Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale di Teramo
Sezione Civile
***
Il Tribunale di Teramo, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Angela Di Girolamo Presidente
- Silvia Fanesi Giudice
- Daniela D'Adamo Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n. 2912/2023 tra
( ), con Avv. MARINUCCI UGO;
Parte_1 C.F._1
e
, con Avv. NAVARRA TOMMASO;
CP_1 C.F._2
***
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente iscritto a ruolo ha evocato in giudizio ed ivi Parte_1 CP_1 ha chiesto la modifica delle condizioni di affidamento del minore , figlio delle parti, delineate Per_1 con verbale di accordo intervenuto all'esito del procedimento n. 52/2016 iscritto innanzi all'intestato
Ufficio Giudiziario.
Ascoltate le parti il Giudice relatore ha sottoposto loro una proposta funzionale a tutelare gli interessi del minore tentando di bilanciare le reciproche istanze delle parti;
queste ultime, dunque, sono pervenute ad un accordo nei termini che seguono:
“la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi in genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso il domicilio materno.
1. In ordine al diritto di visita settimanale del padre nel periodo scolastico e non scolastico: si applicherà il piano genitoriale allegato dalla parte ricorrente, di cui alla pag. 22 punto n. 14;
2. In ordine alle vacanze natalizie e pasquali: propone resti inalterato il piano attualmente vigente, ritenuto congruo ai fini della tutela dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e considerando, peraltro, che tale punto non è stato sostanzialmente modificato dalla proposta effettuata dalla parte ricorrente, per cui: il minore trascorrerà presso ciascun genitore, alternativamente, previo accordo, dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali 3 giorni alternativamente ogni anno, presso ciascun genitore;
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3. In ordine alle vacanze estive, terrà con sé una settimana e, nello specifico, la CP_1 Per_1 seconda settimana nel mese di luglio (dal 7 al 13 per il 2025) che resterà invariata salvo diverso accordo tra le parti che dovrà intervenire entro il mese di aprile, con riferimento, invece, ad agosto, il padre avrà con sé il minore per due settimane consecutive da alternare di anno in anno (per quest'anno CP_1 avrà con sé il figlio dall'1 al 14 di agosto, il prossimo dal 15 al 29 agosto e così via), salvo diversi accordi che dovranno intervenire sempre entro il mese di aprile.
4. Con riferimento al giorno del compleanno del minore propone: che o il pranzo o la cena entrambi i genitori lo trascorrano assieme al minore, mentre il pranzo (o la cena) restante venga trascorso ad anni alterni con la madre o con il padre;
5. In ordine alle ulteriori feste nazionali, il minore trascorrerà tutti i giorni festivi (25 aprile, 2 giugno, 8 dicembre, 1 maggio) con entrambi i genitori per metà giornata ciascuno (salvo, ovviamente, viaggi o differenti programmi da concordare tra le parti); ove tale soluzione non sia possibile o congrua propone che si applichi il piano genitoriale introdotto in giudizio dalla ricorrente, a partire dall'anno 2025 (punto
15, pag. 22);
6. In ordine alla frequenza di attività extrascolastiche: propone che il minore possa partecipare sia alle lezioni private settimanali di chitarra e pianoforte, sia al corso di lingua inglese e che entrambi i genitori facciano fronte al 50% alla relativa spesa, non ravvisandosi contrari interessi a coltivare attività extracurriculari;
7. In ordine al ritiro del materiale extrascolastico: si ritiene che, trattandosi di aspetto strettamente correlato alle dinamiche afferenti la quotidianità di ciascuno dei genitori e dello stesso minore, questo giudice non possa fornire indicazioni particolarmente stringenti né sui luoghi, né sui tempi di detto ritiro, invitando le parti alla leale collaborazione, nell'interesse del minore, e, quindi, ad individuare le modalità di consegna e ritiro più idonee, fermo restando che – nel caso in cui il garage, individuato quale attuale punto di rilascio del materiale – fosse collocato realmente nelle immediate vicinanze dell'istituto scolastico, non si ravvedono controindicazioni a che tale consegna e tale ritiro avvenga in loco” (come da ordinanza del 10.10.2024 e verbale di udienza del 25.2.2025).
Il Collegio ritiene che le condizioni dell'accordo non siano contrarie a norme imperative né agli interessi morali o materiali della prole e prende atto delle suddette pattuizioni.
Stante l'esito del Giudizio le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio R.G. 2912/2023 V.G. introdotto con ricorso del 30/11/2023, con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativa alla prole nei termini di cui in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Teramo, camera di consiglio del 26/02/2025.
2 Il Giudice estensore
Daniela D'Adamo
Il Presidente
Angela Di Girolamo
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