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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7055 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4768/2020, posta in decisione all'udienza del 6 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
TRA
(C.F./P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Zelli per delega in atti, giusta autorizzazione del Giudice delegato in data 16 settembre 2020
appellante
E
1 C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Alessandro Caravello in forza di procura in atti appellata
E
C.F./P.IVA. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
appellata
E
rappresentata da Controparte_3 Parte_2
- rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Santangelo per delega in atti
[...]
intervenuta
OGGETTO: appello avverso il decreto n. 2957/2020 emesso dal Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: «In via preliminare:
Si ribadisce l'eccezione di irritualità, infondatezza e inammissibilità della costituzione di nuovo difensore da parte di da oggi sottolineando che tale Controparte_3 CP_4 Parte_2
costituzione è avvenuta nel corso dell'odierno giudizio d'appello in data 25/06/2024 antecedente alla precisazione delle conclusioni.
In via principale:
accogliere l'azione revocatoria proposta ex art. 67, primo comma, n. 2, L.F. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia nei confronti del società in persona del curatore Controparte_5 Parte_1
avv. Andrea Cutellè (C.F./P.IVA: le cessioni di credito effettuate rispettivamente in data P.IVA_1
06/11/2014; 15/12/2014 e 30/01/2015 tra la e la Parte_1 Controparte_6
notificate alla debitrice ceduta che le accettava ex art. 1264 c.c.; Controparte_2
2 2) per effetto dell'inefficacia delle cessioni del credito:
a)condannarel'appellata/convenuta a pagare in favore del Fallimento Controparte_1
la somma di €. 85.000,00 oltre interessi come per Parte_3
legge ricevuta in pagamento, quale cessionaria, dalla debitore ceduto, rispettivamente Parte_4
in data 07/01/2015 e 24/02/2015;
b) dichiarare la spettanza in capo alla Curatela del Fallimento della società Parte_1
del diritto alla percezionedella somma di €. 323.185,71, oggetto del provvedimento di sequestro
[...]
ex art. 687 C.p.c. emesso in data 21/05/2017 dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.
12940/2017, ed avente ad oggetto gli importi di cui ' è debitrice in relazione alle Parte_4
fatture cedute da ' disponendone il relativo pagamento da parte del Parte_1
custode.
c) nell'ipotesi in cui a seguito della sentenza di I' grado impugnata in questa sede la banca convenuta avesse già incassato della somma di €. 323.185,71,oggetto del provvedimento di sequestro ex art. 687 C.p.c. emesso in data 21/05/2017 dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n. 12940/2017 condannare
l'appellata/convenuta a pagare in favore del della società Controparte_1 Parte_1
la somma di €. 408.185,71 oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria come per legge ricevuta in pagamento, quale cessionaria, dalla debitore Parte_4
ceduto, rispettivamente in data 07/01/2015 e 24/02/2015.
3) In via subordinata nella denegata ipotesi il cui il giudicante ritenesse in effetti provato dalla banca appellata che i contratti rispettivamente del 15/06/2011 e del 29/08/2011 configurino un 'apertura di credito, accertare
e dichiarare che tali contratti sono nulli per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 comma 1, c.c, atteso con configurano una concessione abusiva di credito, e per l'effetto accogliere le comminatorie di cui ai precedenti punti 1 e 2.
Il tutto con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.»
Per l'appellata «Piaccia alla Corte Ecc.ma respingere l'appello proposto dal CP_7 [...]
in quanto privo di fondamento. Parte_1
Con condanna di controparte al pagamento delle spese del grado di lite.»
3 Per l'intervenuta: «Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectiis
nel merito:
- respingere l'avvero appello e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.»
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 85/2016 il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della
[...]
(di seguito, , previa declaratoria di inammissibilità della Parte_1 Pt_1
domanda di concordato preventivo già proposta dalla Pt_1
La società fallita intratteneva da tempo rapporti bancari con la Controparte_1
facendo uso di anticipazioni su crediti commerciali mediante cessioni pro solvendo.
[...]
In relazione a un rapporto di subappalto con emetteva nel 2014 Controparte_2 Pt_1
cinque fatture per complessivi € 408.185,71. Contr I relativi crediti venivano ceduti a con atti del 6 novembre 2014, 15 dicembre 2014 e 30 gennaio 2015, poi notificati ad , che li accettava ex art. 1264 c.c.; a fronte di tali Parte_4
cessioni, la banca accreditava sul conto corrente n. 22845 intestato a anticipi per importi Pt_1
complessivamente superiori a € 300.000. Contr
eseguiva poi in favore di due pagamenti, in data 7 gennaio 2015 e 24 Parte_4
febbraio 2015, per complessivi € 85.000, 00, residuando un credito di € 323.185,71.
Dopo la dichiarazione di fallimento, la curatela diffidava dal proseguire i pagamenti Pt_4
alla banca e ne chiedeva il versamento alla procedura.
proponeva, dunque, ricorso ex art. 687 c.p.c. e otteneva il sequestro liberatorio Parte_4
della somma residua di € 323.185,71. Contr Parallelamente, proponeva opposizione allo stato passivo del per Parte_1
ottenere l'ammissione di un credito chirografario complessivo di € 937.965,63, di cui una parte riferita al rapporto di anticipi su fatture verso . Parte_4
La curatela, invece, promuoveva un ordinario giudizio di revocatoria fallimentare ex art. 67, co.
1, n. 2, l. fall. al fine di ottenere la dichiarazione d'inefficacia delle suddette tre cessioni di credito
4 Contr e la restituzione/assegnazione delle relative somme (€ 85.000 già incassati da ed €
323.185,71 oggetto di sequestro liberatorio).
I due procedimenti venivano riuniti dal Tribunale di Roma, che li definiva con un unico provvedimento, emesso in forma di decreto (decreto n. 2957/2020 pronunciato il 23.7.2020) .
Con il suddetto decreto, il Tribunale per un verso ammetteva al passivo con collocazione in chirografo taluni crediti della banca (tra cui il saldo debitore del conto corrente n. 22845 e altre partite relative a anticipi su fatture diverse) e per altro rigettava l'azione revocatoria ritenendo insussistente la funzione solutoria delle cessioni oggetto di causa;
per l'effetto dichiarava la Contr spettanza a del diritto a percepire la somma sequestrata di € 323.185,71, riconoscendole altresì il diritto a trattenere l'importo di € 85.000 già versatole da . Parte_4
Il proponeva appello avverso il capo del suddetto decreto relativo alla Parte_1
decisione sulla domanda di revocatoria e alle connesse statuizioni sulla destinazione delle somme, deducendo, in sintesi:
i)la natura solutoria delle cessioni e la conseguente sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 67, co. 1, n. 2, l. fall.;
ii)l'assenza di veri e propri contratti di apertura di credito;
(iii) la riconducibilità delle operazioni al periodo sospetto per decorrenza del termine dalla pubblicazione della domanda di concordato ai sensi dell'art. 69-bis l. fall.;
(iv) la conoscenza, da parte della banca, dello stato d'insolvenza della società.
In sede di comparsa conclusionale, in via subordinata, l'appellante adduceva l'abusiva Contr concessione di credito da parte di in favore di in bonis e, in sede di memoria di Pt_1
replica, la nullità dei contratti di finanziamento prodotti dalla controparte.
Contr Si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e sostenendo la natura fisiologica, nell'ambito del rapporto di anticipazione su fatture in essere dal 2011, delle operazioni contestate, prive di funzione solutoria.
rimaneva contumace. Parte_4
5 Interveniva nel giudizio rappresentata da Controparte_3 Parte_2
quale cessionaria a titolo particolare dei crediti bancari ai sensi dell'art. 58 T.U.B., che
[...]
assumeva la qualità di parte ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
La causa, già rimessa in istruttoria per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, è stata trattenuta in decisione all'udienza 6 ottobre 2025, che si è svolta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.; in quella sede le parti hanno rinunciato all'assegnazione di (ulteriori) termini ex art. 190
c.p.c.
Preliminarmente, in rito, deve darsi atto dell'anomalia del provvedimento con cui è stato definito il giudizio ordinario di revocatoria, che, stante la riunione con il giudizio di opposizione al passivo, è stato definito con un decreto emesso dal Tribunale fallimentare nelle forme previste dall'art. 98 e ss. della legge fallimentare.
Tale provvedimento, con riguardo alla definizione della domanda ex art. 67 l.f., ha peraltro natura sostanziale di sentenza ed è suscettibile di impugnazione nelle forme dell'appello (a differenza delle statuizioni emesse a definizione dell'opposizione al passivo, ricorribili per cassazione).
Il gravame è stato tempestivamente proposto dalla curatela, limitatamente alla pronuncia emessa a definizione del giudizio ordinario di revocatoria, di modo che l'appello deve ritenersi ammissibile.
Venendo al merito, l'appello deve essere rigettato.
Sutto il profilo del requisito temporale, le operazioni di cessione (06.11.2014, 15.12.2014 e
30.01.2015) ricadono nel periodo di un anno anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato (26.6.2015).
Da tale momento – ai sensi dell'art. 69-bis, comma 2, l. fall. – decorrono i termini per la revocatoria ex art. 67, c.1, n. 2, l.f., e ciò anche quando la domanda sia successivamente dichiarata inammissibile, purché seguita dalla dichiarazione di fallimento.
Si veda in tal senso Cass., Sez. I, ord. n. 11185/2025, che così dispone: «Orbene, proprio il tenore dell'art. 69-bis, comma 2, l.fall., con il suo riferimento anticipatorio alla data di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato, ha indotto questa Corte ad una «rimeditazione della tesi che subordinava
l'applicazione del predetto principio all'esistenza di un precedente provvedimento di ammissione alla procedura», sì da pervenire all'affermazione che «in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia
6 stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata» (Cass. 215/2022; conf. Cass. 36354/2022,
18198/2023). Si è detto, infatti, che il principio della “consecutio” attiene propriamente all'esistenza di una procedura concorsuale poi «sfociata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di una unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento dell'impresa», e che, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l.fall., la relativa domanda – ovvero la sua pubblicazione nel registro delle imprese, per effetto del medesimo d.l. 83/2012, convertito con modifiche dalla l. 134/2012) – è destinata a produrre gli effetti protettivi indicati nella norma
(Cass. 5619/2020, 31051/2019), sicché «la presentazione della domanda di concordato risulta di per sé sufficiente a determinare l'acquisto dello status di debitore concordatario, indipendentemente dalla successiva pronuncia del decreto di cui all'art. 163 della legge fall., in quanto comporta, oltre alla costituzione del rapporto processuale con il giudice chiamato a pronunciare su di essa, l'instaurazione di un regime di controllo sull'amministrazione e di relativa insensibilità del patrimonio alle iniziative di terzi» (Cass. 215/2022,
7117/2020). Di qui l'affermazione del principio per cui «in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata» (Cass.
36354/2022, richiamata da Cass. 18198/2023, per la quale «non v'è dubbio in definitiva, che debba dirsi superato, in ragione dell'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, il diverso orientamento» ora evocato dal ricorrente).»
Il requisito temporale, dunque, è soddisfatto.
L'appello è tuttavia infondato per una ragione dirimente e cioè il fatto che non ricorre nel caso di specie l'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 67, co. 1, n. 2 l.f., ovvero l'intervenuto pagamento di debiti scaduti ed esigibili effettuato con mezzi anormali di pagamento.
Per costante giurisprudenza, la cessione di credito pro solvendo è revocabile solo se ha in concreto funzione solutoria, ossia se è destinata a estinguere o ridurre una pregressa esposizione debitoria con lesione della par condicio creditorum e non se utilizzata quale ordinario strumento di finanziamento dell'impresa.
7 In questo senso, ex multis, Cass., Sez. I, ord. n. 18729/2018, che così ha chiarito: «Considerato… che nella cessione "pro solvendo" il credito viene immediatamente trasferito al cessionario al momento della cessione,
l'unico discrimine, rilevante al fine di stabilire le condizioni di assoggettamento alla revocatoria fallimentare, è costituito dalla verifica dello scopo pratico perseguito dalle parti. E' stato infatti ulteriormente precisato che "poiché la cessione di credito è un negozio a causa variabile - potendo essere stipulata anche a fine di garanzia, oltre che di pagamento - e poiché sono diverse le condizioni di assoggettabilità a revocatoria fallimentare dei pagamenti e delle garanzie, l'effettiva funzione solutoria della cessione "pro solvendo" di un credito va accertata in concreto, in ragione della sua eventuale destinazione all'estinzione o alla riduzione di una pregressa esposizione passiva: destinazione che peraltro dipende unicamente dal contesto oggettivo e soggettivo della cessione stessa, e non già da quello del successivo pagamento del credito ceduto".
Ed invero, “la cessione di credito… si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti e, pertanto, è soggetta all'azione revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall.” solo “se compiuta in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito scaduto ed esigibile, sottraendosene, invece, quando essa sia stata stipulata a scopo di garanzia di un debito sorto contestualmente” (così Cass., 10 giugno 2011, n. 12736, Cass., 2.11.2017, n. 26063).
Una simile natura non è predicabile con riguardo alle operazioni in oggetto, posto che con le cessione di crediti contestate dalla curatela in bonis non ha estinto preesistenti Pt_1
Contr obbligazioni scadute nei confronti di ma ha ceduto i propri crediti (nei confronti di
) allo scopo di garantire debiti sorti contestualmente alle operazioni stesse di Parte_4
cessione, nell'ambito dei rapporti di anticipazioni bancarie verso cessione di crediti pro solvendo in essere tra le parti.
Dalle risultanze documentali emerge infatti che già dal 2011 la società si avvaleva Pt_1
stabilmente del meccanismo dell'anticipo su fatture mediante cessioni pro solvendo quale ordinario strumento di finanziamento, regolato da corrispondenti linee di credito (si rimanda al contratto Contr in data 15.6.2011, di cui al doc. B5 del fascicolo di primo grado di e a quello in data Contr 27.1.2014, di cui al doc. B6 del fascicolo .
Le eccezioni sollevate dall'appellante in ordine alla mancanza di data certa e di limiti quantitativi nei contratti di anticipazione sono poi da disattendere, posto che i due richiamati contratti recano data certa anteriore alla pronuncia di fallimento e quello del 2014, rilevante ai fini di
8 causa, anche l'indicazione dell'importo massimo della linea di credito aperta in favore di Pt_1
in bonis.
Le operazioni di cessione di credito poste in essere negli anni 2014-2015, qui impugnate, si inseriscono nella suddetta prassi fisiologica del rapporto di anticipazione bancaria in essere tra la banca e l'impresa, diretta a fornire immediata liquidità per la prosecuzione dell'attività.
Né la curatela ha provato, ciò che sarebbe stato suo onere quale attrice in revocatoria, che la provvista erogata a a seguito delle cessioni di credito fosse stata fornita allo scopo di Pt_1
estinguere un debito pregresso contratto dalla società nei confronti dell'istituto di credito.
A tal fine non soccorrono i generici riferimenti ai pagamenti di altri preesistenti debiti che l'appellante adduce essere stati eseguiti mediante addebiti sul conto corrente di per Pt_1
complessivi euro 72.767,98, in epoca di poco successiva alle disposte anticipazioni mediante cessione di fatture.
In tal senso si ritengono esaustive le condivisibili considerazioni svolte dal Tribunale, che sul punto si è così espresso: “la procedura ha sostenuto –in tal senso per quel che concerne gli anticipi delle fatture emesse nei confronti di ' che l' 'estratto conto di periodo (dal 01.10.2014 al Parte_5
31.03.2015)' evidenzierebbe che 'parte delle somme erogate per le cessioni del credito in oggetto pari alla somma complessiva di euro 83.658,20 (rectius euro 72.767,98, come precisato in appello dalla curatela, che ha in tali termini emendato l'originaria allegazione) sono state subito dopo riaccreditate alla banca convenuta per il rimborso di precedenti finanziamenti e relativi interessi'. Trattasi, però, di indicazione espressa in termini estremamente generici che non consentono di poterne operare la relativa verifica e riscontro.
L'istituto di credito ha, invece, reso un adeguato dettaglio ricostruttivo sostenendo che alla data dell'1.10.2014 il saldo passivo del conto era di euro 30.229,77 e alle successive scadenze del 31.12.2014 e del 31.03.2015 ha subìto evidenti decrementi attestandosi sui corrispondenti importi, in negativo, di euro 66.623,17 e di euro
93.596,04 (pag. 18 della memoria difensiva finale); tale allegazione riceve, poi, riscontro dimostrativo nell'estratto storico del conto corrente n. 22845 prodotto in allegato b2 del fascicolo telematico del giudizio ex art.
98 l. fall.”.
Tali considerazioni, se non addirittura passate in giudicato in assenza di specifiche censura ad opera dell'appellante, non sono scalfite dal contenuto del gravame, con il quale la curatela si limita tout court a inferirne l'infondatezza, senza ulteriori precisazioni.
9 Alla luce delle considerazioni che precedono deve escludersi che le cessioni di credito in oggetto presentino il carattere di “mezzo anomalo di pagamento”, posto appunto che non integrano l'estinzione di un preesistente debito della società verso la banca.
Difetta pertanto l'elemento oggettivo di cui all'art. 67, co. 1, n. 2 l.f., il che assorbe ogni considerazione sulla configurabilità dell'elemento soggettivo della fattispecie.
In via di chiusura si rileva come la domanda di revocatoria sarebbe da respingere in ragione della dirimente considerazione che in un'ipotesi (quale quella di causa) di anticipazioni bancarie assistite da contestuali cessioni di crediti sarebbero al più “suscettibili di revocatoria, ex art. 67, secondo comma, legge fall., ove eseguiti nel periodo sospetto e ricorrendo la "scientia decoctionis" dell'"accipiens", gli accrediti sui conti correnti della cedente di somme costituite dai pagamenti effettuati alla banca dai debitori ceduti nella misura in cui eccedano le anticipazioni a fronte delle quali le cessioni erano state stipulate” (in questi termini, Cass., 12.7.2013, n. 17268).
Nel caso di spcie, peraltro, oggetto della domanda di revocatoria non sono stati gli accrediti eseguiti sul conto corrente della cedente di somme eccedenti le anticipazioni, bensì i pagamenti direttamente eseguiti dalla debitrice ceduta in favore della banca cessionaria (nonché le somme oggetto del deposito liberatorio eseguito dalla debitrice ceduta), pagamenti che “trovando il loro titolo nel rapporto obbligatorio diretto tra la parti, in conseguenza dell'avvenuta cessione pattuita tra la banca e la società successivamente fallita, non potrebbero essere imputati alla società (poi fallita) ne' conseguentemente essere revocati” (così la citata Cass. n. 17268/13, in motivazione).
Le domanda dell'appellante volte a far dichiarare la nullità dei contratti di apertura di credito per asserita concessione abusiva del credito, proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale, e quelle di nullità dei contratti di finanziamento per difetto degli elementi essenziali dei negozi e per frode alla legge, proposte addirittura in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., sono inammissibili.
In tal senso è la dirimente considerazione che “la comparsa conclusionale… ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.” (così cass., 23 giugno 2022, n. 20232; Cass., 26 gennaio
2016, n. 1324); la conclusione è poi a fortiori prospettabile con riguardo alla memoria di replica, deputata alla sola contestazione delle difese svolte dalla controparte in sede di conclusionale.
10 Le eccezioni formulate dall'appellante in ordine alla comparsa di costituzione di Controparte_3
sono infine infondate.
[...]
L'atto depositato, a prescindere dalla formale intestazione quale “comparsa di costituzione di nuovo difensore”, ha inequivoca natura sostanziale di intervento a titolo particolare nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., risultando evidente – dal tenore dell'atto – la volontà della cessionaria di assumere la qualità di parte e di proseguire il giudizio nella posizione sostanziale derivante dalla cessione dei crediti bancari in suo favore.
Ai fini della prova della titolarità del credito, ha allegato la Gazzetta Controparte_3
Ufficiale – Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017, contenente il rinvio al sito internet richiamato nell'avviso, ove sono indicati i crediti oggetto di cessione ai sensi dell'art. 58 del d.lgs.
n. 385/1993. La pubblicazione in G.U. integra strumento idoneo e sufficiente a provare la legittimazione sostanziale della cessionaria.
Va inoltre evidenziato che la Curatela non ha articolato alcuna specifica contestazione sulla riferibilità dei crediti oggetto di causa alla cessione pubblicata, limitandosi a eccezioni generiche e meramente formali.
Ne consegue che le eccezioni di irritualità, infondatezza e inammissibilità sollevate dall'appellante devono essere integralmente respinte, risultando pienamente legittimo l'intervento di nel presente giudizio. Controparte_3
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 4768/2020
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnato provvedimento nella parte relativa all'azione revocatoria;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di
[...]
e in solido fra loro ex latere creditorum, che Controparte_1 Controparte_3
liquida in euro 10.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
11 - ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4768/2020, posta in decisione all'udienza del 6 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
TRA
(C.F./P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Zelli per delega in atti, giusta autorizzazione del Giudice delegato in data 16 settembre 2020
appellante
E
1 C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Alessandro Caravello in forza di procura in atti appellata
E
C.F./P.IVA. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
appellata
E
rappresentata da Controparte_3 Parte_2
- rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Santangelo per delega in atti
[...]
intervenuta
OGGETTO: appello avverso il decreto n. 2957/2020 emesso dal Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: «In via preliminare:
Si ribadisce l'eccezione di irritualità, infondatezza e inammissibilità della costituzione di nuovo difensore da parte di da oggi sottolineando che tale Controparte_3 CP_4 Parte_2
costituzione è avvenuta nel corso dell'odierno giudizio d'appello in data 25/06/2024 antecedente alla precisazione delle conclusioni.
In via principale:
accogliere l'azione revocatoria proposta ex art. 67, primo comma, n. 2, L.F. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia nei confronti del società in persona del curatore Controparte_5 Parte_1
avv. Andrea Cutellè (C.F./P.IVA: le cessioni di credito effettuate rispettivamente in data P.IVA_1
06/11/2014; 15/12/2014 e 30/01/2015 tra la e la Parte_1 Controparte_6
notificate alla debitrice ceduta che le accettava ex art. 1264 c.c.; Controparte_2
2 2) per effetto dell'inefficacia delle cessioni del credito:
a)condannarel'appellata/convenuta a pagare in favore del Fallimento Controparte_1
la somma di €. 85.000,00 oltre interessi come per Parte_3
legge ricevuta in pagamento, quale cessionaria, dalla debitore ceduto, rispettivamente Parte_4
in data 07/01/2015 e 24/02/2015;
b) dichiarare la spettanza in capo alla Curatela del Fallimento della società Parte_1
del diritto alla percezionedella somma di €. 323.185,71, oggetto del provvedimento di sequestro
[...]
ex art. 687 C.p.c. emesso in data 21/05/2017 dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.
12940/2017, ed avente ad oggetto gli importi di cui ' è debitrice in relazione alle Parte_4
fatture cedute da ' disponendone il relativo pagamento da parte del Parte_1
custode.
c) nell'ipotesi in cui a seguito della sentenza di I' grado impugnata in questa sede la banca convenuta avesse già incassato della somma di €. 323.185,71,oggetto del provvedimento di sequestro ex art. 687 C.p.c. emesso in data 21/05/2017 dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n. 12940/2017 condannare
l'appellata/convenuta a pagare in favore del della società Controparte_1 Parte_1
la somma di €. 408.185,71 oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria come per legge ricevuta in pagamento, quale cessionaria, dalla debitore Parte_4
ceduto, rispettivamente in data 07/01/2015 e 24/02/2015.
3) In via subordinata nella denegata ipotesi il cui il giudicante ritenesse in effetti provato dalla banca appellata che i contratti rispettivamente del 15/06/2011 e del 29/08/2011 configurino un 'apertura di credito, accertare
e dichiarare che tali contratti sono nulli per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 comma 1, c.c, atteso con configurano una concessione abusiva di credito, e per l'effetto accogliere le comminatorie di cui ai precedenti punti 1 e 2.
Il tutto con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.»
Per l'appellata «Piaccia alla Corte Ecc.ma respingere l'appello proposto dal CP_7 [...]
in quanto privo di fondamento. Parte_1
Con condanna di controparte al pagamento delle spese del grado di lite.»
3 Per l'intervenuta: «Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectiis
nel merito:
- respingere l'avvero appello e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.»
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 85/2016 il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della
[...]
(di seguito, , previa declaratoria di inammissibilità della Parte_1 Pt_1
domanda di concordato preventivo già proposta dalla Pt_1
La società fallita intratteneva da tempo rapporti bancari con la Controparte_1
facendo uso di anticipazioni su crediti commerciali mediante cessioni pro solvendo.
[...]
In relazione a un rapporto di subappalto con emetteva nel 2014 Controparte_2 Pt_1
cinque fatture per complessivi € 408.185,71. Contr I relativi crediti venivano ceduti a con atti del 6 novembre 2014, 15 dicembre 2014 e 30 gennaio 2015, poi notificati ad , che li accettava ex art. 1264 c.c.; a fronte di tali Parte_4
cessioni, la banca accreditava sul conto corrente n. 22845 intestato a anticipi per importi Pt_1
complessivamente superiori a € 300.000. Contr
eseguiva poi in favore di due pagamenti, in data 7 gennaio 2015 e 24 Parte_4
febbraio 2015, per complessivi € 85.000, 00, residuando un credito di € 323.185,71.
Dopo la dichiarazione di fallimento, la curatela diffidava dal proseguire i pagamenti Pt_4
alla banca e ne chiedeva il versamento alla procedura.
proponeva, dunque, ricorso ex art. 687 c.p.c. e otteneva il sequestro liberatorio Parte_4
della somma residua di € 323.185,71. Contr Parallelamente, proponeva opposizione allo stato passivo del per Parte_1
ottenere l'ammissione di un credito chirografario complessivo di € 937.965,63, di cui una parte riferita al rapporto di anticipi su fatture verso . Parte_4
La curatela, invece, promuoveva un ordinario giudizio di revocatoria fallimentare ex art. 67, co.
1, n. 2, l. fall. al fine di ottenere la dichiarazione d'inefficacia delle suddette tre cessioni di credito
4 Contr e la restituzione/assegnazione delle relative somme (€ 85.000 già incassati da ed €
323.185,71 oggetto di sequestro liberatorio).
I due procedimenti venivano riuniti dal Tribunale di Roma, che li definiva con un unico provvedimento, emesso in forma di decreto (decreto n. 2957/2020 pronunciato il 23.7.2020) .
Con il suddetto decreto, il Tribunale per un verso ammetteva al passivo con collocazione in chirografo taluni crediti della banca (tra cui il saldo debitore del conto corrente n. 22845 e altre partite relative a anticipi su fatture diverse) e per altro rigettava l'azione revocatoria ritenendo insussistente la funzione solutoria delle cessioni oggetto di causa;
per l'effetto dichiarava la Contr spettanza a del diritto a percepire la somma sequestrata di € 323.185,71, riconoscendole altresì il diritto a trattenere l'importo di € 85.000 già versatole da . Parte_4
Il proponeva appello avverso il capo del suddetto decreto relativo alla Parte_1
decisione sulla domanda di revocatoria e alle connesse statuizioni sulla destinazione delle somme, deducendo, in sintesi:
i)la natura solutoria delle cessioni e la conseguente sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 67, co. 1, n. 2, l. fall.;
ii)l'assenza di veri e propri contratti di apertura di credito;
(iii) la riconducibilità delle operazioni al periodo sospetto per decorrenza del termine dalla pubblicazione della domanda di concordato ai sensi dell'art. 69-bis l. fall.;
(iv) la conoscenza, da parte della banca, dello stato d'insolvenza della società.
In sede di comparsa conclusionale, in via subordinata, l'appellante adduceva l'abusiva Contr concessione di credito da parte di in favore di in bonis e, in sede di memoria di Pt_1
replica, la nullità dei contratti di finanziamento prodotti dalla controparte.
Contr Si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e sostenendo la natura fisiologica, nell'ambito del rapporto di anticipazione su fatture in essere dal 2011, delle operazioni contestate, prive di funzione solutoria.
rimaneva contumace. Parte_4
5 Interveniva nel giudizio rappresentata da Controparte_3 Parte_2
quale cessionaria a titolo particolare dei crediti bancari ai sensi dell'art. 58 T.U.B., che
[...]
assumeva la qualità di parte ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
La causa, già rimessa in istruttoria per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, è stata trattenuta in decisione all'udienza 6 ottobre 2025, che si è svolta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.; in quella sede le parti hanno rinunciato all'assegnazione di (ulteriori) termini ex art. 190
c.p.c.
Preliminarmente, in rito, deve darsi atto dell'anomalia del provvedimento con cui è stato definito il giudizio ordinario di revocatoria, che, stante la riunione con il giudizio di opposizione al passivo, è stato definito con un decreto emesso dal Tribunale fallimentare nelle forme previste dall'art. 98 e ss. della legge fallimentare.
Tale provvedimento, con riguardo alla definizione della domanda ex art. 67 l.f., ha peraltro natura sostanziale di sentenza ed è suscettibile di impugnazione nelle forme dell'appello (a differenza delle statuizioni emesse a definizione dell'opposizione al passivo, ricorribili per cassazione).
Il gravame è stato tempestivamente proposto dalla curatela, limitatamente alla pronuncia emessa a definizione del giudizio ordinario di revocatoria, di modo che l'appello deve ritenersi ammissibile.
Venendo al merito, l'appello deve essere rigettato.
Sutto il profilo del requisito temporale, le operazioni di cessione (06.11.2014, 15.12.2014 e
30.01.2015) ricadono nel periodo di un anno anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato (26.6.2015).
Da tale momento – ai sensi dell'art. 69-bis, comma 2, l. fall. – decorrono i termini per la revocatoria ex art. 67, c.1, n. 2, l.f., e ciò anche quando la domanda sia successivamente dichiarata inammissibile, purché seguita dalla dichiarazione di fallimento.
Si veda in tal senso Cass., Sez. I, ord. n. 11185/2025, che così dispone: «Orbene, proprio il tenore dell'art. 69-bis, comma 2, l.fall., con il suo riferimento anticipatorio alla data di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato, ha indotto questa Corte ad una «rimeditazione della tesi che subordinava
l'applicazione del predetto principio all'esistenza di un precedente provvedimento di ammissione alla procedura», sì da pervenire all'affermazione che «in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia
6 stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata» (Cass. 215/2022; conf. Cass. 36354/2022,
18198/2023). Si è detto, infatti, che il principio della “consecutio” attiene propriamente all'esistenza di una procedura concorsuale poi «sfociata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di una unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento dell'impresa», e che, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l.fall., la relativa domanda – ovvero la sua pubblicazione nel registro delle imprese, per effetto del medesimo d.l. 83/2012, convertito con modifiche dalla l. 134/2012) – è destinata a produrre gli effetti protettivi indicati nella norma
(Cass. 5619/2020, 31051/2019), sicché «la presentazione della domanda di concordato risulta di per sé sufficiente a determinare l'acquisto dello status di debitore concordatario, indipendentemente dalla successiva pronuncia del decreto di cui all'art. 163 della legge fall., in quanto comporta, oltre alla costituzione del rapporto processuale con il giudice chiamato a pronunciare su di essa, l'instaurazione di un regime di controllo sull'amministrazione e di relativa insensibilità del patrimonio alle iniziative di terzi» (Cass. 215/2022,
7117/2020). Di qui l'affermazione del principio per cui «in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata» (Cass.
36354/2022, richiamata da Cass. 18198/2023, per la quale «non v'è dubbio in definitiva, che debba dirsi superato, in ragione dell'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, il diverso orientamento» ora evocato dal ricorrente).»
Il requisito temporale, dunque, è soddisfatto.
L'appello è tuttavia infondato per una ragione dirimente e cioè il fatto che non ricorre nel caso di specie l'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 67, co. 1, n. 2 l.f., ovvero l'intervenuto pagamento di debiti scaduti ed esigibili effettuato con mezzi anormali di pagamento.
Per costante giurisprudenza, la cessione di credito pro solvendo è revocabile solo se ha in concreto funzione solutoria, ossia se è destinata a estinguere o ridurre una pregressa esposizione debitoria con lesione della par condicio creditorum e non se utilizzata quale ordinario strumento di finanziamento dell'impresa.
7 In questo senso, ex multis, Cass., Sez. I, ord. n. 18729/2018, che così ha chiarito: «Considerato… che nella cessione "pro solvendo" il credito viene immediatamente trasferito al cessionario al momento della cessione,
l'unico discrimine, rilevante al fine di stabilire le condizioni di assoggettamento alla revocatoria fallimentare, è costituito dalla verifica dello scopo pratico perseguito dalle parti. E' stato infatti ulteriormente precisato che "poiché la cessione di credito è un negozio a causa variabile - potendo essere stipulata anche a fine di garanzia, oltre che di pagamento - e poiché sono diverse le condizioni di assoggettabilità a revocatoria fallimentare dei pagamenti e delle garanzie, l'effettiva funzione solutoria della cessione "pro solvendo" di un credito va accertata in concreto, in ragione della sua eventuale destinazione all'estinzione o alla riduzione di una pregressa esposizione passiva: destinazione che peraltro dipende unicamente dal contesto oggettivo e soggettivo della cessione stessa, e non già da quello del successivo pagamento del credito ceduto".
Ed invero, “la cessione di credito… si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti e, pertanto, è soggetta all'azione revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall.” solo “se compiuta in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito scaduto ed esigibile, sottraendosene, invece, quando essa sia stata stipulata a scopo di garanzia di un debito sorto contestualmente” (così Cass., 10 giugno 2011, n. 12736, Cass., 2.11.2017, n. 26063).
Una simile natura non è predicabile con riguardo alle operazioni in oggetto, posto che con le cessione di crediti contestate dalla curatela in bonis non ha estinto preesistenti Pt_1
Contr obbligazioni scadute nei confronti di ma ha ceduto i propri crediti (nei confronti di
) allo scopo di garantire debiti sorti contestualmente alle operazioni stesse di Parte_4
cessione, nell'ambito dei rapporti di anticipazioni bancarie verso cessione di crediti pro solvendo in essere tra le parti.
Dalle risultanze documentali emerge infatti che già dal 2011 la società si avvaleva Pt_1
stabilmente del meccanismo dell'anticipo su fatture mediante cessioni pro solvendo quale ordinario strumento di finanziamento, regolato da corrispondenti linee di credito (si rimanda al contratto Contr in data 15.6.2011, di cui al doc. B5 del fascicolo di primo grado di e a quello in data Contr 27.1.2014, di cui al doc. B6 del fascicolo .
Le eccezioni sollevate dall'appellante in ordine alla mancanza di data certa e di limiti quantitativi nei contratti di anticipazione sono poi da disattendere, posto che i due richiamati contratti recano data certa anteriore alla pronuncia di fallimento e quello del 2014, rilevante ai fini di
8 causa, anche l'indicazione dell'importo massimo della linea di credito aperta in favore di Pt_1
in bonis.
Le operazioni di cessione di credito poste in essere negli anni 2014-2015, qui impugnate, si inseriscono nella suddetta prassi fisiologica del rapporto di anticipazione bancaria in essere tra la banca e l'impresa, diretta a fornire immediata liquidità per la prosecuzione dell'attività.
Né la curatela ha provato, ciò che sarebbe stato suo onere quale attrice in revocatoria, che la provvista erogata a a seguito delle cessioni di credito fosse stata fornita allo scopo di Pt_1
estinguere un debito pregresso contratto dalla società nei confronti dell'istituto di credito.
A tal fine non soccorrono i generici riferimenti ai pagamenti di altri preesistenti debiti che l'appellante adduce essere stati eseguiti mediante addebiti sul conto corrente di per Pt_1
complessivi euro 72.767,98, in epoca di poco successiva alle disposte anticipazioni mediante cessione di fatture.
In tal senso si ritengono esaustive le condivisibili considerazioni svolte dal Tribunale, che sul punto si è così espresso: “la procedura ha sostenuto –in tal senso per quel che concerne gli anticipi delle fatture emesse nei confronti di ' che l' 'estratto conto di periodo (dal 01.10.2014 al Parte_5
31.03.2015)' evidenzierebbe che 'parte delle somme erogate per le cessioni del credito in oggetto pari alla somma complessiva di euro 83.658,20 (rectius euro 72.767,98, come precisato in appello dalla curatela, che ha in tali termini emendato l'originaria allegazione) sono state subito dopo riaccreditate alla banca convenuta per il rimborso di precedenti finanziamenti e relativi interessi'. Trattasi, però, di indicazione espressa in termini estremamente generici che non consentono di poterne operare la relativa verifica e riscontro.
L'istituto di credito ha, invece, reso un adeguato dettaglio ricostruttivo sostenendo che alla data dell'1.10.2014 il saldo passivo del conto era di euro 30.229,77 e alle successive scadenze del 31.12.2014 e del 31.03.2015 ha subìto evidenti decrementi attestandosi sui corrispondenti importi, in negativo, di euro 66.623,17 e di euro
93.596,04 (pag. 18 della memoria difensiva finale); tale allegazione riceve, poi, riscontro dimostrativo nell'estratto storico del conto corrente n. 22845 prodotto in allegato b2 del fascicolo telematico del giudizio ex art.
98 l. fall.”.
Tali considerazioni, se non addirittura passate in giudicato in assenza di specifiche censura ad opera dell'appellante, non sono scalfite dal contenuto del gravame, con il quale la curatela si limita tout court a inferirne l'infondatezza, senza ulteriori precisazioni.
9 Alla luce delle considerazioni che precedono deve escludersi che le cessioni di credito in oggetto presentino il carattere di “mezzo anomalo di pagamento”, posto appunto che non integrano l'estinzione di un preesistente debito della società verso la banca.
Difetta pertanto l'elemento oggettivo di cui all'art. 67, co. 1, n. 2 l.f., il che assorbe ogni considerazione sulla configurabilità dell'elemento soggettivo della fattispecie.
In via di chiusura si rileva come la domanda di revocatoria sarebbe da respingere in ragione della dirimente considerazione che in un'ipotesi (quale quella di causa) di anticipazioni bancarie assistite da contestuali cessioni di crediti sarebbero al più “suscettibili di revocatoria, ex art. 67, secondo comma, legge fall., ove eseguiti nel periodo sospetto e ricorrendo la "scientia decoctionis" dell'"accipiens", gli accrediti sui conti correnti della cedente di somme costituite dai pagamenti effettuati alla banca dai debitori ceduti nella misura in cui eccedano le anticipazioni a fronte delle quali le cessioni erano state stipulate” (in questi termini, Cass., 12.7.2013, n. 17268).
Nel caso di spcie, peraltro, oggetto della domanda di revocatoria non sono stati gli accrediti eseguiti sul conto corrente della cedente di somme eccedenti le anticipazioni, bensì i pagamenti direttamente eseguiti dalla debitrice ceduta in favore della banca cessionaria (nonché le somme oggetto del deposito liberatorio eseguito dalla debitrice ceduta), pagamenti che “trovando il loro titolo nel rapporto obbligatorio diretto tra la parti, in conseguenza dell'avvenuta cessione pattuita tra la banca e la società successivamente fallita, non potrebbero essere imputati alla società (poi fallita) ne' conseguentemente essere revocati” (così la citata Cass. n. 17268/13, in motivazione).
Le domanda dell'appellante volte a far dichiarare la nullità dei contratti di apertura di credito per asserita concessione abusiva del credito, proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale, e quelle di nullità dei contratti di finanziamento per difetto degli elementi essenziali dei negozi e per frode alla legge, proposte addirittura in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., sono inammissibili.
In tal senso è la dirimente considerazione che “la comparsa conclusionale… ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.” (così cass., 23 giugno 2022, n. 20232; Cass., 26 gennaio
2016, n. 1324); la conclusione è poi a fortiori prospettabile con riguardo alla memoria di replica, deputata alla sola contestazione delle difese svolte dalla controparte in sede di conclusionale.
10 Le eccezioni formulate dall'appellante in ordine alla comparsa di costituzione di Controparte_3
sono infine infondate.
[...]
L'atto depositato, a prescindere dalla formale intestazione quale “comparsa di costituzione di nuovo difensore”, ha inequivoca natura sostanziale di intervento a titolo particolare nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., risultando evidente – dal tenore dell'atto – la volontà della cessionaria di assumere la qualità di parte e di proseguire il giudizio nella posizione sostanziale derivante dalla cessione dei crediti bancari in suo favore.
Ai fini della prova della titolarità del credito, ha allegato la Gazzetta Controparte_3
Ufficiale – Parte Seconda n. 151 del 23 dicembre 2017, contenente il rinvio al sito internet richiamato nell'avviso, ove sono indicati i crediti oggetto di cessione ai sensi dell'art. 58 del d.lgs.
n. 385/1993. La pubblicazione in G.U. integra strumento idoneo e sufficiente a provare la legittimazione sostanziale della cessionaria.
Va inoltre evidenziato che la Curatela non ha articolato alcuna specifica contestazione sulla riferibilità dei crediti oggetto di causa alla cessione pubblicata, limitandosi a eccezioni generiche e meramente formali.
Ne consegue che le eccezioni di irritualità, infondatezza e inammissibilità sollevate dall'appellante devono essere integralmente respinte, risultando pienamente legittimo l'intervento di nel presente giudizio. Controparte_3
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 4768/2020
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnato provvedimento nella parte relativa all'azione revocatoria;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di
[...]
e in solido fra loro ex latere creditorum, che Controparte_1 Controparte_3
liquida in euro 10.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
11 - ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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