TRIB
Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/07/2025, n. 10888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10888 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 13228 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e rimessa in decisione all'udienza del 15.01.2025, vertente
TRA
digitalmente domiciliata alla seguente PEC Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Email_1
ND CC (C.F. ), del foro di C.F._1
Velletri, in virtù di procura in calce alla citazione.
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, digitalmente domiciliata alla seguente PEC
rappresentata e Email_2
difesa dall'avv. Domenico Cautela ), in C.F._2 2
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: impugnazione della sentenza n. 16498/21, resa dal Giudice di Pace di nel procedimento iscritto al RG CP_1
n. 66575/19, depositata in data 16.07.2021, di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 21714/18.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, notificato alla convenuta Controparte_1
in data 07.02.2022, impugnava la
[...] Parte_1
sentenza n. 16498/21 resa dal Giudice di Pace di e CP_1
depositata in data 16.07.2021, chiedendo di “previa concessione della sospensione ex art. 283 e 351 cpc, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi, in via preliminare dichiarare la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 21714/2018 emesso dall'ufficio Del Giudice Di
Pace Di nella persona del Giudice Dott. Anita G.P. CP_1
Grossi, in data 20.12.18, nel procedimento n. 64239/2018; nel merito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, per i 3
motivi esposti in narrativa nella presente opposizione;
in subordine, accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Il Giudice, visto l'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c., differiva la data della prima udienza al 05.07.2022, in trattazione scritta.
Si costituiva in giudizio l'appellata che, comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.07.2022, chiedeva di “rigettare integralmente il proposto appello e per
l'effetto confermare totalmente la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di n. 16498/2021 rg CP_1
66575/2019 del 16.07.2021; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio oltre spese generali, CPA ed IVA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
All'udienza del 05.07.2022, svolta in modalità cartolare, il Giudice, rilevato che parte appellata si era costituita in giudizio solo in data 01.07.2022 e che detta tempistica non aveva consentito alla parte di replicare alla 4
memoria di costituzione, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 18.10.2022.
All'udienza del 18.10.2022, svolta in modalità cartolare, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15.01.2025.
All'udienza del 15.01.2025, in trattazione scritta, venivano precisate le conclusioni e, in particolare, parte appellante concludeva chiedendo “respinta ogni contraria istanza, previa declaratoria di tardiva costituzione dell'appellata (avvenuta il 1/7/22, anche oltre il termine di 5 giorni prima dell'udienza che sarebbe scaduto il
30/06/2022), ritenere quest'ultima decaduta ex art. 166 e
167 cpc (medio tempore vigenti) delle eccezioni processuali
e di merito che non siano rilevabili d'ufficio nel presente giudizio, e dunque ritenere inammissibili le difese in appello della controparte;
ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi, in via preliminare dichiarare la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 21714/2018 emesso dall'ufficio Del Giudice Di Pace Di nella persona del CP_1
Giudice Dott. Anita G.P. Grossi, in data 20.12.18, nel procedimento n. 64239/2018; nel merito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, per i motivi esposti in narrativa nell'atto di appello;
in subordine, accertare e dichiarare, 5
senza alcun'inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente
l'ammontare, per le ragioni tutte esposte nei propri atti difensivi. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si insiste nell'accoglimento delle richieste già in atti che qui si intendono integralmente riportate”; di converso, parte appellata precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con comparsa di costituzione e risposta in appello. Quindi, la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 25.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, con il proprio atto di citazione in appello, assumeva quanto segue:
1. l' notificava Controparte_1
ricorso per ingiunzione di pagamento ed il relativo decreto ingiuntivo n. 21714/18, depositato in data
20.12.2018, tramite il quale si ingiungeva a Pt_1
di pagare, la somma di € 2.615,00, di cui €
[...]
2.400,00 a titolo di retta universitaria per l'anno accademico 2017/2018 ed € 215,00 per spese relative alla gestione della pratica e insoluto, oltre gli interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda sino al saldo, 6
nonché le spese di procedura liquidate in complessivi €
486,00 di cui € 410,00 per compenso di avvocato, €
76,00 per spese esenti, 15% spese generali, C.A.P ed
I.V.A. come per legge e successive occorrendi;
2. con atto di citazione in opposizione, l'ingiunta conveniva in giudizio l'università, domandando “1) in via preliminare, dichiarare la nullità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo n. 21714/2018 emesso dall'ufficio Del Giudice Di Pace Di nella CP_1
persona del Giudice Dott. Anita G.P. Grossi, in data
20.12.18, nel procedimento n. 64239/2018, perché tardiva ex art. 644 cpc e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
2) nel merito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, per i motivi esposti in narrativa nella presente opposizione;
3) in subordine, accertare
e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità,
l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
4) in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
3. A sostegno delle proprie istanze, parte opponente asseriva: l'inefficacia del decreto ingiuntivo per notificazione tardiva ex art. 644 c.p.c.; il corretto 7
esercizio del recesso dal contratto per l'anno accademico 2017/2018 e della rinuncia agli studi esercitato dall'opponente, nonché la buona fede e la vessatorietà della clausola;
la mancanza di formale atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., la violazione del principio di leale collaborazione e buona fede, il difetto dei requisiti ex art. 633 c.p.c. per la mancanza di certezza e liquidità del credito nonché
l'errata quantificazione della somma dovuta;
eccepiva l'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. per il malfunzionamento della piattaforma telematica dell'opposta; l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. dell'opposta richiedente somme a titolo di compenso per le prestazioni relative all'anno accademico 2017/2018 di cui la non aveva mai Pt_1
usufruito;
4. Si costituiva in giudizio l' convenuta, CP_1
impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito da parte opponente, ritenendolo privo di fondatezza e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna di controparte alle spese di lite;
5. il Giudice di Pace di adito, istruita CP_1
documentalmente la causa, emetteva la sentenza n.
16498/21, tramite la quale rigettava l'opposizione al 8
decreto ingiuntivo notificata a mezzo PEC il 11.11.2019 nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 21714/18 emesso il 20.11.2018, depositato il
20.12.2018 e notificato il 10.01.2019 rendendolo definitivamente esecutivo per come meglio specificato in parte motiva;
il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
condannava parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre oneri di legge se dovuti e non altrimenti deducibili da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Domenico
Cautela che si era dichiarato antistatario;
infine, dichiarava la sentenza immediatamente esecutiva come per legge;
6. ciò premesso, proponeva appello avverso Parte_1
la menzionata sentenza eccependo, in primo luogo, la contraddittorietà della motivazione nel punto in cui il giudice di prime cure, da un lato, accertava l'obbligo della studentessa di sanare le sole tasse pregresse rimaste insolute e non anche quelle successive ma, dall'altro, condannava la al pagamento delle Pt_1
tasse annuali concernenti le prestazioni dell'anno 9
accademico 2017/2018 la stessa non aveva mai Pt_2
usufruito;
7. in particolare, l'appellante evidenziava di aver inviato due mail, rispettivamente il 30.07.2017 ed il
31.07.2017, nonché una raccomandata a/r in data
01.08.2017, tramite le quali comunicava la propria volontà di rinunciare agli studi, ma che solo in data
01.08.2018 la segreteria rispondeva evidenziando che ai fini del corretto esercizio del diritto di recesso avrebbe dovuto inviare una raccomandata a/r entro il
31.07.2017 rimanendo, pertanto, obbligata al pagamento della retta universitaria per l'anno
2017/2018;
8. parte appellante evidenziava allora che, essendo la rinuncia agli studi un atto scritto recettizio, libero nelle modalità di esplicazione, il diritto di recesso doveva considerarsi tempestivo in quanto utilmente esercitato tramite l'invio delle due mail entro i termini prescritti e che, comunque, tali missive avevano raggiunto lo scopo di rendere edotta la controparte della propria volontà di non dar seguito al vincolo contrattuale, indipendentemente dagli oneri formali apposti;
9. ad ogni modo, parte appellante evidenziava che, a fronte di un solo giorno di ritardo nell'invio della 10
raccomandata a/r, la somma richiesta a titolo di pagamento integrale della retta relativa all'anno accademico 2017/2018, sarebbe comunque da ridurre ad equità in quanto la avrebbe fruito di un solo Pt_1
giorno relativo all'anno accademico in questione;
10. inoltre, evidenziava che la sentenza impugnata era affetta da manifesta illogicità e recava una motivazione insufficiente nel punto in cui ometteva di considerare le eccezioni sollevate dall'opponente relative:
- alla notifica tardiva del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e alla sua consequenziale inefficacia, eccezione superata, tuttavia, dalla produzione documentale depositata dall'opposto nel corso del giudizio di primo grado;
- al difetto dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. in quanto emesso in assenza di documentazione sufficiente e, nello specifico, senza la preventiva diffida e messa in mora del debitore, nonché per mancanza dei requisiti alla certezza e liquidità del credito ingiunto, in riferimento all'importo pari ad €
215,00 per la gestione della pratica stragiudiziale, somma mai pattuita tra le parti né ulteriormente provata;
11
- al corretto esercizio del diritto di recesso – soprattutto in riferimento al fatto che il contratto e il regolamento di ateneo facevano riferimento al diverso termine del 30 agosto di ogni anno al fine del tempestivo esercizio del diritto di recesso per l'anno accademico successivo – nonché, comunque, alla scarsa importanza dell'inadempimento contestato – in quanto il recesso era stato comunicato tramite raccomandata con un solo giorno di ritardo, pertanto, in applicazione dei principi di tolleranza e buona fede nell'esecuzione del contratto, doveva considerarsi irrilevante – e, infine, alla vessatorietà della clausola contrattuale, che imponeva limiti eccessivi all'esercizio del diritto di recesso nel punto in cui ne imponeva la formalizzazione con invio di lettera raccomandata a/r e che non ha formato oggetto di trattativa individuale;
- sotto tale ultimo profilo, il carattere abusivo della clausola contrattuale che imponeva limiti all'esercizio del diritto di recesso sarebbe stata confermata dalla sopravvenuta sentenza del
Consiglio di Stato n. 4498/2023, resa nei confronti dell'università oggi appellata, tramite la quale si accertava che il comportamento dell'ateneo volto a 12
predisporre un meccanismo di rinnovo automatico dell'iscrizione e a subordinare gli effetti economici del recesso non solo al pagamento delle somme dovute per prestazioni pregresse e fruite, ma anche al pagamento delle somme maturate dopo la manifestazione del recesso, integrasse una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 cod. cons., così confermando il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM n. 28063 del 20.12.2019;
- alla mancanza di un atto formale di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., rilevante per i principi di buona fede e leale collaborazione tra le parti;
- all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. a fronte del malfunzionamento della piattaforma telematica dell'università per tutto il mese di luglio
2017, che impediva di fruire delle lezioni e di prendere contezza delle modalità di esercizio del diritto di recesso e sul punto, peraltro, i report depositati dall'università nel corso del giudizio di prime cure non rileverebbero al fine di dimostrare gli avvenuti accessi nella piattaforma da parte della
, trattandosi di meri documenti di testo che Pt_1
nulla provano in relazione al corretto funzionamento del sistema;
13
- infine, al paventato arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. in quanto attraverso le somme ingiunte si richiedeva il compenso per le prestazioni relative all'anno accademico 2017/2018 di cui, tuttavia, la Pt_1
non aveva mai usufruito.
Parte appellata, costituitasi in giudizio, eccepiva, in rito, l'inammissibilità del secondo motivo di appello per difetto di specificità ai sensi dell'art. 347 c.p.c. e, nel merito, osservava quanto segue:
1. che la sentenza di prime cure era sufficientemente motivata, in applicazione del principio della ragione più liquida, dando conto della circostanza per cui la debenza delle tasse relative all'anno 2017/2018 era giustificata dal fatto che l'appellante aveva comunicato la propria rinuncia agli studi solo in data 01.08.2017, quindi fuori termine per l'anno accademico 17/18;
2. che con comunicazione del settembre 2014
l'Università aveva adeguato l'inizio dell'anno accademico al
1° agosto e termine al 31 luglio dell'anno successivo, dandone formale comunicazione a tutti gli studenti mediante inserimento di detto avviso sulla piattaforma Universitaria a far data dal 18.09.2014;
3. che a nulla rileverebbe la buona fede a cui aveva fatto riferimento parte appellante in materia di ritardo nei 14
pagamenti, poiché il giorno di ritardo non era riferito al pagamento di una somma, bensì ad un rinnovo contrattuale soggetto a termini di decadenza precisi e categorici;
4. che le comunicazioni di recesso inviate dalla Pt_1
con mail del 30 e 31 luglio non potevano considerarsi valide e tanto in virtù dell'art 8 del Regolamento di Ateneo sottoscritto dalla studentessa, nel quale è specificato che per rinunciare agli studi lo studente deve formalizzare la richiesta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
5. che la risposta da parte della segreteria dell'università era tempestiva, in quanto intervenuta in data
01.08.2017 a fronte della prima missiva pervenuta in data
30.07.2017, anche in ragione della chiusura degli uffici nella giornata del 31.07.2017 che risultava essere domenica;
6. inoltre, quanto alla prescrizione contrattuale relativa all'esercizio del diritto di recesso tramite raccomandata a/r, tale requisito di forma era da considerarsi, ai sensi dell'art. 1352 c.c., ai fini della validità e dell'esistenza stessa del recesso;
7. che l'eccezione di nullità del decreto per tardività della notifica era destituita di fondamento in quanto la stessa parte appellante la riconosceva superata detta questione a seguito di produzione e di documentazione attestante la tempestiva notificazione del decreto;
15
8. che le formalità prescritte per l'esercizio del diritto di recesso e, in particolare, l'invio della raccomandata come modalità per richiedere la rinuncia agli studi, non erano da considerarsi clausole vessatorie, in quanto le stesse non erano ricomprese tra quelle elencate dall'art. 1341 c.c. e, comunque, se pure così fosse, la relativa prescrizione era stata specificatamente accettata con doppia firma da parte appellante, sottoscrivendo in primo luogo il regolamento di ateneo ed in secondo luogo la domanda di immatricolazione;
9. che, ad ogni modo, la doppia sottoscrizione doveva essere interpretata, in adesione al principio di autoresponsabilità del danneggiato, alla stregua di una sostanziale disattenzione del soggetto firmatario, anche ai sensi del 1° comma dell'art. 1341 c.c.;
10. che, quanto all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 633 c.p.c. in punto di certezza e liquidità del credito, la stessa era destituita di fondamento, in quanto l'importo della retta annuale era stato accettato dalla con sottoscrizione Pt_1
della lettera di immatricolazione, mentre la somma di €
215,00, preventivamente richiesta con diffida del
22.03.2018, era stata contestata dalla parte solo in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo e senza mai dare riscontro alla diffida, con comportamento contrario a buona fede;
16
11. che non era vera la circostanza rappresentata dall'appellante relativa all'omesso invio di alcuna diffida e messa in mora precedente al ricorso monitorio, in quanto l'appellata aveva a ciò provveduto con raccomandata a/r n.
15237560425-0 del 22.08.2018, tornata al mittente per compiuta giacenza e depositata in atti;
12. inoltre, che la sentenza del Consiglio di Stato e il relativo provvedimento sanzionatorio dell'AGCM riguardavano circostanze diverse ed inconferenti rispetto all'oggetto dell'odierno giudizio;
13. da ultimo, parte appellata contestava le allegazioni svolte in tema di leale collaborazione e buona fede, nonché di eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. e arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., riportandosi alle difese svolte in primo grado;
Parte appellante, replicava a tutto quanto dedotto dall'università appellata e, in particolare, ne eccepiva la tardiva costituzione e l'inammissibilità del documento irritualmente prodotto tramite collegamento ipertestuale contenuto nella comparsa di costituzione in appello.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
In via preliminare, va rilevata la proponibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 327 c.p.c., in quanto tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza. 17
Sul punto, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo dell'appello, sollevata dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sul presupposto che la si fosse limitata a riproporre quanto già sottoposto Pt_1
al giudice di primo grado, senza denunziare realmente quali fossero i motivi di appello nonché omettendo di formulare argomentazioni contrapposte alla sentenza appellata.
Si osserva in proposito come l'atto introduttivo sia esplicito e chiaro nell'individuare gli errori motivazionali che avrebbero viziato la sentenza oggetto di gravame.
Ed invero, secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità, la specificità dei motivi di appello deve essere valutata in base al raffronto tra le ragioni della doglianza esposte nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado e quelle che nella sentenza sorreggono il punto oggetto dell'impugnazione, con la conseguenza che la ricorrenza della specificità dei motivi non può essere definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata, nel senso che l'appello deve essere formulato in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza censurata, i quali devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o 18
minore specificità nel caso concreto della motivazione (cfr.
Cass., Sez. II, 5 maggio 2009, n. 10356; Cass., Sez. I, 19 settembre 2006, n. 20261; Cass., Sez. III, 24 agosto 2007,
n. 17960).
Nella fattispecie in esame, l'atto d'appello risulta sufficientemente esaustivo nell'indicazione delle ragioni di dissenso dalla decisione impugnata e nella concreta individuazione del quantum appellatum, anche in ragione della scarna motivazione della sentenza di prime cure, cosicché il gravame deve ritenersi senz'altro ammissibile.
Ancora in via preliminare, quanto all'eccezione di tardiva costituzione dell'appellato nel secondo grado di giudizio, avvenuta solo quattro giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c., con consequenziale richiesta di declaratoria delle decadenze di cui agli artt. 37 e 167 c.p.c., occorre rilevare che benché la parte si sia costituita tardivamente in grado di appello, la relativa eccezione risulta inconferente, posto che le menzionate decadenze non sono certo da ricondurre alla tardiva costituzione nel giudizio di appello, bensì afferiscono a preclusioni relative al primo grado di giudizio, dunque già verificatesi nel caso di specie. Diversamente, nel giudizio di appello le decadenze nelle quali incorre l'appellato costituitosi tardivamente attengono a quelle proprie del giudizio di gravame e, in particolare, al diritto di proporre impugnazione 19
incidentale e alla facoltà di riproporre le eccezioni disattese nonché le questioni non accolte o ritenute assorbite nel primo giudizio.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. si riferiscono solo al regime del giudizio di primo grado.
Difatti, l'art. 342 c.p.c., laddove prevede che l'appello si propone con citazione contenente “le indicazioni prescritte nell'art. 163”, non richiede altresì che l'atto d'impugnazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dall'art. 163, n. 7, comma 3, c.p.c., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e, in mancanza di una espressa previsione di legge, la prescrizione di tale avvertimento non può essere estesa alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata (cfr. Cass., Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 341;
Cass., Sez. U, 18 aprile 2013, n. 9407).
Ad ogni modo, deve rilevarsi che la parte appellata non ha svolto alcuna delle menzionate attività precluse a causa della tardiva costituzione nel giudizio di appello, essendosi limitata ad articolare mere difese. Ed invero, nessuna preclusione di attività assertiva può conseguire alla tardiva costituzione. Difatti, le mere difese sono proponibili in ogni 20
fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi non rilevabili dagli atti.
In via ulteriormente preliminare, le eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, per tardività della notifica nonché per mancanza dei requisiti posti dagli artt. 633 e ss. c.p.c., sono destituite di fondamento.
Ed invero, quanto all'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo e della sua consequenziale perdita di efficacia, la questione risulta superata dalla lettura dello stesso atto di citazione in appello. Difatti, parte appellante dava conto del fatto che, dalle produzioni documentali effettuate dalla controparte nel corso del giudizio di prime cure, si era accertata la tempestività della notifica. Ad ogni modo, deve rilevarsi che il decreto, depositato in data
20.12.2018, era stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 14.02.2019, pertanto, ai sensi del principio dello sdoppiamento degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato, nel rispetto del termine di novanta giorni prescritto dal codice di rito all'art. 644 c.p.c. nel caso di notifica da effettuarsi fuori dal territorio della Repubblica. 21
Parimenti infondata risulta essere l'eccezione di nullità del decreto opposto per mancanza di prova scritta, nonché per l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, atteso che l'odierna parte appellata, in sede monitoria, aveva fornito idonea prova scritta del credito azionato mediante la produzione della domanda di immatricolazione sottoscritta dall'ingiunta, del regolamento di ateneo, della dichiarazione di obbligatorietà del pagamento della retta, nonché della diffida di pagamento del
22.03.2018.
Ed invero, è noto che la prova scritta richiesta dagli artt. 633 cod. proc. civ. e segg. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, eventualmente anche di formazione unilaterale da parte del creditore, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui, comunque, risulti l'esistenza del diritto fatto valere (cfr.
Cass., Sez. III, 16 settembre 2024, n. 24846). Ciò in considerazione del fatto che l'art. 634 c.p.c. contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, di talché anche un atto privo dei requisiti prescritti dagli artt. 2699 e ss. c.c. può essere idoneo all'emissione di un decreto ingiuntivo, purché meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e del credito indicato. 22
Ad ogni modo, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto,
l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass., Sez. III, 23 luglio 2014, n. 16767;
Cass., Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15037).
Nel merito, l'appellante denunciava la contraddittorietà
e la manifesta illogicità della sentenza di prime cure nonché
l'insufficienza della relativa motivazione.
Orbene, occorre, a questo punto, precisare che, nel presente procedimento, si controverte, esclusivamente, circa l'obbligo della al pagamento della retta relativa Pt_1
all'anno accademico 2017/2018 (al quale la studentessa aveva ritenuto di non essersi iscritta).
In primo luogo, si rileva che l'appellante non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda di pagamento. 23
Inoltre, risulta pacifico che la parte appellante provvedeva a stipulare e sottoscrivere un contratto con l'appellata recante le seguenti clausole:
- art. 5 del contratto con lo studente: “lo studente, in regola con il pagamento delle tasse universitarie, può recedere da questo contratto, nel rispetto dei suoi diritti di scelta e del regolamento universitario”;
- art. 4 del regolamento di Ateneo per gli studi universitari: “l'iscrizione all'università di norma avviene di norma tra il 1° agosto e il 30 settembre di ciascun anno con validità per l'anno accademico che inizierà il successivo 1° ottobre. […] lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto
e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi. Lo studente può rinunciare all'iscrizione automatica all'anno successivo formalizzandola con lettera raccomanda ricevuta di ritorno, tra il primo luglio e il trenta agosto”;
- art. 8 del medesimo regolamento: “la rinuncia agli studi, formalizzata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha effetto immediato ed è subordinata al regolare pagamento delle tasse e dei contributi dovuti”;
- documento “obbligatorietà del pagamento retta universitaria”: “io sottoscritto prendo atto che Parte_1
la mia iscrizione alla Università UNICUSANO comporta da parte mia l'obbligo al pagamento della retta universitaria per 24
l'anno accademico in corso anche in caso di: rinuncia agli studi, trasferimento in altro ateneo, sospensione momentanea degli studi. Io sottoscritto prendo Parte_1
atto che mi sono iscritto all'intero corso di studi da me scelto
e che la mia iscrizione avrà termine con il conseguimento della laurea. Prendo atto comunque di poter interrompere
l'iscrizione automatica al corso di laurea inviando una raccomandata a.r. alla sede Centrale dell'Università CP_1
entro la data ultima del 30 agosto di ogni anno in modo da non essere iscritto all'anno accademico successivo. Io sottoscritto mi obbligo a versare le rette degli Parte_1
anni accademici successivi al primo, nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento, se non interrompo l'iscrizione automatica al corso di laurea”.
Del pari pacifico, in quanto riconosciuto dalla stessa parte appellata, risulta essere la circostanza che in data 30 e
31 luglio la studentessa appellante aveva comunicato la propria volontà di recedere dal contratto e rinunciare agli studi, decisione poi formalizzata in data 01.08.2017 con invio della raccomandata a/r, nell'osservanza delle forme prescritte dal testo contrattuale.
Orbene, deve rilevarsi che – benché le clausole contrattuali recassero come termine ultimo per l'esercizio del diritto di recesso il 30 agosto di ogni anno, al fine di impedire l'iscrizione all'anno accademico successivo e, quindi, di non 25
corrisponderne la relativa retta annuale – l'Università convenuta aveva provveduto, nel settembre 2014, a modificare tale termine con quello del 31 luglio, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul portale dell'ateneo. Ebbene, tale termine, la cui scadenza è stata oggetto di modifica regolamentare, trova la propria fonte nel regolamento universitario, disciplinato dal D.M. 519/1999, non già nel negozio stipulato tra le parti.
Tanto premesso, va rilevato che il regolamento universitario, che concerne profili organizzativi, finanziari, contabili, didattici e scientifici delle università (Cass. civ. Sez.
1, Sentenza n. 28487 del 22/12/2005), quale fonte di carattere secondario (cfr. Cass., Sez. U, 12/03/2025, n.
6635; Cass., Sez. U, 20/10/2017, n. 24876), in assenza di specifiche previsioni normative, non necessita di essere notificato ai singoli studenti (v. Trib. Brindisi, 10.07.2024, n.
1188).
Pertanto, diversamente da quanto evidenziato da parte appellante sul punto, la valida modifica del menzionato termine di recesso comporta la tardività della rinuncia notificata a mezzo di lettera raccomandata a/r solo in data
1° agosto 2017, cosicché l'iscrizione per l'anno accademico
2017/2018 doveva ritenersi perfezionata.
Parimenti destituito di fondamento risulta essere il rilievo svolto da parte appellante in merito alla tempestività 26
del recesso esercitato con mail ordinaria in data 30 e 31 luglio
2017 che, seppure non integrante la forma concordata della raccomandata a/r per il valido esercizio del diritto di recesso, secondo la tesi della parte avrebbe ciò nonostante raggiunto lo scopo di rendere edotta la controparte della volontà di rinunciare agli studi, impedendone l'iscrizione per l'anno di corso successivo.
Sul punto, deve invero rilevarsi che laddove le parti abbiano concordato una specifica forma per l'adozione di un atto, questa sia stabilita ai fini della validità dello stesso, senza che, pertanto, possa operare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Ed invero, La presunzione di cui all'art. 1352 c.c., in base alla quale le forme convenzionalmente stabilite anche per singole clausole contrattuali si intendono volute per la validità delle stesse, si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo, che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica (Cass., Sez. III, 13 giugno 2022, n. 18971; Cass.,
Sez. VI – III, 09 luglio 2019, n. 18414).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, avendo la parte validamente esercitato la rinuncia agli studi solo in data
01.08.2017, l'appellante non aveva impedito il rinnovo automatico dell'iscrizione per l'anno accademico 2017/2018, 27
sicché restavano dovute le rette relative a tale annualità.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, l'appellata non ha richiesto somme relative ad annualità successive all'esercizio del diritto di recesso, bensì demandava l'importo della rata concordata per l'annualità in corso, come prescritto dal regolamento contrattuale che prevedeva l'obbligo di pagamento della retta universitaria per l'anno accademico in corso anche in caso di rinuncia agli studi.
Ciò posto, sul tema, va altresì disattesa l'eccezione formulata da parte appellante in ordine alla vessatorietà della menzionata clausola contrattuale nel punto in cui impone un ostacolo eccessivo all'esercizio del diritto di recesso da parte dello studente, prescrivendone l'invio tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai fini della sua efficacia.
Occorre premettere sul tema che l'università non ha sottoscritto uno specifico contratto con la studentessa, né ha posto in essere una trattativa in relazione alle singole clausole, ma ha utilizzato un contratto, con relativi allegati moduli o formulari, che, invero, predispone per tutti gli iscritti. Pertanto, il contratto è inquadrabile nei c.d. contratti per adesione che, secondo il disposto dell'art. 1341 cod. civ.,
è configurabile quando sia destinato a regolare una serie 28
indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente.
Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 1341 c.c., dopo avere descritto, al primo comma, le condizioni generali del contratto, al secondo comma disciplina tassativamente le c.d. clausole vessatorie, intese come quelle clausole inserite all'interno di un regolamento contrattuale che, per il loro contenuto, comportano uno squilibrio di diritti e di obblighi a danno di una parte e in favore dell'altra e che, per essere considerate efficaci, necessitano di apposita approvazione per iscritto.
Nella fattispecie, il legislatore ha distinto la disciplina applicabile alle citate clausole vessatorie a seconda che il contratto sia concluso tra professionisti o tra consumatori
(nel qual casi di applicano gli articoli 1341 e 1341 c.c.), dalla ipotesi in cui il contratto sia concluso tra un professionista ed un consumatore (applicandosi in detta circostanza la disciplina del codice del consumo di cui al d.lgs. 205/2006).
In tale ultimo caso, il legislatore è specificatamente intervenuto per tutelare la posizione del consumatore, al fine di apprestare una maggiore tutela nei confronti di tale parte contrattualmente più debole. In considerazione di ciò, alla regola generale di cui all'art. 1341 c.c. è stata affiancata una disciplina specifica delle clausole vessatorie, con l'aggiunta del capo XIV bis al Codice civile ("Dei contratti del 29
consumatore") composto da cinque articoli (dal 1469-bis al
1469-sexies), poi trasfusa, anche in ragione delle direttive comunitarie, nel nuovo Codice del Consumo (d.lgs. n.
206/2005), il quale, novellando l'art. 1469 bis c.c. e, parallelamente, abrogando le norme immediatamente successive, si occupa (artt. 33-38 e 139-141) delle clausole vessatorie nei rapporti tra professionisti e consumatori, sanzionandole non più con la mera inefficacia ma con la nullità.
Orbene, con l'entrata in vigore del Codice del Consumo
(come disciplinato dal d.lgs. 206/2005) ed in particolare, dell'art. 33, l'abusività delle clausole contrattuali non è più collegata al dato formale della mancata specifica sottoscrizione delle medesime da parte dell'aderente, bensì al “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Ciò premesso, l'art. 34, comma 4, Codice del consumo, espressamente stabilisce che “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”, intendendosi per tale quella caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa della autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato 30
di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto),
e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto)
(Cass. 14.01.2021, n. 497; conf. Cass. 24262 del 2008,
Cass. 14287 del 2015). Dai suddetti principi, pertanto, deriva che la prova di una trattativa individuale, da fornirsi da parte del professionista, esclude l'applicazione delle regole del codice del consumo e, quindi, di ogni valutazione sulla abusività della clausola, restando al consumatore la prova della vessatorietà della stessa, ossia dello squilibrio dei diritti e delle obbligazioni contrattuali.
Quanto all'individuazione delle specifiche clausole vessatorie, il Codice del Consumo (art. 33, comma I), con una formulazione ampia, stabilisce che devono intendersi vessatorie tutte quelle clausole che, “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, di talché tale nozione fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto
(Cass., Sez. VI - II, 25 novembre 2021, n. 36740).
Tanto premesso, e venendo al caso di specie, le clausole contrattuali disciplinanti il diritto di recesso dello 31
studente sono state specificatamente approvate per iscritto dalla e, pertanto, non risultano inefficaci ai sensi Pt_1
dell'art. 1341, comma 2, c.c., né tantomeno determinano quel significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi a carico del consumatore ai fini della tutela apprestata contro le clausole vessatorie dalla normativa consumeristica.
Al riguardo, occorre, dapprima, verificare se le disposizioni del codice di consumo richiamate siano applicabili al rapporto intercorso tra le parti.
Indicazioni utili in senso affermativo provengono dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4498 del 03.05.2023 e dal relativo provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del 20.12.2019 n. 28063, a definizione del procedimento avente ad oggetto le condotte poste in essere dall' nell'ambito della Controparte_1
rispettiva offerta formativa. In tale provvedimento si è ritenuto che l' , nel richiedere il Controparte_1
pagamento di una tassa di iscrizione annuale per accedere ai corsi di insegnamento, svolga una attività commerciale rilevante ai fini del Codice del Consumo e che possa essere qualificata, a tal fine, professionista.
Tanto premesso, l'imposizione di un onere di forma e, nella specie, l'invio di lettera raccomandata a/r, ai fini del valido esercizio del diritto di recesso, non comporta uno squilibrio contrattuale ai danni dello studente ma rappresenta 32
al contrario una garanzia per lo stesso in ordine alla certezza legale della ricezione - da parte dell' - della Parte_3
propria manifestazione di volontà di rinunciare agli studi, la quale, peraltro, comporta l'interruzione della carriera formativa. Oltre a ciò, l'Università, mediante la previsione del requisito di forma, ha la possibilità di risalire, in termini di certezza legale, alla paternità del recesso e, conseguentemente, di provvedere agli oneri amministrativi
(ad esempio il rilascio del nulla osta) prescritti dalla legge a garanzia dello studente.
Pertanto, l'invio di una mail ordinaria non può valere a tale scopo e, quindi, non è suscettibile di impedire il rinnovo annuale dell'iscrizione ed il conseguente obbligo di pagare le tasse universitarie. Sul punto, si deve infatti ribadire che l'applicazione di tale clausola contrattuale, rappresenta una pratica diffusa negli atenei italiani, non determinando uno squilibrio di diritti ed obblighi a carico dello studente. Difatti, la prescritta disciplina contrattuale deve ritenersi lecita in quanto viene riconosciuta allo studente la facoltà di recedere dal contratto mediante formale rinuncia agli studi, fatta salva la regolarizzazione delle tasse universitarie relative al periodo di vigenza del rapporto contrattuale.
Di conseguenza, la qualifica di vessatorietà può ascriversi a tutte quelle clausole che, nonostante l'avvenuta manifestazione della volontà di recedere da parte dello 33
studente - nel rispetto dei requisiti di forma prescritti (ad es. lettera raccomandata a/r) - escludano lo scioglimento dal vincolo contrattuale, con conseguente permanenza dell'obbligo di pagare le rette universitarie relative ai successivi anni accademici, rispetto alla comunicazione formale di recesso.
Tra l'altro, il sistema applicato per consentire la rinuncia
– prevedendo che la rinuncia agli studi avvenga prima dell'inizio del corso accademico o ad anno accademico iniziato, ma già saldato interamente – risulta sorretto dalla razionale necessità di organizzare il corso di laurea, tenendo conto del numero degli iscritti ed adattando il sistema organizzativo predisposto, alla luce delle rinunce che dovessero pervenire di anno in anno in un periodo precedente all'inizio di ciascun nuovo anno di studi (tra l'altro la rinuncia è consentita per ogni nuovo anno di studi per un periodo particolarmente ampio, dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo).
Inoltre, l'obbligo di pagare un'annualità non frequentata è il mero effetto, solo eventuale, di un valido regolamento negoziale in ordine alla tempistica della comunicazione di rinuncia agli studi, che l'appellante avrebbe potuto evitare sol rispettando il termine previsto, anche in ragione del fatto che il professionista è comunque tenuto ad 34
organizzare le risorse necessarie a fornire le prestazioni pattuite per il corso di studi.
A riprova del carattere non vessatorio delle clausole in oggetto, la sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato e la relativa sanzione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sopra citate e richiamate da parte appellante a sostegno della propria tesi difensiva, non hanno ricompreso, nella violazione in esame, la clausola che, riguardo alla manifestazione della volontà di recedere da parte dello studente, richiede la forma della lettera raccomandata a/r, né tantomeno quella che prevede che la rinuncia agli studi avvenga prima dell'inizio del corso accademico o ad anno accademico iniziato, ma già saldato interamente.
La questione giuridica affrontata in quella sede concerneva, infatti, le diverse condotte poste in essere dall' nell'ambito Controparte_1
dell'offerta formativa, consistenti, da una parte, nella frapposizione di ostacoli all'esercizio del diritto di recesso – che risultava subordinato non solo al pagamento delle somme dovute per prestazioni pregresse e fruite, ma anche al pagamento delle somme maturate dopo la manifestazione del recesso e relative alle annualità successive – dall'altro, nella previsione della competenza di un foro diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore. 35
Appare dunque evidente che l'Autorità abbia qualificato come pratica commerciale scorretta ex artt. 24 e 25 del codice del consumo la predisposizione, da parte dell' , di una disciplina Controparte_1
contrattuale che impediva allo studente di sciogliersi dal vincolo contrattuale (con conseguente obbligo di pagare le rette), sebbene avesse manifestato la volontà di recedere, facendo salva tuttavia la debenza dei pagamenti relativi al periodo antecedente il recesso, per i quali il professionista mantiene la facoltà di attivare i rimedi previsti dall'ordinamento nel caso di inadempimento.
L'Autorità Garante ha, dunque, espressamente fatta salva “la debenza dei pagamenti relativi al periodo antecedente il recesso, per i quali il professionista può attivare i rimedi previsti dall'ordinamento nel caso di inadempimento”, escludendo tali pagamenti - tra i quali rientra quello azionato con il decreto ingiuntivo opposto e oggetto del presente giudizio di gravame - e le relative richieste di pagamento dalle pratiche commerciali scorrette, precisando, altresì, che, in relazione ad essi, il creditore può attivare i rimedi previsti in caso di inadempimento.
Ciò premesso e a fronte della chiara enunciazione della volontà contrattuale, il Giudice non può ritenere scusabile o di scarsa importanza il ritardo nella comunicazione della volontà di recesso né tanto meno può procedere a 36
conformare secondo equità il contratto come richiesto da parte appellante, così da ridurre l'importo contrattualmente pattuito. Ed invero, seppure la parte abbia comunicato la propria volontà di recedere il primo giorno dell'anno accademico 2017/2018, così manifestando il proprio disinteresse alla fruizione delle attività didattiche, ciò nonostante la stessa deve ritenersi obbligata a corrispondere la relativa retta, come prescritto dal testo contrattuale, in quanto ha esercitato la rinuncia agli studi nel corso dell'anno accademico.
Ed invero, dall'interpretazione letterale del testo contrattuale, allo studente che rinunci agli studi è concessa la facoltà di svincolarsi dal rapporto contrattuale con l'Università in qualsiasi momento ma, tuttavia, sullo stesso continua a gravare l'obbligo di corrispondere la eventuale restante quota della retta universitaria rimasta insoluta.
D'altronde giova ricordare che il diritto di recesso nei contratti ad esecuzione periodica, quale può considerarsi quello oggetto di esame, può esercitarsi anche dopo che vi sia stato un principio di esecuzione ad opera delle parti, ma non può in ogni caso operare per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (art 1373, comma 2). Nel caso di specie deve rilevarsi che l'erogazione del corso di studi per il singolo anno accademico da parte dell'Università costituisca un'unica prestazione. Di certo non può essere dirimente in senso 37
contrario la circostanza che lo stesso ente universitario permetta allo studente di frazionare il pagamento della retta annuale in più rate, in alternativa alla corresponsione della stessa in un'unica soluzione. Tale modalità alternativa di pagamento rappresenta una semplice agevolazione
(rispondente nella prassi alla logica della dilazione di pagamento) concessa dall'Università allo studente rispetto al pagamento della retta. La unitarietà della prestazione avente ad oggetto il corso di laurea si evince, peraltro, dal documento denominato “Obbligatorietà del pagamento retta universitaria”, il quale prevede in capo allo studente “l'obbligo al pagamento della retta universitaria per l'anno accademico in corso anche in caso di: rinuncia agli studi, […]”. Clausola, quest'ultima, sottoposta a specifica sottoscrizione da parte della , e che testimonia come l'appellante sia stata Pt_1
portata a conoscenza delle conseguenze sul piano obbligatorio derivanti dalla rinuncia agli studi nel corso dell'anno di iscrizione.
In altre parole, il contratto in esame risulta dotato di periodicità annuale. Infatti, i corsi di studio sono strutturati sulla base degli anni accademici e la stessa organizzazione dell'attività didattica risente inevitabilmente di tale calendarizzazione annuale. Conseguentemente, deve ritenersi che le attività relative all'anno accademico in cui è stata formalizzata la rinuncia agli studi rientrino nella nozione 38
di prestazioni in corso di esecuzione al momento dell'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, c.c. Pertanto, non avendo il diritto di recesso effetto per le prestazioni in corso di esecuzione, deve ritenersi che il corrispettivo per tali attività debba essere corrisposto da parte della appellante. Infatti, la Parte_4
formalizzazione del recesso è intervenuta ad anno accademico iniziato, quando ormai l'attività diretta a consentire alla studentessa di fruire delle lezioni era stata già inevitabilmente approntata. Da ciò discende la debenza da parte dell'appellante del contributo di partecipazione relativo all'anno accademico 2017-2018, quantificato nel ricorso per decreto ingiuntivo, sulla base del contratto sottoscritto, in €
2.400,00
In conclusione, ai sensi del testo contrattuale e dell'art. 1373, comma 2, c.c., allo studente non è attribuito alcun potere di risoluzione del contratto che lo liberi dall'obbligo del pagamento del corrispettivo della prestazione in corso di svolgimento né, per le medesime ragioni, l'università avrebbe potuto interrompere la propria prestazione professionale per l'anno accademico 2017/2018, anche in ragione del fatto che la studentessa risultava iscritta ai relativi corsi per l'anno accademico in questione e, pertanto, ciò non permetteva di esimere l'ateneo dal fornire la relativa prestazione didattica. 39
Ed invero, occorre, in proposito, specificare che la somma di denaro ingiunta non costituisce multa penitenziale né risarcimento o clausola penale, ma è semplicemente il corrispettivo contrattuale, essendo ancora vigente l'iscrizione all'ateneo.
Tanto premesso e in relazione a tale ultimo profilo, deve invece accogliersi l'eccezione svolta dall'appellante ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Ed invero, la eccepiva che l'università, dal mese Pt_1
di luglio 2017 e per tutta la durata dell'anno accademico
2017/2018, si rendeva inadempiente alle obbligazioni assunte con contratto, dal momento che l'account personale della studentessa sul sito dell'università telematica risultava bloccato, impedendole così di accedere al materiale didattico e di fruire delle lezioni, nonché di prendere contezza delle modalità di rinuncia agli studi (sotto tale ultimo profilo, tuttavia, si rileva che il mancato accesso all'account personale non risulta rilevante dal momento che le informazioni per esercitare il recesso erano contenute nei documenti contrattuali a disposizione della studentessa).
Orbene, deve rammentarsi che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine 40
di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione v. Cass., Sez. U, 30 ottobre 2001,
n. 13533).
In altre parole, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (ex multis
Cass., Sez. VI – III, 11 febbraio 2021, n. 3587).
Orbene, nel caso di specie, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento dell'università a far data dal luglio 2017
e per tutto il corso dell'anno accademico 2017/2018, quest'ultima non ha fornito prova del proprio adempimento. 41
Ed invero, l' , a sostegno del proprio CP_1
adempimento, aveva depositato, nel giudizio di prime cure, dei report attestanti gli accessi alla piattaforma effettuati dalla ed aveva allegato che quest'ultima, nonostante Pt_1
avesse rappresentato di non aver mai potuto usufruire della piattaforma universitaria, non avrebbe mai mosso, in costanza di rapporto, alcuna contestazione o reclamo in merito agli allegati disservizi.
Quanto al primo profilo, occorre rilevare che i report depositati nulla provano in merito al preteso adempimento.
Invero, tale documento si limita ad elencare gli accessi effettuati dalla studentessa, ma non offrono alcuna indicazione in relazione al corretto funzionamento del sistema. Ad ogni modo, tuttavia, appare dirimente il dato per cui nessuno dei menzionati accessi è stato effettuato nell'anno 2017 né nel 2018 e, pertanto, alcuna indicazione in merito al buon funzionamento della piattaforma può trarsi da tale atto.
Quanto alla mancata contestazione dei disservizi, diversamente da quanto sostenuto da parte appellata, la studentessa lamentava di non aver potuto usufruire della piattaforma universitaria solamente dal mese di luglio 2017
e non dall'inizio del rapporto. Inoltre, la Pt_1
rappresentava la problematica nell'accesso con le proprie 42
credenziali già con mail del 30.07.2017, quindi anteriormente al sorgere dell'obbligazione per cui è causa.
In definitiva, parte appellata non ha fornito prova del proprio adempimento per tutta l'annualità accademica del
2017/2018 e, pertanto, la controprestazione della Pt_1
non risulta dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c.
Le considerazioni che precedono, assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
La sentenza impugnata va quindi riformata e, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata da parte appellante, si rigettano le pretese azionate dall'università appellata tramite ricorso monitorio.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, da valutare globalmente con riguardo all'esito finale della lite, senza che rilevi che in diverso grado del giudizio la parte soccombente abbia conseguito un esito alla stessa favorevole (cfr. Cass., 6 ottobre 2021, n. 27056;
Cass., 11 giugno 2008, n. 15483; Cass., 9 marzo 2004, n.
4778). Sono così poste a carico della parte appellata le spese processuali del doppio grado, da liquidarsi secondo il valore della causa e l'attività difensiva svolta.
Nella liquidazione delle spese processuali del primo grado, in considerazione della non elevata complessità della controversia, si reputa equo applicare i parametri minimi dello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00, quantificate 43
nella complessiva somma pari ad € 633,00, di cui € 118,00 per la fase di studio, € 126,00 per la fase introduttiva, €
176,00 per la fase istruttoria, € 213,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Anche le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, in base al valore della controversia di € 2.615,00,
(pari all'importo del decreto monitorio), nella somma complessiva di € 852,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA
e IVA.
Partendo dai parametri minimi previsti per lo scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria, sono così liquidati in favore di parte appellante compensi nella misura di € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 13228/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 16498/21 emessa dal Giudice 44
di pace di revoca il decreto ingiuntivo n. CP_1
21714/18;
❖ in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante ai sensi dell'art. Parte_1
1460 c.c., rigetta la pretesa creditoria azionata con ricorso monitorio dall'appellata
[...]
; Controparte_1
❖ condanna Controparte_1
a rifondere all'appellante
[...] Pt_1
le spese dei due gradi di giudizio che liquida
[...]
nella somma complessiva di € 1.485,00, così quantificata: € 633,00 per compensi relativi al primo grado del giudizio, di cui € 118,00 per la fase di studio,
€ 126,00 per la fase introduttiva, € 176,00 per la fase istruttoria, € 213,00 per la fase conclusionale;
€
852,00 per compensi relativi al presente grado di giudizio, di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase conclusionale;
il tutto oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 20.7.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi) 45
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Castello, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22.10.2024)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 13228 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e rimessa in decisione all'udienza del 15.01.2025, vertente
TRA
digitalmente domiciliata alla seguente PEC Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Email_1
ND CC (C.F. ), del foro di C.F._1
Velletri, in virtù di procura in calce alla citazione.
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, digitalmente domiciliata alla seguente PEC
rappresentata e Email_2
difesa dall'avv. Domenico Cautela ), in C.F._2 2
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: impugnazione della sentenza n. 16498/21, resa dal Giudice di Pace di nel procedimento iscritto al RG CP_1
n. 66575/19, depositata in data 16.07.2021, di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 21714/18.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, notificato alla convenuta Controparte_1
in data 07.02.2022, impugnava la
[...] Parte_1
sentenza n. 16498/21 resa dal Giudice di Pace di e CP_1
depositata in data 16.07.2021, chiedendo di “previa concessione della sospensione ex art. 283 e 351 cpc, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi, in via preliminare dichiarare la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 21714/2018 emesso dall'ufficio Del Giudice Di
Pace Di nella persona del Giudice Dott. Anita G.P. CP_1
Grossi, in data 20.12.18, nel procedimento n. 64239/2018; nel merito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, per i 3
motivi esposti in narrativa nella presente opposizione;
in subordine, accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Il Giudice, visto l'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c., differiva la data della prima udienza al 05.07.2022, in trattazione scritta.
Si costituiva in giudizio l'appellata che, comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.07.2022, chiedeva di “rigettare integralmente il proposto appello e per
l'effetto confermare totalmente la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di n. 16498/2021 rg CP_1
66575/2019 del 16.07.2021; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio oltre spese generali, CPA ed IVA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
All'udienza del 05.07.2022, svolta in modalità cartolare, il Giudice, rilevato che parte appellata si era costituita in giudizio solo in data 01.07.2022 e che detta tempistica non aveva consentito alla parte di replicare alla 4
memoria di costituzione, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 18.10.2022.
All'udienza del 18.10.2022, svolta in modalità cartolare, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15.01.2025.
All'udienza del 15.01.2025, in trattazione scritta, venivano precisate le conclusioni e, in particolare, parte appellante concludeva chiedendo “respinta ogni contraria istanza, previa declaratoria di tardiva costituzione dell'appellata (avvenuta il 1/7/22, anche oltre il termine di 5 giorni prima dell'udienza che sarebbe scaduto il
30/06/2022), ritenere quest'ultima decaduta ex art. 166 e
167 cpc (medio tempore vigenti) delle eccezioni processuali
e di merito che non siano rilevabili d'ufficio nel presente giudizio, e dunque ritenere inammissibili le difese in appello della controparte;
ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e quindi, in via preliminare dichiarare la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 21714/2018 emesso dall'ufficio Del Giudice Di Pace Di nella persona del CP_1
Giudice Dott. Anita G.P. Grossi, in data 20.12.18, nel procedimento n. 64239/2018; nel merito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, per i motivi esposti in narrativa nell'atto di appello;
in subordine, accertare e dichiarare, 5
senza alcun'inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente
l'ammontare, per le ragioni tutte esposte nei propri atti difensivi. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si insiste nell'accoglimento delle richieste già in atti che qui si intendono integralmente riportate”; di converso, parte appellata precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con comparsa di costituzione e risposta in appello. Quindi, la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 25.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, con il proprio atto di citazione in appello, assumeva quanto segue:
1. l' notificava Controparte_1
ricorso per ingiunzione di pagamento ed il relativo decreto ingiuntivo n. 21714/18, depositato in data
20.12.2018, tramite il quale si ingiungeva a Pt_1
di pagare, la somma di € 2.615,00, di cui €
[...]
2.400,00 a titolo di retta universitaria per l'anno accademico 2017/2018 ed € 215,00 per spese relative alla gestione della pratica e insoluto, oltre gli interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda sino al saldo, 6
nonché le spese di procedura liquidate in complessivi €
486,00 di cui € 410,00 per compenso di avvocato, €
76,00 per spese esenti, 15% spese generali, C.A.P ed
I.V.A. come per legge e successive occorrendi;
2. con atto di citazione in opposizione, l'ingiunta conveniva in giudizio l'università, domandando “1) in via preliminare, dichiarare la nullità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo n. 21714/2018 emesso dall'ufficio Del Giudice Di Pace Di nella CP_1
persona del Giudice Dott. Anita G.P. Grossi, in data
20.12.18, nel procedimento n. 64239/2018, perché tardiva ex art. 644 cpc e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
2) nel merito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, per i motivi esposti in narrativa nella presente opposizione;
3) in subordine, accertare
e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità,
l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
4) in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
3. A sostegno delle proprie istanze, parte opponente asseriva: l'inefficacia del decreto ingiuntivo per notificazione tardiva ex art. 644 c.p.c.; il corretto 7
esercizio del recesso dal contratto per l'anno accademico 2017/2018 e della rinuncia agli studi esercitato dall'opponente, nonché la buona fede e la vessatorietà della clausola;
la mancanza di formale atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., la violazione del principio di leale collaborazione e buona fede, il difetto dei requisiti ex art. 633 c.p.c. per la mancanza di certezza e liquidità del credito nonché
l'errata quantificazione della somma dovuta;
eccepiva l'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. per il malfunzionamento della piattaforma telematica dell'opposta; l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. dell'opposta richiedente somme a titolo di compenso per le prestazioni relative all'anno accademico 2017/2018 di cui la non aveva mai Pt_1
usufruito;
4. Si costituiva in giudizio l' convenuta, CP_1
impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito da parte opponente, ritenendolo privo di fondatezza e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna di controparte alle spese di lite;
5. il Giudice di Pace di adito, istruita CP_1
documentalmente la causa, emetteva la sentenza n.
16498/21, tramite la quale rigettava l'opposizione al 8
decreto ingiuntivo notificata a mezzo PEC il 11.11.2019 nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 21714/18 emesso il 20.11.2018, depositato il
20.12.2018 e notificato il 10.01.2019 rendendolo definitivamente esecutivo per come meglio specificato in parte motiva;
il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
condannava parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre oneri di legge se dovuti e non altrimenti deducibili da distrarsi in favore del procuratore costituito Avv. Domenico
Cautela che si era dichiarato antistatario;
infine, dichiarava la sentenza immediatamente esecutiva come per legge;
6. ciò premesso, proponeva appello avverso Parte_1
la menzionata sentenza eccependo, in primo luogo, la contraddittorietà della motivazione nel punto in cui il giudice di prime cure, da un lato, accertava l'obbligo della studentessa di sanare le sole tasse pregresse rimaste insolute e non anche quelle successive ma, dall'altro, condannava la al pagamento delle Pt_1
tasse annuali concernenti le prestazioni dell'anno 9
accademico 2017/2018 la stessa non aveva mai Pt_2
usufruito;
7. in particolare, l'appellante evidenziava di aver inviato due mail, rispettivamente il 30.07.2017 ed il
31.07.2017, nonché una raccomandata a/r in data
01.08.2017, tramite le quali comunicava la propria volontà di rinunciare agli studi, ma che solo in data
01.08.2018 la segreteria rispondeva evidenziando che ai fini del corretto esercizio del diritto di recesso avrebbe dovuto inviare una raccomandata a/r entro il
31.07.2017 rimanendo, pertanto, obbligata al pagamento della retta universitaria per l'anno
2017/2018;
8. parte appellante evidenziava allora che, essendo la rinuncia agli studi un atto scritto recettizio, libero nelle modalità di esplicazione, il diritto di recesso doveva considerarsi tempestivo in quanto utilmente esercitato tramite l'invio delle due mail entro i termini prescritti e che, comunque, tali missive avevano raggiunto lo scopo di rendere edotta la controparte della propria volontà di non dar seguito al vincolo contrattuale, indipendentemente dagli oneri formali apposti;
9. ad ogni modo, parte appellante evidenziava che, a fronte di un solo giorno di ritardo nell'invio della 10
raccomandata a/r, la somma richiesta a titolo di pagamento integrale della retta relativa all'anno accademico 2017/2018, sarebbe comunque da ridurre ad equità in quanto la avrebbe fruito di un solo Pt_1
giorno relativo all'anno accademico in questione;
10. inoltre, evidenziava che la sentenza impugnata era affetta da manifesta illogicità e recava una motivazione insufficiente nel punto in cui ometteva di considerare le eccezioni sollevate dall'opponente relative:
- alla notifica tardiva del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e alla sua consequenziale inefficacia, eccezione superata, tuttavia, dalla produzione documentale depositata dall'opposto nel corso del giudizio di primo grado;
- al difetto dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c. in quanto emesso in assenza di documentazione sufficiente e, nello specifico, senza la preventiva diffida e messa in mora del debitore, nonché per mancanza dei requisiti alla certezza e liquidità del credito ingiunto, in riferimento all'importo pari ad €
215,00 per la gestione della pratica stragiudiziale, somma mai pattuita tra le parti né ulteriormente provata;
11
- al corretto esercizio del diritto di recesso – soprattutto in riferimento al fatto che il contratto e il regolamento di ateneo facevano riferimento al diverso termine del 30 agosto di ogni anno al fine del tempestivo esercizio del diritto di recesso per l'anno accademico successivo – nonché, comunque, alla scarsa importanza dell'inadempimento contestato – in quanto il recesso era stato comunicato tramite raccomandata con un solo giorno di ritardo, pertanto, in applicazione dei principi di tolleranza e buona fede nell'esecuzione del contratto, doveva considerarsi irrilevante – e, infine, alla vessatorietà della clausola contrattuale, che imponeva limiti eccessivi all'esercizio del diritto di recesso nel punto in cui ne imponeva la formalizzazione con invio di lettera raccomandata a/r e che non ha formato oggetto di trattativa individuale;
- sotto tale ultimo profilo, il carattere abusivo della clausola contrattuale che imponeva limiti all'esercizio del diritto di recesso sarebbe stata confermata dalla sopravvenuta sentenza del
Consiglio di Stato n. 4498/2023, resa nei confronti dell'università oggi appellata, tramite la quale si accertava che il comportamento dell'ateneo volto a 12
predisporre un meccanismo di rinnovo automatico dell'iscrizione e a subordinare gli effetti economici del recesso non solo al pagamento delle somme dovute per prestazioni pregresse e fruite, ma anche al pagamento delle somme maturate dopo la manifestazione del recesso, integrasse una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 cod. cons., così confermando il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM n. 28063 del 20.12.2019;
- alla mancanza di un atto formale di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., rilevante per i principi di buona fede e leale collaborazione tra le parti;
- all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. a fronte del malfunzionamento della piattaforma telematica dell'università per tutto il mese di luglio
2017, che impediva di fruire delle lezioni e di prendere contezza delle modalità di esercizio del diritto di recesso e sul punto, peraltro, i report depositati dall'università nel corso del giudizio di prime cure non rileverebbero al fine di dimostrare gli avvenuti accessi nella piattaforma da parte della
, trattandosi di meri documenti di testo che Pt_1
nulla provano in relazione al corretto funzionamento del sistema;
13
- infine, al paventato arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. in quanto attraverso le somme ingiunte si richiedeva il compenso per le prestazioni relative all'anno accademico 2017/2018 di cui, tuttavia, la Pt_1
non aveva mai usufruito.
Parte appellata, costituitasi in giudizio, eccepiva, in rito, l'inammissibilità del secondo motivo di appello per difetto di specificità ai sensi dell'art. 347 c.p.c. e, nel merito, osservava quanto segue:
1. che la sentenza di prime cure era sufficientemente motivata, in applicazione del principio della ragione più liquida, dando conto della circostanza per cui la debenza delle tasse relative all'anno 2017/2018 era giustificata dal fatto che l'appellante aveva comunicato la propria rinuncia agli studi solo in data 01.08.2017, quindi fuori termine per l'anno accademico 17/18;
2. che con comunicazione del settembre 2014
l'Università aveva adeguato l'inizio dell'anno accademico al
1° agosto e termine al 31 luglio dell'anno successivo, dandone formale comunicazione a tutti gli studenti mediante inserimento di detto avviso sulla piattaforma Universitaria a far data dal 18.09.2014;
3. che a nulla rileverebbe la buona fede a cui aveva fatto riferimento parte appellante in materia di ritardo nei 14
pagamenti, poiché il giorno di ritardo non era riferito al pagamento di una somma, bensì ad un rinnovo contrattuale soggetto a termini di decadenza precisi e categorici;
4. che le comunicazioni di recesso inviate dalla Pt_1
con mail del 30 e 31 luglio non potevano considerarsi valide e tanto in virtù dell'art 8 del Regolamento di Ateneo sottoscritto dalla studentessa, nel quale è specificato che per rinunciare agli studi lo studente deve formalizzare la richiesta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
5. che la risposta da parte della segreteria dell'università era tempestiva, in quanto intervenuta in data
01.08.2017 a fronte della prima missiva pervenuta in data
30.07.2017, anche in ragione della chiusura degli uffici nella giornata del 31.07.2017 che risultava essere domenica;
6. inoltre, quanto alla prescrizione contrattuale relativa all'esercizio del diritto di recesso tramite raccomandata a/r, tale requisito di forma era da considerarsi, ai sensi dell'art. 1352 c.c., ai fini della validità e dell'esistenza stessa del recesso;
7. che l'eccezione di nullità del decreto per tardività della notifica era destituita di fondamento in quanto la stessa parte appellante la riconosceva superata detta questione a seguito di produzione e di documentazione attestante la tempestiva notificazione del decreto;
15
8. che le formalità prescritte per l'esercizio del diritto di recesso e, in particolare, l'invio della raccomandata come modalità per richiedere la rinuncia agli studi, non erano da considerarsi clausole vessatorie, in quanto le stesse non erano ricomprese tra quelle elencate dall'art. 1341 c.c. e, comunque, se pure così fosse, la relativa prescrizione era stata specificatamente accettata con doppia firma da parte appellante, sottoscrivendo in primo luogo il regolamento di ateneo ed in secondo luogo la domanda di immatricolazione;
9. che, ad ogni modo, la doppia sottoscrizione doveva essere interpretata, in adesione al principio di autoresponsabilità del danneggiato, alla stregua di una sostanziale disattenzione del soggetto firmatario, anche ai sensi del 1° comma dell'art. 1341 c.c.;
10. che, quanto all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 633 c.p.c. in punto di certezza e liquidità del credito, la stessa era destituita di fondamento, in quanto l'importo della retta annuale era stato accettato dalla con sottoscrizione Pt_1
della lettera di immatricolazione, mentre la somma di €
215,00, preventivamente richiesta con diffida del
22.03.2018, era stata contestata dalla parte solo in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo e senza mai dare riscontro alla diffida, con comportamento contrario a buona fede;
16
11. che non era vera la circostanza rappresentata dall'appellante relativa all'omesso invio di alcuna diffida e messa in mora precedente al ricorso monitorio, in quanto l'appellata aveva a ciò provveduto con raccomandata a/r n.
15237560425-0 del 22.08.2018, tornata al mittente per compiuta giacenza e depositata in atti;
12. inoltre, che la sentenza del Consiglio di Stato e il relativo provvedimento sanzionatorio dell'AGCM riguardavano circostanze diverse ed inconferenti rispetto all'oggetto dell'odierno giudizio;
13. da ultimo, parte appellata contestava le allegazioni svolte in tema di leale collaborazione e buona fede, nonché di eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. e arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., riportandosi alle difese svolte in primo grado;
Parte appellante, replicava a tutto quanto dedotto dall'università appellata e, in particolare, ne eccepiva la tardiva costituzione e l'inammissibilità del documento irritualmente prodotto tramite collegamento ipertestuale contenuto nella comparsa di costituzione in appello.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
In via preliminare, va rilevata la proponibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 327 c.p.c., in quanto tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza. 17
Sul punto, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo dell'appello, sollevata dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sul presupposto che la si fosse limitata a riproporre quanto già sottoposto Pt_1
al giudice di primo grado, senza denunziare realmente quali fossero i motivi di appello nonché omettendo di formulare argomentazioni contrapposte alla sentenza appellata.
Si osserva in proposito come l'atto introduttivo sia esplicito e chiaro nell'individuare gli errori motivazionali che avrebbero viziato la sentenza oggetto di gravame.
Ed invero, secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità, la specificità dei motivi di appello deve essere valutata in base al raffronto tra le ragioni della doglianza esposte nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado e quelle che nella sentenza sorreggono il punto oggetto dell'impugnazione, con la conseguenza che la ricorrenza della specificità dei motivi non può essere definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata, nel senso che l'appello deve essere formulato in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza censurata, i quali devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o 18
minore specificità nel caso concreto della motivazione (cfr.
Cass., Sez. II, 5 maggio 2009, n. 10356; Cass., Sez. I, 19 settembre 2006, n. 20261; Cass., Sez. III, 24 agosto 2007,
n. 17960).
Nella fattispecie in esame, l'atto d'appello risulta sufficientemente esaustivo nell'indicazione delle ragioni di dissenso dalla decisione impugnata e nella concreta individuazione del quantum appellatum, anche in ragione della scarna motivazione della sentenza di prime cure, cosicché il gravame deve ritenersi senz'altro ammissibile.
Ancora in via preliminare, quanto all'eccezione di tardiva costituzione dell'appellato nel secondo grado di giudizio, avvenuta solo quattro giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c., con consequenziale richiesta di declaratoria delle decadenze di cui agli artt. 37 e 167 c.p.c., occorre rilevare che benché la parte si sia costituita tardivamente in grado di appello, la relativa eccezione risulta inconferente, posto che le menzionate decadenze non sono certo da ricondurre alla tardiva costituzione nel giudizio di appello, bensì afferiscono a preclusioni relative al primo grado di giudizio, dunque già verificatesi nel caso di specie. Diversamente, nel giudizio di appello le decadenze nelle quali incorre l'appellato costituitosi tardivamente attengono a quelle proprie del giudizio di gravame e, in particolare, al diritto di proporre impugnazione 19
incidentale e alla facoltà di riproporre le eccezioni disattese nonché le questioni non accolte o ritenute assorbite nel primo giudizio.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. si riferiscono solo al regime del giudizio di primo grado.
Difatti, l'art. 342 c.p.c., laddove prevede che l'appello si propone con citazione contenente “le indicazioni prescritte nell'art. 163”, non richiede altresì che l'atto d'impugnazione contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dall'art. 163, n. 7, comma 3, c.p.c., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e, in mancanza di una espressa previsione di legge, la prescrizione di tale avvertimento non può essere estesa alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata (cfr. Cass., Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 341;
Cass., Sez. U, 18 aprile 2013, n. 9407).
Ad ogni modo, deve rilevarsi che la parte appellata non ha svolto alcuna delle menzionate attività precluse a causa della tardiva costituzione nel giudizio di appello, essendosi limitata ad articolare mere difese. Ed invero, nessuna preclusione di attività assertiva può conseguire alla tardiva costituzione. Difatti, le mere difese sono proponibili in ogni 20
fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi non rilevabili dagli atti.
In via ulteriormente preliminare, le eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, per tardività della notifica nonché per mancanza dei requisiti posti dagli artt. 633 e ss. c.p.c., sono destituite di fondamento.
Ed invero, quanto all'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo e della sua consequenziale perdita di efficacia, la questione risulta superata dalla lettura dello stesso atto di citazione in appello. Difatti, parte appellante dava conto del fatto che, dalle produzioni documentali effettuate dalla controparte nel corso del giudizio di prime cure, si era accertata la tempestività della notifica. Ad ogni modo, deve rilevarsi che il decreto, depositato in data
20.12.2018, era stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 14.02.2019, pertanto, ai sensi del principio dello sdoppiamento degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato, nel rispetto del termine di novanta giorni prescritto dal codice di rito all'art. 644 c.p.c. nel caso di notifica da effettuarsi fuori dal territorio della Repubblica. 21
Parimenti infondata risulta essere l'eccezione di nullità del decreto opposto per mancanza di prova scritta, nonché per l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, atteso che l'odierna parte appellata, in sede monitoria, aveva fornito idonea prova scritta del credito azionato mediante la produzione della domanda di immatricolazione sottoscritta dall'ingiunta, del regolamento di ateneo, della dichiarazione di obbligatorietà del pagamento della retta, nonché della diffida di pagamento del
22.03.2018.
Ed invero, è noto che la prova scritta richiesta dagli artt. 633 cod. proc. civ. e segg. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, eventualmente anche di formazione unilaterale da parte del creditore, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui, comunque, risulti l'esistenza del diritto fatto valere (cfr.
Cass., Sez. III, 16 settembre 2024, n. 24846). Ciò in considerazione del fatto che l'art. 634 c.p.c. contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, di talché anche un atto privo dei requisiti prescritti dagli artt. 2699 e ss. c.c. può essere idoneo all'emissione di un decreto ingiuntivo, purché meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e del credito indicato. 22
Ad ogni modo, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto,
l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass., Sez. III, 23 luglio 2014, n. 16767;
Cass., Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15037).
Nel merito, l'appellante denunciava la contraddittorietà
e la manifesta illogicità della sentenza di prime cure nonché
l'insufficienza della relativa motivazione.
Orbene, occorre, a questo punto, precisare che, nel presente procedimento, si controverte, esclusivamente, circa l'obbligo della al pagamento della retta relativa Pt_1
all'anno accademico 2017/2018 (al quale la studentessa aveva ritenuto di non essersi iscritta).
In primo luogo, si rileva che l'appellante non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda di pagamento. 23
Inoltre, risulta pacifico che la parte appellante provvedeva a stipulare e sottoscrivere un contratto con l'appellata recante le seguenti clausole:
- art. 5 del contratto con lo studente: “lo studente, in regola con il pagamento delle tasse universitarie, può recedere da questo contratto, nel rispetto dei suoi diritti di scelta e del regolamento universitario”;
- art. 4 del regolamento di Ateneo per gli studi universitari: “l'iscrizione all'università di norma avviene di norma tra il 1° agosto e il 30 settembre di ciascun anno con validità per l'anno accademico che inizierà il successivo 1° ottobre. […] lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto
e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi. Lo studente può rinunciare all'iscrizione automatica all'anno successivo formalizzandola con lettera raccomanda ricevuta di ritorno, tra il primo luglio e il trenta agosto”;
- art. 8 del medesimo regolamento: “la rinuncia agli studi, formalizzata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha effetto immediato ed è subordinata al regolare pagamento delle tasse e dei contributi dovuti”;
- documento “obbligatorietà del pagamento retta universitaria”: “io sottoscritto prendo atto che Parte_1
la mia iscrizione alla Università UNICUSANO comporta da parte mia l'obbligo al pagamento della retta universitaria per 24
l'anno accademico in corso anche in caso di: rinuncia agli studi, trasferimento in altro ateneo, sospensione momentanea degli studi. Io sottoscritto prendo Parte_1
atto che mi sono iscritto all'intero corso di studi da me scelto
e che la mia iscrizione avrà termine con il conseguimento della laurea. Prendo atto comunque di poter interrompere
l'iscrizione automatica al corso di laurea inviando una raccomandata a.r. alla sede Centrale dell'Università CP_1
entro la data ultima del 30 agosto di ogni anno in modo da non essere iscritto all'anno accademico successivo. Io sottoscritto mi obbligo a versare le rette degli Parte_1
anni accademici successivi al primo, nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento, se non interrompo l'iscrizione automatica al corso di laurea”.
Del pari pacifico, in quanto riconosciuto dalla stessa parte appellata, risulta essere la circostanza che in data 30 e
31 luglio la studentessa appellante aveva comunicato la propria volontà di recedere dal contratto e rinunciare agli studi, decisione poi formalizzata in data 01.08.2017 con invio della raccomandata a/r, nell'osservanza delle forme prescritte dal testo contrattuale.
Orbene, deve rilevarsi che – benché le clausole contrattuali recassero come termine ultimo per l'esercizio del diritto di recesso il 30 agosto di ogni anno, al fine di impedire l'iscrizione all'anno accademico successivo e, quindi, di non 25
corrisponderne la relativa retta annuale – l'Università convenuta aveva provveduto, nel settembre 2014, a modificare tale termine con quello del 31 luglio, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul portale dell'ateneo. Ebbene, tale termine, la cui scadenza è stata oggetto di modifica regolamentare, trova la propria fonte nel regolamento universitario, disciplinato dal D.M. 519/1999, non già nel negozio stipulato tra le parti.
Tanto premesso, va rilevato che il regolamento universitario, che concerne profili organizzativi, finanziari, contabili, didattici e scientifici delle università (Cass. civ. Sez.
1, Sentenza n. 28487 del 22/12/2005), quale fonte di carattere secondario (cfr. Cass., Sez. U, 12/03/2025, n.
6635; Cass., Sez. U, 20/10/2017, n. 24876), in assenza di specifiche previsioni normative, non necessita di essere notificato ai singoli studenti (v. Trib. Brindisi, 10.07.2024, n.
1188).
Pertanto, diversamente da quanto evidenziato da parte appellante sul punto, la valida modifica del menzionato termine di recesso comporta la tardività della rinuncia notificata a mezzo di lettera raccomandata a/r solo in data
1° agosto 2017, cosicché l'iscrizione per l'anno accademico
2017/2018 doveva ritenersi perfezionata.
Parimenti destituito di fondamento risulta essere il rilievo svolto da parte appellante in merito alla tempestività 26
del recesso esercitato con mail ordinaria in data 30 e 31 luglio
2017 che, seppure non integrante la forma concordata della raccomandata a/r per il valido esercizio del diritto di recesso, secondo la tesi della parte avrebbe ciò nonostante raggiunto lo scopo di rendere edotta la controparte della volontà di rinunciare agli studi, impedendone l'iscrizione per l'anno di corso successivo.
Sul punto, deve invero rilevarsi che laddove le parti abbiano concordato una specifica forma per l'adozione di un atto, questa sia stabilita ai fini della validità dello stesso, senza che, pertanto, possa operare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Ed invero, La presunzione di cui all'art. 1352 c.c., in base alla quale le forme convenzionalmente stabilite anche per singole clausole contrattuali si intendono volute per la validità delle stesse, si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo, che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica (Cass., Sez. III, 13 giugno 2022, n. 18971; Cass.,
Sez. VI – III, 09 luglio 2019, n. 18414).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, avendo la parte validamente esercitato la rinuncia agli studi solo in data
01.08.2017, l'appellante non aveva impedito il rinnovo automatico dell'iscrizione per l'anno accademico 2017/2018, 27
sicché restavano dovute le rette relative a tale annualità.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, l'appellata non ha richiesto somme relative ad annualità successive all'esercizio del diritto di recesso, bensì demandava l'importo della rata concordata per l'annualità in corso, come prescritto dal regolamento contrattuale che prevedeva l'obbligo di pagamento della retta universitaria per l'anno accademico in corso anche in caso di rinuncia agli studi.
Ciò posto, sul tema, va altresì disattesa l'eccezione formulata da parte appellante in ordine alla vessatorietà della menzionata clausola contrattuale nel punto in cui impone un ostacolo eccessivo all'esercizio del diritto di recesso da parte dello studente, prescrivendone l'invio tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai fini della sua efficacia.
Occorre premettere sul tema che l'università non ha sottoscritto uno specifico contratto con la studentessa, né ha posto in essere una trattativa in relazione alle singole clausole, ma ha utilizzato un contratto, con relativi allegati moduli o formulari, che, invero, predispone per tutti gli iscritti. Pertanto, il contratto è inquadrabile nei c.d. contratti per adesione che, secondo il disposto dell'art. 1341 cod. civ.,
è configurabile quando sia destinato a regolare una serie 28
indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente.
Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 1341 c.c., dopo avere descritto, al primo comma, le condizioni generali del contratto, al secondo comma disciplina tassativamente le c.d. clausole vessatorie, intese come quelle clausole inserite all'interno di un regolamento contrattuale che, per il loro contenuto, comportano uno squilibrio di diritti e di obblighi a danno di una parte e in favore dell'altra e che, per essere considerate efficaci, necessitano di apposita approvazione per iscritto.
Nella fattispecie, il legislatore ha distinto la disciplina applicabile alle citate clausole vessatorie a seconda che il contratto sia concluso tra professionisti o tra consumatori
(nel qual casi di applicano gli articoli 1341 e 1341 c.c.), dalla ipotesi in cui il contratto sia concluso tra un professionista ed un consumatore (applicandosi in detta circostanza la disciplina del codice del consumo di cui al d.lgs. 205/2006).
In tale ultimo caso, il legislatore è specificatamente intervenuto per tutelare la posizione del consumatore, al fine di apprestare una maggiore tutela nei confronti di tale parte contrattualmente più debole. In considerazione di ciò, alla regola generale di cui all'art. 1341 c.c. è stata affiancata una disciplina specifica delle clausole vessatorie, con l'aggiunta del capo XIV bis al Codice civile ("Dei contratti del 29
consumatore") composto da cinque articoli (dal 1469-bis al
1469-sexies), poi trasfusa, anche in ragione delle direttive comunitarie, nel nuovo Codice del Consumo (d.lgs. n.
206/2005), il quale, novellando l'art. 1469 bis c.c. e, parallelamente, abrogando le norme immediatamente successive, si occupa (artt. 33-38 e 139-141) delle clausole vessatorie nei rapporti tra professionisti e consumatori, sanzionandole non più con la mera inefficacia ma con la nullità.
Orbene, con l'entrata in vigore del Codice del Consumo
(come disciplinato dal d.lgs. 206/2005) ed in particolare, dell'art. 33, l'abusività delle clausole contrattuali non è più collegata al dato formale della mancata specifica sottoscrizione delle medesime da parte dell'aderente, bensì al “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Ciò premesso, l'art. 34, comma 4, Codice del consumo, espressamente stabilisce che “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”, intendendosi per tale quella caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa della autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato 30
di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto),
e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto)
(Cass. 14.01.2021, n. 497; conf. Cass. 24262 del 2008,
Cass. 14287 del 2015). Dai suddetti principi, pertanto, deriva che la prova di una trattativa individuale, da fornirsi da parte del professionista, esclude l'applicazione delle regole del codice del consumo e, quindi, di ogni valutazione sulla abusività della clausola, restando al consumatore la prova della vessatorietà della stessa, ossia dello squilibrio dei diritti e delle obbligazioni contrattuali.
Quanto all'individuazione delle specifiche clausole vessatorie, il Codice del Consumo (art. 33, comma I), con una formulazione ampia, stabilisce che devono intendersi vessatorie tutte quelle clausole che, “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, di talché tale nozione fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto
(Cass., Sez. VI - II, 25 novembre 2021, n. 36740).
Tanto premesso, e venendo al caso di specie, le clausole contrattuali disciplinanti il diritto di recesso dello 31
studente sono state specificatamente approvate per iscritto dalla e, pertanto, non risultano inefficaci ai sensi Pt_1
dell'art. 1341, comma 2, c.c., né tantomeno determinano quel significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi a carico del consumatore ai fini della tutela apprestata contro le clausole vessatorie dalla normativa consumeristica.
Al riguardo, occorre, dapprima, verificare se le disposizioni del codice di consumo richiamate siano applicabili al rapporto intercorso tra le parti.
Indicazioni utili in senso affermativo provengono dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4498 del 03.05.2023 e dal relativo provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del 20.12.2019 n. 28063, a definizione del procedimento avente ad oggetto le condotte poste in essere dall' nell'ambito della Controparte_1
rispettiva offerta formativa. In tale provvedimento si è ritenuto che l' , nel richiedere il Controparte_1
pagamento di una tassa di iscrizione annuale per accedere ai corsi di insegnamento, svolga una attività commerciale rilevante ai fini del Codice del Consumo e che possa essere qualificata, a tal fine, professionista.
Tanto premesso, l'imposizione di un onere di forma e, nella specie, l'invio di lettera raccomandata a/r, ai fini del valido esercizio del diritto di recesso, non comporta uno squilibrio contrattuale ai danni dello studente ma rappresenta 32
al contrario una garanzia per lo stesso in ordine alla certezza legale della ricezione - da parte dell' - della Parte_3
propria manifestazione di volontà di rinunciare agli studi, la quale, peraltro, comporta l'interruzione della carriera formativa. Oltre a ciò, l'Università, mediante la previsione del requisito di forma, ha la possibilità di risalire, in termini di certezza legale, alla paternità del recesso e, conseguentemente, di provvedere agli oneri amministrativi
(ad esempio il rilascio del nulla osta) prescritti dalla legge a garanzia dello studente.
Pertanto, l'invio di una mail ordinaria non può valere a tale scopo e, quindi, non è suscettibile di impedire il rinnovo annuale dell'iscrizione ed il conseguente obbligo di pagare le tasse universitarie. Sul punto, si deve infatti ribadire che l'applicazione di tale clausola contrattuale, rappresenta una pratica diffusa negli atenei italiani, non determinando uno squilibrio di diritti ed obblighi a carico dello studente. Difatti, la prescritta disciplina contrattuale deve ritenersi lecita in quanto viene riconosciuta allo studente la facoltà di recedere dal contratto mediante formale rinuncia agli studi, fatta salva la regolarizzazione delle tasse universitarie relative al periodo di vigenza del rapporto contrattuale.
Di conseguenza, la qualifica di vessatorietà può ascriversi a tutte quelle clausole che, nonostante l'avvenuta manifestazione della volontà di recedere da parte dello 33
studente - nel rispetto dei requisiti di forma prescritti (ad es. lettera raccomandata a/r) - escludano lo scioglimento dal vincolo contrattuale, con conseguente permanenza dell'obbligo di pagare le rette universitarie relative ai successivi anni accademici, rispetto alla comunicazione formale di recesso.
Tra l'altro, il sistema applicato per consentire la rinuncia
– prevedendo che la rinuncia agli studi avvenga prima dell'inizio del corso accademico o ad anno accademico iniziato, ma già saldato interamente – risulta sorretto dalla razionale necessità di organizzare il corso di laurea, tenendo conto del numero degli iscritti ed adattando il sistema organizzativo predisposto, alla luce delle rinunce che dovessero pervenire di anno in anno in un periodo precedente all'inizio di ciascun nuovo anno di studi (tra l'altro la rinuncia è consentita per ogni nuovo anno di studi per un periodo particolarmente ampio, dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo).
Inoltre, l'obbligo di pagare un'annualità non frequentata è il mero effetto, solo eventuale, di un valido regolamento negoziale in ordine alla tempistica della comunicazione di rinuncia agli studi, che l'appellante avrebbe potuto evitare sol rispettando il termine previsto, anche in ragione del fatto che il professionista è comunque tenuto ad 34
organizzare le risorse necessarie a fornire le prestazioni pattuite per il corso di studi.
A riprova del carattere non vessatorio delle clausole in oggetto, la sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato e la relativa sanzione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sopra citate e richiamate da parte appellante a sostegno della propria tesi difensiva, non hanno ricompreso, nella violazione in esame, la clausola che, riguardo alla manifestazione della volontà di recedere da parte dello studente, richiede la forma della lettera raccomandata a/r, né tantomeno quella che prevede che la rinuncia agli studi avvenga prima dell'inizio del corso accademico o ad anno accademico iniziato, ma già saldato interamente.
La questione giuridica affrontata in quella sede concerneva, infatti, le diverse condotte poste in essere dall' nell'ambito Controparte_1
dell'offerta formativa, consistenti, da una parte, nella frapposizione di ostacoli all'esercizio del diritto di recesso – che risultava subordinato non solo al pagamento delle somme dovute per prestazioni pregresse e fruite, ma anche al pagamento delle somme maturate dopo la manifestazione del recesso e relative alle annualità successive – dall'altro, nella previsione della competenza di un foro diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore. 35
Appare dunque evidente che l'Autorità abbia qualificato come pratica commerciale scorretta ex artt. 24 e 25 del codice del consumo la predisposizione, da parte dell' , di una disciplina Controparte_1
contrattuale che impediva allo studente di sciogliersi dal vincolo contrattuale (con conseguente obbligo di pagare le rette), sebbene avesse manifestato la volontà di recedere, facendo salva tuttavia la debenza dei pagamenti relativi al periodo antecedente il recesso, per i quali il professionista mantiene la facoltà di attivare i rimedi previsti dall'ordinamento nel caso di inadempimento.
L'Autorità Garante ha, dunque, espressamente fatta salva “la debenza dei pagamenti relativi al periodo antecedente il recesso, per i quali il professionista può attivare i rimedi previsti dall'ordinamento nel caso di inadempimento”, escludendo tali pagamenti - tra i quali rientra quello azionato con il decreto ingiuntivo opposto e oggetto del presente giudizio di gravame - e le relative richieste di pagamento dalle pratiche commerciali scorrette, precisando, altresì, che, in relazione ad essi, il creditore può attivare i rimedi previsti in caso di inadempimento.
Ciò premesso e a fronte della chiara enunciazione della volontà contrattuale, il Giudice non può ritenere scusabile o di scarsa importanza il ritardo nella comunicazione della volontà di recesso né tanto meno può procedere a 36
conformare secondo equità il contratto come richiesto da parte appellante, così da ridurre l'importo contrattualmente pattuito. Ed invero, seppure la parte abbia comunicato la propria volontà di recedere il primo giorno dell'anno accademico 2017/2018, così manifestando il proprio disinteresse alla fruizione delle attività didattiche, ciò nonostante la stessa deve ritenersi obbligata a corrispondere la relativa retta, come prescritto dal testo contrattuale, in quanto ha esercitato la rinuncia agli studi nel corso dell'anno accademico.
Ed invero, dall'interpretazione letterale del testo contrattuale, allo studente che rinunci agli studi è concessa la facoltà di svincolarsi dal rapporto contrattuale con l'Università in qualsiasi momento ma, tuttavia, sullo stesso continua a gravare l'obbligo di corrispondere la eventuale restante quota della retta universitaria rimasta insoluta.
D'altronde giova ricordare che il diritto di recesso nei contratti ad esecuzione periodica, quale può considerarsi quello oggetto di esame, può esercitarsi anche dopo che vi sia stato un principio di esecuzione ad opera delle parti, ma non può in ogni caso operare per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (art 1373, comma 2). Nel caso di specie deve rilevarsi che l'erogazione del corso di studi per il singolo anno accademico da parte dell'Università costituisca un'unica prestazione. Di certo non può essere dirimente in senso 37
contrario la circostanza che lo stesso ente universitario permetta allo studente di frazionare il pagamento della retta annuale in più rate, in alternativa alla corresponsione della stessa in un'unica soluzione. Tale modalità alternativa di pagamento rappresenta una semplice agevolazione
(rispondente nella prassi alla logica della dilazione di pagamento) concessa dall'Università allo studente rispetto al pagamento della retta. La unitarietà della prestazione avente ad oggetto il corso di laurea si evince, peraltro, dal documento denominato “Obbligatorietà del pagamento retta universitaria”, il quale prevede in capo allo studente “l'obbligo al pagamento della retta universitaria per l'anno accademico in corso anche in caso di: rinuncia agli studi, […]”. Clausola, quest'ultima, sottoposta a specifica sottoscrizione da parte della , e che testimonia come l'appellante sia stata Pt_1
portata a conoscenza delle conseguenze sul piano obbligatorio derivanti dalla rinuncia agli studi nel corso dell'anno di iscrizione.
In altre parole, il contratto in esame risulta dotato di periodicità annuale. Infatti, i corsi di studio sono strutturati sulla base degli anni accademici e la stessa organizzazione dell'attività didattica risente inevitabilmente di tale calendarizzazione annuale. Conseguentemente, deve ritenersi che le attività relative all'anno accademico in cui è stata formalizzata la rinuncia agli studi rientrino nella nozione 38
di prestazioni in corso di esecuzione al momento dell'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, c.c. Pertanto, non avendo il diritto di recesso effetto per le prestazioni in corso di esecuzione, deve ritenersi che il corrispettivo per tali attività debba essere corrisposto da parte della appellante. Infatti, la Parte_4
formalizzazione del recesso è intervenuta ad anno accademico iniziato, quando ormai l'attività diretta a consentire alla studentessa di fruire delle lezioni era stata già inevitabilmente approntata. Da ciò discende la debenza da parte dell'appellante del contributo di partecipazione relativo all'anno accademico 2017-2018, quantificato nel ricorso per decreto ingiuntivo, sulla base del contratto sottoscritto, in €
2.400,00
In conclusione, ai sensi del testo contrattuale e dell'art. 1373, comma 2, c.c., allo studente non è attribuito alcun potere di risoluzione del contratto che lo liberi dall'obbligo del pagamento del corrispettivo della prestazione in corso di svolgimento né, per le medesime ragioni, l'università avrebbe potuto interrompere la propria prestazione professionale per l'anno accademico 2017/2018, anche in ragione del fatto che la studentessa risultava iscritta ai relativi corsi per l'anno accademico in questione e, pertanto, ciò non permetteva di esimere l'ateneo dal fornire la relativa prestazione didattica. 39
Ed invero, occorre, in proposito, specificare che la somma di denaro ingiunta non costituisce multa penitenziale né risarcimento o clausola penale, ma è semplicemente il corrispettivo contrattuale, essendo ancora vigente l'iscrizione all'ateneo.
Tanto premesso e in relazione a tale ultimo profilo, deve invece accogliersi l'eccezione svolta dall'appellante ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Ed invero, la eccepiva che l'università, dal mese Pt_1
di luglio 2017 e per tutta la durata dell'anno accademico
2017/2018, si rendeva inadempiente alle obbligazioni assunte con contratto, dal momento che l'account personale della studentessa sul sito dell'università telematica risultava bloccato, impedendole così di accedere al materiale didattico e di fruire delle lezioni, nonché di prendere contezza delle modalità di rinuncia agli studi (sotto tale ultimo profilo, tuttavia, si rileva che il mancato accesso all'account personale non risulta rilevante dal momento che le informazioni per esercitare il recesso erano contenute nei documenti contrattuali a disposizione della studentessa).
Orbene, deve rammentarsi che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine 40
di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione v. Cass., Sez. U, 30 ottobre 2001,
n. 13533).
In altre parole, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (ex multis
Cass., Sez. VI – III, 11 febbraio 2021, n. 3587).
Orbene, nel caso di specie, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento dell'università a far data dal luglio 2017
e per tutto il corso dell'anno accademico 2017/2018, quest'ultima non ha fornito prova del proprio adempimento. 41
Ed invero, l' , a sostegno del proprio CP_1
adempimento, aveva depositato, nel giudizio di prime cure, dei report attestanti gli accessi alla piattaforma effettuati dalla ed aveva allegato che quest'ultima, nonostante Pt_1
avesse rappresentato di non aver mai potuto usufruire della piattaforma universitaria, non avrebbe mai mosso, in costanza di rapporto, alcuna contestazione o reclamo in merito agli allegati disservizi.
Quanto al primo profilo, occorre rilevare che i report depositati nulla provano in merito al preteso adempimento.
Invero, tale documento si limita ad elencare gli accessi effettuati dalla studentessa, ma non offrono alcuna indicazione in relazione al corretto funzionamento del sistema. Ad ogni modo, tuttavia, appare dirimente il dato per cui nessuno dei menzionati accessi è stato effettuato nell'anno 2017 né nel 2018 e, pertanto, alcuna indicazione in merito al buon funzionamento della piattaforma può trarsi da tale atto.
Quanto alla mancata contestazione dei disservizi, diversamente da quanto sostenuto da parte appellata, la studentessa lamentava di non aver potuto usufruire della piattaforma universitaria solamente dal mese di luglio 2017
e non dall'inizio del rapporto. Inoltre, la Pt_1
rappresentava la problematica nell'accesso con le proprie 42
credenziali già con mail del 30.07.2017, quindi anteriormente al sorgere dell'obbligazione per cui è causa.
In definitiva, parte appellata non ha fornito prova del proprio adempimento per tutta l'annualità accademica del
2017/2018 e, pertanto, la controprestazione della Pt_1
non risulta dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c.
Le considerazioni che precedono, assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
La sentenza impugnata va quindi riformata e, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata da parte appellante, si rigettano le pretese azionate dall'università appellata tramite ricorso monitorio.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, da valutare globalmente con riguardo all'esito finale della lite, senza che rilevi che in diverso grado del giudizio la parte soccombente abbia conseguito un esito alla stessa favorevole (cfr. Cass., 6 ottobre 2021, n. 27056;
Cass., 11 giugno 2008, n. 15483; Cass., 9 marzo 2004, n.
4778). Sono così poste a carico della parte appellata le spese processuali del doppio grado, da liquidarsi secondo il valore della causa e l'attività difensiva svolta.
Nella liquidazione delle spese processuali del primo grado, in considerazione della non elevata complessità della controversia, si reputa equo applicare i parametri minimi dello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00, quantificate 43
nella complessiva somma pari ad € 633,00, di cui € 118,00 per la fase di studio, € 126,00 per la fase introduttiva, €
176,00 per la fase istruttoria, € 213,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Anche le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, in base al valore della controversia di € 2.615,00,
(pari all'importo del decreto monitorio), nella somma complessiva di € 852,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA
e IVA.
Partendo dai parametri minimi previsti per lo scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria, sono così liquidati in favore di parte appellante compensi nella misura di € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 13228/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 16498/21 emessa dal Giudice 44
di pace di revoca il decreto ingiuntivo n. CP_1
21714/18;
❖ in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante ai sensi dell'art. Parte_1
1460 c.c., rigetta la pretesa creditoria azionata con ricorso monitorio dall'appellata
[...]
; Controparte_1
❖ condanna Controparte_1
a rifondere all'appellante
[...] Pt_1
le spese dei due gradi di giudizio che liquida
[...]
nella somma complessiva di € 1.485,00, così quantificata: € 633,00 per compensi relativi al primo grado del giudizio, di cui € 118,00 per la fase di studio,
€ 126,00 per la fase introduttiva, € 176,00 per la fase istruttoria, € 213,00 per la fase conclusionale;
€
852,00 per compensi relativi al presente grado di giudizio, di cui € 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase conclusionale;
il tutto oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 20.7.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi) 45
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Castello, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22.10.2024)