TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/10/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. RO RI Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 249/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Lolita Parte_1 C.F._1
BU LA ricorrente
E
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Grazia CP_1 C.F._2
UN
resistente
Oggetto del giudizio: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 13/05/2024, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/01/2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Ostuni (BR) in data 14/08/2004 con (trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Ostuni dell'anno 2004, p.II, s.A. al numero 70), dalla cui unione era nata la figlia
(n.17/07/2009), deduceva che a causa di incomprensioni ed incompatibilità di carattere l'unione Per_1 materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno e chiedeva, pertanto, a che fosse dichiarata la separazione dal coniuge alle condizioni esposte in ricorso.
Costituitosi in giudizio concordava sulla richiesta di separazione avanzata dalla controparte, CP_1 ma alle diverse condizioni proposte nella propria comparsa di risposta con domanda riconvenzionale.
All'udienza del 13/05/2025 le parti concordavano la definizione consensuale della separazione secondo le condizioni pattuite a verbale, che i coniugi interessati personalmente dichiaravano di accettare, e di cui curavano in seguito il deposito telematico – con note congiunte in pari data – su apposito documento da riportarsi in calce alla presente sentenza.
La causa veniva quindi rimessa in decisione.
La richiesta congiunta dei coniugi di definire consensualmente la loro separazione, nei termini concordati a verbale dell'udienza del 13/05/2025, è meritevole d'accoglimento.
Anzitutto va accolta la loro domanda di separazione, dovendosi ritenere accertata l'esistenza di quelle condizioni, previste, dall'art. 151 c.c., che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Inoltre, le condizioni concordate dagli stessi coniugi a verbale dell'udienza del 13/5/2025 e appositamente trascritte in allegato alle note congiunte depositate telematicamente lo stesso 13/5/2025 devono ritenersi valide, perché frutto del loro libero accordo, non contrarie alla legge e agli interessi della prole minore di età.
1 Va disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza, per le annotazioni di rito.
Spese, interamente, compensate atteso l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
1) Omologa la separazione personale dei coniugi e , come Parte_1 CP_1 sopra generalizzati, uniti in matrimonio in Ostuni (BR) in data 14/08/2004, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004, p.II, S.A, al numero 70, alle condizioni di cui all'accordo allegato alle note congiunte depositate il 13/5/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
2) Manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni di rito e per quant'altro di competenza.
3) Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. RO RI
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Marianna Arpa, Funzionario addetto all'U.P.P. presso questo Tribunale.
2 3 4 5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. RO RI Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 249/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Lolita Parte_1 C.F._1
BU LA ricorrente
E
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Grazia CP_1 C.F._2
UN
resistente
Oggetto del giudizio: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 13/05/2024, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/01/2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Ostuni (BR) in data 14/08/2004 con (trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Ostuni dell'anno 2004, p.II, s.A. al numero 70), dalla cui unione era nata la figlia
(n.17/07/2009), deduceva che a causa di incomprensioni ed incompatibilità di carattere l'unione Per_1 materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno e chiedeva, pertanto, a che fosse dichiarata la separazione dal coniuge alle condizioni esposte in ricorso.
Costituitosi in giudizio concordava sulla richiesta di separazione avanzata dalla controparte, CP_1 ma alle diverse condizioni proposte nella propria comparsa di risposta con domanda riconvenzionale.
All'udienza del 13/05/2025 le parti concordavano la definizione consensuale della separazione secondo le condizioni pattuite a verbale, che i coniugi interessati personalmente dichiaravano di accettare, e di cui curavano in seguito il deposito telematico – con note congiunte in pari data – su apposito documento da riportarsi in calce alla presente sentenza.
La causa veniva quindi rimessa in decisione.
La richiesta congiunta dei coniugi di definire consensualmente la loro separazione, nei termini concordati a verbale dell'udienza del 13/05/2025, è meritevole d'accoglimento.
Anzitutto va accolta la loro domanda di separazione, dovendosi ritenere accertata l'esistenza di quelle condizioni, previste, dall'art. 151 c.c., che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Inoltre, le condizioni concordate dagli stessi coniugi a verbale dell'udienza del 13/5/2025 e appositamente trascritte in allegato alle note congiunte depositate telematicamente lo stesso 13/5/2025 devono ritenersi valide, perché frutto del loro libero accordo, non contrarie alla legge e agli interessi della prole minore di età.
1 Va disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza, per le annotazioni di rito.
Spese, interamente, compensate atteso l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
1) Omologa la separazione personale dei coniugi e , come Parte_1 CP_1 sopra generalizzati, uniti in matrimonio in Ostuni (BR) in data 14/08/2004, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004, p.II, S.A, al numero 70, alle condizioni di cui all'accordo allegato alle note congiunte depositate il 13/5/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
2) Manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni di rito e per quant'altro di competenza.
3) Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. RO RI
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Marianna Arpa, Funzionario addetto all'U.P.P. presso questo Tribunale.
2 3 4 5 6