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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5798 /2024 R.G.TRIB. JI ON IV EL / DELL'INTERNO CP_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Paola Bozzo Costa Giudice
riunito nella Camera di consiglio del 6.5.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5798 / 2024 proposto da JI ON IV EL nato in [...] l'[...], C.F. CUI 06OAQF2 elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 dell'Avv. LUCA MORELLI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del pro tempore – AVVOCATURA Controparte_2 CP_3
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Savona a seguito di domanda di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, formalizzata in Questura in data 22.03.2023. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 30.10.2023, avesse espresso parere non favorevole, ritenuto obbligatorio e vincolante. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, dato atto della documentazione trasmessa (allegato integrativo all'istanza, memoria del legale, copia passaporto, permesso di soggiorno per stranieri, elenco situazioni penali e amministrative), non essendo emersi elementi da cui poter dedurre che il richiedente, in caso di rimpatrio, potesse essere oggetto di persecuzione ovvero rischiasse di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti, non ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art 19 commi 1 e 1.1. D.lgs 286/98; inoltre non ha rilevato alcuna condizione individuale di vulnerabilità tale da far ritenere che l'allontanamento dal territorio italiano potesse costituire violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare del richiedente, considerata l'assenza di un qualunque radicamento in Italia dello stesso. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
1 - il ricorrente, cittadino dominicano, ha avanzato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in data 22.03.2023, allegando documentazione comprovante la propria integrazione sul territorio nazionale;
- a far data dal 11.09.2023 è stato assunto presso a Controparte_4
Roma, con contratto a tempo determinato, in ta 31.12.2023 e successivamente prorogato fino al 31.08.2024;
- dal 24.03.2023 si è iscritto ad una scuola di Lingua e cultura italiana a Roma, ove è domiciliato;
- il ricorrente riesce ad inviare regolarmente denaro ai propri familiari nel Paese di origine. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato (anche inaudita altera parte), ha concluso nei seguenti termini:
“Piaccia a questo Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis rejectis, previa occorrendo ogni più opportuna istruttoria, dichiarare nullo, illegittimo e di nessun effetto il provvedimento impugnato cat A11/2024/Immig./III^Sez./Prot.29 del 26.04.2024 con contestuale riconoscimento in capo a JI ON IS EZ, meglio sopra generalizzato, della protezione speciale ex art. 19 D.lvo 286/98; in via sussidiaria ex art 32 comma 3 D.lvo 25/2008 trasmettere gli atti al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre ad accessori di legge, da liquidarsi a favore del difensore che si dichiara anticipatario”. Con il ricorso è stata depositata documentazione relativa all'integrazione e segnatamente:
- Domanda di iscrizione alla Scuola A.s. della Comunità di Sant'Egidio in provincia di Roma, classe A1, datata 24.03.2023, unitamente al calendario delle lezioni;
- Lettera di assunzione con contratto a tempo determinato part time (24 h/sett) dal 12.09.2023 al 31.12.2023 presso con qualifica di Controparte_4 addetto alle pulizie, unitamente alla comunicazione unilav nonché alla lettera di proroga del contratto fino al 31.08.2024 e relativa comunicazione unilav;
- Buste paga per lavoro prestato presso per le mensilità Controparte_4 da settembre 2023 a dicembre 2023 nnuo pari ad € 4.133,95) ed ancora di gennaio, marzo ed aprile 2024 (dalla quale risulta imponibile pari ad € 4.859,31);
- Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi percepiti nel 2023 per 111 giornate lavorative, dal 12.09.2023 al 31.12.2023, presso e Controparte_4 pari ad € 4.133,95;
- Modello C2 storico aggiornato al 27.05.2024 dal quale emerge che il ricorrente ha lavorato presso e che ha avuto un'altra proposta di Controparte_4 lavoro come aiuto cuoco di ristorante presso la Società Omnia Gestioni SR, rapporto poi mai effettivamente instaurato a seguito dell'assunzione presso
Controparte_4
- Ricevute relative all'invio denaro ai familiari. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ril e la domanda, presentata in data 22.03.2023, sia sottoposta alla nuova normativa e che il D.L. n. 20/2023 abbia disposto due modifiche alla protezione speciale: l'abrogazione dell'esplicita possibilità di chiederne il riconoscimento al di fuori del sistema della protezione internazionale e la “soppressione” dei criteri per l'accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 Cedu).
2 Ha poi evidenziato come il ricorrente, maggiorenne, in buona salute, senza figli, non abbia dimostrato una specifica, effettiva ed individuale vulnerabilità derivante da violazione o impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili o come conseguenza diretta di un suo rimpatrio. Lo stesso, senza figli o legami stabili sul territorio nazionale, ha vissuto la maggior parte della sua vita in Santo Domingo, e non ha fornito prova alcuna di aver ivi vissuto esperienze traumatiche. Nelle conclusioni, dopo avere richiamato la normativa applicabile al caso concreto, ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha allegato la seguente documentazione:
- Provvedimento impugnato;
- Rapporto della Questura di Savona del 30.10.2024;
- Istanza di protezione speciale formulata dal ricorrente in data 22.03.2023 a cui risulta allegata dichiarazione di ospitalità rilasciata da connazionale, in Savona, e datata 17.03.2023, nonché memoria allegata. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, aggiornato a novembre 2024, non risultano precedenti condanne. Con le note per l'udienza, la difesa ha sottolineato la buona integrazione del ricorrente, dimorante in Roma ospite da una zia, ed ha versato in atti ulteriore documentazione:
- Comunicazione unilav relativa all'assunzione con contratto a tempo determinato presso TC SR (sede lavoro Este, provincia di Padova) dal 18.09.2024 al 31.10.2024 con qualifica di centralinista;
unitamente alla comunicazione unilav relativa alla proroga fino al 31.12.2024;
- Estratto conto previdenziale aggiornato al 21.11.2024 da cui non emergono registrazioni contributive ed estratto conto parasubordinati da cui risulta un reddito pari ad € 304,00 per l'anno 2024 derivante da attività di collaborazione presso TC SR e ove è indicata gestione separata dal 18.09.2024;
- Dichiarazione di ospitalità rilasciata dalla SI (che il Parte_1 ricorrente identifica quale zia) dal 12.06.2024 a Roma, registrata in pari data, unitamente al passaporto italiano della donna che ha rilasciato la dichiarazione;
- Passaporto italiano della fidanzata, SI;
Persona_1
- Passaporti italiani relativi ad alcuni parenti, identificati come cugini e zie. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, acquisite informative preliminare (certificati di rito), la Giudice, con decreto del 02.07.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata all'udienza del 05.12.2024, fissata anche per l'audizione personale del ricorrente. All'esito è stata fissata udienza per la discussione collegiale. In sede di audizione davanti alla GI, il 05.12.2024, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato di essere giunto in Italia in aereo in data 29.11.2022; di avere una famiglia di origine composta dai genitori e due sorelle, rimasti nel Paese di origine;
di avere studiato fino al diploma e di aver lavorato come impiegato in una fabbrica;
di aver lasciato il proprio Paese a causa della situazione economica e sociale e per poter mantenere la propria famiglia. In riferimento alle sue condizioni di vita in Italia ha riferito di vivere insieme alla zia, SI Parte_1
, a Roma, Via Fezzan 19; di avere quattro zie e quattro cugini residenti in Italia,
[...] adini italiani;
di avere frequentato un corso di lingua presso la scuola di Sant'Egidio a Roma e di essere impiegato presso un call center per l'ufficio commerciale
3 Co di;
di avere frequentato corsi di formazione durante il proprio lavoro e di avere svolto attività di volontariato, quale mediatore culturale, presso la Comunità di Sant'Egidio. In ordine al proprio mantenimento ha riferito che inizialmente lo aveva aiutato la zia, fino a che, dal 28.09.2023, era stato assunto per lavorare in un albergo, con un rapporto contrattuale durato un anno, per poi essere assunto, dal 18.09.2024, presso un Call Center, attività lavorativa per la quale percepisce uno stipendio mensile di circa
€ 1.200,00. Ha poi riferito di avere molte amicizie in Italia, di frequentare una palestra e di praticare nuoto, di passare il proprio tempo libero con gli amici o i familiari e di muoversi con i mezzi pubblici. Con le note per la precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha insistito nelle proprie difese, mentre con le note conclusionali ha ripercorso la vicenda e lo svolgimento del procedimento, sottolineando il buon percorso di integrazione svolto dall'istante nonché i legami familiari sul territorio nazionale. Per il nulla è stato CP_1 depositato. Alla successiva udienza del 03.04.2025, previa precisazione delle conclusioni da parte del ricorrente, e discussione orale, presente la sola parte ricorrente, la Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA Preliminarmente il Collegio dichiara inammissibile la domanda promossa dal ricorrente in via subordinata, in quanto inerente il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, avendo il presente procedimento limiti ben precisi quanto all'oggetto, ovvero quelli dati dal fatto che si verte esclusivamente sull'impugnativa del rifiuto da parte del Questore della domanda di protezione speciale. La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Il ricorrente ha formalizzato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in data 22.03.2023, dopo essere entrato in Italia il 29.11.2022. Né è contestato che ciò sia avvenuto, anche sotto il profilo della manifestazione di volontà, in data successiva al 11.3.2023. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa di cui al D.L. 20/23 convertito con modifiche con la legge 50/23, atteso che l'art. 7 del D.L. n. 20/2023 prevede una disciplina transitoria nei seguenti termini: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.” (comma 2). Ed il comma 3 dispone che “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge”. Derivandone che solo per le domande presentate fino al 11 marzo 2023, fondate su uno dei motivi tra tutti quelli indicati nell'art. 19, commi 1 e 1.1 TUI pre- riforma 2023, si applica la disciplina previgente, cioè quella introdotta dal D.L. n. 130/2020 e dunque anche i criteri del terzo e quarto periodo del comma 1.1. Avendo il ricorrente formulato istanza di protezione speciale in data successiva deve trovare applicazione la nuova disciplina normativa, che ha modificato l'art. 19 comma 1.1. TUI, abrogando la seconda parte della norma e, dunque, i criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare ivi illustrati.
4 Non ha invece subìto alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. Se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro, tuttavia, alcuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate nell'alveo della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI, che richiama gli “obblighi di cui all'art.5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi
“costituzionali o internazionali dello Stato” (in senso conforme ordinanze Corte Cass. Civ. del 6 ottobre 2023, numeri 28161 e 28162, relative a due ricorsi avverso decreti di espulsione). Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti vuoi nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), vuoi più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10, alla salute art. 32, alla parità, art. 3, alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare. Sulla medesima scia si collocano le prime pronunce della Suprema Corte in relazione a diverse fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI. La Suprema Corte, in una recente pronuncia, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre -sebbene in un obiter dictum- una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998 (…). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (v. Prima Sezione civile, n. 28162/2023). In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva, che negli ultimi anni,
5 sempre fondandosi su principi costituzionali, o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica di presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa \delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata' (11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23). Va pertanto valutato il concetto di vulnerabilità che ricomprende ed assorbe ipotesi tra loro molto eterogene (cfr. Cass.Civ.sez.I n.4455/18, Cass.Civ.SSUU 29459/19, 29460/19, 29461/19), essendo necessaria una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (come già in passato, i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa). Se dunque la nozione di vulnerabilità e – conseguentemente – la tutela delle situazioni di vulnerabilità non può dirsi abrogata dalla nuova disciplina legislativa, occorre valutarne la portata nel caso concreto in esame. Protezione accordabile Passando ad esaminare la situazione individuale del ricorrente, va fin da subito rilevato che il Signor EJ LE IS EZ, in Italia, ha conseguito un'integrazione sia sotto il profilo lavorativo che sociale. Risulta infatti, sia dalla documentazione prodotta che dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, che, dopo essere giunto in Italia nel 2022, ha potuto contare sul supporto di familiari presenti sul territorio nazionale, tutti cittadini italiani che, oltre a fornirgli ospitalità, lo hanno supportato nell'inserimento sociale e lavorativo oltreché nell'apprendimento della lingua italiana. Fin da poco dopo il suo arrivo l'istante, anche grazie al richiamato supporto familiare, si è impegnato nel seguire un corso volto all'apprendimento della lingua italiana presso la
6 Comunità di Sant'Egidio in Roma, ove, come dallo stesso dichiarato, ha svolto altresì attività di volontariato. Nonostante non sia stato prodotto alcun attestato di conoscenza della lingua italiana, nel corso dell'audizione nanti la Giudice, sostenuta senza l'ausilio dell'interprete, il ricorrente ha dato prova di aver appreso in modo più che sufficiente la lingua. A far data dal settembre 2023 lo stesso risulta essere impiegato ininterrottamente, seppur in forza di contratti a tempo determinato. Inizialmente è stato assunto presso un albergo con qualifica di addetto alle pulizie, con contratto che è stato più volte prorogato fino al 31.08.2024; successivamente, dal mese di settembre 2024, è stato assunto con qualifica di centralinista presso un Call Center, con contratto inizialmente scadente il 31.10.2024, poi prorogato al 31.12.2024, grazie al quale percepisce uno stipendio medio mensile pari a circa 1.200,00 € (si vedano dichiarazioni a pag. 3 del verbale di audizione). Sul punto preme rilevare che, sebbene la scadenza della proroga del contratto di lavoro in corso di svolgimento all'epoca dell'audizione fosse prevista per il 31.12.2024, non vi sono motivi per ritenere che esso non sia stato rinnovato se solo si considera che la fase istruttoria del presente procedimento fosse terminata all'udienza del 5.12.2024, in data antecedente la scadenza del citato contratto, con successiva fissazione di udienza al solo fine di consentire alle parti la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. Anche sotto il profilo economico, dai documenti in atti nonché dalle dichiarazioni rese nanti l'autorità giudiziaria, emerge come il ricorrente in breve tempo sia riuscito a reperire attività lavorative che gli hanno consentito di rendersi economicamente autosufficiente provvedendo non solo ai propri fabbisogni ma altresì ad inviare denaro ai familiari nel Paese di origine (dal CU 2024 relativa ai redditi percepiti nel 2023 risulta un imponibile pari ad € 4.133,95 per 111 giorni lavorativi, mentre per il 2024, fino al mese di aprile risulta aver maturato un reddito imponibile pari ad € 4.859,31 per il lavoro prestato presso e, successivamente, ha dichiarato di Controparte_4 aver conseguito uno stipendio mensile di circa € 1.200,00 per il lavoro prestato come centralinista). Dalle dichiarazioni emerge altresì un inserimento sociale marcato, avendo il richiedente affermato di frequentare una palestra, una piscina e di avere molte conoscenze sul territorio nazionale con i quali condivide gran parte del proprio tempo libero. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Occorre, a questo punto, procedere ad una valutazione delle oggettive condizioni di vita nel suo Paese di origine al fine di effettuare il giudizio di bilanciamento utilizzato dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 29459 del 2019 e 24413 del 2021 e rilevante anche con riferimento al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1. come riportato al paragrafo 5.2. Passando ad esaminare il contesto territoriale e la situazione dei diritti umani del Paese in cui dovrebbe rientrare il ricorrente, occorre analizzare la situazione in Repubblica Dominicana ove, pur non riscontrandosi una violenza indiscriminata, non si possono escludere criticità, con compressioni dei diritti civili e politici della popolazione. La Repubblica Dominicana è una repubblica presidenziale situata sull'isola di Hispaniola e confinante con lo Stato di Haiti. Dal 16 agosto 2020 è guidata dal Presidente
[...]
, recentemente riconfermato a seguito delle elezioni ten Persona_2 nel maggio 2024; il Presidente è allo stesso tempo Capo di Stato e di governo.
7 A livello amministrativo è suddivisa in 10 regioni. La CIA stima che a luglio 2021 la popolazione sia di 10,597,348 suddivisa in diversi gruppi etnici, di cui origini miste il 70,4% (Mestizo/Indio 58%, TO ), nero , bianco 13,5%, altro 0,3% Per_3 Per_4
(stima 2014). La lingua ufficiale è lo spagnolo. Per quanto riguarda la tutela dei diritti umani si segnala come vi siano stati cambiamenti significativi negli ultimi anni, tra cui l'espulsione di massa di haitiani e apolidi di discendenza haitiana, indipendentemente dalle loro rivendicazioni di status legale, e le violazioni dei diritti umani associate. La chiusura del confine con Haiti da parte del governo a settembre 2023 e il suo successivo blocco del rilascio o del rinnovo di permessi di soggiorno, visti e certificati di richiesta di asilo per migranti haitiani e persone di discendenza haitiana, compresi gli apolidi, hanno esposto popolazioni già vulnerabili a un rischio maggiore1. Recentemente il Presidente ha annunciato di aver approvato la costruzione di una nuova sezione del muro e di voler inasprire i controlli al confine2. Il 9 ottobre, la Repubblica Dominicana ha annunciato nuove misure per rafforzare il controllo al confine con Haiti3, tra cui un'estensione indefinita della chiusura delle frontiere già attuata, il rafforzamento delle forze militari e un nuovo divieto di esportazione4. Pochi giorni dopo, la Repubblica Dominicana ha riaperto parzialmente il confine con Haiti, limitatamente allo svolgimento di alcune attività commerciali5. I rappresentanti della società civile hanno riferito che i cittadini di discendenza haitiana, i migranti haitiani, gli apolidi di discendenza haitiana e le persone di carnagione scura percepite come haitiane hanno incontrato ostacoli durante gli spostamenti all'interno del paese. Le organizzazioni internazionali e della società civile hanno segnalato pattuglie itineranti e posti di blocco dei veicoli da parte delle forze di sicurezza, in particolare vicino al confine con Haiti ma anche in tutto il Paese, in cui le forze di sicurezza hanno chiesto ai viaggiatori di mostrare documenti di cittadinanza o residenza o di essere trattenuti e indirizzati verso la deportazione. La paura della detenzione e della deportazione ha portato queste persone a limitare i loro movimenti al di fuori delle loro comunità residenziali, limitando così la loro capacità di accedere a occupazione, assistenza sanitaria e altri servizi sociali6.Questi resoconti hanno contribuito a un clima di paura tra i migranti haitiani e i dominicani di discendenza haitiana che ha portato decine di migliaia di persone a fuggire dal Paese nelle settimane successive alla chiusura del confine con Haiti il 15 settembre 2023. Da ultimo si segnala come il governo della Repubblica Dominicana abbia annunciato l'attuazione di misure di sorveglianza "più rigide" al confine con Haiti, ove permane una grave crisi di sicurezza causata dalle bande armate.7 Secondo quanto riportato dalla fonte InSight Crime, think tank specializzato nella criminalità organizzata in America Latina e nei Caraibi, il Paese registra un tasso di violenza inferiore rispetto ad altri paesi caraibici. Invero la posizione della Repubblica
8 Dominicana, che la rende il principale paese di transito di cocaina nei Caraibi8, non ha portato le ondate di violenza che molti altri Paesi sperimentano9. Molteplici fonti hanno riferito ad InSight Crime che ciò potrebbe dipendere dal fatto che la malavita locale ha un'attitudine “imprenditoriale”, concentrata sugli affari10. A questo proposito, si segnala che a giugno 2023 si sono svolti una serie di raid antidroga su larga scala in tutta la Repubblica Dominicana, pochi mesi dopo che uno degli ex principali trafficanti del paese, , alias “ , estradato Persona_5 Persona_6 negli Stati Uniti, si è dichiarato colpevo egati al roga. Dalla cattura di , le autorità dominicane hanno continuato a reprimere le strutture Per_5 criminali organizzate in tutto il Paese11. Lanciata il 13 giugno, l'operazione HA IV ha mobilitato 1.350 agenti della sicurezza che si sono recati in diverse città e hanno fatto irruzione in una mezza dozzina di prigioni. L'obiettivo era una rete di traffico di droga guidata da Persona_7 Per
, alias “ ”, un presunto trafficante di cocaina dominicano attualmente residente
[...] gna12. ondo quanto riportato, le indagini lo collegano a decine di morti violente in diverse province settentrionali della Repubblica Dominicana. Essendo il porto principale della Repubblica Dominicana, si distingue come Per_9 punto nevralgico per le spedizioni di droga in partenza verso l'Europa. A gennaio, gli agenti antidroga dominicani di hanno effettuato uno dei più Per_9 grandi sequestri di cocaina del paese dopo averne scoperti 1,2 tonnellate, nascosti all'interno di una spedizione di banane13. La Repubblica Dominicana ha registrato un calo del 16,4% nel tasso di omicidi nel 2024 rispetto al 2023, segnando il terzo anno consecutivo di declino. Sebbene la nazione caraibica sia da tempo un punto di transito chiave per le spedizioni di cocaina in Europa, il traffico di droga non sembra essere un fattore importante di violenza. La maggior parte degli omicidi del 2024 è stata causata da scontri tra individui14. Il traffico di armi continua a incidere sulla sicurezza dei cittadini nella Repubblica Dominicana, poiché il 65% degli omicidi è stato commesso con un'arma da fuoco. L' afflusso di armi dagli Stati Uniti e lo smistamento di munizioni dalle autorità locali stanno alimentando le bande criminali15. Dal rapporto annuale di USDOS16 – Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, emerge come nel 2023 vi siano stati cambiamenti significativi nella situazione dei diritti umani, tra cui l'espulsione di massa di haitiani e apolidi di discendenza haitiana, indipendentemente dalle loro rivendicazioni di status legale, e le violazioni dei diritti umani associate. La chiusura del confine con Haiti da parte del governo a settembre e il suo successivo blocco del rilascio o del rinnovo di permessi di soggiorno, visti e certificati di richiesta di asilo per migranti
9 haitiani e persone di discendenza haitiana, compresi gli apolidi, hanno esposto popolazioni già vulnerabili a un rischio maggiore. Ancora, sono state segnalate diverse uccisioni arbitrarie o illegali da parte della Polizia nazionale e di altre forze di sicurezza governative durante l'anno. La Commissione nazionale per i diritti umani ha segnalato che 75 persone sono state uccise tra gennaio e settembre. Mentre l'ufficio del procuratore generale ha perseguito alcuni casi di abusi da parte della polizia, i rappresentanti della società civile hanno affermato che molti omicidi e abusi non sono stati denunciati a causa della mancanza di fiducia del pubblico nel governo per indagare e perseguire le accuse o per paura di ritorsioni da parte della polizia. Oltre alle problematiche collegate alla discriminazione nei confronti dei cittadini Haitiani, occorre segnalare che tra le questioni significative relative ai diritti umani figurano segnalazioni credibili di: uccisioni illegali o arbitrarie;
trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
arresti o detenzioni arbitrarie;
interferenze arbitrarie o illegali nella privacy;
respingimento di rifugiati in un Paese in cui avrebbero dovuto affrontare torture o persecuzioni, compresi gravi danni come minacce alla vita o alla libertà o altri maltrattamenti che avrebbero costituito un distinto abuso dei diritti umani;
grave corruzione del governo;
diffusa violenza di genere, tra cui violenza domestica e femminicidi;
crimini che comportano violenza o minacce di violenza contro persone di origine haitiana;
tratta di esseri umani, compreso il lavoro forzato;
crimini che comportano violenza o minacce di violenza contro persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
e l'esistenza di alcune delle peggiori forme di lavoro minorile17. Per quanto riguarda alla libertà di riunione, nonostante tale diritto sia protetto e generalmente rispettato, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze di sicurezza e tra diversi gruppi di manifestanti. A luglio, il ministro degli Interni e della Polizia Persona_11 ha annullato una marcia pianificata dalla società civile e dai membri della diaspora haitiana, che avevano ottenuto i permessi necessari. Il ministro ha dichiarato che la legge proibiva agli stranieri di organizzare attività che "influissero sulla pace sociale, sulla sicurezza dei cittadini o sull'ordine pubblico". Gli osservatori hanno notato che era improbabile che avesse l'autorità legale per negare ai residenti legali di pianificare o partecipare a marce pacifiche, proteste o altre assemblee18. Sebbene la legge proibisca la tortura, le percosse e gli abusi fisici, sono stati segnalati casi in cui membri della Direzione generale delle migrazioni (DGM) e altre forze di sicurezza governative hanno sottoposto individui, principalmente persone di origine haitiana, a trattamenti degradanti e abusi fisici. Organizzazioni internazionali e della società civile hanno riferito che funzionari dell'immigrazione e altre forze di sicurezza hanno condotto perquisizioni e sequestri illegali, tra cui frequenti incursioni notturne in cui hanno fatto irruzione in residenze private senza preavviso o mandato. Testimoni hanno riferito che i funzionari dell'immigrazione hanno chiesto tangenti, distrutto documenti di identità, rubato beni dalle case e non hanno dato ai detenuti la possibilità di vestirsi o raccogliere i propri beni prima di portarli in strutture di detenzione per migranti per un'ulteriore elaborazione o al confine per l'immediata deportazione. In molti casi, i genitori sono stati trattenuti e deportati separatamente dai figli, i figli sono stati trattenuti con i genitori o i minori non accompagnati sono stati trattenuti e deportati senza un genitore o un tutore.
10 L'uso eccessivo della forza da parte delle forze dell'ordine ha continuato a essere segnalato, senza progressi nella lotta all'impunità per questi incidenti. A febbraio, un ragazzo di 12 anni è morto dopo aver riportato ferite da arma da fuoco in un'operazione di polizia durante il carnevale nella città di Santiago. Testimoni hanno affermato che la polizia non gli ha prestato il primo soccorso19. La Costituzione prevede la libertà di espressione, anche per i membri della stampa e di altri media, e il governo in genere rispetta questo diritto. I media esprimono un'ampia varietà di opinioni, ma il governo, i partiti politici e le grandi aziende influenzano spesso la stampa, in parte attraverso i loro grandi budget pubblicitari. Gli osservatori hanno indicato che il governo ha esercitato influenza sulla stampa, anche tramite contratti pubblicitari.
, una giornalista molto nota per il suo impegno su corruzione e impunità, è Per_12 stata presa di mira con lo spyware Pegasus della società Nso Group, che permette il totale e incontrollato accesso a un dispositivo digitale20. Era il primo caso confermato dell'utilizzo di questo software nel Paese, ma un'analisi tecnica ha rivelato che la prima intrusione nei suoi dispositivi era avvenuta già nel 2020. L'ufficio del procuratore generale e il ministero dell'Interno e della polizia hanno smentito ogni coinvolgimento nella sorveglianza. Mentre la libertà di riunione pacifica era ampiamente protetta e rispettata, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze di sicurezza e tra diversi gruppi di manifestanti. La Costituzione garantisce la libertà di religione e di credo. Un concordato con la Santa Sede designa il cattolicesimo come religione ufficiale dello Stato e concede privilegi speciali alla Chiesa cattolica non concessi ad altri gruppi religiosi. Tra questi, il finanziamento delle spese ecclesiastiche, tra cui amministrazione e costruzione, eccezioni in materia di visti ed esenzioni dai dazi doganali per i funzionari ecclesiastici. Tuttavia, causa di quella che definivano la posizione radicata del cattolicesimo nel Paese, i rappresentanti di alcuni gruppi religiosi non cattolici hanno affermato che la discriminazione governativa e sociale nei confronti dei gruppi non cattolici continuava a rappresentare un ostacolo21. Dai dati elaborati dall'Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), fonte specializzata nel riportare eventi relativi alla sicurezza, emerge che nel periodo 30.03.2024 – 28.03.2025, in tutto il Paese si sono verificati 26 eventi incidenti di rilevanza securitaria (di cui 17 eventi di violenza contro i civili, 6 rivolte, 2 battaglie e 1 protesta) che hanno portato alla morte di 9 persone22. Tali dati sono in linea con quelli riguardanti il 2023 ove, tra il primo gennaio ed il 31 dicembre si sono verificati 28 eventi che hanno provocato 14 decessi23. Sul punto va peraltro evidenziato che nello stato di Haiti, confinante con la Repubblica Dominicana (il confine è pari a circa 390 km), la capitale Port-au-Prince è ormai nelle mani delle gang armate che, dalle fonti consultata dal Collegio24, risultano controllare l'80% del territorio cittadino con la politica del terrore, assediando palazzi governativi e stazioni di polizia con decine di persone uccise e migliaia in fuga. Risulta altresì che i
11 civili haitiani facciano i conti con la paralisi delle infrastrutture e viene riportato che vengano saccheggiati gli ospedali, e sia drammatica la carenza di alimenti, acqua e medicinali che determina una situazione fuori controllo che ha condotto l'ambasciata degli Stati Uniti a evacuare il personale non essenziale e a rafforzare la sicurezza nella sede diplomatica, con un contingente di marines, mentre l'ambasciatore tedesco e altri rappresentanti dell'Ue hanno lasciato il Paese. In questa drammatica situazione, aggravata dalla chiusura da parte della Repubblica Dominicana dei propri confini con Haiti, il timore di uno sconfinamento dei disordini anche nel Paese di origine del ricorrente pare elevato. Alla luce di quanto sopra riportato, seppur non si possa parlare di una grave e sistematica violazione dei diritti umani fondamentali nel Paese di Origine, sono state rilevate e segnalate importanti e frequenti violazioni e compressioni. Comparando le situazioni, relative al contesto di vita che troverebbe in caso di rimpatrio in Repubblica Dominicana ed a quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”, che renderebbe il forzato allontanamento contrario ai diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, e ciò la porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. In tale condizione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Quanto alla convertibilità del permesso così rilasciato, si osserva che a norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) T.U.Imm. vigente al momento della presentazione della domanda (22.03.2023), il permesso per protezione speciale era convertibile in permesso per motivi di lavoro. Tale disposizione è poi stata successivamente abrogata solo con la legge di conversione del decreto legge (l. 50/23), entrata in vigore il 6/5/2023. Pertanto, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L. 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine all'effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, non solo sotto il profilo alloggiativo e lavorativo, ma anche dal punto di vista culturale e sociale, avendo dato prova di conoscere la lingua italiana all'udienza del 05.12.2024, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
12 Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI,in favore del richiedente JI ON IV EL nato in [...] il [...], C.F. CUI C.F._1
C.F._2
• Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in data 6.5.2025
La Giudice relatrice Il Presidente Dott.ssa Laura Cresta Dott. Domenico Pellegrini
13
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://www.internazionale.it/magazine/jean-michel-hauteville/2024/01/04/l-isola-caraibica-divisa-da-un-muro 2 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2025/04/07/la-repubblica-dominicana-rafforza-le-truppe-al-confine-con- haiti_bc1f4b4e-de3c-415a-a1f4-54d8e35ec1f7.html 3 Reuters, Dominican Republic intensifies Haiti border shutdown over canal row, 10 ottobre 2023 https://www.reuters.com/world/americas/dominican-republic-intensifies-haiti-border-shutdown-over-canal-row-2023-10-09/ 4 Reuters, Dominican Republic to seal Dajabon border with Haiti in canal dispute, 12 settembre 2023 https://www.reuters.com/world/americas/dominican-republic-seal-border-dajabon-if-water-conflict-not-solved-by-thursday-2023-09- 11/; Reuters, Dominican Republic intensifies Haiti border shutdown over canal row, 10 ottobre 2023 https://www.reuters.com/world/americas/dominican-republic-intensifies-haiti-border-shutdown-over-canal-row-2023-10-09/ 5 AP News, Dominican Republic has partially reopened its border with Haiti. But a diplomatic crisis persists, 12 ottobre 2023 https://apnews.com/article/dominican-republic-haiti-border-reopens-canal-dispute-9c829919039f09e5f0d01e1acdd77f5a 6 https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/dominican-republic consultato il 02 aprile 2025 7 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2025/02/24/santo-domingo-rafforza-la-sorveglianza-al-confine-con- haiti_9be539a0-97d6-48f1-8070-e16b7e541c13.html 8 InSight Crime, The Dominican Republic – The Caribbean's Cocaine Hub, 7 settembre 2022 https://insightcrime.org/investigations/dominican-republic-caribbean-cocaine-hub/ 9 InSight Crime, InSight Crime's 2022 Homicide Round-Up, 8 febbraio 2023 https://insightcrime.org/news/insight-crime-2022- homicide-round-up/#St.Lucia Per_ 10 InSight Crime, SA , modelo de los intermediarios en el tráfico de cocaína, 7 settembre 2022 https://insightcrime.org/es/investigaciones/cesar-peralta-trafico-cocaina-republica-dominicana/ 11 InSight Crime, de Peralta, dirige campaña a pequeñas ciudades, 16 giugno 2023 Per_10 Controparte_6 CP_7 https://insightcrime.org/es/noticias/republica-dominicana-dirige-campana-antinarcoticos-pequenas-ciudades/ 12 Dominican Today, The Public Ministry dismantles criminal networks in North Region of the Dominican Republic, 14 giugno 2023 https://dominicantoday.com/dr/north-coast/2023/06/14/the-public-ministry-dismantles-criminal-networks-in-north-region-of-the- dominican-republic/ ; InSight Crime, , dirige a pequeñas ciudades, Controparte_8 Controparte_6 Controparte_9 16 giugno 2023 https://insightcrime.org/es/noticias/republica-dominicana-dirige-campana-antinarcoticos-pequenas-ciudades/ 13 https://elnacional.com.do/incautan-1200-kilos-cocaina-puerto-caucedo/ 14 InSight Crime, https://insightcrime.org/news/insight-crime-2024-homicide-round-up/#h-dominican-republic-16-4 ; 7 aprile 2025 15 https://acento.com.do/actualidad/crisis-de-municiones-en-republica-dominicana-desabastecimiento-precios-altos-y-aumento-del- mercado-ilegal-9432942.html 16 https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/dominican-republic consultato in data 07 aprile 2025 17 https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/dominican-republic consultato in data 07 aprile 2025. 18 https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/dominican-republic consultato in data 07 aprile 2025. 19 https://www.amnesty.org/en/location/americas/central-america-and-the-caribbean/dominican-republic/report-dominican-republic/ 20 Dominican Republic: Pegasus spyware discovered on prominent journalist's phone, 2 maggio. 21 https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/dominican-republic/ 22 https://acleddata.com/explorer/ consultato in data 02 aprile 2025. 23 https://acleddata.com/explorer/ consultato in data 02 aprile 2025. 24 https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2024-03/haiti-situazione-allo-sbando-santo-domingo-serra- le-frontiere.html; https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2025/04/17/hrw-situazione- sicurezza-ad-haiti-in-caduta-libera_2b7570f1-9b3b-41c2-88b3-cb758d12e61b.html; https://www.ilpost.it/2024/03/27/repubblica-dominicana-haiti-muro-confine/
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Paola Bozzo Costa Giudice
riunito nella Camera di consiglio del 6.5.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5798 / 2024 proposto da JI ON IV EL nato in [...] l'[...], C.F. CUI 06OAQF2 elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 dell'Avv. LUCA MORELLI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del pro tempore – AVVOCATURA Controparte_2 CP_3
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Savona a seguito di domanda di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, formalizzata in Questura in data 22.03.2023. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 30.10.2023, avesse espresso parere non favorevole, ritenuto obbligatorio e vincolante. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, dato atto della documentazione trasmessa (allegato integrativo all'istanza, memoria del legale, copia passaporto, permesso di soggiorno per stranieri, elenco situazioni penali e amministrative), non essendo emersi elementi da cui poter dedurre che il richiedente, in caso di rimpatrio, potesse essere oggetto di persecuzione ovvero rischiasse di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti, non ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art 19 commi 1 e 1.1. D.lgs 286/98; inoltre non ha rilevato alcuna condizione individuale di vulnerabilità tale da far ritenere che l'allontanamento dal territorio italiano potesse costituire violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare del richiedente, considerata l'assenza di un qualunque radicamento in Italia dello stesso. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
1 - il ricorrente, cittadino dominicano, ha avanzato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in data 22.03.2023, allegando documentazione comprovante la propria integrazione sul territorio nazionale;
- a far data dal 11.09.2023 è stato assunto presso a Controparte_4
Roma, con contratto a tempo determinato, in ta 31.12.2023 e successivamente prorogato fino al 31.08.2024;
- dal 24.03.2023 si è iscritto ad una scuola di Lingua e cultura italiana a Roma, ove è domiciliato;
- il ricorrente riesce ad inviare regolarmente denaro ai propri familiari nel Paese di origine. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato (anche inaudita altera parte), ha concluso nei seguenti termini:
“Piaccia a questo Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis rejectis, previa occorrendo ogni più opportuna istruttoria, dichiarare nullo, illegittimo e di nessun effetto il provvedimento impugnato cat A11/2024/Immig./III^Sez./Prot.29 del 26.04.2024 con contestuale riconoscimento in capo a JI ON IS EZ, meglio sopra generalizzato, della protezione speciale ex art. 19 D.lvo 286/98; in via sussidiaria ex art 32 comma 3 D.lvo 25/2008 trasmettere gli atti al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre ad accessori di legge, da liquidarsi a favore del difensore che si dichiara anticipatario”. Con il ricorso è stata depositata documentazione relativa all'integrazione e segnatamente:
- Domanda di iscrizione alla Scuola A.s. della Comunità di Sant'Egidio in provincia di Roma, classe A1, datata 24.03.2023, unitamente al calendario delle lezioni;
- Lettera di assunzione con contratto a tempo determinato part time (24 h/sett) dal 12.09.2023 al 31.12.2023 presso con qualifica di Controparte_4 addetto alle pulizie, unitamente alla comunicazione unilav nonché alla lettera di proroga del contratto fino al 31.08.2024 e relativa comunicazione unilav;
- Buste paga per lavoro prestato presso per le mensilità Controparte_4 da settembre 2023 a dicembre 2023 nnuo pari ad € 4.133,95) ed ancora di gennaio, marzo ed aprile 2024 (dalla quale risulta imponibile pari ad € 4.859,31);
- Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi percepiti nel 2023 per 111 giornate lavorative, dal 12.09.2023 al 31.12.2023, presso e Controparte_4 pari ad € 4.133,95;
- Modello C2 storico aggiornato al 27.05.2024 dal quale emerge che il ricorrente ha lavorato presso e che ha avuto un'altra proposta di Controparte_4 lavoro come aiuto cuoco di ristorante presso la Società Omnia Gestioni SR, rapporto poi mai effettivamente instaurato a seguito dell'assunzione presso
Controparte_4
- Ricevute relative all'invio denaro ai familiari. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 ril e la domanda, presentata in data 22.03.2023, sia sottoposta alla nuova normativa e che il D.L. n. 20/2023 abbia disposto due modifiche alla protezione speciale: l'abrogazione dell'esplicita possibilità di chiederne il riconoscimento al di fuori del sistema della protezione internazionale e la “soppressione” dei criteri per l'accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 Cedu).
2 Ha poi evidenziato come il ricorrente, maggiorenne, in buona salute, senza figli, non abbia dimostrato una specifica, effettiva ed individuale vulnerabilità derivante da violazione o impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili o come conseguenza diretta di un suo rimpatrio. Lo stesso, senza figli o legami stabili sul territorio nazionale, ha vissuto la maggior parte della sua vita in Santo Domingo, e non ha fornito prova alcuna di aver ivi vissuto esperienze traumatiche. Nelle conclusioni, dopo avere richiamato la normativa applicabile al caso concreto, ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha allegato la seguente documentazione:
- Provvedimento impugnato;
- Rapporto della Questura di Savona del 30.10.2024;
- Istanza di protezione speciale formulata dal ricorrente in data 22.03.2023 a cui risulta allegata dichiarazione di ospitalità rilasciata da connazionale, in Savona, e datata 17.03.2023, nonché memoria allegata. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, aggiornato a novembre 2024, non risultano precedenti condanne. Con le note per l'udienza, la difesa ha sottolineato la buona integrazione del ricorrente, dimorante in Roma ospite da una zia, ed ha versato in atti ulteriore documentazione:
- Comunicazione unilav relativa all'assunzione con contratto a tempo determinato presso TC SR (sede lavoro Este, provincia di Padova) dal 18.09.2024 al 31.10.2024 con qualifica di centralinista;
unitamente alla comunicazione unilav relativa alla proroga fino al 31.12.2024;
- Estratto conto previdenziale aggiornato al 21.11.2024 da cui non emergono registrazioni contributive ed estratto conto parasubordinati da cui risulta un reddito pari ad € 304,00 per l'anno 2024 derivante da attività di collaborazione presso TC SR e ove è indicata gestione separata dal 18.09.2024;
- Dichiarazione di ospitalità rilasciata dalla SI (che il Parte_1 ricorrente identifica quale zia) dal 12.06.2024 a Roma, registrata in pari data, unitamente al passaporto italiano della donna che ha rilasciato la dichiarazione;
- Passaporto italiano della fidanzata, SI;
Persona_1
- Passaporti italiani relativi ad alcuni parenti, identificati come cugini e zie. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, acquisite informative preliminare (certificati di rito), la Giudice, con decreto del 02.07.2024, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata all'udienza del 05.12.2024, fissata anche per l'audizione personale del ricorrente. All'esito è stata fissata udienza per la discussione collegiale. In sede di audizione davanti alla GI, il 05.12.2024, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato di essere giunto in Italia in aereo in data 29.11.2022; di avere una famiglia di origine composta dai genitori e due sorelle, rimasti nel Paese di origine;
di avere studiato fino al diploma e di aver lavorato come impiegato in una fabbrica;
di aver lasciato il proprio Paese a causa della situazione economica e sociale e per poter mantenere la propria famiglia. In riferimento alle sue condizioni di vita in Italia ha riferito di vivere insieme alla zia, SI Parte_1
, a Roma, Via Fezzan 19; di avere quattro zie e quattro cugini residenti in Italia,
[...] adini italiani;
di avere frequentato un corso di lingua presso la scuola di Sant'Egidio a Roma e di essere impiegato presso un call center per l'ufficio commerciale
3 Co di;
di avere frequentato corsi di formazione durante il proprio lavoro e di avere svolto attività di volontariato, quale mediatore culturale, presso la Comunità di Sant'Egidio. In ordine al proprio mantenimento ha riferito che inizialmente lo aveva aiutato la zia, fino a che, dal 28.09.2023, era stato assunto per lavorare in un albergo, con un rapporto contrattuale durato un anno, per poi essere assunto, dal 18.09.2024, presso un Call Center, attività lavorativa per la quale percepisce uno stipendio mensile di circa
€ 1.200,00. Ha poi riferito di avere molte amicizie in Italia, di frequentare una palestra e di praticare nuoto, di passare il proprio tempo libero con gli amici o i familiari e di muoversi con i mezzi pubblici. Con le note per la precisazione delle conclusioni parte ricorrente ha insistito nelle proprie difese, mentre con le note conclusionali ha ripercorso la vicenda e lo svolgimento del procedimento, sottolineando il buon percorso di integrazione svolto dall'istante nonché i legami familiari sul territorio nazionale. Per il nulla è stato CP_1 depositato. Alla successiva udienza del 03.04.2025, previa precisazione delle conclusioni da parte del ricorrente, e discussione orale, presente la sola parte ricorrente, la Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA Preliminarmente il Collegio dichiara inammissibile la domanda promossa dal ricorrente in via subordinata, in quanto inerente il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, avendo il presente procedimento limiti ben precisi quanto all'oggetto, ovvero quelli dati dal fatto che si verte esclusivamente sull'impugnativa del rifiuto da parte del Questore della domanda di protezione speciale. La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Il ricorrente ha formalizzato la sua intenzione di chiedere la protezione speciale in data 22.03.2023, dopo essere entrato in Italia il 29.11.2022. Né è contestato che ciò sia avvenuto, anche sotto il profilo della manifestazione di volontà, in data successiva al 11.3.2023. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa di cui al D.L. 20/23 convertito con modifiche con la legge 50/23, atteso che l'art. 7 del D.L. n. 20/2023 prevede una disciplina transitoria nei seguenti termini: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.” (comma 2). Ed il comma 3 dispone che “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge”. Derivandone che solo per le domande presentate fino al 11 marzo 2023, fondate su uno dei motivi tra tutti quelli indicati nell'art. 19, commi 1 e 1.1 TUI pre- riforma 2023, si applica la disciplina previgente, cioè quella introdotta dal D.L. n. 130/2020 e dunque anche i criteri del terzo e quarto periodo del comma 1.1. Avendo il ricorrente formulato istanza di protezione speciale in data successiva deve trovare applicazione la nuova disciplina normativa, che ha modificato l'art. 19 comma 1.1. TUI, abrogando la seconda parte della norma e, dunque, i criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare ivi illustrati.
4 Non ha invece subìto alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. […]”. Se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro, tuttavia, alcuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate nell'alveo della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI, che richiama gli “obblighi di cui all'art.5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi
“costituzionali o internazionali dello Stato” (in senso conforme ordinanze Corte Cass. Civ. del 6 ottobre 2023, numeri 28161 e 28162, relative a due ricorsi avverso decreti di espulsione). Pertanto, continuano a trovare tutela nell'alveo della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI tutte le situazioni di vulnerabilità ed i diritti che trovavano tutela in precedenza, in quanto rientranti vuoi nel divieto di refoulement (pericolo di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nel Paese di origine), vuoi più in generale nel rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10, alla salute art. 32, alla parità, art. 3, alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) ed internazionali, tra i quali ultimi i diritti alla vita privata ed alla vita familiare. Sulla medesima scia si collocano le prime pronunce della Suprema Corte in relazione a diverse fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI. La Suprema Corte, in una recente pronuncia, relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, offre -sebbene in un obiter dictum- una importante precisazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI. “In tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998 (…). In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (v. Prima Sezione civile, n. 28162/2023). In questo contesto normativo, si dovrà pertanto tenere conto dei principi elaborati, anche in materia di protezione umanitaria, dalla giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, a partire, quanto a quest'ultima, dalla ben nota pronuncia della Sez. 1, n. 4455/2018, che non solo ha aperto a una concezione allargata della vulnerabilità del cittadino straniero, ma ha, altresì, introdotto la necessità di “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. La tenuta della soluzione adottata nel 2018, confermata da Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461/2019 è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva, che negli ultimi anni,
5 sempre fondandosi su principi costituzionali, o di diritto unionale o internazionale, ha ritenuto che ai fini della verifica di presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve tenersi conto: delle violenze subite nel Paese di transito (13096/19, 13565/20, 3583/21, 89920/21, 12649/21, 25734/21, 3768/23 ); degli eventi calamitosi, causa dell'emigrazione, verificatisi nel paese di origine (2563/20); del rischio di una lesione del diritto alla salute (2558/20; 27544/22), ivi compreso un accertato disturbo post-traumatico da stress a causa \delle sevizie subite (8990/21); della situazione oggettiva del paese di origine (ai fini del giudizio di 'comparazione attenuata' (11912/20, 26671/22); del diritto alla vita privata e familiare (9304/19, SS.UU. 24413/21, 41778/21) e, a tali fini, dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari e affettivi del richiedente in Italia (23720/20, 32237/21, 34096/21) e del suo percorso di integrazione in Italia, non solo sotto il profilo lavorativo, ma anche culturale e sociale (ad es., con riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed alle attività di volontariato svolte con continuità, 16716/23, 14370/23) e valutando il livello di integrazione raggiunto “non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”; dello sfruttamento lavorativo quale elemento in grado di incidere gravemente sul quadro psicologico dello straniero che richiede protezione (17204/21); della situazione esistente nel Paese di transito, allorché l'esperienza vissuta in quest'ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (13758/20); del considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica (4369/23). Va pertanto valutato il concetto di vulnerabilità che ricomprende ed assorbe ipotesi tra loro molto eterogene (cfr. Cass.Civ.sez.I n.4455/18, Cass.Civ.SSUU 29459/19, 29460/19, 29461/19), essendo necessaria una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (come già in passato, i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa). Se dunque la nozione di vulnerabilità e – conseguentemente – la tutela delle situazioni di vulnerabilità non può dirsi abrogata dalla nuova disciplina legislativa, occorre valutarne la portata nel caso concreto in esame. Protezione accordabile Passando ad esaminare la situazione individuale del ricorrente, va fin da subito rilevato che il Signor EJ LE IS EZ, in Italia, ha conseguito un'integrazione sia sotto il profilo lavorativo che sociale. Risulta infatti, sia dalla documentazione prodotta che dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, che, dopo essere giunto in Italia nel 2022, ha potuto contare sul supporto di familiari presenti sul territorio nazionale, tutti cittadini italiani che, oltre a fornirgli ospitalità, lo hanno supportato nell'inserimento sociale e lavorativo oltreché nell'apprendimento della lingua italiana. Fin da poco dopo il suo arrivo l'istante, anche grazie al richiamato supporto familiare, si è impegnato nel seguire un corso volto all'apprendimento della lingua italiana presso la
6 Comunità di Sant'Egidio in Roma, ove, come dallo stesso dichiarato, ha svolto altresì attività di volontariato. Nonostante non sia stato prodotto alcun attestato di conoscenza della lingua italiana, nel corso dell'audizione nanti la Giudice, sostenuta senza l'ausilio dell'interprete, il ricorrente ha dato prova di aver appreso in modo più che sufficiente la lingua. A far data dal settembre 2023 lo stesso risulta essere impiegato ininterrottamente, seppur in forza di contratti a tempo determinato. Inizialmente è stato assunto presso un albergo con qualifica di addetto alle pulizie, con contratto che è stato più volte prorogato fino al 31.08.2024; successivamente, dal mese di settembre 2024, è stato assunto con qualifica di centralinista presso un Call Center, con contratto inizialmente scadente il 31.10.2024, poi prorogato al 31.12.2024, grazie al quale percepisce uno stipendio medio mensile pari a circa 1.200,00 € (si vedano dichiarazioni a pag. 3 del verbale di audizione). Sul punto preme rilevare che, sebbene la scadenza della proroga del contratto di lavoro in corso di svolgimento all'epoca dell'audizione fosse prevista per il 31.12.2024, non vi sono motivi per ritenere che esso non sia stato rinnovato se solo si considera che la fase istruttoria del presente procedimento fosse terminata all'udienza del 5.12.2024, in data antecedente la scadenza del citato contratto, con successiva fissazione di udienza al solo fine di consentire alle parti la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. Anche sotto il profilo economico, dai documenti in atti nonché dalle dichiarazioni rese nanti l'autorità giudiziaria, emerge come il ricorrente in breve tempo sia riuscito a reperire attività lavorative che gli hanno consentito di rendersi economicamente autosufficiente provvedendo non solo ai propri fabbisogni ma altresì ad inviare denaro ai familiari nel Paese di origine (dal CU 2024 relativa ai redditi percepiti nel 2023 risulta un imponibile pari ad € 4.133,95 per 111 giorni lavorativi, mentre per il 2024, fino al mese di aprile risulta aver maturato un reddito imponibile pari ad € 4.859,31 per il lavoro prestato presso e, successivamente, ha dichiarato di Controparte_4 aver conseguito uno stipendio mensile di circa € 1.200,00 per il lavoro prestato come centralinista). Dalle dichiarazioni emerge altresì un inserimento sociale marcato, avendo il richiedente affermato di frequentare una palestra, una piscina e di avere molte conoscenze sul territorio nazionale con i quali condivide gran parte del proprio tempo libero. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Occorre, a questo punto, procedere ad una valutazione delle oggettive condizioni di vita nel suo Paese di origine al fine di effettuare il giudizio di bilanciamento utilizzato dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 29459 del 2019 e 24413 del 2021 e rilevante anche con riferimento al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1. come riportato al paragrafo 5.2. Passando ad esaminare il contesto territoriale e la situazione dei diritti umani del Paese in cui dovrebbe rientrare il ricorrente, occorre analizzare la situazione in Repubblica Dominicana ove, pur non riscontrandosi una violenza indiscriminata, non si possono escludere criticità, con compressioni dei diritti civili e politici della popolazione. La Repubblica Dominicana è una repubblica presidenziale situata sull'isola di Hispaniola e confinante con lo Stato di Haiti. Dal 16 agosto 2020 è guidata dal Presidente
[...]
, recentemente riconfermato a seguito delle elezioni ten Persona_2 nel maggio 2024; il Presidente è allo stesso tempo Capo di Stato e di governo.
7 A livello amministrativo è suddivisa in 10 regioni. La CIA stima che a luglio 2021 la popolazione sia di 10,597,348 suddivisa in diversi gruppi etnici, di cui origini miste il 70,4% (Mestizo/Indio 58%, TO ), nero , bianco 13,5%, altro 0,3% Per_3 Per_4
(stima 2014). La lingua ufficiale è lo spagnolo. Per quanto riguarda la tutela dei diritti umani si segnala come vi siano stati cambiamenti significativi negli ultimi anni, tra cui l'espulsione di massa di haitiani e apolidi di discendenza haitiana, indipendentemente dalle loro rivendicazioni di status legale, e le violazioni dei diritti umani associate. La chiusura del confine con Haiti da parte del governo a settembre 2023 e il suo successivo blocco del rilascio o del rinnovo di permessi di soggiorno, visti e certificati di richiesta di asilo per migranti haitiani e persone di discendenza haitiana, compresi gli apolidi, hanno esposto popolazioni già vulnerabili a un rischio maggiore1. Recentemente il Presidente ha annunciato di aver approvato la costruzione di una nuova sezione del muro e di voler inasprire i controlli al confine2. Il 9 ottobre, la Repubblica Dominicana ha annunciato nuove misure per rafforzare il controllo al confine con Haiti3, tra cui un'estensione indefinita della chiusura delle frontiere già attuata, il rafforzamento delle forze militari e un nuovo divieto di esportazione4. Pochi giorni dopo, la Repubblica Dominicana ha riaperto parzialmente il confine con Haiti, limitatamente allo svolgimento di alcune attività commerciali5. I rappresentanti della società civile hanno riferito che i cittadini di discendenza haitiana, i migranti haitiani, gli apolidi di discendenza haitiana e le persone di carnagione scura percepite come haitiane hanno incontrato ostacoli durante gli spostamenti all'interno del paese. Le organizzazioni internazionali e della società civile hanno segnalato pattuglie itineranti e posti di blocco dei veicoli da parte delle forze di sicurezza, in particolare vicino al confine con Haiti ma anche in tutto il Paese, in cui le forze di sicurezza hanno chiesto ai viaggiatori di mostrare documenti di cittadinanza o residenza o di essere trattenuti e indirizzati verso la deportazione. La paura della detenzione e della deportazione ha portato queste persone a limitare i loro movimenti al di fuori delle loro comunità residenziali, limitando così la loro capacità di accedere a occupazione, assistenza sanitaria e altri servizi sociali6.Questi resoconti hanno contribuito a un clima di paura tra i migranti haitiani e i dominicani di discendenza haitiana che ha portato decine di migliaia di persone a fuggire dal Paese nelle settimane successive alla chiusura del confine con Haiti il 15 settembre 2023. Da ultimo si segnala come il governo della Repubblica Dominicana abbia annunciato l'attuazione di misure di sorveglianza "più rigide" al confine con Haiti, ove permane una grave crisi di sicurezza causata dalle bande armate.7 Secondo quanto riportato dalla fonte InSight Crime, think tank specializzato nella criminalità organizzata in America Latina e nei Caraibi, il Paese registra un tasso di violenza inferiore rispetto ad altri paesi caraibici. Invero la posizione della Repubblica
8 Dominicana, che la rende il principale paese di transito di cocaina nei Caraibi8, non ha portato le ondate di violenza che molti altri Paesi sperimentano9. Molteplici fonti hanno riferito ad InSight Crime che ciò potrebbe dipendere dal fatto che la malavita locale ha un'attitudine “imprenditoriale”, concentrata sugli affari10. A questo proposito, si segnala che a giugno 2023 si sono svolti una serie di raid antidroga su larga scala in tutta la Repubblica Dominicana, pochi mesi dopo che uno degli ex principali trafficanti del paese, , alias “ , estradato Persona_5 Persona_6 negli Stati Uniti, si è dichiarato colpevo egati al roga. Dalla cattura di , le autorità dominicane hanno continuato a reprimere le strutture Per_5 criminali organizzate in tutto il Paese11. Lanciata il 13 giugno, l'operazione HA IV ha mobilitato 1.350 agenti della sicurezza che si sono recati in diverse città e hanno fatto irruzione in una mezza dozzina di prigioni. L'obiettivo era una rete di traffico di droga guidata da Persona_7 Per
, alias “ ”, un presunto trafficante di cocaina dominicano attualmente residente
[...] gna12. ondo quanto riportato, le indagini lo collegano a decine di morti violente in diverse province settentrionali della Repubblica Dominicana. Essendo il porto principale della Repubblica Dominicana, si distingue come Per_9 punto nevralgico per le spedizioni di droga in partenza verso l'Europa. A gennaio, gli agenti antidroga dominicani di hanno effettuato uno dei più Per_9 grandi sequestri di cocaina del paese dopo averne scoperti 1,2 tonnellate, nascosti all'interno di una spedizione di banane13. La Repubblica Dominicana ha registrato un calo del 16,4% nel tasso di omicidi nel 2024 rispetto al 2023, segnando il terzo anno consecutivo di declino. Sebbene la nazione caraibica sia da tempo un punto di transito chiave per le spedizioni di cocaina in Europa, il traffico di droga non sembra essere un fattore importante di violenza. La maggior parte degli omicidi del 2024 è stata causata da scontri tra individui14. Il traffico di armi continua a incidere sulla sicurezza dei cittadini nella Repubblica Dominicana, poiché il 65% degli omicidi è stato commesso con un'arma da fuoco. L' afflusso di armi dagli Stati Uniti e lo smistamento di munizioni dalle autorità locali stanno alimentando le bande criminali15. Dal rapporto annuale di USDOS16 – Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, emerge come nel 2023 vi siano stati cambiamenti significativi nella situazione dei diritti umani, tra cui l'espulsione di massa di haitiani e apolidi di discendenza haitiana, indipendentemente dalle loro rivendicazioni di status legale, e le violazioni dei diritti umani associate. La chiusura del confine con Haiti da parte del governo a settembre e il suo successivo blocco del rilascio o del rinnovo di permessi di soggiorno, visti e certificati di richiesta di asilo per migranti
9 haitiani e persone di discendenza haitiana, compresi gli apolidi, hanno esposto popolazioni già vulnerabili a un rischio maggiore. Ancora, sono state segnalate diverse uccisioni arbitrarie o illegali da parte della Polizia nazionale e di altre forze di sicurezza governative durante l'anno. La Commissione nazionale per i diritti umani ha segnalato che 75 persone sono state uccise tra gennaio e settembre. Mentre l'ufficio del procuratore generale ha perseguito alcuni casi di abusi da parte della polizia, i rappresentanti della società civile hanno affermato che molti omicidi e abusi non sono stati denunciati a causa della mancanza di fiducia del pubblico nel governo per indagare e perseguire le accuse o per paura di ritorsioni da parte della polizia. Oltre alle problematiche collegate alla discriminazione nei confronti dei cittadini Haitiani, occorre segnalare che tra le questioni significative relative ai diritti umani figurano segnalazioni credibili di: uccisioni illegali o arbitrarie;
trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del governo;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
arresti o detenzioni arbitrarie;
interferenze arbitrarie o illegali nella privacy;
respingimento di rifugiati in un Paese in cui avrebbero dovuto affrontare torture o persecuzioni, compresi gravi danni come minacce alla vita o alla libertà o altri maltrattamenti che avrebbero costituito un distinto abuso dei diritti umani;
grave corruzione del governo;
diffusa violenza di genere, tra cui violenza domestica e femminicidi;
crimini che comportano violenza o minacce di violenza contro persone di origine haitiana;
tratta di esseri umani, compreso il lavoro forzato;
crimini che comportano violenza o minacce di violenza contro persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
e l'esistenza di alcune delle peggiori forme di lavoro minorile17. Per quanto riguarda alla libertà di riunione, nonostante tale diritto sia protetto e generalmente rispettato, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze di sicurezza e tra diversi gruppi di manifestanti. A luglio, il ministro degli Interni e della Polizia Persona_11 ha annullato una marcia pianificata dalla società civile e dai membri della diaspora haitiana, che avevano ottenuto i permessi necessari. Il ministro ha dichiarato che la legge proibiva agli stranieri di organizzare attività che "influissero sulla pace sociale, sulla sicurezza dei cittadini o sull'ordine pubblico". Gli osservatori hanno notato che era improbabile che avesse l'autorità legale per negare ai residenti legali di pianificare o partecipare a marce pacifiche, proteste o altre assemblee18. Sebbene la legge proibisca la tortura, le percosse e gli abusi fisici, sono stati segnalati casi in cui membri della Direzione generale delle migrazioni (DGM) e altre forze di sicurezza governative hanno sottoposto individui, principalmente persone di origine haitiana, a trattamenti degradanti e abusi fisici. Organizzazioni internazionali e della società civile hanno riferito che funzionari dell'immigrazione e altre forze di sicurezza hanno condotto perquisizioni e sequestri illegali, tra cui frequenti incursioni notturne in cui hanno fatto irruzione in residenze private senza preavviso o mandato. Testimoni hanno riferito che i funzionari dell'immigrazione hanno chiesto tangenti, distrutto documenti di identità, rubato beni dalle case e non hanno dato ai detenuti la possibilità di vestirsi o raccogliere i propri beni prima di portarli in strutture di detenzione per migranti per un'ulteriore elaborazione o al confine per l'immediata deportazione. In molti casi, i genitori sono stati trattenuti e deportati separatamente dai figli, i figli sono stati trattenuti con i genitori o i minori non accompagnati sono stati trattenuti e deportati senza un genitore o un tutore.
10 L'uso eccessivo della forza da parte delle forze dell'ordine ha continuato a essere segnalato, senza progressi nella lotta all'impunità per questi incidenti. A febbraio, un ragazzo di 12 anni è morto dopo aver riportato ferite da arma da fuoco in un'operazione di polizia durante il carnevale nella città di Santiago. Testimoni hanno affermato che la polizia non gli ha prestato il primo soccorso19. La Costituzione prevede la libertà di espressione, anche per i membri della stampa e di altri media, e il governo in genere rispetta questo diritto. I media esprimono un'ampia varietà di opinioni, ma il governo, i partiti politici e le grandi aziende influenzano spesso la stampa, in parte attraverso i loro grandi budget pubblicitari. Gli osservatori hanno indicato che il governo ha esercitato influenza sulla stampa, anche tramite contratti pubblicitari.
, una giornalista molto nota per il suo impegno su corruzione e impunità, è Per_12 stata presa di mira con lo spyware Pegasus della società Nso Group, che permette il totale e incontrollato accesso a un dispositivo digitale20. Era il primo caso confermato dell'utilizzo di questo software nel Paese, ma un'analisi tecnica ha rivelato che la prima intrusione nei suoi dispositivi era avvenuta già nel 2020. L'ufficio del procuratore generale e il ministero dell'Interno e della polizia hanno smentito ogni coinvolgimento nella sorveglianza. Mentre la libertà di riunione pacifica era ampiamente protetta e rispettata, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze di sicurezza e tra diversi gruppi di manifestanti. La Costituzione garantisce la libertà di religione e di credo. Un concordato con la Santa Sede designa il cattolicesimo come religione ufficiale dello Stato e concede privilegi speciali alla Chiesa cattolica non concessi ad altri gruppi religiosi. Tra questi, il finanziamento delle spese ecclesiastiche, tra cui amministrazione e costruzione, eccezioni in materia di visti ed esenzioni dai dazi doganali per i funzionari ecclesiastici. Tuttavia, causa di quella che definivano la posizione radicata del cattolicesimo nel Paese, i rappresentanti di alcuni gruppi religiosi non cattolici hanno affermato che la discriminazione governativa e sociale nei confronti dei gruppi non cattolici continuava a rappresentare un ostacolo21. Dai dati elaborati dall'Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), fonte specializzata nel riportare eventi relativi alla sicurezza, emerge che nel periodo 30.03.2024 – 28.03.2025, in tutto il Paese si sono verificati 26 eventi incidenti di rilevanza securitaria (di cui 17 eventi di violenza contro i civili, 6 rivolte, 2 battaglie e 1 protesta) che hanno portato alla morte di 9 persone22. Tali dati sono in linea con quelli riguardanti il 2023 ove, tra il primo gennaio ed il 31 dicembre si sono verificati 28 eventi che hanno provocato 14 decessi23. Sul punto va peraltro evidenziato che nello stato di Haiti, confinante con la Repubblica Dominicana (il confine è pari a circa 390 km), la capitale Port-au-Prince è ormai nelle mani delle gang armate che, dalle fonti consultata dal Collegio24, risultano controllare l'80% del territorio cittadino con la politica del terrore, assediando palazzi governativi e stazioni di polizia con decine di persone uccise e migliaia in fuga. Risulta altresì che i
11 civili haitiani facciano i conti con la paralisi delle infrastrutture e viene riportato che vengano saccheggiati gli ospedali, e sia drammatica la carenza di alimenti, acqua e medicinali che determina una situazione fuori controllo che ha condotto l'ambasciata degli Stati Uniti a evacuare il personale non essenziale e a rafforzare la sicurezza nella sede diplomatica, con un contingente di marines, mentre l'ambasciatore tedesco e altri rappresentanti dell'Ue hanno lasciato il Paese. In questa drammatica situazione, aggravata dalla chiusura da parte della Repubblica Dominicana dei propri confini con Haiti, il timore di uno sconfinamento dei disordini anche nel Paese di origine del ricorrente pare elevato. Alla luce di quanto sopra riportato, seppur non si possa parlare di una grave e sistematica violazione dei diritti umani fondamentali nel Paese di Origine, sono state rilevate e segnalate importanti e frequenti violazioni e compressioni. Comparando le situazioni, relative al contesto di vita che troverebbe in caso di rimpatrio in Repubblica Dominicana ed a quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”, che renderebbe il forzato allontanamento contrario ai diritti riconosciuti dalla Convenzione EDU, richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, e ciò la porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. In tale condizione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Quanto alla convertibilità del permesso così rilasciato, si osserva che a norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) T.U.Imm. vigente al momento della presentazione della domanda (22.03.2023), il permesso per protezione speciale era convertibile in permesso per motivi di lavoro. Tale disposizione è poi stata successivamente abrogata solo con la legge di conversione del decreto legge (l. 50/23), entrata in vigore il 6/5/2023. Pertanto, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L. 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine all'effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, non solo sotto il profilo alloggiativo e lavorativo, ma anche dal punto di vista culturale e sociale, avendo dato prova di conoscere la lingua italiana all'udienza del 05.12.2024, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
12 Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI,in favore del richiedente JI ON IV EL nato in [...] il [...], C.F. CUI C.F._1
C.F._2
• Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in data 6.5.2025
La Giudice relatrice Il Presidente Dott.ssa Laura Cresta Dott. Domenico Pellegrini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 https://www.internazionale.it/magazine/jean-michel-hauteville/2024/01/04/l-isola-caraibica-divisa-da-un-muro 2 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2025/04/07/la-repubblica-dominicana-rafforza-le-truppe-al-confine-con- haiti_bc1f4b4e-de3c-415a-a1f4-54d8e35ec1f7.html 3 Reuters, Dominican Republic intensifies Haiti border shutdown over canal row, 10 ottobre 2023 https://www.reuters.com/world/americas/dominican-republic-intensifies-haiti-border-shutdown-over-canal-row-2023-10-09/ 4 Reuters, Dominican Republic to seal Dajabon border with Haiti in canal dispute, 12 settembre 2023 https://www.reuters.com/world/americas/dominican-republic-seal-border-dajabon-if-water-conflict-not-solved-by-thursday-2023-09- 11/; Reuters, Dominican Republic intensifies Haiti border shutdown over canal row, 10 ottobre 2023 https://www.reuters.com/world/americas/dominican-republic-intensifies-haiti-border-shutdown-over-canal-row-2023-10-09/ 5 AP News, Dominican Republic has partially reopened its border with Haiti. But a diplomatic crisis persists, 12 ottobre 2023 https://apnews.com/article/dominican-republic-haiti-border-reopens-canal-dispute-9c829919039f09e5f0d01e1acdd77f5a 6 https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/dominican-republic consultato il 02 aprile 2025 7 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2025/02/24/santo-domingo-rafforza-la-sorveglianza-al-confine-con- haiti_9be539a0-97d6-48f1-8070-e16b7e541c13.html 8 InSight Crime, The Dominican Republic – The Caribbean's Cocaine Hub, 7 settembre 2022 https://insightcrime.org/investigations/dominican-republic-caribbean-cocaine-hub/ 9 InSight Crime, InSight Crime's 2022 Homicide Round-Up, 8 febbraio 2023 https://insightcrime.org/news/insight-crime-2022- homicide-round-up/#St.Lucia Per_ 10 InSight Crime, SA , modelo de los intermediarios en el tráfico de cocaína, 7 settembre 2022 https://insightcrime.org/es/investigaciones/cesar-peralta-trafico-cocaina-republica-dominicana/ 11 InSight Crime, de Peralta, dirige campaña a pequeñas ciudades, 16 giugno 2023 Per_10 Controparte_6 CP_7 https://insightcrime.org/es/noticias/republica-dominicana-dirige-campana-antinarcoticos-pequenas-ciudades/ 12 Dominican Today, The Public Ministry dismantles criminal networks in North Region of the Dominican Republic, 14 giugno 2023 https://dominicantoday.com/dr/north-coast/2023/06/14/the-public-ministry-dismantles-criminal-networks-in-north-region-of-the- dominican-republic/ ; InSight Crime, , dirige a pequeñas ciudades, Controparte_8 Controparte_6 Controparte_9 16 giugno 2023 https://insightcrime.org/es/noticias/republica-dominicana-dirige-campana-antinarcoticos-pequenas-ciudades/ 13 https://elnacional.com.do/incautan-1200-kilos-cocaina-puerto-caucedo/ 14 InSight Crime, https://insightcrime.org/news/insight-crime-2024-homicide-round-up/#h-dominican-republic-16-4 ; 7 aprile 2025 15 https://acento.com.do/actualidad/crisis-de-municiones-en-republica-dominicana-desabastecimiento-precios-altos-y-aumento-del- mercado-ilegal-9432942.html 16 https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/dominican-republic consultato in data 07 aprile 2025 17 https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/dominican-republic consultato in data 07 aprile 2025. 18 https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/dominican-republic consultato in data 07 aprile 2025. 19 https://www.amnesty.org/en/location/americas/central-america-and-the-caribbean/dominican-republic/report-dominican-republic/ 20 Dominican Republic: Pegasus spyware discovered on prominent journalist's phone, 2 maggio. 21 https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/dominican-republic/ 22 https://acleddata.com/explorer/ consultato in data 02 aprile 2025. 23 https://acleddata.com/explorer/ consultato in data 02 aprile 2025. 24 https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2024-03/haiti-situazione-allo-sbando-santo-domingo-serra- le-frontiere.html; https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2025/04/17/hrw-situazione- sicurezza-ad-haiti-in-caduta-libera_2b7570f1-9b3b-41c2-88b3-cb758d12e61b.html; https://www.ilpost.it/2024/03/27/repubblica-dominicana-haiti-muro-confine/