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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11382 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 26183/2022 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Aldo Aratro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26183/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) rapp.ti e difesi in virtù di
[...] C.F._2 procura in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Vincenzo Nazareno Barattolo
e NF VO presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Bacoli (NA), via Gaetano De Rosa, 97;
- Opponenti
E
(c.f.: – già e per Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 essa, quale mandataria, (c.f.: - Controparte_2 P.IVA_2 già ) rapp.ta e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa CP_3 di costituzione e risposta dall'avv. Marco Rossi presso il cui studio è elett.te dom.ta in Verona, v.lo S. Bernardino A;
- Opposta
Oggetto: contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da difese in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_3
- 1 - ingiuntivo n. 6032/2022 emesso in data 30.8.2022 dal Tribunale di Napoli, con il quale, su ricorso di , sono stati ingiunti in solido Controparte_1
(rispettivamente, debitore principale e coobbligato) di pagare a quest'ultima, quale cessionaria del credito di UB SP SR (a sua volta cessionaria del credito di ), la somma di euro 22.194,16 oltre interessi e spese Parte_4 del procedimento, a titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento per prestito personale intercorso in data 17.3.2009 tra gli ingiunti e . Hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In Parte_4 via principale e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'assoluto difetto di prova della titolarità del credito azionato in capo a e, per Controparte_4
l'effetto, la sua carenza di legittimazione attiva e, conseguentemente, accogliere la presente opposizione e revocare il Decreto Ingiuntivo n.
6032/2022 emesso dal Tribunale di Napoli, dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti a per il titolo azionato. 2) In via Controparte_4 subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del superiore motivo, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. 3) In ulteriore subordine, con riferimento alla posizione della Sig.ra Parte_2
, accertare e dichiarare la nullità dell'obbligazione di
[...]
"coobbligazione" per mancanza di causa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti hanno eccepito la carenza di titolarità credito azionato in capo alla opposta;
la prescrizione del diritto;
la nullità del contratto per mancanza di causa in riferimento alla opponente
[...]
l'insussistenza del credito per nullità delle clausole inerenti gli Pt_2 interessi corrispettivi e moratori, superiori alla soglia usura;
la mancata prova del credito ingiunto.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito Controparte_1
- 2 - l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione proposta, chiedendone il rigetto e insistendo nella propria domanda. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione, così come previsto dall'art. 5, D.Lgs. 28/2010; Nel merito: 3)
Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_1 confronti dei signori e della somma Parte_1 Parte_2 di € 22.194,16 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda monitoria sino al saldo, con condanna al pagamento;
4) Con vittoria di spese
e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%; 5) In via istruttoria – con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge – si producono: copia integrale del fascicolo monitorio (di cui si chiede comunque l'acquisizione e di cui si attesta la conformità all'originale); (All.
A) procura generale alle liti;
(doc. 1) certificato iscrizione LE
[...]
, (doc. 2) mandato Controparte_1 Controparte_5
, (doc. 3) UR LE;
(doc. 4) lista
[...] Controparte_2 crediti ceduti (doc. 5) lettera di DBT”.
La parte opposta ha dedotto di aver fornito idonea dimostrazione della pretesa creditoria azionata e della sua titolarità relativamente alla posizione creditoria stessa, evidenziando l'infondatezza delle doglianze degli opponenti e la circostanza che gli stessi non abbiano contestato il rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda e il loro mancato pagamento delle rate del finanziamento;
nonché l'assenza di alcuna usura originaria nella pattuizione e determinazione degli interessi corrispettivi e moratori.
- 3 - Con ordinanza 11.4.2023, emessa dal precedente titolare del fascicolo a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto “alla luce delle eccezioni sollevate dagli opponenti ed, in particolare, in merito alla prova della legittimazione attiva della ricorrente, che necessita di ulteriore approfondimento (non apparendo, allo stato degli atti, sufficientemente provata l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione in blocco indicate dalla ricorrente)”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. la causa, istruita documentalmente, è stata chiamata per la decisione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 4.11.2025 e, all'esito della discussione orale, riservata per la decisione ai sensi del terzo comma della disposizione richiamata.
L'opposizione è fondata e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato, atteso che appare fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva/carenza di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, sollevata dall'opponente.
Il presente giudizio, pertanto, in virtù del principio della ragione liquida, può essere deciso in punto di carenza titolarità del credito vantato in capo a . Controparte_1
La società ingiungente, invero, non ha fornito dimostrazione della sua titolarità del credito azionato in giudizio, quale asserita cessionaria del credito di UB SP SR, a sua volta già cessionaria del medesimo credito di . Parte_4
La giurisprudenza di legittimità ha efficacemente evidenziato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass.
- 4 - 4116/2016). Ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (cfr. Cass. s.u. 11650/2006) e, in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo (cfr.
Cass. 9250/2017; 15414/2017), “e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito” (cfr. in motivazione, Cass. 24798/2020).
Nella presente fattispecie, gli opponenti hanno esplicitamente eccepito, sin dall'atto di citazione in opposizione, che la società ingiungente non aveva fornito la prova idonea a dimostrare l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto delle cessioni allegate nel ricorso monitorio;
avendo specificamente contestato, circa il contratto di finanziamento posto a base della pretesa creditoria azionata in via monitoria, originariamente stipulato tra gli opponenti e , che il relativo credito oggetto di azione monitoria Parte_4 rientrasse nell'oggetto della cessione 11.1.2021 tra stipulata UB SP SR
e la società ingiungente.
Ed in effetti, il documento prodotto dalla parte opposta a dimostrazione dell'asserita intervenuta cessione del credito intervenuta con
UB SP SR (doc. 5) è una proposta di acquisto /in lingua inglese) in cui non è dato rinvenire alcun elemento atto a consentire l'individuazione del credito oggetto della scrittura (accettazione di proposta di cessione); né può sopperire a tale carenza il documento n. 4 prodotto in questa fase di opposizione, denominato “lista crediti ceduti”, trattandosi di una mera tabella/foglio excel privo di alcuna riferibilità, intestazione, sottoscrizione.
La parte opposta, inoltre, in relazione alla asserita cessione crediti in argomento, non ha prodotto neanche l'estratto di G.U. n. 136 del 16/11/2021, da essa stessa indicata nella comunicazione 1.11.2021 (doc. 6 fascicolo monitorio) ove si legge “Con la presente Le comunichiamo che, in data
01/11/2021, RUBICON SP S.R.L. ha ceduto a il Controparte_1 credito nei Suoi confronti, per un ammontare complessivo pari ad €
22.194,16 nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari
- 5 - individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs.
1.09.1993, n. 385, di cui è stata data pubblica notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 136 del 16/11/2021, con codice redazionale n. TX21AAB11840". Si è soltanto limitata a produrre la G.U. n.
143 dell'1.12.2018 (doc. 4 fascicolo monitorio) afferente, tuttavia, l'avviso di cessione tra UB SP SR e . Parte_4
A ciò, infine, aggiungasi che lo stesso “estratto conto” prodotto in fase monitoria (doc. 8) è un documento privo di firma e di alcuna riferibilità all'ipotetico redattore finanche nella intestazione.
A ben vedere, quindi, la parte opposta, pur nella consapevolezza del suo onere di dimostrare la titolarità del credito azionato, e nonostante lo specifico rilievo contenuto nella richiamata ordinanza 11.4.2023 circa la sua titolarità del credito azionato per effetto delle susseguitesi cessioni del credito, non ha tuttavia fornito prova di quanto ha allegato e dedotto sul punto con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Orbene, tali carenze non consentono di ritenere sufficientemente acquisita in giudizio l'effettiva titolarità in capo alla parte opposta della posizione creditoria azionata in via monitoria, ossia la titolarità del credito azionato nei confronti dell'opponente.
La parte opposta, insomma, pur avendo gli opponenti eccepito il difetto di legittimazione attiva sin dall'atto di citazione in opposizione e reiterato l'eccezione stessa con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha omesso di produrre, ai fini della prova della propria legittimazione sostanziale, su di essa incombente, sia il contratto di cessione dei crediti sia lo stesso avviso di cessione in G.U.
Né il credito azionato in via monitoria può desumersi da altri elementi o documenti in atti o prodotti in questa fase di opposizione, l'elenco crediti ceduti trattandosi di una mera “tabella” senza alcun riferimento, finanche grafico, alla pretesa creditoria oggetto di giudizio, da un lato, ed essendo stata altresì omesso la stessa G.U. di avviso di cessione crediti.
- 6 - Si deve pertanto ritenere che la cessione del credito tra UB SP
SR e la società ingiungente, da quest'ultima postulata non abbia avuto luogo ovvero non abbia mai acquisito efficacia, allo scopo evidenziando che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò nondimeno grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa. Infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264
c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito;
ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro ribadito il principio secondo cui l'estratto pubblicato in G.U. ex art. 58 t.u.b. – attività che, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c. è evidentemente estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al sol fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente (Cass. 22548/2018) – non è sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria.
In tale ottica si pone altresì la pronuncia n. 5857/22 della Suprema
Corte di Cassazione, ove è stato ribadito che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. “In materia di
- 7 - cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. pronuncia cit.). Ed è poi noto l'arresto delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 2951/2016, secondo cui “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
Del resto, l'opposizione a decreto ingiuntivo (che non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso) introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore ed è quindi gravato dell'onere della prova del credito azionato - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. 6528/00;
26782/16).
In definitiva, in ragione di quanto sin qui evidenziato, l'opposizione va accolta, restando assorbiti gli altri profili di opposizione dedotti dagli opponenti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta (sostanziale mancanza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione), con attribuzione agli avv.ti Vincenzo Nazareno Barattolo e NF VO, dichiaratisi
- 8 - anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 6032/2022 (r.g. n. 19294/2022) emesso in data 30.8.2022 dal Tribunale di Napoli;
- condanna , in persona del legale rapp.te p.t., alla Controparte_1 refusione delle spese di lite che liquida in euro 172,50 per esborsi ed euro
3.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 4.12.2025.
Il Giudice Onorario
dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
- 9 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Aldo Aratro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26183/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ) rapp.ti e difesi in virtù di
[...] C.F._2 procura in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Vincenzo Nazareno Barattolo
e NF VO presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Bacoli (NA), via Gaetano De Rosa, 97;
- Opponenti
E
(c.f.: – già e per Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 essa, quale mandataria, (c.f.: - Controparte_2 P.IVA_2 già ) rapp.ta e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa CP_3 di costituzione e risposta dall'avv. Marco Rossi presso il cui studio è elett.te dom.ta in Verona, v.lo S. Bernardino A;
- Opposta
Oggetto: contratti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da difese in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_3
- 1 - ingiuntivo n. 6032/2022 emesso in data 30.8.2022 dal Tribunale di Napoli, con il quale, su ricorso di , sono stati ingiunti in solido Controparte_1
(rispettivamente, debitore principale e coobbligato) di pagare a quest'ultima, quale cessionaria del credito di UB SP SR (a sua volta cessionaria del credito di ), la somma di euro 22.194,16 oltre interessi e spese Parte_4 del procedimento, a titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento per prestito personale intercorso in data 17.3.2009 tra gli ingiunti e . Hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In Parte_4 via principale e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'assoluto difetto di prova della titolarità del credito azionato in capo a e, per Controparte_4
l'effetto, la sua carenza di legittimazione attiva e, conseguentemente, accogliere la presente opposizione e revocare il Decreto Ingiuntivo n.
6032/2022 emesso dal Tribunale di Napoli, dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti a per il titolo azionato. 2) In via Controparte_4 subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del superiore motivo, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. 3) In ulteriore subordine, con riferimento alla posizione della Sig.ra Parte_2
, accertare e dichiarare la nullità dell'obbligazione di
[...]
"coobbligazione" per mancanza di causa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto nei suoi confronti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti hanno eccepito la carenza di titolarità credito azionato in capo alla opposta;
la prescrizione del diritto;
la nullità del contratto per mancanza di causa in riferimento alla opponente
[...]
l'insussistenza del credito per nullità delle clausole inerenti gli Pt_2 interessi corrispettivi e moratori, superiori alla soglia usura;
la mancata prova del credito ingiunto.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito Controparte_1
- 2 - l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione proposta, chiedendone il rigetto e insistendo nella propria domanda. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione, così come previsto dall'art. 5, D.Lgs. 28/2010; Nel merito: 3)
Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_1 confronti dei signori e della somma Parte_1 Parte_2 di € 22.194,16 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda monitoria sino al saldo, con condanna al pagamento;
4) Con vittoria di spese
e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%; 5) In via istruttoria – con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge – si producono: copia integrale del fascicolo monitorio (di cui si chiede comunque l'acquisizione e di cui si attesta la conformità all'originale); (All.
A) procura generale alle liti;
(doc. 1) certificato iscrizione LE
[...]
, (doc. 2) mandato Controparte_1 Controparte_5
, (doc. 3) UR LE;
(doc. 4) lista
[...] Controparte_2 crediti ceduti (doc. 5) lettera di DBT”.
La parte opposta ha dedotto di aver fornito idonea dimostrazione della pretesa creditoria azionata e della sua titolarità relativamente alla posizione creditoria stessa, evidenziando l'infondatezza delle doglianze degli opponenti e la circostanza che gli stessi non abbiano contestato il rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda e il loro mancato pagamento delle rate del finanziamento;
nonché l'assenza di alcuna usura originaria nella pattuizione e determinazione degli interessi corrispettivi e moratori.
- 3 - Con ordinanza 11.4.2023, emessa dal precedente titolare del fascicolo a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto “alla luce delle eccezioni sollevate dagli opponenti ed, in particolare, in merito alla prova della legittimazione attiva della ricorrente, che necessita di ulteriore approfondimento (non apparendo, allo stato degli atti, sufficientemente provata l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni di cessione in blocco indicate dalla ricorrente)”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. la causa, istruita documentalmente, è stata chiamata per la decisione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 4.11.2025 e, all'esito della discussione orale, riservata per la decisione ai sensi del terzo comma della disposizione richiamata.
L'opposizione è fondata e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato, atteso che appare fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva/carenza di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, sollevata dall'opponente.
Il presente giudizio, pertanto, in virtù del principio della ragione liquida, può essere deciso in punto di carenza titolarità del credito vantato in capo a . Controparte_1
La società ingiungente, invero, non ha fornito dimostrazione della sua titolarità del credito azionato in giudizio, quale asserita cessionaria del credito di UB SP SR, a sua volta già cessionaria del medesimo credito di . Parte_4
La giurisprudenza di legittimità ha efficacemente evidenziato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass.
- 4 - 4116/2016). Ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (cfr. Cass. s.u. 11650/2006) e, in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo (cfr.
Cass. 9250/2017; 15414/2017), “e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito” (cfr. in motivazione, Cass. 24798/2020).
Nella presente fattispecie, gli opponenti hanno esplicitamente eccepito, sin dall'atto di citazione in opposizione, che la società ingiungente non aveva fornito la prova idonea a dimostrare l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto delle cessioni allegate nel ricorso monitorio;
avendo specificamente contestato, circa il contratto di finanziamento posto a base della pretesa creditoria azionata in via monitoria, originariamente stipulato tra gli opponenti e , che il relativo credito oggetto di azione monitoria Parte_4 rientrasse nell'oggetto della cessione 11.1.2021 tra stipulata UB SP SR
e la società ingiungente.
Ed in effetti, il documento prodotto dalla parte opposta a dimostrazione dell'asserita intervenuta cessione del credito intervenuta con
UB SP SR (doc. 5) è una proposta di acquisto /in lingua inglese) in cui non è dato rinvenire alcun elemento atto a consentire l'individuazione del credito oggetto della scrittura (accettazione di proposta di cessione); né può sopperire a tale carenza il documento n. 4 prodotto in questa fase di opposizione, denominato “lista crediti ceduti”, trattandosi di una mera tabella/foglio excel privo di alcuna riferibilità, intestazione, sottoscrizione.
La parte opposta, inoltre, in relazione alla asserita cessione crediti in argomento, non ha prodotto neanche l'estratto di G.U. n. 136 del 16/11/2021, da essa stessa indicata nella comunicazione 1.11.2021 (doc. 6 fascicolo monitorio) ove si legge “Con la presente Le comunichiamo che, in data
01/11/2021, RUBICON SP S.R.L. ha ceduto a il Controparte_1 credito nei Suoi confronti, per un ammontare complessivo pari ad €
22.194,16 nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari
- 5 - individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs.
1.09.1993, n. 385, di cui è stata data pubblica notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 136 del 16/11/2021, con codice redazionale n. TX21AAB11840". Si è soltanto limitata a produrre la G.U. n.
143 dell'1.12.2018 (doc. 4 fascicolo monitorio) afferente, tuttavia, l'avviso di cessione tra UB SP SR e . Parte_4
A ciò, infine, aggiungasi che lo stesso “estratto conto” prodotto in fase monitoria (doc. 8) è un documento privo di firma e di alcuna riferibilità all'ipotetico redattore finanche nella intestazione.
A ben vedere, quindi, la parte opposta, pur nella consapevolezza del suo onere di dimostrare la titolarità del credito azionato, e nonostante lo specifico rilievo contenuto nella richiamata ordinanza 11.4.2023 circa la sua titolarità del credito azionato per effetto delle susseguitesi cessioni del credito, non ha tuttavia fornito prova di quanto ha allegato e dedotto sul punto con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Orbene, tali carenze non consentono di ritenere sufficientemente acquisita in giudizio l'effettiva titolarità in capo alla parte opposta della posizione creditoria azionata in via monitoria, ossia la titolarità del credito azionato nei confronti dell'opponente.
La parte opposta, insomma, pur avendo gli opponenti eccepito il difetto di legittimazione attiva sin dall'atto di citazione in opposizione e reiterato l'eccezione stessa con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha omesso di produrre, ai fini della prova della propria legittimazione sostanziale, su di essa incombente, sia il contratto di cessione dei crediti sia lo stesso avviso di cessione in G.U.
Né il credito azionato in via monitoria può desumersi da altri elementi o documenti in atti o prodotti in questa fase di opposizione, l'elenco crediti ceduti trattandosi di una mera “tabella” senza alcun riferimento, finanche grafico, alla pretesa creditoria oggetto di giudizio, da un lato, ed essendo stata altresì omesso la stessa G.U. di avviso di cessione crediti.
- 6 - Si deve pertanto ritenere che la cessione del credito tra UB SP
SR e la società ingiungente, da quest'ultima postulata non abbia avuto luogo ovvero non abbia mai acquisito efficacia, allo scopo evidenziando che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò nondimeno grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa. Infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264
c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito;
ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro ribadito il principio secondo cui l'estratto pubblicato in G.U. ex art. 58 t.u.b. – attività che, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c. è evidentemente estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al sol fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente (Cass. 22548/2018) – non è sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria.
In tale ottica si pone altresì la pronuncia n. 5857/22 della Suprema
Corte di Cassazione, ove è stato ribadito che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. “In materia di
- 7 - cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. pronuncia cit.). Ed è poi noto l'arresto delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 2951/2016, secondo cui “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
Del resto, l'opposizione a decreto ingiuntivo (che non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso) introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore ed è quindi gravato dell'onere della prova del credito azionato - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. 6528/00;
26782/16).
In definitiva, in ragione di quanto sin qui evidenziato, l'opposizione va accolta, restando assorbiti gli altri profili di opposizione dedotti dagli opponenti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta (sostanziale mancanza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione), con attribuzione agli avv.ti Vincenzo Nazareno Barattolo e NF VO, dichiaratisi
- 8 - anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 6032/2022 (r.g. n. 19294/2022) emesso in data 30.8.2022 dal Tribunale di Napoli;
- condanna , in persona del legale rapp.te p.t., alla Controparte_1 refusione delle spese di lite che liquida in euro 172,50 per esborsi ed euro
3.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 4.12.2025.
Il Giudice Onorario
dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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