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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 986 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 986 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Armando La Viola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, in Via
Monti n. 18, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
Contro ato a Latina il 31 marzo 1977; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle dei propri atti difensivi e chiede che la causa sia assunta in decisione, con i termini ex art. 190
c.p.c.”; conclusioni di cui alla memoria integrativa: “Tutto quanto premesso, la IG.ra
, chiede accoglimento delle conclusioni che, alla luce delle statuizioni Parte_1 dell'udienza presidenziale, si rassegnano come segue: / dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il IG. , nato a [...] il [...], CF CP_1
e residente in [...]) Km 200, trascritto al CodiceFiscale_2
Comune di Latina al n° 273 parte II serie A anno 2004, dando disposizione all'Ufficiale di Stato
Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti / Condizioni / Affidamento della
Pagina 1 minore: / confermare il regime di affido esclusivo della minore alla madre IG.ra Per_1
come deciso dal Dott. De Cinti, Presidente f.f. all'udienza presidenziale del Parte_1
21/12/2021, con revoca conseguente del regime di affidamento condiviso previsto nella separazione consensuale;
/ Contributo al mantenimento della figlia: / Confermare l'obbligo per il IG. CP_1
di contribuire al mantenimento mensile della figlia, e modificare, nel senso di aumentare, il
[...]
quantum previsto dagli accordi di separazione, ordinando al padre di versare la somma di € 350,00
(trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore, somma da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate come da protocollo del Tribunale di Latina. / Ordinare al IG. di versare le somme suindicate CP_1
(contributo al mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie) in favore della moglie, in unica soluzione, mediante b/b su conto corrente intestato alla IG.ra . / Modalità di Parte_1 visita: / Confermare le modalità di visita previste nell'omologa di separazione: “il padre potrà vedere e tenere con se la figlia tutti i giorni nella fascia oraria che va dalle 17,00 alle 19,30 previo accordo con la madre e avvertimento telefonico e compatibilmente con Parte_1
l'orario scolastico e le necessità, esigenze e/o attività giornaliere svolte dalla minore” / Quanto alle modalità di visita durante i periodi festivi, modificare, nel senso di modulare e calendarizzare, le statuizioni previste in maniera generica nell'omologa di separazione “Le festività del natale della Pasqua e periodo estivo, saranno concordate compatibilmente con le necessità e/o attività della figlia minore e delle disponibilità lavorative di entrambi i genitori”, e statuire che: / · durante il periodo di Natale/Epifania il padre potrà tenere con se la figlia minore il giorno 24 dicembre dalle 15 sino alle 10 del 25 dicembre, ovvero l'anno successivo il 25 dicembre dalle 10 alle 10 del
26 dicembre. Per il restante periodo, il padre potrà tenerla con sé continuativamente dalle ore
12.00 del 27 dicembre alle ore 21.00 del 1 gennaio, ovvero dalle ore 10.00 del 2 gennaio alleore
20.00 del 6 gennaio, ad anni alterni con la madre e quindi con turnazione annuale;
/ · durante il periodo di Pasqua e Pasquetta, il padre potrà tenere con se la figlia minore dalle 10.00 alle 21.00 di Pasqua e dalle 9.00 alle 21.00 di Pasquetta, ad anni alterni con la madre e quindi con turnazione annuale ad iniziare dall'anno 2021; / · durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per 2 settimane, anche non consecutive, da suddividere tra luglio ed agosto, da concordare con la madre entro il giorno 30 maggio di ciascun anno. / · Per tutte le feste comandate, civili e religiose, salvo eventuali ponti da concordare, stabilire che si osserveranno i giorni, le cadenze settimanali già previste ai punti precedenti, (in via esemplificativa: se il 1° maggio dovesse cadere di martedì ed il martedì è il giorno prescelto dal padre per tenere con sé i figli anche durante tutto l'anno, i figli resteranno con il padre, indipendentemente dal fatto che il giorno coincida con una festività). / In
Pagina 2 linea generale imporre al padre di dare comunicazione ed avvertimento alla madre, con almeno 7 giorni di anticipo, tutte le volte in cui dovesse avere impegni lavorativi e/o personali che non gli consentiranno di rispettare le modalità di visita e gli orari previsti. / Imporre al padre altresì, di dare comunicazione alla madre, se intenderà trascorrere del tempo con lea figlia fuori dal comune di residenza, sia durante le feste comandate, civili, religiose e relativi “ponti” sia durante tutto
l'anno; in tali casi il padre dovrà comunicare alla madre data di partenza dal comune di residenza
e data di ritorno, così da consentirle di essere costantemente aggiornata sugli spostamenti della minore. In tali casi, imporre al padre, che la minore sia per la madre reperibile sul numero di telefono del padre ovvero sul numero concesso in uso alla figlia stessa. / Stabilire che per “dare comunicazione” si intende comunicazione diretta all'altro genitore, scritta via mail, raccomandata
e/o messaggio di testo telefonico.”;
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
L'ordinanza presidenziale è stata ritualmente notificata al coniuge convenuto sicché il G.I., accertata la regolarità della notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ne ha dichiarato la contumacia con ordinanza resa in calce a verbale di udienza del 29 settembre 2022.
Con sentenza parziale n. 2331/2022 pubblicata il 12 dicembre 2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata contestuale ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione delle domande ulteriori con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., chiesti da parte ricorrente in sede di prima udienza.
Parte ricorrente, tuttavia, non ha depositato memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e non ha formulato richieste istruttorie, il G.I. ha disposto d'ufficio l'audizione della minore che è stata ascoltata all'udienza dell'8 giugno 2023, all'esito della quale il G.I. ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione.
In tale sede, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del solo termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale, stante la contumacia di parte resistente.
***
1. SULLA DOMANDA INERENTE AL REGIME DI AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA
FRANCESCA.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore nata a [...] il 6 Per_1
aprile 2009, come da certificato di nascita in atti.
Pagina 3 In sede di separazione consensuale, omologata con decreto n. cron. 2694/2017 dell'11 aprile 2017, depositato l'11 maggio 2017, era stato previsto dalle parti il regime dell'affido condiviso della figlia minore con collocamento della stessa presso la ricorrente (nella casa coniugale di esclusiva proprietà della ricorrente) e con diritto di visita del padre tutti i giorni dalle ore 17,00 alle 19,30 previo accordo con la madre e avvertimento telefonico, e durante le festività e il periodo estivo come concordato dalle parti.
Nel presente giudizio, la ricorrente ha dedotto che il padre non ha mai contribuito al mantenimento della figlia minore ed è rimasto inadempiente al diritto di visita concordato in sede di separazione, esercitato sporadicamente e in modo discontinuo, disinteressandosi dei bisogni materiali e morali della figlia (v. pag. 4 del ricorso introduttivo).
In sede presidenziale sono stati adottati, quali provvedimenti provvisori, quelli della separazione fatta eccezione per il regime dell'affido mutato in esclusivo in favore della ricorrente.
La minore, sentita dal G.I., ha dichiarato di avere solo contatti sporadici con il padre, che non vede da ottobre 2022 in occasione della celebrazione della sua Cresima, e di essersi abituata a ciò.
Tanto premesso, come noto, il legislatore, sin dall'entrata in vigore della L. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità
Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c..
Il Collegio ritiene che, alla luce di quanto dichiarato dalla minore, tenuto conto pure della contumacia del resistente e dell'irreperibilità del suddetto presso l'indirizzo di residenza, tanto che la notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., emerga con evidenza che l'affido condiviso ad entrambi i genitori sarebbe di pregiudizio alla minore, sicché va confermato l'affido esclusivo alla madre già disposto in sede presidenziale.
Si ritiene congruo, a tutela della minore, confermare il collocamento della stessa presso la madre e disciplinare il regime di frequentazione padre-figlia come da conclusioni formulate dalla ricorrente che, nello specifico, ha chiesto la conferma delle modalità di visita già previste in sede di separazione consensuale ma con una disciplina dettagliata per le modalità di visita durante i periodi festivi;
il Collegio specifica che entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro, con congruo anticipo, il luogo in cui pernotti la figlia nei periodi di vacanza e festivi;
il resistente, poi, non risultando allo stato nemmeno reperibile presso il luogo di residenza, dovrà previamente comunicare alla ricorrente il domicilio in cui intendere portare la minore anche presso il Comune di residenza.
Pagina 4 In merito alle ulteriori richieste della ricorrente, si osserva che rientra nella buona prassi volta a non ostacolare il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento disposte dal Tribunale, il fatto che ciascun genitore avverta l'altro – con congruo anticipo in relazione al caso concreto, nel caso sorgano impedimenti nell'esercizio del diritto di visita della prole, senza poter individuare a priori un lasso temporale o un soggetto specifico obbligato (anche la ricorrente si potrebbe trovare nella situazione di dover comunicare al padre che quest'ultimo non possa trascorrere il periodo stabilito con la figlia ove quest'ultima, ad esempio, sia ammalata). Sempre nell'ottica di una corretta modalità di gestione dell'affidamento della minore, entrambi i genitori, anche quello affidatario, per consentire al genitore non affidatario di esplicare il proprio diritto – dovere di vigilanza sulle scelte assunte dal genitore affidatario nell'interesse della figlia, devono agevolare la comunicazione della minore con l'altro genitore, e comunicare, quando si recano in vacanza, i periodi di partenza e rientro della minore.
2. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Il Presidente f.f. ha confermato le statuizioni della separazione consensuale che prevedevano a carico del un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento per la figlia, gli assegni CP_1 familiari percepiti dalla ricorrente e l'obbligo per ciascun genitore di contribuire nella misura del
50% alle spese straordinarie per la figlia.
La ricorrente ha prodotto, in allegato al ricorso introduttivo, il modello persone fisiche 2018 da cui risulta che, per l'anno di imposta 2017, ha dichiarato un reddito imponibile di € 4.393,00 con imposta netta pari a 0; il modello 730/2019 da cui risulta che, per l'anno di imposta 2018, ha dichiarato un reddito imponibile di € 329,00 con imposta netta pari a 0 e il modello 730/2020 da cui risulta che, per l'anno di imposta 2019, ha dichiarato un reddito imponibile di € 2.744,00 con
Pagina 5 imposta netta pari a 0. Su ordine di esibizione del Presidente f.f. ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 2 luglio 2021, il modello persone fisiche 2021 da cui risulta che, per l'anno di imposta
2020, ha dichiarato un reddito imponibile di € 10,00 con imposta netta pari a 0 e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 2 luglio 2021 con cui ha dichiarato, per quel che più rileva, che la stessa è priva di stabile occupazione lavorativa, è proprietaria del bene immobile sito in Latina,
Via Pantanaccio n. 22 adibito a prima casa, è cointestataria per ½ della nuda proprietà di un immobile sito in Latina, Via dei Romani n. 20 con usufrutto alla madre, è intestataria della nuda proprietà di un immobile sito in Latina, Via dei Volsci, è intestataria del veicolo Hyundai tg.
CV111NB; pure ha dichiarato di non essere intestataria di alcun conto corrente bancario e/o postale;
dichiarazione quest'ultima che pone perplessità, considerato che già in sede di ricorso, nelle conclusioni, la ricorrente ha specificatamente chiesto che il versi le somme a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia e la quota delle spese straordinarie mediante bonifico su conto corrente a lei intestato, sicché, alla luce di quanto dichiarato dalla ricorrente, è palese che nessun ordine di adempiere all'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento con bonifico bancario può essere impartito dal Tribunale.
Dalla documentazione anagrafica in atti risulta che la ricorrente ha anche un altro figlio, nato il [...] da una nuova relazione, e ha intrapreso una convivenza (v. doc. 6 allegato al ricorso introduttivo).
Nulla si sa sui redditi del resistente che è rimasto contumace e ha omesso di produrre quanto ordinato di esibire nel decreto di fissazione di udienza presidenziale, né la ricorrente ha dedotto alcunché in merito.
Ciò premesso, considerato che è fatto notorio che in virtù del trascorrere del tempo aumentano le esigenze della prole, che la minore è accudita in via esclusiva dalla madre, avendo solo contatti sporadici con il padre, e che, l'assegno di mantenimento, in assenza di indicazioni sui redditi del resistente, che è rimasto contumace, può essere correlato ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un minore di età analoga (Cass. sent. 11025 del 1997), si reputa congruo disporre a carico di parte resistente l'assegno di mantenimento mensile da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della figlia minore, nella misura di €
300,00, con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano
Pagina 6 (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese CP_2
relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico- sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà
Pagina 7 manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. /
Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
Pure si reputa congruo, per quanto sopra esposto, che l'assegno unico familiare spetti in via integrale alla ricorrente.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene, stante la soccombenza reciproca e la mancata opposizione e contumacia di parte resistente, di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 986 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Affida la figlia minore delle parti in via esclusiva alla madre con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come indicato in parte motiva.
2. Dispone che entro il 5 di ogni mese versi a a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia, la somma di € 300,00, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione
Istat a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza e che siano a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva. L'assegno unico familiare spettante per la figlia minore va percepito integralmente dalla ricorrente.
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Pagina 8 Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 986 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Armando La Viola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, in Via
Monti n. 18, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
Contro ato a Latina il 31 marzo 1977; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle dei propri atti difensivi e chiede che la causa sia assunta in decisione, con i termini ex art. 190
c.p.c.”; conclusioni di cui alla memoria integrativa: “Tutto quanto premesso, la IG.ra
, chiede accoglimento delle conclusioni che, alla luce delle statuizioni Parte_1 dell'udienza presidenziale, si rassegnano come segue: / dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il IG. , nato a [...] il [...], CF CP_1
e residente in [...]) Km 200, trascritto al CodiceFiscale_2
Comune di Latina al n° 273 parte II serie A anno 2004, dando disposizione all'Ufficiale di Stato
Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti / Condizioni / Affidamento della
Pagina 1 minore: / confermare il regime di affido esclusivo della minore alla madre IG.ra Per_1
come deciso dal Dott. De Cinti, Presidente f.f. all'udienza presidenziale del Parte_1
21/12/2021, con revoca conseguente del regime di affidamento condiviso previsto nella separazione consensuale;
/ Contributo al mantenimento della figlia: / Confermare l'obbligo per il IG. CP_1
di contribuire al mantenimento mensile della figlia, e modificare, nel senso di aumentare, il
[...]
quantum previsto dagli accordi di separazione, ordinando al padre di versare la somma di € 350,00
(trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore, somma da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate come da protocollo del Tribunale di Latina. / Ordinare al IG. di versare le somme suindicate CP_1
(contributo al mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie) in favore della moglie, in unica soluzione, mediante b/b su conto corrente intestato alla IG.ra . / Modalità di Parte_1 visita: / Confermare le modalità di visita previste nell'omologa di separazione: “il padre potrà vedere e tenere con se la figlia tutti i giorni nella fascia oraria che va dalle 17,00 alle 19,30 previo accordo con la madre e avvertimento telefonico e compatibilmente con Parte_1
l'orario scolastico e le necessità, esigenze e/o attività giornaliere svolte dalla minore” / Quanto alle modalità di visita durante i periodi festivi, modificare, nel senso di modulare e calendarizzare, le statuizioni previste in maniera generica nell'omologa di separazione “Le festività del natale della Pasqua e periodo estivo, saranno concordate compatibilmente con le necessità e/o attività della figlia minore e delle disponibilità lavorative di entrambi i genitori”, e statuire che: / · durante il periodo di Natale/Epifania il padre potrà tenere con se la figlia minore il giorno 24 dicembre dalle 15 sino alle 10 del 25 dicembre, ovvero l'anno successivo il 25 dicembre dalle 10 alle 10 del
26 dicembre. Per il restante periodo, il padre potrà tenerla con sé continuativamente dalle ore
12.00 del 27 dicembre alle ore 21.00 del 1 gennaio, ovvero dalle ore 10.00 del 2 gennaio alleore
20.00 del 6 gennaio, ad anni alterni con la madre e quindi con turnazione annuale;
/ · durante il periodo di Pasqua e Pasquetta, il padre potrà tenere con se la figlia minore dalle 10.00 alle 21.00 di Pasqua e dalle 9.00 alle 21.00 di Pasquetta, ad anni alterni con la madre e quindi con turnazione annuale ad iniziare dall'anno 2021; / · durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per 2 settimane, anche non consecutive, da suddividere tra luglio ed agosto, da concordare con la madre entro il giorno 30 maggio di ciascun anno. / · Per tutte le feste comandate, civili e religiose, salvo eventuali ponti da concordare, stabilire che si osserveranno i giorni, le cadenze settimanali già previste ai punti precedenti, (in via esemplificativa: se il 1° maggio dovesse cadere di martedì ed il martedì è il giorno prescelto dal padre per tenere con sé i figli anche durante tutto l'anno, i figli resteranno con il padre, indipendentemente dal fatto che il giorno coincida con una festività). / In
Pagina 2 linea generale imporre al padre di dare comunicazione ed avvertimento alla madre, con almeno 7 giorni di anticipo, tutte le volte in cui dovesse avere impegni lavorativi e/o personali che non gli consentiranno di rispettare le modalità di visita e gli orari previsti. / Imporre al padre altresì, di dare comunicazione alla madre, se intenderà trascorrere del tempo con lea figlia fuori dal comune di residenza, sia durante le feste comandate, civili, religiose e relativi “ponti” sia durante tutto
l'anno; in tali casi il padre dovrà comunicare alla madre data di partenza dal comune di residenza
e data di ritorno, così da consentirle di essere costantemente aggiornata sugli spostamenti della minore. In tali casi, imporre al padre, che la minore sia per la madre reperibile sul numero di telefono del padre ovvero sul numero concesso in uso alla figlia stessa. / Stabilire che per “dare comunicazione” si intende comunicazione diretta all'altro genitore, scritta via mail, raccomandata
e/o messaggio di testo telefonico.”;
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
L'ordinanza presidenziale è stata ritualmente notificata al coniuge convenuto sicché il G.I., accertata la regolarità della notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ne ha dichiarato la contumacia con ordinanza resa in calce a verbale di udienza del 29 settembre 2022.
Con sentenza parziale n. 2331/2022 pubblicata il 12 dicembre 2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata contestuale ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione delle domande ulteriori con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., chiesti da parte ricorrente in sede di prima udienza.
Parte ricorrente, tuttavia, non ha depositato memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e non ha formulato richieste istruttorie, il G.I. ha disposto d'ufficio l'audizione della minore che è stata ascoltata all'udienza dell'8 giugno 2023, all'esito della quale il G.I. ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione.
In tale sede, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe indicato e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del solo termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale, stante la contumacia di parte resistente.
***
1. SULLA DOMANDA INERENTE AL REGIME DI AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA
FRANCESCA.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore nata a [...] il 6 Per_1
aprile 2009, come da certificato di nascita in atti.
Pagina 3 In sede di separazione consensuale, omologata con decreto n. cron. 2694/2017 dell'11 aprile 2017, depositato l'11 maggio 2017, era stato previsto dalle parti il regime dell'affido condiviso della figlia minore con collocamento della stessa presso la ricorrente (nella casa coniugale di esclusiva proprietà della ricorrente) e con diritto di visita del padre tutti i giorni dalle ore 17,00 alle 19,30 previo accordo con la madre e avvertimento telefonico, e durante le festività e il periodo estivo come concordato dalle parti.
Nel presente giudizio, la ricorrente ha dedotto che il padre non ha mai contribuito al mantenimento della figlia minore ed è rimasto inadempiente al diritto di visita concordato in sede di separazione, esercitato sporadicamente e in modo discontinuo, disinteressandosi dei bisogni materiali e morali della figlia (v. pag. 4 del ricorso introduttivo).
In sede presidenziale sono stati adottati, quali provvedimenti provvisori, quelli della separazione fatta eccezione per il regime dell'affido mutato in esclusivo in favore della ricorrente.
La minore, sentita dal G.I., ha dichiarato di avere solo contatti sporadici con il padre, che non vede da ottobre 2022 in occasione della celebrazione della sua Cresima, e di essersi abituata a ciò.
Tanto premesso, come noto, il legislatore, sin dall'entrata in vigore della L. 54 del 2006, ha reso l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori il modello ordinario e preferibile di affido, valorizzando il c.d. principio del minore alla conservazione della bi-genitorialità e solo eccezionalmente, quando si ritenga che possa essere pregiudizievole in relazione al primario interesse costituito dal benessere psicofisico del minore, con provvedimento motivato, l'Autorità
Giudiziaria può discostarsi da tale modello, ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c..
Il Collegio ritiene che, alla luce di quanto dichiarato dalla minore, tenuto conto pure della contumacia del resistente e dell'irreperibilità del suddetto presso l'indirizzo di residenza, tanto che la notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., emerga con evidenza che l'affido condiviso ad entrambi i genitori sarebbe di pregiudizio alla minore, sicché va confermato l'affido esclusivo alla madre già disposto in sede presidenziale.
Si ritiene congruo, a tutela della minore, confermare il collocamento della stessa presso la madre e disciplinare il regime di frequentazione padre-figlia come da conclusioni formulate dalla ricorrente che, nello specifico, ha chiesto la conferma delle modalità di visita già previste in sede di separazione consensuale ma con una disciplina dettagliata per le modalità di visita durante i periodi festivi;
il Collegio specifica che entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro, con congruo anticipo, il luogo in cui pernotti la figlia nei periodi di vacanza e festivi;
il resistente, poi, non risultando allo stato nemmeno reperibile presso il luogo di residenza, dovrà previamente comunicare alla ricorrente il domicilio in cui intendere portare la minore anche presso il Comune di residenza.
Pagina 4 In merito alle ulteriori richieste della ricorrente, si osserva che rientra nella buona prassi volta a non ostacolare il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento disposte dal Tribunale, il fatto che ciascun genitore avverta l'altro – con congruo anticipo in relazione al caso concreto, nel caso sorgano impedimenti nell'esercizio del diritto di visita della prole, senza poter individuare a priori un lasso temporale o un soggetto specifico obbligato (anche la ricorrente si potrebbe trovare nella situazione di dover comunicare al padre che quest'ultimo non possa trascorrere il periodo stabilito con la figlia ove quest'ultima, ad esempio, sia ammalata). Sempre nell'ottica di una corretta modalità di gestione dell'affidamento della minore, entrambi i genitori, anche quello affidatario, per consentire al genitore non affidatario di esplicare il proprio diritto – dovere di vigilanza sulle scelte assunte dal genitore affidatario nell'interesse della figlia, devono agevolare la comunicazione della minore con l'altro genitore, e comunicare, quando si recano in vacanza, i periodi di partenza e rientro della minore.
2. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Il Presidente f.f. ha confermato le statuizioni della separazione consensuale che prevedevano a carico del un assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento per la figlia, gli assegni CP_1 familiari percepiti dalla ricorrente e l'obbligo per ciascun genitore di contribuire nella misura del
50% alle spese straordinarie per la figlia.
La ricorrente ha prodotto, in allegato al ricorso introduttivo, il modello persone fisiche 2018 da cui risulta che, per l'anno di imposta 2017, ha dichiarato un reddito imponibile di € 4.393,00 con imposta netta pari a 0; il modello 730/2019 da cui risulta che, per l'anno di imposta 2018, ha dichiarato un reddito imponibile di € 329,00 con imposta netta pari a 0 e il modello 730/2020 da cui risulta che, per l'anno di imposta 2019, ha dichiarato un reddito imponibile di € 2.744,00 con
Pagina 5 imposta netta pari a 0. Su ordine di esibizione del Presidente f.f. ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 2 luglio 2021, il modello persone fisiche 2021 da cui risulta che, per l'anno di imposta
2020, ha dichiarato un reddito imponibile di € 10,00 con imposta netta pari a 0 e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 2 luglio 2021 con cui ha dichiarato, per quel che più rileva, che la stessa è priva di stabile occupazione lavorativa, è proprietaria del bene immobile sito in Latina,
Via Pantanaccio n. 22 adibito a prima casa, è cointestataria per ½ della nuda proprietà di un immobile sito in Latina, Via dei Romani n. 20 con usufrutto alla madre, è intestataria della nuda proprietà di un immobile sito in Latina, Via dei Volsci, è intestataria del veicolo Hyundai tg.
CV111NB; pure ha dichiarato di non essere intestataria di alcun conto corrente bancario e/o postale;
dichiarazione quest'ultima che pone perplessità, considerato che già in sede di ricorso, nelle conclusioni, la ricorrente ha specificatamente chiesto che il versi le somme a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della figlia e la quota delle spese straordinarie mediante bonifico su conto corrente a lei intestato, sicché, alla luce di quanto dichiarato dalla ricorrente, è palese che nessun ordine di adempiere all'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento con bonifico bancario può essere impartito dal Tribunale.
Dalla documentazione anagrafica in atti risulta che la ricorrente ha anche un altro figlio, nato il [...] da una nuova relazione, e ha intrapreso una convivenza (v. doc. 6 allegato al ricorso introduttivo).
Nulla si sa sui redditi del resistente che è rimasto contumace e ha omesso di produrre quanto ordinato di esibire nel decreto di fissazione di udienza presidenziale, né la ricorrente ha dedotto alcunché in merito.
Ciò premesso, considerato che è fatto notorio che in virtù del trascorrere del tempo aumentano le esigenze della prole, che la minore è accudita in via esclusiva dalla madre, avendo solo contatti sporadici con il padre, e che, l'assegno di mantenimento, in assenza di indicazioni sui redditi del resistente, che è rimasto contumace, può essere correlato ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un minore di età analoga (Cass. sent. 11025 del 1997), si reputa congruo disporre a carico di parte resistente l'assegno di mantenimento mensile da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della figlia minore, nella misura di €
300,00, con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano
Pagina 6 (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese CP_2
relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico- sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà
Pagina 7 manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. /
Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
Pure si reputa congruo, per quanto sopra esposto, che l'assegno unico familiare spetti in via integrale alla ricorrente.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene, stante la soccombenza reciproca e la mancata opposizione e contumacia di parte resistente, di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 986 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Affida la figlia minore delle parti in via esclusiva alla madre con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come indicato in parte motiva.
2. Dispone che entro il 5 di ogni mese versi a a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia, la somma di € 300,00, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione
Istat a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza e che siano a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva. L'assegno unico familiare spettante per la figlia minore va percepito integralmente dalla ricorrente.
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Pagina 8 Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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