Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 19/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nato a [...], Stato del Rio Grande do Sul-Brasile, il 18/05/1988, Parte_1
iscritto al CPF (codice fiscale) con il n° , residente in [...], C.F._1
appartamento 306, Blocco B, Quartiere centro, Canela, Stato del Rio Grande do Sul, Brasile;
rappresentato e difeso dall'avv. GORI GIOVANNI e dall'avv. stabilito FONSECA DANI
DANIEL, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che il ricorrente è cittadino italiano dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza del suddetto, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorrente ha chiesto che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della discendenza da
[...]
nato il [...] aVedelago Frazione Casacorba successivamente Persona_1
emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione gravata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il Comune di Vedelago, all'epoca della sua nascita, era soggetto alla sovranità dell'Impero austriaco (cfr. certificato di nascita/battesimo doc.2); egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del
Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno d'Italia e l'Impero
d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866. Considerato infatti che egli si è sposato a
Vedelago in data 26 marzo 1887 (cfr. doc 3 ), è da presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla (certificato di nascita doc 2 e certificato di matrimonio doc 3).
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“L'odierno ricorrente è cittadino brasiliano e discendente del cittadino italiano
[...]
figlio di e , nato il [...] a [...]_2 Persona_3
Vedelago Frazione Casacorba (TV) (doc. 2), il quale ha contratto matrimonio in data
26/03/1887 con (doc. 3). La coppia è poi emigrata in Brasile dove il 26/10/1902 è Persona_4
nato ad [...] figli di nome (doc. 4). Nel certificato di Persona_5 Persona_6
nascita di viene dato atto che i genitori sono italiani e contadini (cfr. doc. n. 4). Per_6 [...]
ed è ivi deceduto il 13/06/1913 (doc. 5), senza mai rinunciare alla Persona_1
cittadinanza italiana come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione che si allega
(doc. 6). A sua volta, ha contratto matrimonio in data 25.02.1922 con Persona_6 [...]
(doc. 7) e dalla loro unione è nato a [...], Stato del Rio Grande do Sul- Persona_7
Brasile, il 22/07/1930 (doc. 8), nonno del ricorrente, poi deceduto il Persona_8
12/03/2007 (doc. 9).
è deceduto il 03/12/1979 (doc. 10). ha contratto Persona_6 Persona_8
matrimonio in data 07/02/1956 con (doc. n. 11), generando con quest'ultima Persona_9
il figlio , nato il [...], a [...]-Marau, Stato del Rio Grande do Sul- Persona_10
Brasile (doc. 12). ha contratto matrimonio in data 28/12/1985 con Persona_10 CP_2
doc. 13), concependo dei figli tra cui il figlio nato il [...] a
[...] Parte_1
Marau, Stato del Rio Grande do Sul-Brasile (doc. 14);”
Si tratta di linea di discendenza esclusivamente per linea maschile la cui continuità, nei termini in cui è stata allegata in ricorso, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 2, 4, 8, 12, 14, fascicolo ricorrenti).
Neppure con riferimento alla linea di discendenza sono stati dedotti dall'Amministrazione convenuta, rimasta contumace, fatti modificativi, impeditivi o estintivi.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento ad agosto 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
19/2025 , promossa da nato a [...], Stato del Rio Grande do Sul-Brasile, il 18/05/1988, Parte_1
iscritto al CPF (codice fiscale) con il n° , residente in [...], PartitaIVA_1
appartamento 306, Blocco B, Quartiere centro, Canela, Stato del Rio Grande do Sul, Brasile
Contro il , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_1
pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 19/05/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo