Sentenza 19 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA "ESENTE DA REGISTRAZIONE DEL POPOLO ITALIANO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 317"GEA 3-5-18614 117S UPREMA DICASSAZION -0 4-02 6/ 03 NZIONE SEZI NISTRATIVO Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22867/00 Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere FELICETTI - Rel. Consigliere Cron.3215 Dott. Francesco CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Aldo Ud. 06/12/2002 Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI TERNI, in persona del Prefetto e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AN MA NO;
intimato avverso la sentenza n. 898/99 del Tribunale di TERNI, 2002 depositata il 10/11/99; 2278 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1 NI AU SA, con ricorso al Tribunale di Terni depositato il giorno 9 dicembre 1997, propose opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefet- to di Terni dell'1 ottobre 1997 (prot. 7464), relativa all'applicazione di una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 115 del TULPS. Dedusse motivi con i quali contestava la esistenza della violazione conte- statagli. Instaurato il contraddittorio nei confronti del Prefetto di Terni, il Tribunale, con sentenza n. 898/99 depositata il 10 novembre 1999, in accoglimento dell'opposizione, annullò l'ordinanza-ingiunzione, per essere stata emessa oltre il termine previsto dall'art. 204 del codice della strada, ritenuto applicabile alla fattispecie per analogia. Avverso la sentenza il Prefetto di Terni ha pro- posto ricorso a questa Corte, con atto notificato il giorno 8 novembre 2000, formulando due motivi di impu- gnazione. La parte intimata NI AU SA non ha presentato difese. 2 Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denuncia: a) la inapplicabili- tà alle ordinanze-ingiunzioni del termine stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la conte- stazione delle violazioni;
b) l'accoglimento dell'opposizione in base а un motivo non dedotto con l'atto di opposizione. Va premesso che la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione per essere stata l'ordinanza-ingiunzione emessa oltre il termine previsto dall'art. 204 del co- dice della strada, ritenuto applicabile in via analogi- ca anche in materia di sanzioni amministrative che, co- me quella oggetto del giudizio di opposizione, non ri- guardano violazioni del codice della strada. Tale pro- filo di illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione, se- condo quanto espressamente affermato nella sentenza, é stato rilevato di ufficio. In relazione a tale unica1 ratio decidendi del- la sentenza impugnata, il ricorso va accolto sotto l'assorbente profilo della non rilevabilità di ufficio, nel giudizio di opposizione, di motivi di illegittimità non dedotti con l'atto di opposizione. Secondo il consolidato orientamento di questa Cor- te, infatti, l'opposizione avversO l'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa 3 pecuniaria, regolata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, introduce un giudizio disciplinato dalle regole del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi di opposizione, che costitui- scono la causa petendi dell'azione, e questa delimita- zione dell'oggetto del giudizio comporta per il giudice l'impossibilità di annullare l'ordinanza-ingiunzione sulla base di motivi non dedotti, non attribuendogli in ٢٢ proposito la legge poteri officiosi (Cass. SS.UU. 19 aprile 1990, n. 3271 e da ultimo Cass. 15 novembre 2001, n. 14238; 12 giugno 2001, n. 7876; 12 agosto 2000, n. 10796). Nel caso di specie, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, nonchè dall'esame del ricorso in -opposizione che questa Corte deve compiere essendo stato dedotto un vizio di extra petizione l'opposizione è stata accolta per un motivo (emanazione dell'ordinanza-ingiunzione oltre il termine stabilito dall'art. 204 del codice della strada) non dedotto nell'atto di opposizione (con la quale si contestava la esistenza della violazione contestatagli), ma rilevato dal giudice di ufficio. Ne consegue che la sentenza im- pugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Terni, in persona di altro magistrato, che deciderà an- che sulle spese del giudizio di cassazione. 4
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Terni in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Mancesco Felicetti (Giovanni Losavio) hom E DA REGISTRAZIONE DELL'ART. 9 DELLA AT EN LEGGE 3-5-1967 N. 317" 11 5