TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2073/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2073/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. ADRIANA GIUSEPPA MADDALENA SATTA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di col patrocinio dell'avv. PASQUALE FADDA CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
PER ENTRAMBE LE PARTI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Sassari, contrariis rejectis, così giudicare.
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20.08.2000, in Porto Torres (SS), mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del predetto Comune;
2. Le auto di proprietà del Sig. e della Sig.ra Pt_1 CP_1 rimarranno intestate ai rispettivi proprietari che ovviamente cureranno la manutenzione e ogni altro adempimento relativo;
3. Revocare il contributo di mantenimento, anche per quanto riguarda le eventuali spese straordinarie, a favore della IG maggiorenne, tenuto conto che attualmente sta lavorando, impregiudicato il diritto a richiedere nuovamente l'assegno nel caso decida di riprendere gli studi”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 settembre 2024 chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto in Porto Torres il 20 agosto 2000 con unione dalla CP_1 quale era nata la IG il 6 luglio 2004, residente presso la madre. _1
Esponeva che dalla data della separazione consensuale, omologata con provvedimento del 28 giugno
2019 da questo tribunale, la loro convivenza matrimoniale non era più ripresa e ricorrevano le condizioni per la pronuncia di divorzio.
pagina 1 di 2 Esponeva che la IG , con cui non riusciva ad avere contatti, aveva lasciato gli studi ed era _1 ormai da tempo maggiorenne, concludendo quindi affinché non fosse previsto a suo carico alcun contributo per il mantenimento della ragazza, o in subordine perché ne fosse congruamente ridotto l'importo.
Si costituiva la resistente e, non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava tuttavia la ricorrenza delle condizioni per disporre la sollecitata revoca dell'assegno di mantenimento in favore di , _1 confermando come ella reperisse solo occupazioni saltuarie ed occasionali, vivendo ancora presso la dimora materna.
Lamentava inoltre che il non versava con puntualità il contributo a suo carico né partecipava alle Pt_1 spese straordinarie necessarie nell'interesse della IG e concludeva per la conferma delle condizioni omologate in sede di separazione.
Nelle more del procedimento le parti rappresentavano come la IG avesse reperito un'occupazione con contratto a tempo determinato, sebbene avesse in animo di riprendere in futuro il suo percorso di studi, e pervenivano alla formulazione delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
La causa era quindi rimessa al collegio per la decisione all'udienza cartolare dell'8 aprile 2025, sulle riferite conclusioni confermate dalle parti.
Tanto premesso, ritiene il collegio che ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente decorso dalla data dell'udienza presidenziale il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che indiscussa, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento della domanda principale, va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Quanto agli altri provvedimenti, il collegio ritiene di confermare il contenuto degli accordi conseguiti dalle parti, non emergendo ragioni ostative al recepimento delle loro comuni conclusioni.
Le spese sono interamente compensate, in ragione della definizione concordata della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Porto Torres il 20 agosto 2000
(n.55, P.2 S. A, vol. U) tra nato il [...] a [...] e Parte_1 CP_1 nata il [...] a [...], alle condizioni riportate in epigrafe da intendersi qui
[...] interamente trascritte.
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Porto Torres per l'annotazione della sentenza.
Sassari 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2073/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. ADRIANA GIUSEPPA MADDALENA SATTA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di col patrocinio dell'avv. PASQUALE FADDA CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
PER ENTRAMBE LE PARTI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Sassari, contrariis rejectis, così giudicare.
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20.08.2000, in Porto Torres (SS), mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del predetto Comune;
2. Le auto di proprietà del Sig. e della Sig.ra Pt_1 CP_1 rimarranno intestate ai rispettivi proprietari che ovviamente cureranno la manutenzione e ogni altro adempimento relativo;
3. Revocare il contributo di mantenimento, anche per quanto riguarda le eventuali spese straordinarie, a favore della IG maggiorenne, tenuto conto che attualmente sta lavorando, impregiudicato il diritto a richiedere nuovamente l'assegno nel caso decida di riprendere gli studi”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 settembre 2024 chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto in Porto Torres il 20 agosto 2000 con unione dalla CP_1 quale era nata la IG il 6 luglio 2004, residente presso la madre. _1
Esponeva che dalla data della separazione consensuale, omologata con provvedimento del 28 giugno
2019 da questo tribunale, la loro convivenza matrimoniale non era più ripresa e ricorrevano le condizioni per la pronuncia di divorzio.
pagina 1 di 2 Esponeva che la IG , con cui non riusciva ad avere contatti, aveva lasciato gli studi ed era _1 ormai da tempo maggiorenne, concludendo quindi affinché non fosse previsto a suo carico alcun contributo per il mantenimento della ragazza, o in subordine perché ne fosse congruamente ridotto l'importo.
Si costituiva la resistente e, non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava tuttavia la ricorrenza delle condizioni per disporre la sollecitata revoca dell'assegno di mantenimento in favore di , _1 confermando come ella reperisse solo occupazioni saltuarie ed occasionali, vivendo ancora presso la dimora materna.
Lamentava inoltre che il non versava con puntualità il contributo a suo carico né partecipava alle Pt_1 spese straordinarie necessarie nell'interesse della IG e concludeva per la conferma delle condizioni omologate in sede di separazione.
Nelle more del procedimento le parti rappresentavano come la IG avesse reperito un'occupazione con contratto a tempo determinato, sebbene avesse in animo di riprendere in futuro il suo percorso di studi, e pervenivano alla formulazione delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
La causa era quindi rimessa al collegio per la decisione all'udienza cartolare dell'8 aprile 2025, sulle riferite conclusioni confermate dalle parti.
Tanto premesso, ritiene il collegio che ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente decorso dalla data dell'udienza presidenziale il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, oltre che indiscussa, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento della domanda principale, va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Quanto agli altri provvedimenti, il collegio ritiene di confermare il contenuto degli accordi conseguiti dalle parti, non emergendo ragioni ostative al recepimento delle loro comuni conclusioni.
Le spese sono interamente compensate, in ragione della definizione concordata della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Porto Torres il 20 agosto 2000
(n.55, P.2 S. A, vol. U) tra nato il [...] a [...] e Parte_1 CP_1 nata il [...] a [...], alle condizioni riportate in epigrafe da intendersi qui
[...] interamente trascritte.
Compensa interamente le spese.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Porto Torres per l'annotazione della sentenza.
Sassari 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 2 di 2