Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/11/1978, n. 5514
CASS
Sentenza 24 novembre 1978

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Il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di Cassazione, fissato dall'art 372 cod proc civ, non e applicabile in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ove e consentito alle parti di offrire le prove documentali, inerenti alla questione di giurisdizione, che avrebbero potuto produrre in Sede di merito, se non si fossero avvalse del regolamento. ( Conf 2038/67, mass n 329107).*

Ai sensi dell'art 8 dell'accordo di Parigi fra il governo italiano ed il comando supremo alleato in Europa, stipulato il 26 luglio 1961 e reso esecutivo con DPR 18 settembre 1962 n 2083, i dipendenti civili dei quartieri alleati in Italia rientrano nella categoria del "personale a statuto internazionale", sottratto alla giurisdizione del giudice italiano, solo quando siano remunerati in base alle tariffe salariali della "NATO",e siano destinati a ricoprire incarichi amministrativi a carattere permanente, nell'ambito delle attivita istituzionali dei quartieri medesimi. In difetto di uno di detti requisiti, gli indicati dipendenti vanno inquadrati nella categoria del "personale a statuto locale", ed il relativo rapporto di lavoro rimane soggetto alla giurisdizione italiana. (nella specie, alla stregua dei principi di cui sopra, le Sezioni Unite della suprema Corte, in Sede di regolamento di giurisdizione, hanno affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda inerente al rapporto di lavoro fra il quartier generale delle forze alleate del Sud Europa ed uno specialista in calcolatori elettronici, stabilmente assunto fra il personale tecnico-amministrativo del quartiere medesimo, e retribuito in base alle tabelle della NATO).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/11/1978, n. 5514
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5514
    Data del deposito : 24 novembre 1978

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