Versione
1 luglio 1931
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11 novembre 2012
11 novembre 2012
Art. 689.
(Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente)
L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno.
((La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi))
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio.
(Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente)
L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno.
((La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi))
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio.
Commentari • 46
- 1. Somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minorenni - profili giuridici e sanzionatoriMarco Rossi · https://www.diritto.it/ · 15 marzo 2023 · 40.0743
[…] Distinzione tra le condotte di somministrazione e vendita di bevande alcoliche Prima di addentrarci nella disamina delle fattispecie di reato, previste dall'art. 689 del codice penale, e degli illeciti amministrativi che attorniano le riprovevoli condotte oggetto di questo approfondimento, è bene analizzare la differenza che intercorre tra la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche. […] Analisi del reato di somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente ex art. 689 c.p. […] mentre sarebbe consentito venderle loro per il consumo sul posto, salvo che ai minori di 16 anni, per i quali vige il divieto di somministrazione di cui all'articolo 689 del codice penale”. […]
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Giurisprudenza • 70
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2019, n. 26217Provvedimento: […] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Civitavecchia ha pronunciato l'improcedibilità dell'azione penale promossa nei confronti di LN NG MI e LN IN WE NG, per remissione di querela, in relazione al reato di cui all'art. 689 cod. pen.Leggi di più...
- reato perseguibile di ufficio·
- art. 152 cod. pen.·
- procedibilità d'ufficio·
- remissione di querela·
- improcedibilità azione penale·
- annullamento senza rinvio·
- art. 689 cod. pen.·
- posizione di garanzia