Sentenza 20 novembre 1985
Massime • 2
L'Estinzione dei processi aventi ad oggetto i benefici combattentistici, prevista dall'art. 30 ter della legge 26 aprile 1983 n. 131, si riferisce esclusivamente alle cause intercorrenti tra gli enti datori di lavoro e quelli previdenziali e non a quelle promosse contro gli enti stessi da parte dei lavoratori, i quali - per quanto riguarda il riconoscimento dei benefici in questione - vantano un diritto soggettivo per nulla modificato dalla sopravvenienza della suddetta legge. ( Conf 2575/84, mass n 434592; ( Conf 5739/84, mass n 437414; ( Conf 5322/84, mass n 437042; ( Conf 4226/84, mass n 436174).*
In tema di benefici cosiddetti combattentistici il criterio di computo fissato dall'art. 4 della legge n. 152 del 1968 nella misura di 1/15 della retribuzione di dodici mesi in ragione dell'80% deve essere applicato anche per quanto attiene alla parte dell'indennità medesima liquidata in relazione all'anzianità convenzionale spettante in base alla legge n. 336 del 1970, tenuto conto che il richiamo all'art. 1, primo comma, d.P.R. n. 759 del 1965 (sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali), contenuto nello art. 4, quinto comma, della legge n. 824 del 1971 (recante modificazioni ed integrazioni della suddetta legge n. 336), non comporta la sostituzione di detta misura con quella di 1/12, circa l'indennità di fine rapporto degli impiegati dello stato, ma lascia operanti le norme dei singoli ordinamenti che regolano le specifiche spettanze di fine rapporto, se ed in quanto non implichino un trattamento più favorevole rispetto a quello degli impiegati dello stato. ( V 834/85, mass n 439016; ( V 1049/85, mass n 439191; ( Conf 2564/84, mass n 434576).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/11/1985, n. 5742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5742 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1985 |
Testo completo
In tema di benefici cosiddetti combattentistici il criterio di computo fissato dall'art. 4 della legge n. 152 del 1968 nella misura di 1/15 della retribuzione di dodici mesi in ragione dell'80% deve essere applicato anche per quanto attiene alla parte dell'indennità medesima liquidata in relazione all'anzianità convenzionale spettante in base alla legge n. 336 del 1970, tenuto conto che il richiamo all'art. 1, primo comma, d.P.R. n. 759 del 1965 (sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali), contenuto nello art. 4, quinto comma, della legge n. 824 del 1971 (recante modificazioni ed integrazioni della suddetta legge n. 336), non comporta la sostituzione di detta misura con quella di 1/12, circa l'indennità di fine rapporto degli impiegati dello stato, ma lascia operanti le norme dei singoli ordinamenti che regolano le specifiche spettanze di fine rapporto, se ed in quanto non implichino un trattamento più favorevole rispetto a quello degli impiegati dello stato. ( V 834/85, mass n 439016; ( V 1049/85, mass n 439191; ( Conf 2564/84, mass n 434576).*