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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 268/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 14 Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 10 gennaio 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per 'avv. BILLONE VALENTINO , Parte_1
Per l'avv. BIANCHINI Controparte_2
FRANCESCO ,
L'avv. Billone eccepisce la produzione documentale di controparte allegata alle note conclusive. Rappresenta che le opere indicate dal ctu nell'atp sono state eseguite ed in particolare la sostituzione della condotta centrale di scarico a fine 2023, mentre la sostituzione della pavimentazione esterna soprastante il piazzale qualche mese fa. Dunque sul punto è cessata la materia del CP_3 contendere.
Rappresenta che i lavori sono stati eseguiti dopo un anno dall'inizio dei lavori e chiede comunque la condanna alle spese tenuto conto della soccombenza virtuale.
Insiste nella domanda di condanna al risarcimento del danno, sulla scorta delle fatture che documentano le spese.
Conclude come da note conclusive depositate e chiede che la causa venga decisa. L'avv. Bianchini insiste nelle note conclusive e rileva che gli allegati sono relativi a fatti successivi e dunque ammissibili.
Contesta la richiesta risarcitoria ed insiste nelle proprie conclusioni.
Chiede che la causa venga decisa.
Il G.I.
pagina 1 di 9 alle ore 17,10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 268/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BILLONE VALENTINO , elettivamente domiciliato in VIA D. CIMAROSA N° 5
90011 BAGHERIA presso il difensore avv. BILLONE VALENTINO
ATTORE/I
contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI FRANCESCO e dell'avv. , P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE SCIUTI N.164 90144 presso CP_2
il difensore avv. BIANCHINI FRANCESCO
pagina 2 di 9 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 5.01.2023 la società Parte_1
[...
in persona del legale rappresentante pro-tempore, adiva il Tribunale di Palermo e, premesso di condurre in locazione un immobile sito nell'edificio sito in , CP_2 [...]
, per vendita di generi alimentari (supermercato), di aver subito Controparte_2
in occasione delle precipitazioni meteoriche copiose infiltrazioni di acqua che avevano causato il danneggiamento e la perdita di varie merci per un valore di € 6754,43, dedotto che in seguito ad ATP, promosso dinanzi al Tribunale di Palermo, era stato accertato che le cause delle infiltrazioni erano provenienti dalla pavimentazione esterna del piazzale dalla tubazione di scarico condominiale e dall'errata CP_3
confluenza delle acque meteoriche nella fognatura chiedeva che il CP_3 condominio dell'edificio di , in persona dell'amministratore pro- CP_2 tempore, venisse condannato ad eseguire gli interventi per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni come individuati in atp, con condanna del predetto al CP_2 risarcimento dei danni pari ad € 6754,43 e a rifondere i ricorrenti dei costi sostenuti per la ctu nel procedimento di atp, pari ad €3237,20, con vittoria di spese del giudizio.
Con decreto del 13.01.2023 veniva fissata l'udienza di comparizione in data 2.05.2023
e veniva assegnato al convenuto termine fino a 10 giorni prima per la costituzione.
In data 29.04.2023 si costituiva il condominio dell'edificio sito in , CP_2 [...]
, in persona dell'amministratore pro-tempore, contestando le ragioni Controparte_2
del ricorrente.
Eccepiva preliminarmente la disintegrità del contraddittorio nei confronti dei proprietari dei locali, la mancata collaborazione della ricorrente, che non aveva permesso l'accesso ai locali per la sostituzione della tubazione condominiale, il concorso di colpa del a causa dell'inadeguatezza della rete fognaria. CP_4
pagina 3 di 9 Contestava la quantificazione dei danni ed eccepiva il concorso di colpa della società
ricorrente che aveva alterato la condotta di scarico innestandovi le CP_3
tubazioni di scarico delle condense dei condizionatori posti a servizio dei locali condotti in locazione e realizzando il controsoffitto che ne aveva ostacolato la manutenzione.
Chiedeva il rigetto delle domande, che venisse ordinato alla ricorrente di esibire il contratto di locazione dell'immobile, che venisse richiesto ex art. 213 c.p.c. informazioni scritte al Comune di ed all' sulla possibilità e modalità, CP_2 CP_5
ove previste dal Regolamento edilizio vigente o altra fonte normativa, di riversare sulla strada pubblica di l'acqua piovana caduta sugli spazi privati del Controparte_2
, nonché sull'esito della Controparte_2
domanda di autorizzazione allo scarico su strada delle acque piovane cadute su suolo con vittoria di spese del giudizio. CP_3
Con ordinanza del 2.05.2023 veniva disattesa l'eccezione di disintegrità del contraddittorio e veniva altresì disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va rilevato che parte attrice ha dichiarato sia in seno alle note conclusive, sia nel verbale del 10.01.2025 che il ha eseguito le opere di CP_2
rifacimento della guaina del piazzale che funge da copertura ai locali CP_3 condotti in locazione da parte ricorrente per l'esercizio di attività di rivendita al dettaglio di generi alimentari e non, sia della tubazione di scarico condominiale che attraversa il soffitto dei locali.
Parte ricorrente ha, comunque, insistito nella condanna alle spese in considerazione del principio di soccombenza e nell'ulteriore domanda di risarcimento del danno.
Parte convenuta a sua volta ha contestato la domanda di condanna alle spese e di risarcimento del danno, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Alla luce di quanto detto, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle domande formulate da parte attrice volte ad ottenere la condanna del CP_2 convenuto eseguire gli interventi per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni come individuati in atp. pagina 4 di 9 Ed, in particolare, in seno al procedimento di atp iscritto al n. 493/2022 R.G.C. del
Tribunale di Palermo, l'ing. ha accertato che i fenomeni di infiltrazione nei Pt_2
locali condotti in locazione da parte ricorrente si verificano nelle ipotesi di aumenti di portata nelle condotte di scarico di acque meteoriche durante le piogge di media e forte intensità .
Il ctu ing. ha, dunque, individuato principalmente tre cause che provocano le Pt_2
suddette infiltrazioni: 1) vetusta impermeabilizzazione della pavimentazione esterna del piazzale condominiale che fa da copertura a buona parte dei locali del piano seminterrato;
2) la vetustà della tubazione di scarico condominiale che presenta interventi di rattoppi e riparazioni che non sono idonei a garantire la tenuta idraulica;
3)
l'errato recapito delle acque meteoriche condominiali immesse nella condotta di scarico condominiale volta a convogliare le acque nere nella fognatura condominiale.
Orbene, le parti hanno dato atto che gli interventi descritti in atp e relativi alla manutenzione e rifacimento del piazzale ed alla condotta di scarico CP_3
condominiale sono stati eseguiti dal . CP_2
Va, indi, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle suddette domande.
Sul punto, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale volta ad ottenere la condanna alle spese, va rilevato che parte convenuta ha eccepito tra l'altro il concorso di colpa del a causa dell'inadeguatezza della rete fognaria. Controparte_6
In proposito, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che nel caso in cui il cortile di un funge da copertura di un locale CP_2
interrato di un terzo, se la cattiva manutenzione del cortile provoca infiltrazioni d'acqua nel sottostante locale, l'obbligazione risarcitoria del trova la sua fonte non CP_2
già nelle norme di cui agli artt. 1123, 1125 e 1126 cod. civ., bensì nel disposto dell'art. 2051 cod. civ., con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento della responsabilità, è
sufficiente che il danneggiato fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (che risulti riconducibile ad una anomalia, originaria o sopravvenuta nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa), nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che produca danni a terzi. Sez. 2, Sentenza n. 1477 del 22/02/1999
pagina 5 di 9 (Rv. 523464 - 01)
Di conseguenza, è il il soggetto che, di regola, è chiamato a risarcire i CP_2
danni provocati dalla violazione di tale obbligo di custodia, a meno che non provi il caso fortuito, cioè un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile, come un terremoto o un'alluvione, che spezzi questa automatica attribuzione di responsabilità.
Quanto alla eccepita responsabilità del , va rilevato che il concorso Controparte_6
del fatto colposo di un terzo può configurare, al più, una situazione di solidarietà impropria, cioè una situazione di corresponsabilità che legittima il danneggiato a richiedere l'intero risarcimento da ciascuno dei coobbligati e dunque a rivalersi, oltre che sul condominio, anche nei confronti del in ragione del CP_4
comune contributo causale alla determinazione del danno.
Va dunque disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del CP_2
convenuto.
Inoltre, va disattesa anche l'eccezione di parte resistente secondo cui parte ricorrente avrebbe concorso alla causazione del danno apponendo un controsoffitto che rendeva difficilmente ispezionabile la condotta condominiale di scarico delle acque.
Tale eccezione è di per sé inammissibile, poiché parte resistente è decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni in senso stretto, tra cui, appunto, il concorso di colpa formulato nella comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 29.04.2023, oltre il termine di dieci giorni dall'udienza di comparizione.
Nel merito, si tratterebbe in ogni caso di eccezione infondata.
Il ctu ing. ha, infatti, accertato che il controsoffitto è facilmente ispezionabile Pt_2 con l'asportazione dei pannelli quadrati e che la parte di controsoffitto che copre le tubazioni di scarico è solo nella zona in corrispondenza del piazzale esterno, mentre tutta la zona interna di controsoffitto non presenta tubazioni di scarico ( pag.16 ctu,
allegato 7 Tavola 4).
Parimenti, in ordine alla circostanza che parte resistente abbia collegato alla parte superiore della tubazione di scarico condominiale le tubazioni di scarico delle condense,
il ctu ha accertato che ciò non ha concorso alla causazione delle infiltrazioni, in quanto pagina 6 di 9 le tubazioni di scarico per definizione lavorano a pelo libero per cui nella parte superiore vi è aria e non acqua.
Tale eccezione, perciò, oltre ad essere inammissibile è priva di fondamento nel merito.
Alla luce di quanto detto, va accertata la responsabilità del convenuto per le CP_2
infiltrazioni di acqua verificatesi nei locali condotti in locazione da parte ricorrente.
Ed ancora, merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente, la quale ha chiesto la condanna del convenuto a corrispondere CP_2
l'importo di € 6754,43, producendo le fatture relative alle merci danneggiate dalle infiltrazioni.
Deve ritenersi provato, infatti, alla luce della ctu in atti e della produzione fotografica e documentale il nesso di causalità tra le infiltrazioni e il danneggiamento delle merci.
Il convenuto va, perciò, condannato a corrispondere in favore della CP_2 ricorrente l'importo di € 6754,43 a titolo di risarcimento del danno e di € 3237,20 a titolo di spese per il procedimento di atp.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in €
2200,00 per compensi, (così come richiesto da parte ricorrente in nota spese allegata alle note conclusive) oltre spese e oneri secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014
(valore € 9991,63, scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri medi per le fasi introduttiva, di studio e minimi per le fasi di istruttoria e decisione, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande di condanna del convenuto ad eseguire gli interventi per l'eliminazione delle cause delle CP_2
infiltrazioni come individuati in atp;
rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto;
CP_2
dichiara inammissibile l'eccezione di concorso di colpa di parte ricorrente nella causazione del danno;
pagina 7 di 9 condanna il convenuto a corrispondere in favore della ricorrente l'importo CP_2 di € 6754,43 a titolo di risarcimento del danno;
condanna il convenuto a corrispondere in favore della ricorrente la somma CP_2 di € 3237,20 a titolo di spese relative al procedimento di atp;
condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di CP_2 lite, che si liquidano in € 2200,00 per compensi, € 146,80 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 10 gennaio 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 268/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 14 Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 10 gennaio 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per 'avv. BILLONE VALENTINO , Parte_1
Per l'avv. BIANCHINI Controparte_2
FRANCESCO ,
L'avv. Billone eccepisce la produzione documentale di controparte allegata alle note conclusive. Rappresenta che le opere indicate dal ctu nell'atp sono state eseguite ed in particolare la sostituzione della condotta centrale di scarico a fine 2023, mentre la sostituzione della pavimentazione esterna soprastante il piazzale qualche mese fa. Dunque sul punto è cessata la materia del CP_3 contendere.
Rappresenta che i lavori sono stati eseguiti dopo un anno dall'inizio dei lavori e chiede comunque la condanna alle spese tenuto conto della soccombenza virtuale.
Insiste nella domanda di condanna al risarcimento del danno, sulla scorta delle fatture che documentano le spese.
Conclude come da note conclusive depositate e chiede che la causa venga decisa. L'avv. Bianchini insiste nelle note conclusive e rileva che gli allegati sono relativi a fatti successivi e dunque ammissibili.
Contesta la richiesta risarcitoria ed insiste nelle proprie conclusioni.
Chiede che la causa venga decisa.
Il G.I.
pagina 1 di 9 alle ore 17,10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 268/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BILLONE VALENTINO , elettivamente domiciliato in VIA D. CIMAROSA N° 5
90011 BAGHERIA presso il difensore avv. BILLONE VALENTINO
ATTORE/I
contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI FRANCESCO e dell'avv. , P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE SCIUTI N.164 90144 presso CP_2
il difensore avv. BIANCHINI FRANCESCO
pagina 2 di 9 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 5.01.2023 la società Parte_1
[...
in persona del legale rappresentante pro-tempore, adiva il Tribunale di Palermo e, premesso di condurre in locazione un immobile sito nell'edificio sito in , CP_2 [...]
, per vendita di generi alimentari (supermercato), di aver subito Controparte_2
in occasione delle precipitazioni meteoriche copiose infiltrazioni di acqua che avevano causato il danneggiamento e la perdita di varie merci per un valore di € 6754,43, dedotto che in seguito ad ATP, promosso dinanzi al Tribunale di Palermo, era stato accertato che le cause delle infiltrazioni erano provenienti dalla pavimentazione esterna del piazzale dalla tubazione di scarico condominiale e dall'errata CP_3
confluenza delle acque meteoriche nella fognatura chiedeva che il CP_3 condominio dell'edificio di , in persona dell'amministratore pro- CP_2 tempore, venisse condannato ad eseguire gli interventi per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni come individuati in atp, con condanna del predetto al CP_2 risarcimento dei danni pari ad € 6754,43 e a rifondere i ricorrenti dei costi sostenuti per la ctu nel procedimento di atp, pari ad €3237,20, con vittoria di spese del giudizio.
Con decreto del 13.01.2023 veniva fissata l'udienza di comparizione in data 2.05.2023
e veniva assegnato al convenuto termine fino a 10 giorni prima per la costituzione.
In data 29.04.2023 si costituiva il condominio dell'edificio sito in , CP_2 [...]
, in persona dell'amministratore pro-tempore, contestando le ragioni Controparte_2
del ricorrente.
Eccepiva preliminarmente la disintegrità del contraddittorio nei confronti dei proprietari dei locali, la mancata collaborazione della ricorrente, che non aveva permesso l'accesso ai locali per la sostituzione della tubazione condominiale, il concorso di colpa del a causa dell'inadeguatezza della rete fognaria. CP_4
pagina 3 di 9 Contestava la quantificazione dei danni ed eccepiva il concorso di colpa della società
ricorrente che aveva alterato la condotta di scarico innestandovi le CP_3
tubazioni di scarico delle condense dei condizionatori posti a servizio dei locali condotti in locazione e realizzando il controsoffitto che ne aveva ostacolato la manutenzione.
Chiedeva il rigetto delle domande, che venisse ordinato alla ricorrente di esibire il contratto di locazione dell'immobile, che venisse richiesto ex art. 213 c.p.c. informazioni scritte al Comune di ed all' sulla possibilità e modalità, CP_2 CP_5
ove previste dal Regolamento edilizio vigente o altra fonte normativa, di riversare sulla strada pubblica di l'acqua piovana caduta sugli spazi privati del Controparte_2
, nonché sull'esito della Controparte_2
domanda di autorizzazione allo scarico su strada delle acque piovane cadute su suolo con vittoria di spese del giudizio. CP_3
Con ordinanza del 2.05.2023 veniva disattesa l'eccezione di disintegrità del contraddittorio e veniva altresì disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va rilevato che parte attrice ha dichiarato sia in seno alle note conclusive, sia nel verbale del 10.01.2025 che il ha eseguito le opere di CP_2
rifacimento della guaina del piazzale che funge da copertura ai locali CP_3 condotti in locazione da parte ricorrente per l'esercizio di attività di rivendita al dettaglio di generi alimentari e non, sia della tubazione di scarico condominiale che attraversa il soffitto dei locali.
Parte ricorrente ha, comunque, insistito nella condanna alle spese in considerazione del principio di soccombenza e nell'ulteriore domanda di risarcimento del danno.
Parte convenuta a sua volta ha contestato la domanda di condanna alle spese e di risarcimento del danno, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Alla luce di quanto detto, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle domande formulate da parte attrice volte ad ottenere la condanna del CP_2 convenuto eseguire gli interventi per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni come individuati in atp. pagina 4 di 9 Ed, in particolare, in seno al procedimento di atp iscritto al n. 493/2022 R.G.C. del
Tribunale di Palermo, l'ing. ha accertato che i fenomeni di infiltrazione nei Pt_2
locali condotti in locazione da parte ricorrente si verificano nelle ipotesi di aumenti di portata nelle condotte di scarico di acque meteoriche durante le piogge di media e forte intensità .
Il ctu ing. ha, dunque, individuato principalmente tre cause che provocano le Pt_2
suddette infiltrazioni: 1) vetusta impermeabilizzazione della pavimentazione esterna del piazzale condominiale che fa da copertura a buona parte dei locali del piano seminterrato;
2) la vetustà della tubazione di scarico condominiale che presenta interventi di rattoppi e riparazioni che non sono idonei a garantire la tenuta idraulica;
3)
l'errato recapito delle acque meteoriche condominiali immesse nella condotta di scarico condominiale volta a convogliare le acque nere nella fognatura condominiale.
Orbene, le parti hanno dato atto che gli interventi descritti in atp e relativi alla manutenzione e rifacimento del piazzale ed alla condotta di scarico CP_3
condominiale sono stati eseguiti dal . CP_2
Va, indi, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle suddette domande.
Sul punto, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale volta ad ottenere la condanna alle spese, va rilevato che parte convenuta ha eccepito tra l'altro il concorso di colpa del a causa dell'inadeguatezza della rete fognaria. Controparte_6
In proposito, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che nel caso in cui il cortile di un funge da copertura di un locale CP_2
interrato di un terzo, se la cattiva manutenzione del cortile provoca infiltrazioni d'acqua nel sottostante locale, l'obbligazione risarcitoria del trova la sua fonte non CP_2
già nelle norme di cui agli artt. 1123, 1125 e 1126 cod. civ., bensì nel disposto dell'art. 2051 cod. civ., con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento della responsabilità, è
sufficiente che il danneggiato fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (che risulti riconducibile ad una anomalia, originaria o sopravvenuta nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa), nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che produca danni a terzi. Sez. 2, Sentenza n. 1477 del 22/02/1999
pagina 5 di 9 (Rv. 523464 - 01)
Di conseguenza, è il il soggetto che, di regola, è chiamato a risarcire i CP_2
danni provocati dalla violazione di tale obbligo di custodia, a meno che non provi il caso fortuito, cioè un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile, come un terremoto o un'alluvione, che spezzi questa automatica attribuzione di responsabilità.
Quanto alla eccepita responsabilità del , va rilevato che il concorso Controparte_6
del fatto colposo di un terzo può configurare, al più, una situazione di solidarietà impropria, cioè una situazione di corresponsabilità che legittima il danneggiato a richiedere l'intero risarcimento da ciascuno dei coobbligati e dunque a rivalersi, oltre che sul condominio, anche nei confronti del in ragione del CP_4
comune contributo causale alla determinazione del danno.
Va dunque disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del CP_2
convenuto.
Inoltre, va disattesa anche l'eccezione di parte resistente secondo cui parte ricorrente avrebbe concorso alla causazione del danno apponendo un controsoffitto che rendeva difficilmente ispezionabile la condotta condominiale di scarico delle acque.
Tale eccezione è di per sé inammissibile, poiché parte resistente è decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni in senso stretto, tra cui, appunto, il concorso di colpa formulato nella comparsa di risposta, tardivamente depositata in data 29.04.2023, oltre il termine di dieci giorni dall'udienza di comparizione.
Nel merito, si tratterebbe in ogni caso di eccezione infondata.
Il ctu ing. ha, infatti, accertato che il controsoffitto è facilmente ispezionabile Pt_2 con l'asportazione dei pannelli quadrati e che la parte di controsoffitto che copre le tubazioni di scarico è solo nella zona in corrispondenza del piazzale esterno, mentre tutta la zona interna di controsoffitto non presenta tubazioni di scarico ( pag.16 ctu,
allegato 7 Tavola 4).
Parimenti, in ordine alla circostanza che parte resistente abbia collegato alla parte superiore della tubazione di scarico condominiale le tubazioni di scarico delle condense,
il ctu ha accertato che ciò non ha concorso alla causazione delle infiltrazioni, in quanto pagina 6 di 9 le tubazioni di scarico per definizione lavorano a pelo libero per cui nella parte superiore vi è aria e non acqua.
Tale eccezione, perciò, oltre ad essere inammissibile è priva di fondamento nel merito.
Alla luce di quanto detto, va accertata la responsabilità del convenuto per le CP_2
infiltrazioni di acqua verificatesi nei locali condotti in locazione da parte ricorrente.
Ed ancora, merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente, la quale ha chiesto la condanna del convenuto a corrispondere CP_2
l'importo di € 6754,43, producendo le fatture relative alle merci danneggiate dalle infiltrazioni.
Deve ritenersi provato, infatti, alla luce della ctu in atti e della produzione fotografica e documentale il nesso di causalità tra le infiltrazioni e il danneggiamento delle merci.
Il convenuto va, perciò, condannato a corrispondere in favore della CP_2 ricorrente l'importo di € 6754,43 a titolo di risarcimento del danno e di € 3237,20 a titolo di spese per il procedimento di atp.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in €
2200,00 per compensi, (così come richiesto da parte ricorrente in nota spese allegata alle note conclusive) oltre spese e oneri secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014
(valore € 9991,63, scaglione di valore fino ad euro 26.000,00: parametri medi per le fasi introduttiva, di studio e minimi per le fasi di istruttoria e decisione, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande di condanna del convenuto ad eseguire gli interventi per l'eliminazione delle cause delle CP_2
infiltrazioni come individuati in atp;
rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto;
CP_2
dichiara inammissibile l'eccezione di concorso di colpa di parte ricorrente nella causazione del danno;
pagina 7 di 9 condanna il convenuto a corrispondere in favore della ricorrente l'importo CP_2 di € 6754,43 a titolo di risarcimento del danno;
condanna il convenuto a corrispondere in favore della ricorrente la somma CP_2 di € 3237,20 a titolo di spese relative al procedimento di atp;
condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di CP_2 lite, che si liquidano in € 2200,00 per compensi, € 146,80 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 10 gennaio 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9