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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 4090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4090 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. AN Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza dell'11 novembre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 480/25 r. g. l., vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Giannini e Giovanni Morelli, Parte_1 presso i quali elettivamente domicilia, in Lecce, via Sagrado n. 6
APPELLANTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Perone, presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Porzio n. 4, Centro Direzionale, is. G/8
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti classificatasi in decima posizione al concorso pubblico per la Parte_1 copertura di 9 unità di dirigente amministrativo, proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. 1160 del 2025 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale veniva dichiarato il
1 difetto di giurisdizione, per essere la medesima del giudice amministrativo, sulla sua domanda di scorrimento della graduatoria in seguito al venir meno, per ragione diverse, di tre degli idonei vincitori, classificatisi tra i primi nove.
Censurava con articolate argomentazioni detta pronuncia, deducendo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla vicenda azionata.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della predetta pronuncia, con l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e con il rinvio al primo giudice per quanto di competenza.
Si costituiva l' indicata in epigrafe, resistendo all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
L'Appello è fondato in ordine alla rivendicata giurisdizione del giudice ordinario.
La vicenda in fatto è chiara e pacifica. La ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico per dirigente amministrativo ed è risultata idonea non vincitrice, non occupando inizialmente una posizione corrispondente a uno dei posti messi a concorso.
Solo in seguito al venir men, per ragioni varie, di alcuni candidati vincitori, anzi già con il venir meno del primo di essi, la predetta è assurta a una posizione corrispondente a uno dei posti messi a concorso.
Orbene, secondo un consolidato indirizzo della S.C. (arg., da ultimo, da da Cass., Sez. Lav., 11.4.2024
n. 9829), nel rapporto di lavoro pubblico di fonte contrattuale, diversamente da quello di fonte provvedimentale, è configurabile un diritto soggettivo alla costituzione del rapporto e ciò è stato esplicitato dal legislatore con la previsione di giurisdizione ordinaria sulle controversie relative all'assunzione (art. 63 del d.l.vo n. 165 del 2001). L'interesse all'assunzione assume la consistenza del diritto soggettivo (in astratto e indipendentemente dalla questione di merito della sussistenza in concreto di tale situazione giuridica soggettiva) allorché debba escludersi la presenza di attività autoritative dell'amministrazione. Pertanto, la domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del “diritto allo scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché si fa valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Solo qualora, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 cit., comma 4 (come nell'ipoitesi di cui alla Cass., Sez. Lav.,
7.3.2025 n. 6159).
Nell'ipotesi al vaglio la ricorrente ha azionato, nella sua prospettazione, un diritto soggettivo all'assunzione al di fuori della procedura concorsuale e senza investire alcun aspetto autoritativo o discrezionale dell'amministrazione. Ella ritiene di vantare un diritto soggettivo per essere di fatto, salita,
2 dopo il venir meno di altri candidati vincitori, alla posizione di vincitrice, così rimanendo l'amministrazione vincolata alla sua assunzione.
Ne discende la giurisdizione del giudice ordinario, diversamente da quanto reputato dal Tribunale.
Tale pronuncia, tuttavia, non comporta, difformemente dalle conclusioni dell'appellante, alla regressione del procedimento al primo grado.
Infatti, l'art. 353 c.p.c., che prevedeva un tale meccanismo, è stato abrogato dall'art. 3, comma 26, lett n) de d.l.vo n. 149 del 2022, disposizione che, in virtù del successivo art. 35, ratione temporis copre il presente procedimento.
L'appellante, pertanto, non ha ribadito il merito della controversia. Volendo tuttavia, dare per implicitamente riproposti tutti gli argomenti a sostegno dell'originario ricorso, va rilevata l'infondatezza della domanda.
Infatti, riproducendo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 19.9.2024 n. 25210), la pretesa attorea contrasta con il dato normativo desumibile dall'art. 8 del T.U. approvato con d.p.r. n.
3 del 1957, che sancisce la “facoltà” dell'amministrazione di procedere ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria stessa, degli idonei non vincitori.
La rinuncia dei vincitori è accomunata alla decadenza e alle dimissioni nel determinare l'effetto del sorgere della "facoltà" della pubblica amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Sul piano della pura logica astratta sarebbe stato possibile distinguere le tre ipotesi, posto che la
"rinuncia" determina la mancata assunzione di uno dei vincitori, la "decadenza" implica il venir meno dell'assunzione per la successiva verifica della mancanza dei suoi presupposti e le "dimissioni" comportano soltanto la risoluzione di un contratto di lavoro validamente instaurato.
Ma non è stata questa la scelta del legislatore, che ha invece equiparato le tre situazioni, in tal modo chiaramente identificando i vincitori di concorso con i soli soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale e affidando in ogni caso allo scorrimento, e all'esercizio della relativa facoltà, l'eventuale assunzione degli altri concorrenti risultati idonei.
Per l'esattezza, la "disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" è contenuta non nella norma cit., ma nel d.p.r. n. 220 del 2001, ma i termini della questione non cambiano, perché l'art. 18, comma 3, di detto d.p.r. D.P.R. dispone: "Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito…". Dunque, anche in questo ambito, la categoria dei "vincitori" è definita con riguardo all'approvazione della graduatoria e all'utile collocamento della stessa. La norma, al comma 7, aggiunge: "La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili…".
3 Un'unica disposizione si riferisce indistintamente alle coperture sia "di posti per i quali il concorso è stato bandito", sia "di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente... dovessero rendersi disponibili". Il che conferma che, in entrambi i casi, l'eventuale copertura dei posti avviene mediante lo scorrimento della graduatoria e, quindi, previo esercizio, da parte della pubblica amministrazione, della relativa "facoltà" di ricorrere allo scorrimento.
Né può affermarsi che la pubblica amministrazione, a fronte della rinuncia di uno dei vincitori, sia obbligata a ricorrere allo scorrimento, dovendo comportarsi secondo buona fede nell'adempimento di quanto previsto nel bando di concorso, da considerare alla stregua di un'offerta al pubblico (art. 1336
c.c.).
Anche sotto questo profilo la domanda è inaccoglibile, dovendosi ribadire quanto la S.C. ha già statuito decidendo un caso cui la pubblica amministrazione aveva deciso di ricorrere allo scorrimento, ma il rapporto di lavoro costituito con il primo candidato idoneo non vincitore era poi cessato per l'invalidità del titolo di studio. A quel punto, il secondo candidato idoneo non vincitore aveva rivendicato il diritto all'assunzione, rilevando che la pubblica amministrazione aveva ormai effettivamente esercitato la facoltà di ricorrere allo scorrimento, sia pure individuando un altro candidato.
Ma anche in quella situazione è stato tenuto fermo che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all'esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace, la pubblica amministrazione non ha l'obbligo di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti con l'individuazione del candidato, sicché, per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una nuova manifestazione di volontà della stessa pubblica amministrazione (Cass., Sez. Lav., 3.11.2021 n. 31427).
La scelta del legislatore nel senso del carattere facoltativo del ricorso allo scorrimento non è stata modificata dall'art. 35 , comma 5 ter, del d.l.vo n. 165 del 2001, per il quale. "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione". La norma si limita a stabilire il termine di tempo entro il quale le graduatorie di concorso possono essere utilizzate per lo scorrimento, senza incidere sulla regola che assegna alla pubblica amministrazione la mera "facoltà", e non l'obbligo, di utilizzare lo scorrimento.
In ogni caso, il favor della legge per lo scorrimento può valere solo in confronto alla scelta alternativa di bandire un nuovo concorso mentre è ancora efficace la graduatoria del concorso già effettuato, non certo rispetto ad altre alternative, quali la scelta di non coprire il posto o quella di ricorrere alla mobilità, entrambe altrettanto incompatibili con l'attribuzione al concorrente idoneo non vincitore di un diritto soggettivo all'assunzione.
4 In conclusione, l'appello va accolto sul profilo della giurisdizione, dovendosi affermare sulla presente controversia la giurisdizione negata dal primo Giudice, pronuncia cui si accompagna, nel merito, il rigetto della domanda formulata da con il ricorso di primo grado. Parte_1
In considerazione dell'esito articolato della lite e dell'assoluta peculiarità della vicenda, appare al
Collegio equo, pur nel contesto dell'art. 92 c.p.c., come peraltro temperato dal Corte Cost. n. 77 del
2018,, disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla presente controversia;
rigetta la domanda formulata da con Parte_1 il ricorso di primo grado;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. AN Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. AN Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza dell'11 novembre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 480/25 r. g. l., vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Giannini e Giovanni Morelli, Parte_1 presso i quali elettivamente domicilia, in Lecce, via Sagrado n. 6
APPELLANTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Perone, presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Porzio n. 4, Centro Direzionale, is. G/8
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti classificatasi in decima posizione al concorso pubblico per la Parte_1 copertura di 9 unità di dirigente amministrativo, proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. 1160 del 2025 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale veniva dichiarato il
1 difetto di giurisdizione, per essere la medesima del giudice amministrativo, sulla sua domanda di scorrimento della graduatoria in seguito al venir meno, per ragione diverse, di tre degli idonei vincitori, classificatisi tra i primi nove.
Censurava con articolate argomentazioni detta pronuncia, deducendo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla vicenda azionata.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della predetta pronuncia, con l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e con il rinvio al primo giudice per quanto di competenza.
Si costituiva l' indicata in epigrafe, resistendo all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
L'Appello è fondato in ordine alla rivendicata giurisdizione del giudice ordinario.
La vicenda in fatto è chiara e pacifica. La ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico per dirigente amministrativo ed è risultata idonea non vincitrice, non occupando inizialmente una posizione corrispondente a uno dei posti messi a concorso.
Solo in seguito al venir men, per ragioni varie, di alcuni candidati vincitori, anzi già con il venir meno del primo di essi, la predetta è assurta a una posizione corrispondente a uno dei posti messi a concorso.
Orbene, secondo un consolidato indirizzo della S.C. (arg., da ultimo, da da Cass., Sez. Lav., 11.4.2024
n. 9829), nel rapporto di lavoro pubblico di fonte contrattuale, diversamente da quello di fonte provvedimentale, è configurabile un diritto soggettivo alla costituzione del rapporto e ciò è stato esplicitato dal legislatore con la previsione di giurisdizione ordinaria sulle controversie relative all'assunzione (art. 63 del d.l.vo n. 165 del 2001). L'interesse all'assunzione assume la consistenza del diritto soggettivo (in astratto e indipendentemente dalla questione di merito della sussistenza in concreto di tale situazione giuridica soggettiva) allorché debba escludersi la presenza di attività autoritative dell'amministrazione. Pertanto, la domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del “diritto allo scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché si fa valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Solo qualora, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 cit., comma 4 (come nell'ipoitesi di cui alla Cass., Sez. Lav.,
7.3.2025 n. 6159).
Nell'ipotesi al vaglio la ricorrente ha azionato, nella sua prospettazione, un diritto soggettivo all'assunzione al di fuori della procedura concorsuale e senza investire alcun aspetto autoritativo o discrezionale dell'amministrazione. Ella ritiene di vantare un diritto soggettivo per essere di fatto, salita,
2 dopo il venir meno di altri candidati vincitori, alla posizione di vincitrice, così rimanendo l'amministrazione vincolata alla sua assunzione.
Ne discende la giurisdizione del giudice ordinario, diversamente da quanto reputato dal Tribunale.
Tale pronuncia, tuttavia, non comporta, difformemente dalle conclusioni dell'appellante, alla regressione del procedimento al primo grado.
Infatti, l'art. 353 c.p.c., che prevedeva un tale meccanismo, è stato abrogato dall'art. 3, comma 26, lett n) de d.l.vo n. 149 del 2022, disposizione che, in virtù del successivo art. 35, ratione temporis copre il presente procedimento.
L'appellante, pertanto, non ha ribadito il merito della controversia. Volendo tuttavia, dare per implicitamente riproposti tutti gli argomenti a sostegno dell'originario ricorso, va rilevata l'infondatezza della domanda.
Infatti, riproducendo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 19.9.2024 n. 25210), la pretesa attorea contrasta con il dato normativo desumibile dall'art. 8 del T.U. approvato con d.p.r. n.
3 del 1957, che sancisce la “facoltà” dell'amministrazione di procedere ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria stessa, degli idonei non vincitori.
La rinuncia dei vincitori è accomunata alla decadenza e alle dimissioni nel determinare l'effetto del sorgere della "facoltà" della pubblica amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Sul piano della pura logica astratta sarebbe stato possibile distinguere le tre ipotesi, posto che la
"rinuncia" determina la mancata assunzione di uno dei vincitori, la "decadenza" implica il venir meno dell'assunzione per la successiva verifica della mancanza dei suoi presupposti e le "dimissioni" comportano soltanto la risoluzione di un contratto di lavoro validamente instaurato.
Ma non è stata questa la scelta del legislatore, che ha invece equiparato le tre situazioni, in tal modo chiaramente identificando i vincitori di concorso con i soli soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale e affidando in ogni caso allo scorrimento, e all'esercizio della relativa facoltà, l'eventuale assunzione degli altri concorrenti risultati idonei.
Per l'esattezza, la "disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" è contenuta non nella norma cit., ma nel d.p.r. n. 220 del 2001, ma i termini della questione non cambiano, perché l'art. 18, comma 3, di detto d.p.r. D.P.R. dispone: "Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito…". Dunque, anche in questo ambito, la categoria dei "vincitori" è definita con riguardo all'approvazione della graduatoria e all'utile collocamento della stessa. La norma, al comma 7, aggiunge: "La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili…".
3 Un'unica disposizione si riferisce indistintamente alle coperture sia "di posti per i quali il concorso è stato bandito", sia "di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente... dovessero rendersi disponibili". Il che conferma che, in entrambi i casi, l'eventuale copertura dei posti avviene mediante lo scorrimento della graduatoria e, quindi, previo esercizio, da parte della pubblica amministrazione, della relativa "facoltà" di ricorrere allo scorrimento.
Né può affermarsi che la pubblica amministrazione, a fronte della rinuncia di uno dei vincitori, sia obbligata a ricorrere allo scorrimento, dovendo comportarsi secondo buona fede nell'adempimento di quanto previsto nel bando di concorso, da considerare alla stregua di un'offerta al pubblico (art. 1336
c.c.).
Anche sotto questo profilo la domanda è inaccoglibile, dovendosi ribadire quanto la S.C. ha già statuito decidendo un caso cui la pubblica amministrazione aveva deciso di ricorrere allo scorrimento, ma il rapporto di lavoro costituito con il primo candidato idoneo non vincitore era poi cessato per l'invalidità del titolo di studio. A quel punto, il secondo candidato idoneo non vincitore aveva rivendicato il diritto all'assunzione, rilevando che la pubblica amministrazione aveva ormai effettivamente esercitato la facoltà di ricorrere allo scorrimento, sia pure individuando un altro candidato.
Ma anche in quella situazione è stato tenuto fermo che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all'esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace, la pubblica amministrazione non ha l'obbligo di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti con l'individuazione del candidato, sicché, per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una nuova manifestazione di volontà della stessa pubblica amministrazione (Cass., Sez. Lav., 3.11.2021 n. 31427).
La scelta del legislatore nel senso del carattere facoltativo del ricorso allo scorrimento non è stata modificata dall'art. 35 , comma 5 ter, del d.l.vo n. 165 del 2001, per il quale. "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione". La norma si limita a stabilire il termine di tempo entro il quale le graduatorie di concorso possono essere utilizzate per lo scorrimento, senza incidere sulla regola che assegna alla pubblica amministrazione la mera "facoltà", e non l'obbligo, di utilizzare lo scorrimento.
In ogni caso, il favor della legge per lo scorrimento può valere solo in confronto alla scelta alternativa di bandire un nuovo concorso mentre è ancora efficace la graduatoria del concorso già effettuato, non certo rispetto ad altre alternative, quali la scelta di non coprire il posto o quella di ricorrere alla mobilità, entrambe altrettanto incompatibili con l'attribuzione al concorrente idoneo non vincitore di un diritto soggettivo all'assunzione.
4 In conclusione, l'appello va accolto sul profilo della giurisdizione, dovendosi affermare sulla presente controversia la giurisdizione negata dal primo Giudice, pronuncia cui si accompagna, nel merito, il rigetto della domanda formulata da con il ricorso di primo grado. Parte_1
In considerazione dell'esito articolato della lite e dell'assoluta peculiarità della vicenda, appare al
Collegio equo, pur nel contesto dell'art. 92 c.p.c., come peraltro temperato dal Corte Cost. n. 77 del
2018,, disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla presente controversia;
rigetta la domanda formulata da con Parte_1 il ricorso di primo grado;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. AN Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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