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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8955 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 03.12.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 19883/2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 residente a Napoli al Vicoletto delle Nocelle 6, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Carminuccia Marcarelli (C.F.: ) e C.F._2 Marco Ferrara (C.F.: ) presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._3 in Napoli alla Via Sant'Arcangelo a Baiano n.19;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv.to Anna Di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 21.03.2023 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di invalidità parziale o la pensione di invalidità civile ex L. 118/71; negati i benefici in via amministrativa ha, quindi, proposto, in data 24.04.2024, ricorso per A.T.P. recante n. RG 9943/2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al 49%. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario per il diritto all'assegno mensile di invalidità parziale o alla pensione di inabilità, con vittoria delle spese di lite. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente.
*
1 Nel caso di specie, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe sottostimato le affezioni riscontrate e, conseguentemente, il complessivo tasso invalidante. L'ausiliare nominato nella fase di ATP, dott. sulla base dell'esame della Persona_1 documentazione sanitaria esibita nonché delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha dichiarato l'istante affetta dalle seguenti patologie:
“• Apparato cardiovascolare: pregressa SCA nel 2015, Controparte_2 ipertensione arteriosa, valutazione analogica, seguendo il giudizio commissionale, al più con codice 6445
• Apparato respiratorio: bronchite in forte fumatrice, buona saturazione in aa, non segni di scompenso, non valutabile ai sensi dell'art. 5 D.L. 509/1988
• Apparato endocrino-metabolico: distiroidismo in trattamento con Eutirox, compenso clinico, non valutabile ai sensi dell'art. 5 D.L. 509/1988
• Apparato muscolo-scheletrico: artrosi polidistrettuale, assottigliamento e disidratazione dei dischi intersomatici da L1-2 ad L4-5, stenosi canalare e foraminale bilaterale da artrosi interapofisaria, esiti di erniotomia discale L4-L5 (4-5 aa fa), valutazione analogica proporzionale con codice 7010
• Apparato psichiatrico: depressione, nessuna documentazione o evidenza clinica di rilievo, non valutabile ai sensi dell'art. 5 D.L. 509/1988”. Con riferimento alla valutazione delle patologie ritenute rilevanti:
- l'ipertensione arteriosa, classificata come CORONOPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA), è stata ascritta per analogia al codice 6445, con grado invalidante del 15%,
- l'artrosi polidistrettuale, inquadrata nella ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE, è stata ascritta per analogia al codice 7010, con grado invalidante del 40%. Tutto ciò premesso, il CTU, precisato che “Non sono sofferte e documentate ulteriori patologie o condizioni cliniche causa di menomazioni la cui valutazione possa influire sul risultato del calcolo dell'invalidità”, ha concluso individuando, in base al calcolo riduzionistico, un complessivo tasso di invalidità a carico della ricorrente del 49%. L'istante, in sede di opposizione, ha lamentato l'erroneità dell'elaborato peritale, ritenendo il giudizio medico legale espresso dal CTU insufficiente in relazione alla valutazione delle patologie sofferte. In particolare, la ricorrente ha dedotto che le patologie sofferte “e le difficoltà derivanti, già da sole determinerebbero la concessione della indennità di accompagnamento a far data addirittura precedente alla domanda poiché le patologie unite alle altre, difficoltà a deambulare unita alla difficoltà di movimento unita alla difficoltà di provvedere alla pulizia personale particolare dovuta alla incontinenza sfinterica, determinano un quadro chiaro ed inconfondibile : la ricorrente non è in grado di attendere agli atti quotidiani della vita ed ha bisogno di assistenza continua”. Orbene, va osservato preliminarmente che, come esposto in fatto, la domanda amministrativa presentata dall'istante, che ha dato luogo al procedimento di ATP e, all'esito, al presente giudizio di opposizione, non ha avuto ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, bensì quello per l'assegno mensile di invalidità parziale o la pensione di inabilità totale. Ne consegue che ogni disquisizione in relazione alla impossibilità di deambulare e di attendere agli atti della vita quotidiana, quali presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sono inconferenti al caso di specie. Ciò posto, si evidenzia che l'opponente non ha invocato l'applicazione di codici diversi rispetto a quelli applicati dal consulente con riferimento alle patologie riscontate e non ha individuato maggiori percentuali invalidanti né indicato elementi e /o ragioni per ritenere viziata la valutazione operata dal CTU. Ad ogni buon conto, come emerge dalla perizia in atti, il CTU ha compiutamente valutato il complessivo quadro clinico della ricorrente, avendo eseguito un accurato esame clinico obiettivo e verificato tutta la documentazione sanitaria depositata, precisando che la perizianda, al momento della visita peritale, versa in buone condizioni di salute generale. In particolare, dall'esame obiettivo generale eseguito, l'ausiliare ha verificato quanto segue:
“giunge allo studio con accompagnatore e busto ortopedico lombare steccato, si muove con lieve impaccio, rimuove senza particolare difficoltà scarpe e soprabito. Orientamento: buono nello spazio, nel tempo e nella persona;
buona la coordinazione motoria anche fine: sufficiente destrezza ad ambo le mani. Ragionamento critico: buono, l'ideazione è congrua, comprende le domande poste ed i comandi impartiti, fornendo risposte verbali e motorie coerenti. Umore: lieve flessione del tono dell'umore che risulta improntato alla autocommiserazione. Atteggiamento: collaborante. Facies: composita. STAZIONE ERETTA PROLUNGATA: autonoma ed efficiente. Romberg: negativo. DEAMBULAZIONE: con zoppia di fuga;
efficace in ambito domestico ed extra-domestico. PASSAGGI POSTURALI: dalla posizione assisa all'ortostasi: autonomo senza difficoltà e dalla posizione supina a quella assisa: autonomo con lieve difficoltà. Peso (Kg): 72. Altezza (cm): 155. BMI: 29,9687825182102 (sovrappeso). Polso: valido. Frequenza cardiaca: regolare. Respiro: eupnoico a riposo e durante il modesto impegno funzionale richiesto durante la visita. FVT: normo-trasmesso. Auscultazione: murmure aspro alle basi. SpO2 in aa: 97%. Vista: sufficiente alla percezione e interazione con l'ambiente. Udito e fonazione: ode la normale voce di conversazione, produzione vocale agevole, comprensibile, normofonica. Cute e mucose: NDR. Bocca: NDR. Addome: trattabile alla palpazione superficiale e profonda. Murphy: negativa”. Ed ancora, dall'esame obiettivo locale è emerso: “Ispezione: reticoli venosi superficiali e teleangectasie agli aaii;
cicatrice chirurgica;
alluce valgo bilaterale. Palpazione delle caviglie: non dolente, non edema. Palpazione del rachide: punti di Delitala diffusamente dolenti ed in particolare al tratto lombare + + -. Palpazione delle ginocchia: non dolente. Mobilizzazione delle spalle: dolente + - - -. Mobilizzazione delle anche: dolente + - - -. Mobilità polsi e mani: normale. Mobilità gomiti: normale. Mobilità spalle: ridotta ai gradi estremi. Mobilità anche: ridotta ai gradi estremi. Mobilità ginocchia: ridotta ai gradi estremi. Mobilità caviglie e piedi: ridotta ai gradi estremi. Mobilità rachide e capo: ridotta di 1/3. Motilità arti superiori: conservata. Motilità tronco: conservata. Motilità arti inferiori: conservata. Trofismo muscolare aass: normale. Trofismo muscolare aaii: normale. ROT achillei: normo-elicitabili e simmetrici. ROT bicipitali: normo-elicitabili e simmetrici. ROT rotulei: normo-elicitabili e simmetrici”. Va osservato, dunque, che l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, essendosi limitato a dedurre una diversa stima delle patologie riscontrate tale da raggiungere la percentuale necessaria al riconoscimento dei benefici assistenziali secondo una diversa e più grave prospettazione. Non si rinvengono, invero, contraddizioni tra le conclusioni cui è giunto il CTU e la documentazione medica in atti, esaminata nella sua globalità; la valutazione del c.t.u. appare corretta altresì sotto il profilo metodologico, le conclusioni adeguatamente motivate e logicamente articolate. Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano infatti chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici allegati e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni del ricorrente. Va ricordato al riguardo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
* La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso in opposizione. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' NAPOLI, 03.12.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 03.12.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 19883/2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 residente a Napoli al Vicoletto delle Nocelle 6, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Carminuccia Marcarelli (C.F.: ) e C.F._2 Marco Ferrara (C.F.: ) presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._3 in Napoli alla Via Sant'Arcangelo a Baiano n.19;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv.to Anna Di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 21.03.2023 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di invalidità parziale o la pensione di invalidità civile ex L. 118/71; negati i benefici in via amministrativa ha, quindi, proposto, in data 24.04.2024, ricorso per A.T.P. recante n. RG 9943/2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al 49%. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario per il diritto all'assegno mensile di invalidità parziale o alla pensione di inabilità, con vittoria delle spese di lite. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente.
*
1 Nel caso di specie, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe sottostimato le affezioni riscontrate e, conseguentemente, il complessivo tasso invalidante. L'ausiliare nominato nella fase di ATP, dott. sulla base dell'esame della Persona_1 documentazione sanitaria esibita nonché delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha dichiarato l'istante affetta dalle seguenti patologie:
“• Apparato cardiovascolare: pregressa SCA nel 2015, Controparte_2 ipertensione arteriosa, valutazione analogica, seguendo il giudizio commissionale, al più con codice 6445
• Apparato respiratorio: bronchite in forte fumatrice, buona saturazione in aa, non segni di scompenso, non valutabile ai sensi dell'art. 5 D.L. 509/1988
• Apparato endocrino-metabolico: distiroidismo in trattamento con Eutirox, compenso clinico, non valutabile ai sensi dell'art. 5 D.L. 509/1988
• Apparato muscolo-scheletrico: artrosi polidistrettuale, assottigliamento e disidratazione dei dischi intersomatici da L1-2 ad L4-5, stenosi canalare e foraminale bilaterale da artrosi interapofisaria, esiti di erniotomia discale L4-L5 (4-5 aa fa), valutazione analogica proporzionale con codice 7010
• Apparato psichiatrico: depressione, nessuna documentazione o evidenza clinica di rilievo, non valutabile ai sensi dell'art. 5 D.L. 509/1988”. Con riferimento alla valutazione delle patologie ritenute rilevanti:
- l'ipertensione arteriosa, classificata come CORONOPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA), è stata ascritta per analogia al codice 6445, con grado invalidante del 15%,
- l'artrosi polidistrettuale, inquadrata nella ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE, è stata ascritta per analogia al codice 7010, con grado invalidante del 40%. Tutto ciò premesso, il CTU, precisato che “Non sono sofferte e documentate ulteriori patologie o condizioni cliniche causa di menomazioni la cui valutazione possa influire sul risultato del calcolo dell'invalidità”, ha concluso individuando, in base al calcolo riduzionistico, un complessivo tasso di invalidità a carico della ricorrente del 49%. L'istante, in sede di opposizione, ha lamentato l'erroneità dell'elaborato peritale, ritenendo il giudizio medico legale espresso dal CTU insufficiente in relazione alla valutazione delle patologie sofferte. In particolare, la ricorrente ha dedotto che le patologie sofferte “e le difficoltà derivanti, già da sole determinerebbero la concessione della indennità di accompagnamento a far data addirittura precedente alla domanda poiché le patologie unite alle altre, difficoltà a deambulare unita alla difficoltà di movimento unita alla difficoltà di provvedere alla pulizia personale particolare dovuta alla incontinenza sfinterica, determinano un quadro chiaro ed inconfondibile : la ricorrente non è in grado di attendere agli atti quotidiani della vita ed ha bisogno di assistenza continua”. Orbene, va osservato preliminarmente che, come esposto in fatto, la domanda amministrativa presentata dall'istante, che ha dato luogo al procedimento di ATP e, all'esito, al presente giudizio di opposizione, non ha avuto ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, bensì quello per l'assegno mensile di invalidità parziale o la pensione di inabilità totale. Ne consegue che ogni disquisizione in relazione alla impossibilità di deambulare e di attendere agli atti della vita quotidiana, quali presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sono inconferenti al caso di specie. Ciò posto, si evidenzia che l'opponente non ha invocato l'applicazione di codici diversi rispetto a quelli applicati dal consulente con riferimento alle patologie riscontate e non ha individuato maggiori percentuali invalidanti né indicato elementi e /o ragioni per ritenere viziata la valutazione operata dal CTU. Ad ogni buon conto, come emerge dalla perizia in atti, il CTU ha compiutamente valutato il complessivo quadro clinico della ricorrente, avendo eseguito un accurato esame clinico obiettivo e verificato tutta la documentazione sanitaria depositata, precisando che la perizianda, al momento della visita peritale, versa in buone condizioni di salute generale. In particolare, dall'esame obiettivo generale eseguito, l'ausiliare ha verificato quanto segue:
“giunge allo studio con accompagnatore e busto ortopedico lombare steccato, si muove con lieve impaccio, rimuove senza particolare difficoltà scarpe e soprabito. Orientamento: buono nello spazio, nel tempo e nella persona;
buona la coordinazione motoria anche fine: sufficiente destrezza ad ambo le mani. Ragionamento critico: buono, l'ideazione è congrua, comprende le domande poste ed i comandi impartiti, fornendo risposte verbali e motorie coerenti. Umore: lieve flessione del tono dell'umore che risulta improntato alla autocommiserazione. Atteggiamento: collaborante. Facies: composita. STAZIONE ERETTA PROLUNGATA: autonoma ed efficiente. Romberg: negativo. DEAMBULAZIONE: con zoppia di fuga;
efficace in ambito domestico ed extra-domestico. PASSAGGI POSTURALI: dalla posizione assisa all'ortostasi: autonomo senza difficoltà e dalla posizione supina a quella assisa: autonomo con lieve difficoltà. Peso (Kg): 72. Altezza (cm): 155. BMI: 29,9687825182102 (sovrappeso). Polso: valido. Frequenza cardiaca: regolare. Respiro: eupnoico a riposo e durante il modesto impegno funzionale richiesto durante la visita. FVT: normo-trasmesso. Auscultazione: murmure aspro alle basi. SpO2 in aa: 97%. Vista: sufficiente alla percezione e interazione con l'ambiente. Udito e fonazione: ode la normale voce di conversazione, produzione vocale agevole, comprensibile, normofonica. Cute e mucose: NDR. Bocca: NDR. Addome: trattabile alla palpazione superficiale e profonda. Murphy: negativa”. Ed ancora, dall'esame obiettivo locale è emerso: “Ispezione: reticoli venosi superficiali e teleangectasie agli aaii;
cicatrice chirurgica;
alluce valgo bilaterale. Palpazione delle caviglie: non dolente, non edema. Palpazione del rachide: punti di Delitala diffusamente dolenti ed in particolare al tratto lombare + + -. Palpazione delle ginocchia: non dolente. Mobilizzazione delle spalle: dolente + - - -. Mobilizzazione delle anche: dolente + - - -. Mobilità polsi e mani: normale. Mobilità gomiti: normale. Mobilità spalle: ridotta ai gradi estremi. Mobilità anche: ridotta ai gradi estremi. Mobilità ginocchia: ridotta ai gradi estremi. Mobilità caviglie e piedi: ridotta ai gradi estremi. Mobilità rachide e capo: ridotta di 1/3. Motilità arti superiori: conservata. Motilità tronco: conservata. Motilità arti inferiori: conservata. Trofismo muscolare aass: normale. Trofismo muscolare aaii: normale. ROT achillei: normo-elicitabili e simmetrici. ROT bicipitali: normo-elicitabili e simmetrici. ROT rotulei: normo-elicitabili e simmetrici”. Va osservato, dunque, che l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, essendosi limitato a dedurre una diversa stima delle patologie riscontrate tale da raggiungere la percentuale necessaria al riconoscimento dei benefici assistenziali secondo una diversa e più grave prospettazione. Non si rinvengono, invero, contraddizioni tra le conclusioni cui è giunto il CTU e la documentazione medica in atti, esaminata nella sua globalità; la valutazione del c.t.u. appare corretta altresì sotto il profilo metodologico, le conclusioni adeguatamente motivate e logicamente articolate. Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano infatti chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici allegati e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni del ricorrente. Va ricordato al riguardo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
* La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso in opposizione. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' NAPOLI, 03.12.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante