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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/11/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9374/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/08/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. CIMENTI IACOPO avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 06/05/2013 in con atto trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...]
al n. 4, Parte 1, anno 2013; Parte_2
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (11/3/2006) e Persona_1
(8.8.2007), entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2
autosufficienti;
Oggetto: separazione consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 [...]
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 06/05/2013 in Parte_1 con atto trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_2 al N. 4, Parte 1, anno 2013, alle seguenti condizioni:
[...]
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con facoltà di stabilire il proprio domicilio/residenza ove lo riterranno opportuno;
2) dispone che la casa familiare sita in Via Carvacco n.
6 - Frazione Mels
- venga assegnata alla moglie che ivi Parte_2 vivrà assieme ai 2 figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
3) prende atto che il Sig. uscirà dalla casa coniugale entro il Pt_1 termine di 6 mesi dal deposito del ricorso;
4) dispone che il Sig. , dopo l'uscita dalla casa coniugale, versi Pt_1 alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo di €
300,00 per ciascun figlio (€ 600,00 per entrambi), rivalutabili annualmente come per legge, un tanto sino al raggiungimento della indipendenza economica degli stessi;
5) le spese straordinarie relative ai figli, maggiorenni e non economicamente autosufficienti, così come individuate e regolate dal
Protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia in vigore presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno rimborsate, entro un mese dall'invio della documentazione giustificativa, al genitore che avrà sostenuto la spesa da parte dell'altro genitore;
6) nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente indipendenti;
7) dà atto che il Sig. viene autorizzato dalla moglie, sin dalla Pt_1 sottoscrizione del ricorso, al prelevamento dal conto corrente cointestato della somma di 45.000,00 € che serviranno per l'acquisto della nuova abitazione del marito;
dà atto che la residua somma resterà nella piena ed esclusiva disponibilità della moglie;
8) prende atto che sino a quando il marito rimarrà all'interno della casa coniugale lo stesso contribuirà al mantenimento della famiglia;
9) spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
[...] di annotare la presente sentenza in calce all' atto Parte_2
n.4, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2013.
Udine, li 11/11/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9374/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/08/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. CIMENTI IACOPO avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 06/05/2013 in con atto trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...]
al n. 4, Parte 1, anno 2013; Parte_2
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (11/3/2006) e Persona_1
(8.8.2007), entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2
autosufficienti;
Oggetto: separazione consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 [...]
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 06/05/2013 in Parte_1 con atto trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_2 al N. 4, Parte 1, anno 2013, alle seguenti condizioni:
[...]
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con facoltà di stabilire il proprio domicilio/residenza ove lo riterranno opportuno;
2) dispone che la casa familiare sita in Via Carvacco n.
6 - Frazione Mels
- venga assegnata alla moglie che ivi Parte_2 vivrà assieme ai 2 figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
3) prende atto che il Sig. uscirà dalla casa coniugale entro il Pt_1 termine di 6 mesi dal deposito del ricorso;
4) dispone che il Sig. , dopo l'uscita dalla casa coniugale, versi Pt_1 alla moglie a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo di €
300,00 per ciascun figlio (€ 600,00 per entrambi), rivalutabili annualmente come per legge, un tanto sino al raggiungimento della indipendenza economica degli stessi;
5) le spese straordinarie relative ai figli, maggiorenni e non economicamente autosufficienti, così come individuate e regolate dal
Protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia in vigore presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno rimborsate, entro un mese dall'invio della documentazione giustificativa, al genitore che avrà sostenuto la spesa da parte dell'altro genitore;
6) nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente indipendenti;
7) dà atto che il Sig. viene autorizzato dalla moglie, sin dalla Pt_1 sottoscrizione del ricorso, al prelevamento dal conto corrente cointestato della somma di 45.000,00 € che serviranno per l'acquisto della nuova abitazione del marito;
dà atto che la residua somma resterà nella piena ed esclusiva disponibilità della moglie;
8) prende atto che sino a quando il marito rimarrà all'interno della casa coniugale lo stesso contribuirà al mantenimento della famiglia;
9) spese integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
[...] di annotare la presente sentenza in calce all' atto Parte_2
n.4, Parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2013.
Udine, li 11/11/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini