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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/09/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1324/2024 del R.A.C.C. in data
11 luglio 2024, iniziata con atto di citazione notificato in data 18 luglio 2024,
d a
- , C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
TRviso il 19/11/1950 e residente a [...], Corso Martiri della
Libertà n. 42, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigino Mior, CF
, con domicilio eletto presso il suo studio sito in n C.F._2
Portogruaro (VE), Via Manin n. 55, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione,
-attrice-
c o n t r o
- , Controparte_1 Controparte_2
P.IVA , in persona del liquidatore IG. , C.F. P.IVA_1 Controparte_3
corrente in LA (FC), Via Roma n. 24, e C.F._3
, C.F. , domiciliato in Controparte_1 C.F._4
LA (FC), Via Roma n. 24,
-convenuti contumaci- avente per oggetto: Altri contratti atipici - inadempimento, trattenuta in decisione all'udienza di data 9 settembre 2025, nella quale le
Pag. 1 parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI per parte attrice:
“Nel merito:
In via principale: voglia l'Ill.mo IG. Giudice adito, per i motivi tutti per cui è causa, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta società
[...]
ora in liquidazione, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., corrente in LA (FC), Via Roma n. 24, e per
l'effetto condannarsi la stessa società, in persona del legale rappresentante
p.t., in solido con il socio accomandatario IG. , con Controparte_1
residenza in LA (FC), Via Roma n. 24, alla restituzione in favore dell'odierna attrice IG.ra , residente in [...], Parte_1
Corso Martiri della Libertà n. 42, del corrispettivo già versato di €
10.220,00=, oltre al risarcimento dei danni tutti patiti, pari a complessivi €
5.318,40= per spese dei professionisti incaricati delle varie pratiche tecniche ed amministrative propedeutiche all'installazione dell'impianto fotovoltaico, ed oltre all'importo di € 196,57= a titolo di mancato guadagno, corrispondente alle somme non riscosse a titolo di interessi che la deducente avrebbe maturato laddove non sborsate, e ciò dalla data del 30.09.2023 ad oggi, o nella misura diversa, eventualmente minore, che risulterà di giustizia, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di causa, in caso di ingiusta opposizione.
In via istruttoria:
Ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, previa regolare capitolazione nel termine ex art. 171 ter c.p.c.; si indicano sin d'ora come testi il IG. di Portogruaro, l'Arch. Testimone_1 Tes_2
di Portogruaro, l'Arch. di Portogruaro, il legale
[...] Testimone_3
Pag. 2 rapp. p.t. della ditta TR ES SR di San Donà di Piave e della ditta
AR di AR AR & NU SN, con riserva di altri indicarne.
Riservata ogni ulteriore istanza, deduzione, produzione istruttoria”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
***
Con atto notificato in data 18 luglio 2024 citava Parte_1
in giudizio la società , in Controparte_4
persona del liquidatore , nonché personalmente il socio Controparte_3
accomandatario della stessa, , al fine di ottenere la Controparte_1
restituzione dell'importo di € 10.220,00= versato alla società convenuta per la fornitura e posa di un impianto fotovoltaico, e mai effettuata, oltre al risarcimento dei danni subiti per effetto del grave inadempimento della controparte.
Nello specifico la vicenda traeva origine da una proposta di fornitura e posa di un impianto fotovoltaico sottoscritta in data 29 novembre 2011 dall'attrice con la società per un corrispettivo di € 30.869,98= (v. CP_1
all. 1 - ), da versarsi, previa applicazione dello sconto in fattura del Pt_1
50% per le agevolazioni fiscali in essere, con acconto iniziale di €
10.220,00= - regolarmente corrisposto in data 20.01.2023 (v. all. 2 – ) - Pt_1
e saldo di € 5.215,00= a fine lavori.
Successivamente al pagamento dell'acconto non veniva eseguita da parte della convenuta alcuna prestazione, mentre l'attrice si adoperava per ottenere le necessarie autorizzazioni dagli Enti preposti, sostenendone i relativi costi: l'impianto fotovoltaico, infatti, avrebbe, dovuto esser installato
Pag. 3 sulla tettoia di pertinenza dell'immobile dell'attrice, affacciantesi sulla corte interna di un palazzo in centro storico. Inoltre, detta tettoia doveva esser previamente ristrutturata per poter permettere l'installazione dei pannelli solari.
aveva, pertanto, provveduto ad eseguire le necessarie opere di Pt_1
straordinaria manutenzione, sostenendone i relativi costi ed oneri.
Dovevano, quindi, esser richieste ed ottenute l'autorizzazione della
Soprintendenza alle belle arti e l'autorizzazione ambientale paesaggistica.
Nel dettaglio, per dar corso ai lavori ed alle pratiche necessarie, la parte attrice incaricava l'Arch. , sostenendo costi complessivi di € Tes_2
4.684,00= (v. all. 3 - ), nonché l'Arch. - per la pratica di Pt_1 Tes_3
coordinamento della sicurezza -, per un costo di € 634,40= (v. all. 4 - ). Pt_1
Le incaricate imprese TR ES SR e AR SN eseguivano, invece, le necessarie opere, con costi complessivi di € 9.630,60= (v. all. 5 - ). Pt_1
La parte committente provvedeva dunque a svolgere tutto quanto necessario per dar corso all'installazione.
Si succedevano nel contempo molte comunicazioni da parte della società aventi ad oggetto il rinvio dell'inizio dei lavori ed CP_1
arrecanti giustificazioni, rassicurazioni e promesse, financo quella di restituzione di quanto già corrisposto a fronte della mancata installazione alla data del 31.07.2023, e, da ultimo, di eseguire comunque i lavori alla data del
08.11.2023 (v. e-mail all. 6 - ). Pt_1
Tuttavia, alla data del 30.09.2023, termine ultimo previsto dalla norma per poter godere degli incentivi fiscali, l'impianto non era stato installato e neppure consegnato.
Rilevava inoltre parte attrice che qualche giorno prima della scadenza del 30 settembre (per la precisione, la sera di venerdì 22.09.2023), la società convenuta inviava via e-mail la richiesta di provvedere al pagamento del
Pag. 4 saldo entro la data del successivo 26.09.2023 (v. all. 7 - ). Detta Pt_1
richiesta veniva respinta dall'attrice.
A seguito della successione dei fatti come sopra descritta, Pt_1
incaricava l'Avv. Mior per vedere tutelati i propri diritti: il nominato difensore intimava dunque formalmente a la restituzione CP_1
dell'importo di € 10.220,00= ed il risarcimento dei danni tutti patiti e patendi, non solo per le spese inutilmente sostenute, ma anche per la perdita della possibilità di godere delle agevolazioni fiscali a causa del decorso del termine ultimo del 30.09.2023 (v. all. 8 - ). Pt_1
Detta comunicazione veniva riscontrata per le vie telefoniche dalla parte convenuta, la quale prospettava una presunta volontà conciliativa.
Tuttavia, solo dopo una ulteriore PEC dell'avv. Mior di data 01.12.2023, perveniva un formale riscontro da parte della società convenuta, con proposta di definizione a saldo e stralcio (v. all. 8 - ). Pt_1
La missiva veniva riscontrata dalla difesa di parte attrice con PEC di data 15.12.2023 (all. 10), alla quale ometteva di dar alcun seguito CP_1
(anche telefonico).
Alla luce dei fatti così come esposti, si vedeva dunque costretta Pt_1
a instaurare il giudizio di cui è causa al fine di ottenere la pronuncia di condanna alla restituzione delle somme già versate, nonché al risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza del grave inadempimento della controparte. Riassumendo, le somme richieste constatavano in € 10.220,00=
a titolo di restituzione corrispettivo e in € 5.318,40= per spese dei professionisti incaricati delle varie pratiche tecniche ed amministrative propedeutiche all'installazione dell'impianto fotovoltaico.
Oltre a ciò, parte attrice prendeva in considerazione la somma di €
9.630,60= per i lavori edili eseguiti per rendere idonea la struttura della tettoia ove i pannelli avrebbero dovuto esser posati, trattandosi di lavori che la IG.ra non avrebbe altrimenti mai fatto compiere, e riguardo ai quali Pt_1
Pag. 5 chiedeva esclusivamente il ristoro del danno da mancato guadagno, corrispondente alle somme non riscosse a titolo di interessi che la deducente avrebbe maturato laddove non sborsate, e ciò dalla data del 30.09.2023 alla data di deposito dell'atto di citazione, per un importo pari ad € 196,57=.
La parte convenuta, pur regolarmente citata, non si costituiva nei termini di legge, sicché il Giudice ne dichiarava la contumacia con decreto di data 21 novembre 2024.
Alla prima udienza di data 17 gennaio 2025 il procuratore di parte attrice insisteva nelle conclusioni come in atti formulate. Conseguentemente il Giudice, ritenendo la causa già matura per la decisione alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4 luglio 2025 ad ore 11.30, avvertendo che in quella data sarebbe stata ordinata la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con ordinanza di data 24 giugno 2025 l'udienza veniva differita per motivi d'ufficio al giorno 9 settembre 2025 ad ore 11.30.
Alla successiva udienza di data 9 settembre 2025 l'avvocato di parte attrice concludeva come da atto introduttivo, riservandosi di depositare nota spese.
Il Giudice Istruttore invitava dunque la parte presente a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avvocato Perulli, presente in sostituzione dell'Avv. Mior, si riportava integralmente agli scritti già depositati e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Terminata la discussione orale il Giudice riservava il termine di giorni
30 per il deposito della sentenza.
La domanda attrice da parte ricorrente è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
***
Pag. 6 La prima questione da dirimere riguarda la prova del rapporto instaurato tra le parti e posto a fondamento della richiesta di restituzione e risarcitoria avanzata da . Parte_1
Ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, infatti, viene espressamente previsto che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si
è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Ciò premesso, dagli atti di causa emerge del tutto inequivocabilmente l'instaurazione di un rapporto contrattuale tra le parti in causa, laddove all'allegato 1 di parte attrice viene documentata la proposta di acquisto di un impianto fotovoltaico intervenuta tra e , CP_1 Parte_1
acquirente e firmataria del documento.
Risulta altresì provato il versamento dell'importo di € 10.220,00 da parte della a titolo di “acconto per installazione con fornitura e posa in Pt_1
opera di 1 (uno) impianto fotovoltaico con potenza di 5.6 kw più batteria 10 kw” sull'immobile di proprietà dell'attrice, così come da fattura e contabile di pagamento allegati dalla IG.ra (v. all. 2 – ). Pt_1 Pt_1
Sicché, provata l'esistenza del rapporto tra le parti e l'avvenuto versamento dell'acconto da parte dell'attrice, sarebbe stato onere della parte convenuta provare l'adempimento, ovvero l'inadempimento per causa a sé non imputabile.
Secondo quanto evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, infatti, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova
Pag. 7 del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (cfr. SSUU, sentenza 30 ottobre 2001 n.
13533).
La mancata costituzione in giudizio ha vanificato di fatto detta opportunità per la società e per il socio accomandatario CP_1
, i quali, alla luce dell'esposizione dei fatti così come sopra Controparte_1
evidenziata e della documentazione allegata dalla parte attrice, risultano palesemente inadempienti.
Altra questione riguarda la richiesta avanzata da parte della Pt_1
circa il risarcimento delle spese sostenute per poter permettere l'installazione dell'impianto fotovoltaico, nonché del danno da mancato guadagno.
Anche tali richieste risultano certamente accoglibili alla luce del disposto di cui all'art. 1223 c.c., a norma del quale “il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Appare ivi del tutto evidente il nesso di causalità immediato e diretto intercorrente tra l'installazione dell'impianto di fotovoltaico e le pratiche poste in essere dall'Arch. e dall'Arch. . Tes_2 Tes_3
In entrambi i casi si tratta evidentemente di attività prodromiche e necessarie all'installazione dell'impianto fotovoltaico, laddove da un lato nella descrizione della parcella n. 212022 del 28.11.2022 e dell'avviso di parcella n. 072023 del 22.08.2023 di cui all'allegato 3 di parte attrice
(relative all'attività dell'Arch. , importo complessivo € 4.684,00) Tes_2
si legge rispettivamente “Onorario Professionale per incarico di redazione
C.I.L.A., Manutenzione Straordinaria, per smaltimento eternit e installazione pannelli fotovoltaici. Immobile sito nel comune di Portogruaro (VE) Corso
Martiri della Libertà n. 42 Foglio 26 Mapp. 308 sub 14” e “Onorario
Professionale per incarico di redazione C.I.L.A., Manutenzione
Straordinaria, Recupero tettoia con pannelli fotovoltaici. Immobile sito nel
Pag. 8 comune di Portogruaro (VE) Corso Martiri della Libertà n. 42 Foglio 26
Mapp. 308 sub 14”.
Dall'altro, nella parcella n. 112023 del 22.08.2023 di cui all'allegato 4 di parte attrice (relativa all'attività dell'Arch. , importo € 634,40) si Tes_3
legge espressamente nella descrizione “Onorario per pratica Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) relativamente ad immobile sito nel Comune di Portogruaro (VE) Corso Martiri della Libertà n. 42
Foglio 26 Mapp. 308 sub. 14”.
Sulle somme come sopra riconosciute a favore di parte attrice vanno applicati gli interessi legali, dalla data del 20 gennaio 2023 per l'importo pari a € 10.220,00 (diecimiladuecentoventi/00) e dalla domanda giudiziale per l'importo pari a € 5.318,40 (cinquemilatrecentodiciotto/00), fino all'effettivo saldo.
***
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accertato, per le ragioni di cui in parte motiva, l'inadempimento di parte convenuta, condanna la società Controparte_1 [...]
, in persona del liquidatore , nonché in solido il CP_2 Controparte_3
socio accomandatario , alla restituzione alla IG.ra Controparte_1 [...]
dell'importo di € 10.220,00 (diecimiladuecentoventi/00), Parte_1
oltre al risarcimento dei danni tutti patiti, pari a complessivi € 5.318,40
Pag. 9 (cinquemilatrecentodiciotto/00) per spese dei professionisti incaricati delle varie pratiche tecniche e amministrative propedeutiche all'installazione dell'impianto fotovoltaico, oltre agli interessi legali dalla data del 20 gennaio
2023 all'effettivo saldo per la somma pari a € 10.220,00
(diecimiladuecentoventi/00), e dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo per la somma pari a € 5.318,40 (cinquemilatrecentodiciotto/00);
2) condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere alla parte attrice le spese legali del presente procedimento che si liquidano in €
313,31 (trecentotredici/31) per spese e in € 3.906,55 (tremilanovecentosei/55) per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 26 settembre 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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