della ADS e quella della donazione.
In una ottica generale, sarebbe preferibile che il Giudice Tutelare valutasse come sussistente (o meno) in astratto la capacità a donare prevedendo, in sede di apertura dell'amministrazione o di una rivisitazione del decreto, la possibilità che il beneficia- rio possa astrattamente compiere donazioni.
Accertata in astratto la capacità a compiere donazione, il compito del Giudice Tute- lare sarebbe esaurito e non sarebbe necessaria alcuna ulteriore autorizzazione: una richiesta di autorizzazione che avesse ad oggetto una singola donazione sarebbe po- co coerente con la ricostruzione sistematica del negozio donazione, poiché si an- drebbe a richiedere un preventivo vaglio di opportunità che dovrebbe svolgere il
Giudice Tutelare nell'autorizzare la singola donazione, pur a fronte di motivazioni sottese al negozio di rango personale e non vagliabile da un soggetto terzo, poiché, attenenti alla sfera privata del soggetto, essendo espressione della necessaria presen- za dello spirito di liberalità di cui all'articolo 769 c.c.
Invero, la donazione, in quanto negozio che immediatamente depaupera il patrimo- nio dell'amministrato, non potrà mai essere ritenuta conveniente per l'amministrato, sì da non consentire al Giudice Tutelare una valutazione in ordine ad una singola donazione.
Mal infatti si concilierebbe il vaglio del Giudice Tutelare in ordine alla opportunità
2 della donazione che deve risiedere in valutazioni strettamente personali del soggetto donante che non debbono essere in alcun modo filtrate da valutazioni estranee, a condizione che il medesimo soggetto donante abbia piena e cosciente consapevolez- za dell'atto che sta compiendo e delle conseguenze che lo stesso atto riverbera sul proprio patrimonio.
Ciò posto, questo Giudice Tutelare non può non ignorare che nel decreto di apertu- ra e nomina dell'ADS, il beneficiario è stato decritto come un soggetto che “6. Riesce
a leggere ma non riesce a comprendere atti, contratti e documenti. Dà una lettura superficiale e non approfondita dei documenti, cerca di fidarsi degli altri. E' stato già ingannato;
7. Non sempre rie- sce ad esprimersi con un linguaggio chiaro e comprensibile con un ritmo accelerato … 30. Non rie- sce a gestire del denaro facendo i conti per il resto 31. Non riesce ad avere contezza del valore del denaro”, elementi - questi - che poco inducono a ritenere che lo stesso si possa ren- dere effettivamente conto del valore delle proprie azioni e della propria volontà, so- prattutto nella parte in cui verrebbe ad elidere una parte considerevole del proprio patrimonio immobiliare che - per definizione - deve essere posto a garanzia e tutale delle proprie necessità.
Di converso, la mera dichiarazione di consenso della figlia “a vendere la nuda proprietà dei suddetti beni immobili, qualora il beneficiario si trovasse in stato di bisogno tale che necessiti di denaro”, seppur inserita nell'atto pubblico notarile di donazione della nuda proprietà, non offre una corrispondente tutela al beneficiario, trattandosi di una mera dichiara- zione di natura obbligatoria e - come tale - soggetta a possibile inadempimento.
Si evince pertanto che la richiesta di autorizzazione alla manifestazione di volontà donativa del beneficiario non può essere oggettivamente considerata o valutata e si appalesa - allo stato - contraria all'interesse del beneficiario stesso e va rigettata.
PQM
3 rigetta l'istanza.
Decreto immediatamente esecutivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, 02/04/2025
Il GOP - AT
Dott. Nicolò Marcello
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