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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/10/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa iscritta al n. 3464/2025 R.G., chiamata all'udienza dell'1/10/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. N. Caroppo
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 11/3/2025, il ricorrente come in epigrafe indicato, premesso Cont di essere dipendente dell' convenuta, inquadrato, nel corso del periodo dedotto in giudizio, segnatamente da gennaio 2019 a gennaio 2023, nella categoria D6CCNL
Comparto Sanità, successivamente trasfusa nell' “Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari” a far tempo da febbraio 2023, in conseguenza della nuova classificazione del personale, introdotta dal CCNL 2019/2021 del 2/11/2021 e di prestare la propria attività presso il reparto di Medicina Generale dell'Ospedale di
Corato, con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere da gennaio ad aprile 2019 e presso il reparto Anestesia- Quartiere Operatorio dell'Ospedale di Corato Cont dal maggio 2019 ad oggi, rivendicava il proprio diritto al pagamento, da parte dell' convenuta, dell'indennità di turno e dell'indennità per particolari condizioni di lavoro non percepite per le giornate di ferie godute nel corso degli anni dal 2019 al 2024, nonché le differenze retributive a titolo di “incentivo covid”.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “ 1) Accertare e dichiarare che il Sig.
con riferimento al godimento di 44 giorni di ferie nell'anno 2019, di Parte_1
11 giorni di ferie nell'anno 2022, di 36 giorni di ferie nell'anno 2023 e di 24 giorni di ferie fino a novembre 2024, ricomprensivi dei giorni di ferie pregresse goduti in ciascun anno e maturati negli anni precedenti, ha ricevuto, dalla una Pt_2 retribuzione non ricomprensiva dell'indennità di turno ex art. 86 CCNL Comparto
Sanità 2016-2018 e 106 Comparto Sanità 2019-2021, dell'indennità “terapia intensiva/sala operatoria” ex art. 44 cvo.6 CCNL 01.09.1995, e dell'indennità
“Operatività in particolari UO” ex art. 107 CCNL 2019-2021; B) accertare e dichiarare la nullità ed inopponibilità, e comunque la disapplicazione delle clausole contenute nell'ultimo periodo dei commi 3 e 4 dell'art. 86 del CCNL Comparto Sanità
2016-1018, nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità
2019-2021, nel primo periodo del comma 6 e nel comma 10 dell'art. 44 CCNL
01.09.1995, nel comma 2 dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, nonché all'art.33 del CCNL 2016-2018, nella parte in cui richiama l'art. 19, comma 1, del
CCNL dell'1.9.1995, come integrato dall'art.23, comma 4, del CCNL del 19.4.2004, nonché in tali ultime previsioni pattizie, limitatamente alla parte in cui dette clausole escludono l'indennità di turno, l'indennità “terapia intensiva/sala operatoria” e l'indennità “Operatività in particolari UO” dagli elementi che concorrono a comporre la retribuzione dovuta per il periodo di ferie godute dal dipendente, per contrarietà di dette clausole contrattuali alla Direttiva Comunitaria Europea del 04.11.2003 n.
88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze citate al punto A.1 del ricorso;
e, per l'effetto, C) Accertare e dichiarare il diritto del Sig.
[...]
a percepire, per ciascun giorno di ferie goduto per gli anni 2019, 2020, Parte_1
2021, 2022, 2023 e 2024, una retribuzione comprensiva dell'indennità di turno ex art. 86 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e art. 106 CCNL Comparto Sanità 2019-2021, dell'indennità “terapia intensiva/sala operatoria” ex art. 44 co. 6 CCNL 01.09.1995, e dell'indennità “Operatività in particolari UO” ex art. 107 CCNL 2019-2021, calcolata
Pag. 2 di 5 in relazione alla misura dell'indennità prevista in dette previsioni contrattuali, per l'articolazione oraria in due o tre turni di lavoro e per il lavoro svolto in reparti connotati da fattori di rischio o disagio e, ancora per l'effetto, D) Accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla corresponsione, da parte della Parte_1 Pt_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di €. 1.156,27 per
[...]
i titoli dedotti ai punti A, B, e C) delle conclusioni per cui è causa, maturati dal
01.01.2019 al 30.11.2024, e conseguentemente, Condannare la in persona Pt_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti del Sig.
[...]
dell'importo di €. 1.156,27 , ovvero della diversa somma, maggiore o Parte_1 minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge;
E) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l' incentivo Covid previsto per i lavoratori riconducibili alla Fascia A dell'Accordo sindacale regionale del 28.05.2020, maturato per il periodo dal 15 marzo al 15 Maggio Part 2020 F) per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della residua somma di €. 531,67 lordi ovvero quell'altra diversa somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, riveniente dalla differenza tra quanto percepito a titolo di “acconto incentivo Covid Comparto” nelle mensilità di agosto 2020, settembre 2021 e dicembre 2022 (voce 1285) e quanto avrebbe dovuto percepire in forza del su richiamato accordo regionale limitatamente a n. 29 turni lavorativi effettuati nel periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020, G) condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
All'odierna udienza, nessuna delle parti compariva, si constatava che non vi era prova della notifica del ricorso, né del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso per la resistente.
E' evidente che nel caso di specie non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del
Pag. 3 di 5 ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass.n.3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte del ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo” (Cass. n.11227/92).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/3/2025 da nei confronti del , così Parte_1 CP_1 provvede: dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla per spese.
Bari, 1/10/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Emanuela
FOGGETTI)
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa iscritta al n. 3464/2025 R.G., chiamata all'udienza dell'1/10/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. N. Caroppo
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 11/3/2025, il ricorrente come in epigrafe indicato, premesso Cont di essere dipendente dell' convenuta, inquadrato, nel corso del periodo dedotto in giudizio, segnatamente da gennaio 2019 a gennaio 2023, nella categoria D6CCNL
Comparto Sanità, successivamente trasfusa nell' “Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari” a far tempo da febbraio 2023, in conseguenza della nuova classificazione del personale, introdotta dal CCNL 2019/2021 del 2/11/2021 e di prestare la propria attività presso il reparto di Medicina Generale dell'Ospedale di
Corato, con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere da gennaio ad aprile 2019 e presso il reparto Anestesia- Quartiere Operatorio dell'Ospedale di Corato Cont dal maggio 2019 ad oggi, rivendicava il proprio diritto al pagamento, da parte dell' convenuta, dell'indennità di turno e dell'indennità per particolari condizioni di lavoro non percepite per le giornate di ferie godute nel corso degli anni dal 2019 al 2024, nonché le differenze retributive a titolo di “incentivo covid”.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “ 1) Accertare e dichiarare che il Sig.
con riferimento al godimento di 44 giorni di ferie nell'anno 2019, di Parte_1
11 giorni di ferie nell'anno 2022, di 36 giorni di ferie nell'anno 2023 e di 24 giorni di ferie fino a novembre 2024, ricomprensivi dei giorni di ferie pregresse goduti in ciascun anno e maturati negli anni precedenti, ha ricevuto, dalla una Pt_2 retribuzione non ricomprensiva dell'indennità di turno ex art. 86 CCNL Comparto
Sanità 2016-2018 e 106 Comparto Sanità 2019-2021, dell'indennità “terapia intensiva/sala operatoria” ex art. 44 cvo.6 CCNL 01.09.1995, e dell'indennità
“Operatività in particolari UO” ex art. 107 CCNL 2019-2021; B) accertare e dichiarare la nullità ed inopponibilità, e comunque la disapplicazione delle clausole contenute nell'ultimo periodo dei commi 3 e 4 dell'art. 86 del CCNL Comparto Sanità
2016-1018, nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità
2019-2021, nel primo periodo del comma 6 e nel comma 10 dell'art. 44 CCNL
01.09.1995, nel comma 2 dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, nonché all'art.33 del CCNL 2016-2018, nella parte in cui richiama l'art. 19, comma 1, del
CCNL dell'1.9.1995, come integrato dall'art.23, comma 4, del CCNL del 19.4.2004, nonché in tali ultime previsioni pattizie, limitatamente alla parte in cui dette clausole escludono l'indennità di turno, l'indennità “terapia intensiva/sala operatoria” e l'indennità “Operatività in particolari UO” dagli elementi che concorrono a comporre la retribuzione dovuta per il periodo di ferie godute dal dipendente, per contrarietà di dette clausole contrattuali alla Direttiva Comunitaria Europea del 04.11.2003 n.
88/2003, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze citate al punto A.1 del ricorso;
e, per l'effetto, C) Accertare e dichiarare il diritto del Sig.
[...]
a percepire, per ciascun giorno di ferie goduto per gli anni 2019, 2020, Parte_1
2021, 2022, 2023 e 2024, una retribuzione comprensiva dell'indennità di turno ex art. 86 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e art. 106 CCNL Comparto Sanità 2019-2021, dell'indennità “terapia intensiva/sala operatoria” ex art. 44 co. 6 CCNL 01.09.1995, e dell'indennità “Operatività in particolari UO” ex art. 107 CCNL 2019-2021, calcolata
Pag. 2 di 5 in relazione alla misura dell'indennità prevista in dette previsioni contrattuali, per l'articolazione oraria in due o tre turni di lavoro e per il lavoro svolto in reparti connotati da fattori di rischio o disagio e, ancora per l'effetto, D) Accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla corresponsione, da parte della Parte_1 Pt_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di €. 1.156,27 per
[...]
i titoli dedotti ai punti A, B, e C) delle conclusioni per cui è causa, maturati dal
01.01.2019 al 30.11.2024, e conseguentemente, Condannare la in persona Pt_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti del Sig.
[...]
dell'importo di €. 1.156,27 , ovvero della diversa somma, maggiore o Parte_1 minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge;
E) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l' incentivo Covid previsto per i lavoratori riconducibili alla Fascia A dell'Accordo sindacale regionale del 28.05.2020, maturato per il periodo dal 15 marzo al 15 Maggio Part 2020 F) per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della residua somma di €. 531,67 lordi ovvero quell'altra diversa somma, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, riveniente dalla differenza tra quanto percepito a titolo di “acconto incentivo Covid Comparto” nelle mensilità di agosto 2020, settembre 2021 e dicembre 2022 (voce 1285) e quanto avrebbe dovuto percepire in forza del su richiamato accordo regionale limitatamente a n. 29 turni lavorativi effettuati nel periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020, G) condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
All'odierna udienza, nessuna delle parti compariva, si constatava che non vi era prova della notifica del ricorso, né del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso per la resistente.
E' evidente che nel caso di specie non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del
Pag. 3 di 5 ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass.n.3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte del ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo” (Cass. n.11227/92).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/3/2025 da nei confronti del , così Parte_1 CP_1 provvede: dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla per spese.
Bari, 1/10/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Emanuela
FOGGETTI)
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