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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4711 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Annaresia Coppola ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Scafati alla Via Abate Cuomo n. 9; parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Fiore ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Sarno alla Via Pietro Marmino n. 2; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.10.2020, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 03.06.2002 e che, dall'unione Controparte_1 coniugale, erano nati tre figli (in data 05.04.2003), (in data 13.10.2006) e Per_1 Per_2
(in data 30.10.2007). Esponeva, altresì, che il Tribunale di Nocera Inferiore aveva Per_3 omologato la separazione personale dei coniugi con decreto pubblicato in data 27.03.2019 e che, da quel momento, non era stata più ripresa la comunione dei coniugi. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi l'affidamento esclusivo dei figli (tutti minorenni all'epoca del ricorso) ed obbligarsi il coniuge resistente a versare la somma mensile di €. 600,00 per il mantenimento della prole oltre al 50% delle spese straordinarie. All'uopo, rappresentava che il resistente non aveva rispettato le condizioni stabilite in sede di separazione e che, al contempo, si era disinteressato dei bisogni (morali e materiali) della prole, non avendo corrisposto alcuna somma per il loro mantenimento;
da ultimo, rappresentava che il resistente aveva posto in essere comportamenti di alienazione della figura genitoriale materna.
Con memoria difensiva depositata in data 19.04.2021, si costituiva in Controparte_1 giudizio e chiedeva che – unitamente alla pronuncia di divorzio – fosse disposto l'affidamento condiviso della prole con collocamento privilegiata presso di sé e con regolamentazione del diritto di visita della ricorrente;
al contempo, chiedeva che la fosse tenuta a Pt_1 corrispondere una somma per il mantenimento della prole oltre alla metà delle spese straordinarie. All'uopo, deduceva di non aver mai impedito alla ricorrente di avere rapporti con i figli, in quanto questi ultimi avevano deciso di loro iniziativa di non incontrarla e di trasferirsi a vivere nell'abitazione del padre dal 2019; in aggiunta, deduceva di aver sempre provveduto al mantenimento della prole e che vi aveva provveduto in via esclusiva da quanto i figli si erano trasferiti a vivere presso di sé.
All'udienza del 27.11.2024 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa veniva assunta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione conclusosi con decreto di omologa dei relativi patti (cfr. copia decreto di omologa allegata al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto. Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Passando alle statuizioni riguardanti la prole va premesso che e sono Per_1 Per_2 diventati maggiorenni nelle more del procedimento;
pertanto, nessuna statuizione potrà essere adottata dal Tribunale in merito all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita, in quanto sono liberi di autodeterminarsi nella relazione con ciascun genitore.
Al contempo, e pacifico – poiche incontestato – che sia anche diventato Per_1 economicamente autosufficiente, avendo iniziato a lavorare come operario e percependo una retribuzione mensile di circa €. 1.500,00 (v. ordinanza depositata in data 16.11.2022 nonche relazione dei Servizi Sociali depositata in data 24.11.2023).
Quanto invece al figlio , va confermata l'ordinanza depositata in data 14.12.2023, con Per_3 conseguente affidamento esclusivo del minore alla madre, non essendo emerse nel corso del giudizio i presupposti per ripristinare il regime di affidamento condiviso.
Infatti, il resistente con la sua condotta ha mostrato nel corso dell'intero giudizio di non essere idoneo allo svolgimento del suo ruolo genitoriale e di non essere in grado di coltivare un sano ed equilibrato rapporto con la prole.
Le scarse competenze genitoriali dello sono state evidenziate dal consulente CP_1
d'ufficio che evidenziato una difficoltà nel riconoscere i bisogni emotivi del figlio, non essendo in grado di garantirgli un adeguato supporto.
Inoltre, non ha alcun rapporto con il genitore ed ha riferito di aver paura di lui a Per_3 seguito dei comportamenti minacciosi e violenti posti in essere nei suoi confronti e nei confronti della SO Per_2
Tanto è emerso dalle dichiarazioni rese sia dal curatore speciale che direttamente dal minore nel corso dell'udienza celebrata in data 09.03.2023.
In particolare, ha dichiarato quanto segue: “il rapporto con papà non va bene, non mi Per_3 piace come mi tratta. In particolare, mi tratta come un bambino piccolo, mi dice di no quando gli chiedo di uscire con gli amici, parla male di mia madre e della sua famiglia, oltre che di mio EL più grande (...) Pertanto, preferisco stare con lei. Quando mi capita qualcosa di brutto (a scuola o di litigare con gli amici), la racconto solo a mamma;
sono quattro anni e mezzo che voglio stare con lei e non voglio andare da mio padre. Ci vado solo perché sono obbligato ma non vorrei proprio vederlo (…) Anche mia SO vuole stare con mamma ma papà le dice cosa fare e cosa dire anche contro la mamma;
infatti, due settimane fa, è capitato che - durante una Per_2 delle sue crisi determinate dalla malattia di cui è affetta - voleva tornare da mamma ma papà non glielo ha permesso. Viceversa, quando capita che vuole andare da papà, mamma Per_2 subito la riaccompagna. Non ho paura di mio padre ma talvolta lui dice che se mio EL grande o mia madre fanno qualcosa, allora prendere qualcosa dalla macchina e con questa potrebbe far succedere qualcosa di brutto. Pertanto, non posso escludere possa farci qualcosa di male” (v. verbale di udienza del 09.03.2023).
Anche – sebbene attualmente maggiorenne – aveva dichiarato ai Servizi Sociali di aver Per_2 paura di incontrare il padre poiché egli potesse mettere in atto gli stessi comportamenti violenti tenuti in passato e che, più in generale, aveva manifestato il suo desiderio di poter vivere con la madre (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 13.12.2023).
In particolare, con riferimento ai comportamenti del padre, ha riferito che “il padre li Per_2 perseguita specie il sabato e la domenica (…) appostandosi a distanza abbastanza ravvicinata, da una macchina dove era in compagnia di un signore, li ha fotografati con il cellulare e gli ha intimato minacce, facendo il gesto con la mano come per picchiarli e, aggiunge , facendo Per_2 il segno della pistola”; aggiungendo, inoltre, che “tali avvenimenti le rimandano la memoria al passato, quando il padre era violento con la madre in loro presenza, in particolare non riesce a dimenticare quella volta in cui è stato così violento con la madre da tirarle una intera ciocca di capelli, lasciandole il cuoio capelluto scoperto in quella zona. I ragazzi affermano che successivamente nei periodi di convivenza con il padre durante la separazione dalla madre, venivano picchiati da costui per futili motivi con schiaffi e pizzichi sia in faccia che dietro la testa” (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 24.11.2023).
Anche all'attualità il rapporto tra il padre e è rimasto sostanzialmente immutato, Per_3 avendo riferito il minore di voler riprendere un rapporto con il genitore alla condizione che vi sia un effettivo cambiamento da dimostrarsi con la fine dei comportamenti denigratori della figura materna (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 21.05.2024).
In aggiunta a tutto ciò, lo non ha mai partecipato agli incontri protetti disposti dal CP_1
Tribunale, avendo espressamente rinunciato ad incontrare i figli in tale modalità (v. verbale di rinuncia allegato alla relazione dei Servizi Sociali depositata in data 21.03.2023); del pari, pur avendo manifestato la sua disponibilità a partecipare al percorso di sostegno alla genitorialità, il resistente non vi ha mai effettivamente preso parte, dimostrando anche in tal modo un disinteresse nel coltivare la relazione genitoriale.
Inoltre, il resistente si è rifiutato di sottoscrivere i documenti necessari al rilascio della carta d'identità per consentire al figlio di partecipare alle attività ludico-ricreative (quali Per_3
l'iscrizione alla scuola calcio e la partecipazione alle gite scolastiche), senza tuttavia fornire alcuna valida giustificazione al rifiuto. Pertanto non vi è chi non veda che tale comportamento – nel quadro degli indici sinora esaminati – contribuisce ad incidere sul giudizio di idoneità del genitore all'esercizio della responsabilità genitoriale poiché è volto a privare il minore di occasioni ludico-ricreative senza una giustificazione plausibile.
Da ultimo, il resistente è stato ammonito e condannato per ben due volte al pagamento dell'ammenda ex art. 709 ter c.p.c. per essersi rifiutato di consegnare i minori alla madre in violazione di quanto stabilito nell'ordinanza depositata in data 16.12.2022 (v. ordinanza depositata in data 02.02.2023) nonché per non aver osservato le modalità di esercizio del diritto di visita della prole in forma protetta (v. decreto depositato in data 30.09.2023 nonché ordinanza depositata in data 22.11.2023).
Infine, è stato archiviato il procedimento penale a carico dello per il reato di CP_1 lesioni ex art. 582 c.p. mentre sono attualmente pendenti due procedimenti, di cui uno per il reato di minaccia (r.g. n. 2023/6) e l'altro per il reato di lesioni (r.g. 2023/79) (v. certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti depositati in data 15.03.2023 e atti depositati in data 27.11.2023).
Al contrario, la ha partecipato al percorso di sostegno alla genitorialità (v. Pt_1 relazioni depositate rispettivamente in data 19.06.2023 ed in data 21.06.2023) ed, al contempo, è risultata munita di capacità genitoriale.
Poi, sia che hanno espresso il loro desiderio di continuare a vivere con la Per_2 Per_3 madre (con la quale hanno un ottimo rapporto) e di aver ritrovato serenità da quando sono ormai stabili presso quest'ultima; inoltre, anche con il compagno della madre vi è un buon rapporto.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto va disposto l'affido esclusivo del minore
, con collocamento presso la madre. Per_3
Il diritto di visita del padre dovrà invece avvenire nelle forme e con le modalità stabilite con l'ordinanza depositata in data 09.03.2023 e, dunque, in forma protetta, con la conseguenza che i Servizi Sociali dovranno attivare i necessari percorsi funzionali alla ripresa della relazione paterna.
A tal fine, è necessario che il minore (e se ritenuto opportuno direttamente dalla figlia Per_3
prenda parte ad un percorso di psicoterapia funzionale all'elaborazione dei propri Per_2 vissuti emotivi;
inoltre, è opportuno che lo partecipi ad un percorso di CP_1 psicoterapia individuare e di sostegno alla genitorialità, dovendo quest'ultimo migliorare le proprie capacità di accudimento, sotto il profilo del riconoscimento e della gestione dei bisogni emotivi del figlio. Entrambi tali percorsi potranno essere attivati presso un professionista privato scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza, potranno essere attivati presso i centri pubblici presenti sul territorio.
Venendo infine alle statuizioni economiche, il Tribunale ritiene di confermare la regolamentazione economica stabilita con l'ordinanza presidenziale depositata in data
16.11.2022, poiché non essendo emersi elementi idonei a giustificare una modifica delle condizioni in precedenza stabilite ed essendo tale regolamentazione congrua ed equilibrata in relazione alle esigenze della prole e alle condizioni reddituali dei coniugi.
Pertanto, dovrà versare ad la somma mensile di €. Controparte_1 Parte_1
500,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate. Parimenti, le spese della espletata c.t.u. – liquidate come da separato decreto – sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in data 03.06.2002 in Pagani (atto n. 46, parte II
[...] Controparte_1
Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2002);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre;
Per_3
4. dispone che potrà vedere il figlio alla presenza dei Servizi Controparte_1 Per_3
Sociali territorialmente competenti, secondo il calendario degli incontri da questi ultimi predisposto;
5. dispone che versi mensilmente a la somma Controparte_1 Parte_1 di €. 500,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli e (di cui €. Per_2 Per_3
250,00 in favore ciascun figlio) a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
6. dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per il nella misura del 50% ciascuno;
7. compensa integralmente le spese di lite;
8. pone definitivamente le spese della espletata c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire