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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2856/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2856 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 9-10-2025, avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata alla via Parte_1 C.F._1
Tenente Formicola 4, in Casoria, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria
Pontoriere, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
C.F. , elettivamente domiciliato alla via CP_1 C.F._2
Principe di Piemonte 58, in Casoria, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Fuccio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 9-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori costituiti hanno chiesto omologarsi le condizioni congiuntamente indicate dalle parti, che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11-7-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver intrattenuto una relazione affettiva, dalla quale era nata una figlia (il 5-4-2022) e che, a causa di incompatibilità Per_1 caratteriali, la convivenza tra essi si rendeva intollerabile, tanto da indurli a porre fine alla stessa, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affido e il mantenimento del minore secondo le concordate modalità indicate in ricorso.
All'udienza del 9-10-2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alle note congiunte del 6-
10-2025, precisate alla predetta udienza, come di seguito si riporta:
- sarà affidata ad entrambi i genitori nella forma dell' affido condiviso talché Per_1 la potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi, i quali cureranno di concordare, nel superiore interesse della figlia, tutte le decisioni relative alla sua istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
- sarà collocata presso la madre presso l'abitazione in Per_1 Parte_1
Casoria (NA) alla Via Alcide De Gasperi 69 Parco Europa con residenza privilegiata;
- Il padre potrà tenere con sé la bambina il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 21,00 e la successiva settimana il martedì dalle ore 16, - Si stabilisce che il padre potrà recarsi a prendere la figlia all'uscita da scuola, previo accordo con la madre circa il giorno e l'orario, per due volte al mese, scegliendo tra i giorni già a lui assegnati per l'esercizio del diritto di visita, ad esclusione di quelli nei quali è previsto il TT . Tale facoltà non comporta modifica delle complessive modalità di 2 affidamento e collocamento della minore, - Per le vacanze estive, ovvero, nel periodo dal 01 luglio al 31 agosto, il padre potrà tenere con sé per quindici giorni Per_1 consecutivi e per lo stesso periodo di 15 giorni consecutivi sarà con la madre
Le date dovranno essere concordate tra le parti con spirito collaborativo e Pt_1 nel rispetto degli impegni reciproci entro il 30 giugno di ciascun anno. Durante i rispettivi periodi continuativi di permanenza con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a favorire, anche tramite video chiamate o telefonate, il contatto della minore con l'altro genitore;
- per le vacanze natalizie, a decorrere dal dicembre 2025 sarà con il padre il giorno del 24 dicembre (vigilia di Natale) dalle ore 12:30 Per_1 fino alle ore 11:00 del giorno successivo. Il giorno 25 dicembre, la minore trascorrerà la giornata con la madre. Il giorno 26 dicembre la minore sarà con il Padre dalle ore
11:00 alle 21. Il giorno 31 dicembre la minore sarà con la Madre;
il 1° gennaio sarà con il Padre dalle ore 11:00 fino alle 21:30. Il 6 gennaio la minore sarà con il Padre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 per la consegna dei regali della Befana. L'anno successivo sarà con il padre i giorni del 25 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 21:00; il 31 dicembre dalle ore 11:00 fino al 1° gennaio alle ore 11:00; il 6 gennaio alle ore
11:00 alle ore 21:00, con alternanza del detto periodo di anno in anno. Pasqua o lunedì in Albis con i genitori in via alternata di anno in anno. Primo anno, a decorrere dall'anno 2026, sarà con il padre il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis con la madre;
- Quanto alle festività del padre e della madre (compleanni, onomastici Festa della
Mamma e del Papà) andranno in deroga alla disciplina prevista e la minore trascorrerà l'intera giornata con il festeggiato Dalle ore 11:30 (salvo la frequentazione della scuola) fino alle ore 21:00. - Stante l'attuale stato di disoccupazione del signor
, questi verserà alla signora titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 di la somma mensile di € 200,00 oltre aggiornamento annuale ISTAT come Per_1 per legge entro il 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di
Napoli Nord - L'assegno unico per la minore sarà percepito nella intera misura dalla signora . Parte_1
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
3 Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) recepisce integralmente gli accordi, riportati in parte motiva, intervenuti tra c.f. , e C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
, circa la regolamentazione dell'esercizio della C.F._2 responsabilità genitoriale nei confronti della minore (nata il [...]) Per_1
a tutti gli effetti di legge;
b) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 29.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2856 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 9-10-2025, avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata alla via Parte_1 C.F._1
Tenente Formicola 4, in Casoria, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria
Pontoriere, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
C.F. , elettivamente domiciliato alla via CP_1 C.F._2
Principe di Piemonte 58, in Casoria, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Fuccio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 9-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori costituiti hanno chiesto omologarsi le condizioni congiuntamente indicate dalle parti, che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11-7-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver intrattenuto una relazione affettiva, dalla quale era nata una figlia (il 5-4-2022) e che, a causa di incompatibilità Per_1 caratteriali, la convivenza tra essi si rendeva intollerabile, tanto da indurli a porre fine alla stessa, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affido e il mantenimento del minore secondo le concordate modalità indicate in ricorso.
All'udienza del 9-10-2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui alle note congiunte del 6-
10-2025, precisate alla predetta udienza, come di seguito si riporta:
- sarà affidata ad entrambi i genitori nella forma dell' affido condiviso talché Per_1 la potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi, i quali cureranno di concordare, nel superiore interesse della figlia, tutte le decisioni relative alla sua istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
- sarà collocata presso la madre presso l'abitazione in Per_1 Parte_1
Casoria (NA) alla Via Alcide De Gasperi 69 Parco Europa con residenza privilegiata;
- Il padre potrà tenere con sé la bambina il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 21,00 e la successiva settimana il martedì dalle ore 16, - Si stabilisce che il padre potrà recarsi a prendere la figlia all'uscita da scuola, previo accordo con la madre circa il giorno e l'orario, per due volte al mese, scegliendo tra i giorni già a lui assegnati per l'esercizio del diritto di visita, ad esclusione di quelli nei quali è previsto il TT . Tale facoltà non comporta modifica delle complessive modalità di 2 affidamento e collocamento della minore, - Per le vacanze estive, ovvero, nel periodo dal 01 luglio al 31 agosto, il padre potrà tenere con sé per quindici giorni Per_1 consecutivi e per lo stesso periodo di 15 giorni consecutivi sarà con la madre
Le date dovranno essere concordate tra le parti con spirito collaborativo e Pt_1 nel rispetto degli impegni reciproci entro il 30 giugno di ciascun anno. Durante i rispettivi periodi continuativi di permanenza con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a favorire, anche tramite video chiamate o telefonate, il contatto della minore con l'altro genitore;
- per le vacanze natalizie, a decorrere dal dicembre 2025 sarà con il padre il giorno del 24 dicembre (vigilia di Natale) dalle ore 12:30 Per_1 fino alle ore 11:00 del giorno successivo. Il giorno 25 dicembre, la minore trascorrerà la giornata con la madre. Il giorno 26 dicembre la minore sarà con il Padre dalle ore
11:00 alle 21. Il giorno 31 dicembre la minore sarà con la Madre;
il 1° gennaio sarà con il Padre dalle ore 11:00 fino alle 21:30. Il 6 gennaio la minore sarà con il Padre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 per la consegna dei regali della Befana. L'anno successivo sarà con il padre i giorni del 25 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 21:00; il 31 dicembre dalle ore 11:00 fino al 1° gennaio alle ore 11:00; il 6 gennaio alle ore
11:00 alle ore 21:00, con alternanza del detto periodo di anno in anno. Pasqua o lunedì in Albis con i genitori in via alternata di anno in anno. Primo anno, a decorrere dall'anno 2026, sarà con il padre il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis con la madre;
- Quanto alle festività del padre e della madre (compleanni, onomastici Festa della
Mamma e del Papà) andranno in deroga alla disciplina prevista e la minore trascorrerà l'intera giornata con il festeggiato Dalle ore 11:30 (salvo la frequentazione della scuola) fino alle ore 21:00. - Stante l'attuale stato di disoccupazione del signor
, questi verserà alla signora titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 di la somma mensile di € 200,00 oltre aggiornamento annuale ISTAT come Per_1 per legge entro il 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di
Napoli Nord - L'assegno unico per la minore sarà percepito nella intera misura dalla signora . Parte_1
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
3 Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) recepisce integralmente gli accordi, riportati in parte motiva, intervenuti tra c.f. , e C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
, circa la regolamentazione dell'esercizio della C.F._2 responsabilità genitoriale nei confronti della minore (nata il [...]) Per_1
a tutti gli effetti di legge;
b) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 29.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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