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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 29/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Gennaro D'Avanzo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto a percepire il T.F.S. per il periodo da giugno
2001 ad agosto 2007, e, per l'effetto, condannare l'Ente convenuto al pagamento, con gli oneri accessori;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, anche per intervenuta prescrizione;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.1.2023, il sig. esponeva di essere stato Parte_1 dipendente di ruolo del e di essere stato comandato presso il Senato della CP_2
Repubblica per gli anni dal 2000 al 2007.
Riferiva che, per tale periodo, né l'Amministrazione di appartenenza né il CP_3 avevano eseguito i versamenti dei contributi e del T.F.S.
1 Rappresentava che la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 340 del 3.2.2020, passata in giudicato, aveva dichiarato “l'obbligo del Controparte_4
al versamento dei contributi previdenziali sulle somme percepite
[...]
a titolo di reddito da lavoro dipendente, in virtù di rapporto di comando autorizzato dal presso la Presidenza del Senato della Repubblica, per il periodo dal 1 giugno CP_2
2001 al 31 agosto 2007”, con condanna del al versamento dei contributi CP_3 previdenziali per il suddetto periodo.
Riferiva che, con comunicazione prot. n. 1334 del 22.3.2021, il in CP_2 ottemperanza alla suddetta sentenza, aveva disposto il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali per € 63.910,05, nonché della somma di € 15.000,37 a titolo di contribuzione per T.F.S., comunicando il tutto all' per gli adempimenti CP_1 necessari.
Aggiungeva che il con nota dell'11.5.2021, aveva inviato all' il modello CP_2 CP_1
“PL1”, anche noto come “Progetto di liquidazione della buonuscita”, relativamente al periodo in contesa (2001-2007).
Dichiarava che, nelle more del giudizio di cui sopra, e segnatamente addì 31.8.2007, era andato in quiescenza, percependo la retribuzione pensionistica ed il T.F.S., però calcolati con esclusione del periodo lavorativo predetto, osservato in comando presso altra Amministrazione.
Rappresentava che, con atto del 7.5.2021, aveva diffidato l' ad eseguire il CP_1 ricalcolo del alla luce dei versamenti eseguiti dal . Pt_2 CP_3
Evidenziava, quindi, di aver ottenuto dall'ente l'erogazione della pensione ricalcolata con l'aggiunta dei contributi per gli anni mancanti
Lamentava che l' aveva però omesso il ricalcolo e l'erogazione del T.F.S., CP_1 rimanendo inadempiente.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l'ente si costituiva in giudizio, contestando le avverse pretese.
Eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale del credito vantato, anche in ragione dell'assenza di validi atti interruttivi.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
2 MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Giova brevemente premettere che il T.F.S. (trattamento di fine servizio) ha natura previdenziale, a differenza del T.F.R., che ha invece carattere misto retributivo- previdenziale, con prevalenza della funzione remunerativa, consistendo in una retribuzione differita.
Sul punto, si riscontra un consolidato orientamento nella giurisprudenza della
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav., n. 25259 del 09/12/2016: “In materia di indennità di buonuscita dei dipendenti statali, disciplinata dal d.P.R. n. 1032 del 1973, poiché il connesso trattamento economico realizza una funzione propriamente previdenziale, sia pure commisurato alla base contributiva dell'ultima retribuzione percepita, la relativa liquidazione, analogamente al trattamento di quiescenza richiamato dalla normativa citata, va effettuata in base alla durata del servizio, ivi dovendosi computare i periodi di servizio effettivo …”), anche nella disamina di istituti analoghi ma diversamente nominati, come l'indennità premio di fine servizio (Cassazione civile, S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cassazione civile, 17 maggio 2019, n. 13433; Cassazione civile, 18 marzo 2019, n. 7608).
Siffatta impostazione è, peraltro, avvalorata dal soggetto erogatore, che è un ente previdenziale terzo rispetto al datore pubblico, nonché dalla natura della provvista, costituita da contribuzione espressamente qualificata come “previdenziale” ex art. 11
L. 152/1968.
Si nota, poi, che, rispetto al T.F.R., il T.F.S. presenta un regime di vantaggio per il lavoratore, in quanto esso viene calcolato sulla base dell'ultima retribuzione percepita al momento dell'accesso alla pensione (l'80% di 1/12 dell'ultima retribuzione annua, moltiplicato per gli anni di servizio), anche perché, di norma, beneficiata dagli aumenti intercorsi durante la carriera lavorativa.
Nel caso di specie, il sig. , dipendente del sin dal 1.6.1996, risulta Parte_1 CP_2 destinatario, senza alcun dubbio, del T.F.S., come peraltro emerge per tabulas dalla documentazione offerta in atti, tra cui l'originario prospetto di liquidazione del
13.3.2008.
2. Ebbene, reputa questo giudice che la rivendicazione operata dal ricorrente nei confronti dell' sia fondata, alla luce del contenuto del provvedimento del CP_1
22.3.2021, con cui il , nel recepire le statuizioni della succitata sentenza della CP_3
Corte d'Appello di Napoli, determinava la massa contributiva spettante per l'attività di lavoro prestata dall'odierno ricorrente nel periodo di servizio osservato a comando del
Senato della Repubblica (dall'1.6.2001 al 31.8.2007), per le somme innanzi indicate ed
3 anche a titolo di contribuzione per T.F.S.
Spetta, dunque, a un maggior trattamento di fine servizio, in via Parte_1 differenziale rispetto a quanto già corrisposto.
Il soggetto obbligato alla relativa erogazione è l'Istituto previdenziale resistente
(gestione previdenziale ex . CP_5
Difatti, anche nell'ipotesi in cui sia il datore di lavoro a corrispondere i relativi importi al lavoratore, esso assume la posizione di adiectus solutionis causa, ossia mero solvens, privo della posizione soggettiva passiva di debitore.
Pertanto, l'ente previdenziale risulta correttamente evocato in giudizio, tant'è che esso non ha sollevato alcuna contestazione a riguardo.
Inoltre, si risconta senz'altro l'inadempimento del resistente, a fronte dei reiterati atti di diffida posti in essere nei suoi confronti dall'odierno ricorrente onde ottenere la ricostituzione del T.F.S. ed il pagamento delle differenze spettanti.
L' neppure sarebbe legittimato ad invocare uno spatium solvendi, CP_6 considerando che la corresponsione tardiva o differita di dette somme, specie se immotivata, è stata stigmatizzata da parte della Corte Costituzionale, che l'ha ritenuta illegittima poiché contrastante con l'art. 36 Cost. (C. Cost. 130/2023: “…nel prevedere rispettivamente il differimento e la rateizzazione del versamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, (questi) si pongano in contrasto con la garanzia costituzionale della giusta retribuzione … La corresponsione differita e rateale dell'indennità di fine servizio arrecherebbe al beneficiario un'utilità inferiore rispetto a quella derivante da una liquidazione tempestiva, posto che «proprio attraverso l'integrale e immediata percezione» di tali spettanze il lavoratore si propone «di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita, ovvero di fronteggiare o adempiere in modo definitivo ad impegni finanziari già assunti … In linea con le enunciazioni espresse da questa Corte nella sentenza n. 159 del 2019, il giudice a quo sostiene che le disposizioni in scrutinio ledano in modo irragionevole e sproporzionato i diritti dei lavoratori pubblici, in violazione dell'art. 36 Cost., in quanto, pur essendo state introdotte per far fronte ad una situazione di crisi contingente, hanno ormai assunto carattere strutturale … La garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene ai principi fondamentali, si sostanzia non solo nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione. La perdurante dilatazione dei tempi di corresponsione delle indennità di fine servizio rischia di vanificare anche la funzione previdenziale propria di tali prestazioni, in quanto contrasta con la particolare esigenza di tutela avvertita dal dipendente al termine dell'attività lavorativa”).
Nel caso specifico, dunque, è illegittimo l'omesso ricalcolo e pagamento del maggior
T.F.S. in favore del ricorrente.
3. Nel costituirsi in giudizio, l' si è peraltro limitato a sollevare eccezione di CP_1 prescrizione, senza addurre alcuna motivazione onde eventualmente giustificare il
4 ritardo o l'omissione.
Per di più, la costituzione dell' è tardiva, poiché effettuata addì 6.5.2023, in CP_6 giornata di sabato, oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza di prima discussione, fissata al 17.5.2023.
Nel caso di specie, il decimo giorno antecedente l'udienza, ossia il 7.5.2023, era un giorno festivo (domenica), sicché, trattandosi di termine da computare a ritroso, esso slitta non già in avanti (cioè, non al lunedì successivo), bensì all'indietro, sicché il termine in questione deve ritenersi scaduto nel primo giorno utile anteriore a quello festivo ed all'antecedente sabato, e segnatamente in data 5.5.2023 (venerdì).
Ciò alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto inapplicabile ai termini a ritroso l'art. 155 co. 4 e 5 c.p.c., norma la quale disciplina lo slittamento al primo giorno successivo non festivo, al fine di evitare che esso si traduca in una abbreviazione del termine con pregiudizio al diritto di difesa
(Cassazione civile, sez. lav., 07/05/2008, n. 11163: “L'art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge n. 263 del 2005), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano «a ritroso», con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con previsione del termine medesimo”).
La giurisprudenza di legittimità, nell'escludere rilievo alla circostanza per cui il deposito della memoria di costituzione sia avvenuto con modalità telematiche, ha ritenuto che le succitate norma si applicano ai termini a ritroso, ma determinandone un pari slittamento a ritroso, e giammai in avanti (Cassazione civile, sez. III,
24/03/2023, n. 8496: “Le modalità di esecuzione del deposito, di persona mediante accesso in cancelleria o a mezzo deposito telematico, non incidono sulla regola, unitaria, relativa alle modalità di calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto. La regola sul calcolo dei termini per lo svolgimento di attività processualmente rilevanti è infatti unitaria, e prescinde dalle modalità del compimento di esse. In particolare, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 155 quarto e comma 5 c.p.c. contenuto nella L. 17 dicembre 2012 n. 221, art. 16-bis, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso (quale è il termine per la costituzione in giudizio con atto processuale svolto fuori dall'udienza), se essi cadono in giorno festivo, deve essere calcolato, appunto, a ritroso.
Deve darsi quindi continuità al consolidato orientamento di legittimità sul punto, secondo il quale il comma 4 dell'art. 155 c.p.c. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo comma 5 del medesimo articolo ( diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che
5 si computano a ritroso (come, nella specie, quello previsto dall'art. 378 c.p.c.), ovvero caratterizzati dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere completata una determinata attività . Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di detto tipo di termine, con conseguente individuazione del dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, diversamente, si produrrebbe
l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine stesso”).
Dunque, al momento della costituzione in giudizio del resistente, il termine decadenziale ex art. 416 c.p.c. risultava spirato.
Come noto, poi, in materia previdenziale il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti solo in ambito contributivo, limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 3 co. 9 L. 335/1995, che, nel vietare il versamento dei contributi prescritti, configura la rilevabilità d'ufficio dell'evento estintivo.
Diversamente, in ambito di prestazioni previdenziali, l'eccezione di prescrizione resta eccezione in senso stretto, soggetta al regime delle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c.
A rigore, pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' è inammissibile e CP_6 neppure andrebbe esaminata.
Tuttavia, pur volendo per tuziorismo esaminare l'eccezione nel merito, essa si rivelerebbe infondata.
Per espressa previsione legislativa, il diritto all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui esso sorge, che coincide con il collocamento in quiescenza del lavoratore (art. 20 D.P.R. 1032/1973), come avviene per l'indennità di premio di servizio (art. 19 R.D. 2418/1933).
Posto che è in quiescenza dal 31.8.2007, egli ha agito in giudizio per Parte_1 rivendicare il diritto alla maggior contribuzione per pensione e T.F.S. con ricorso depositato il 12.4.2012 (cfr. sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 340/2020).
Il quinquennio non era ancora spirato in tale momento, né vi è prova che gli atti introduttivi siano stati notificati dopo il 31.8.2012.
Il giudizio, all'esito del secondo grado, si è concluso con la succitata sentenza, depositata il 3.2.2020.
Ebbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., nella fattispecie il decorso della prescrizione non è ripreso fino al passaggio in giudicato della succitata sentenza d'appello.
Tanto meno può essere spirato un quinquennio fino alla data di notificazione degli atti introduttivi del presente giudizio (19.1.2023).
6 A ben vedere, quindi, sono finanche irrilevanti gli atti interruttivi documentati, ossia le diffide del 7.5.2021 e del 14.9.2021, la denuncia del 27.10.2021 e la messa in mora del 10.5.2022.
Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione si presenta inammissibile, oltre che infondata.
S'impone, perciò, l'accoglimento integrale del ricorso, con condanna generica dell' , ex art. 112 c.p.c., al ricalcolo ed al pagamento del maggior T.F.S. spettante CP_6 al ricorrente.
Ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie l'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme dovute vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla diffida del
14.9.2021 sino al saldo. Assorbito ogni altro profilo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fa6ttane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di alla corresponsione delle somme differenziali, a Parte_1 titolo di maggior T.F.S., per effetto dei versamenti contributivi inerenti ai periodi lavorativi dall'1.6.2001 al 31.8.2007;
2) per l'effetto, condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di CP_1
e previa ricostituzione, del corrispondente T.F.S., oltre il maggior Parte_1 importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dal 14.9.2021 e sino al saldo;
3) condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 20.3.2025
Il Giudice del lavoro
dott. Domenico Vernillo
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