Articolo 1 della Legge 6 agosto 1967, n. 700
Articolo 2
Versione
2 settembre 1967
Art. 1.
La Banca nazionale delle comunicazioni - gia' Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, costituito con regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574 , convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152 , convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739 - e' un Ente autonomo con personalita' giuridica pubblica, con sede legale e direzione generale in Roma.
Entrata in vigore il 2 settembre 1967