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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9270/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott.ssa Emanuela Piazza Giudice dott. Filippo Marasà Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9270 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Gitto e Ida Linda Reitano, giusta procura allegata all'atto di citazione per riassunzione della causa;
– attore –
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), e Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e CP_2 CodiceFiscale_3 difesi dall'avv. Mariateresa Mezzasalma, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), in proprio Parte_2 C.F._4
e nella qualità di legale rappresentante legale pro-tempore di (C.F.: CP_3
,), rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Arrigo, in forza di procura rilasciata in calce P.IVA_1
alla comparsa di costituzione e risposta
– convenuti–
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , riassumendo dinanzi a questo Parte_1
Tribunale la causa originariamente introdotta innanzi al Tribunale di Messina (dichiaratosi privo di competenza funzionale in favore di quella della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del
Tribunale di Palermo) ha convenuto in giudizio , , Controparte_1 CP_2 Controparte_4
, quest'ultimo nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della
[...]
società premettendo in punto di fatto: CP_3
- di essere stato titolare dell'intera partecipazione al capitale sociale della Associazioni Calcio
Riunite (A.C.R.) Messina S.r.l., società avente ad oggetto la formazione, preparazione e gestione dell'omonima squadra di calcio, e di aver successivamente ceduto, mediante contratto del
07/08/2015 (con autentica delle sottoscrizioni da parte del Notaio ), la totalità delle Persona_1
proprie quote sociali agli odierni convenuti , , e CP_2 Parte_2 Controparte_1
(in persona del precedente legale rappresentante ), trasferendo in CP_3 Controparte_4
particolare ad una quota pari al 40%, a una quota pari al 2%, a una quota CP_2 Pt_2 CP_1
pari al 48% e ad una quota pari a 10% del capitale sociale;
CP_3
- che il prezzo della cessione delle quote sociali veniva convenuto tra le parti nel complessivo importo di euro 75.000,00 “pari al valore nominale della quota ceduta” e che, al momento della sottoscrizione del contratto, i cessionari (mediante gli assegni circolari ivi specificati) corrispondevano al cedente l'importo di euro 98.063,00 a titolo di parziale rimborso delle somme da quest'ultimo precedentemente anticipate alla A.C.R. Messina S.r.l., con espressa rinuncia del
[...]
a qualunque ulteriore diritto di credito vantato dallo stesso, per anticipazioni effettuate Pt_1
quale socio unico, nei confronti della società;
- che, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, del contratto di cessione quote del 7/8/2025, “I cessionari si impegnano ad agire per il recupero e rimborsare al cedente entro e non oltre 5 giorni dalla data in cui verranno effettivamente incamerati nelle casse della società i crediti risultanti dal bilancio vantati dalla società per la stagione sportiva 2013/2014 nei confronti di per la Controparte_5
stagione sportiva 2014 2015 nei confronti di Controparte_6 CP_7 [...]
, e che, in base al quarto Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
(ultimo) comma del medesimo articolo, “In relazione ai crediti di cui sopra i cessionari si impegnano a effettuare formale cessione di credito a favore del cedente entro 5 gg da oggi”;
- che, ai sensi dell'art. 3 del contratto in questione, “I cessionari dichiarano di essere a
2 conoscenza di tutte le obbligazioni sociali assunte e di tutti i debiti sociali e le relative scadenze per come rappresentate nei documenti contabili visionati” e “In relazione alle obbligazioni di cui all'elenco che si allega sotto B, i cessionari si impegnano ed obbligano, nel più breve tempo possibile (non oltre 15 gg da oggi) a sostituire tutte le singole garanzie originalmente prestate da parte venditrice ai singoli creditori per come evidenziato nel prospetto allegato”, trattandosi, in particolare, secondo la prospettazione dell'attore, di garanzie che quest'ultimo aveva rilasciato, per l'adempimento delle obbligazioni a carico della A.C.R. Messina S.r.l., mediante la consegna ai creditori sociali di assegni privi di data tratti sul conto corrente della società;
- che, prima della definizione del summenzionato contratto di cessione quote, la Lega Pro e la società quest'ultima sponsor della squadra di calcio, versavano alla A.C.R. Messina CP_9
S.r.l., rispettivamente, la somma di euro 37.605,54 (a titolo di contributo per il campionato 2014-15 come da saldo di chiusura del relativo estratto conto) e la somma di euro 13.005,54 (a titolo di acconto del credito vantato nei confronti del citato sponsor); somme che l'attore, in virtù di asseriti accordi già intercorsi con gli odierni convenuti ancor prima della sottoscrizione del contratto sopra citato, incamerava quale acconto sul maggior credito vantato dallo stesso nei confronti degli allora promittenti acquirenti delle quote sociali.
Ciò premesso, il ha dedotto che gli acquirenti delle quote sociali non adempivano Parte_1 all'obbligo – previsto dal quarto (ultimo) comma dell'art. 2 del contatto del 7/8/2015 - di cedergli i crediti, vantati dalla A.C.R. Messina S.r.l. nei confronti dei soggetti indicati al terzo comma dell'art. 2 del contratto, entro il termine di cinque giorni dalla data della sua sottoscrizione, né ottemperavano all'obbligo di sostituzione delle garanzie convenuto all'art. 3 del contratto medesimo;
l'attore ha inoltre lamentato di aver subito un notevole pregiudizio economico per il fatto che i convenuti, oltre a non adempiere quest'ultima obbligazione, si rifiutavano altresì di effettuare il pagamento degli assegni bancari, emessi dal a titolo di garanzia dei debiti Parte_1
sociali, nel frattempo portati all'incasso dai creditori della società e rimasti quindi insoluti.
Pertanto, ha domandato in via principale la condanna delle controparti Parte_1 all'adempimento delle suindicate obbligazioni previste dall'art. 2, quarto comma, e dall'art. 3 del contratto di cessione quote sociali del 7/8/2015, mentre, in via subordinata, ha invece domandato al
Tribunale di dichiarare la risoluzione del predetto contratto per il grave inadempimento delle medesime obbligazioni contrattuali da parte dei convenuti, e per l'effetto, in quest'ultimo caso, di condannarli alla restituzione delle quote sociali già ad essi trasferite, con vittoria delle spese del giudizio.
Il ha in ogni caso domandato la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, Parte_1
3 quantificato in euro 500.000,00 (fatta salva eventuale diversa determinazione nel corso del giudizio), in tesi derivante dalla segnalazione del proprio nominativo alla Prefettura di Messina ed alla Centrale Rischi Interbancaria dovuta al mancato pagamento degli assegni bancari rilasciati dall'odierno attore a garanzia dei debiti sociali;
circostanze, queste ultime, a sua volta causalmente attribuite dall'attore all'omessa sostituzione delle garanzie da parte degli acquirenti delle quote sociali in violazione dell'art. 3 del contratto.
Costituitisi in giudizio con due distinte comparse di risposta, , e Controparte_1 CP_11
, quest'ultimo sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della Parte_2 CP_3
hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie, tutti eccependo la nullità sotto plurimi
[...]
profili delle clausole contrattuali ex adverso invocate, nonché l'infondatezza delle domande.
Inoltre, deducendo la violazione, da parte del Controparte_12 CP_3 Parte_1 dell'art. 4 del contratto del 7/8/2015 (secondo cui “il Cedente garantisce che i dati di bilancio sono veritieri e la situazione patrimoniale allegata alla presente fornisce una corretta rappresentazione del patrimonio sociale, per cui non sussistono attività o passività ulteriori rispetto a quelle ivi indicate e a quelle specificate nel presente atto” e “A tal fine parte venditrice garantisce parte acquirente che non sussistono debiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli evidenziati nella situazione contabile al 31 Luglio 2015 allegata sub A e si impegna a tenere indenne parte acquirente rispetto
a debiti giudizialmente accertati non previsti e non indicati nelle scritture contabili”), ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice sono infondate per i motivi che seguono.
Con riferimento, in primo luogo, alla domanda principale di adempimento della clausola di cui al quarto (ultimo) comma dell'art. 2 del contratto sottoscritto il 7/8/2015, osserva anzitutto il
Tribunale che i crediti della A.C.R. Messina S.r.l. che gli acquirenti delle quote sociali si impegnavano a trasferire al erano quelli - indicati dal precedente terzo comma del Parte_1 medesimo articolo contrattuale – “risultanti dal bilancio vantati dalla società per la stagione sportiva 2013/2014 nei confronti di per la stagione sportiva 2014 2015 nei Controparte_5
confronti di , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
. Orbene, ritenuto preliminarmente che il credito della Controparte_13
società verso lo sponsor non forma oggetto della pretesa attrice alla luce CP_9 dell'affermazione, da parte dello stesso di averlo già personalmente riscosso Parte_1
anteriormente alla data di stipula del contratto oggetto di causa, si rileva sul punto che al contratto
4 di cessione quote del 7/8/2015 risulta allegata (come documento contrassegnato dalla lettera “A”) una situazione contabile della A.C.R. Messina S.r.l. al 31.7.2015 composta unicamente da stato patrimoniale e conto economico, nella quale nessuno degli altri crediti sociali sopra citati risulta specificatamente appostato. Pertanto, non essendo stata allegata al contratto del 7/8/2015, né prodotta nel presente in giudizio, una più specifica documentazione contabile riguardante i crediti della A.C.R. Messina S.r.l. - quale, ad esempio, il libro giornale o scritture di sottoconto relativi agli anni 2013 e 2014 - non vi è in atti la prova che i crediti sociali, oggetto dell'obbligo di cessione contrattualmente assunto dagli odierni convenuti, risultino effettivamente dal bilancio (intermedio) così come previsto dall'art. 2, quarto comma, del contratto del 7/8/2015 ai fini della realizzazione della cessione, considerato che lo stato patrimoniale della predetta situazione contabile espone solamente una generica posta per “crediti commerciali” (dell'importo di euro 237.089,00).
Alle considerazioni appena svolte deve aggiungersi che, come dedotto e documentato dai convenuti e non sussiste alcun credito sociale verso la Infatti, a CP_1 CP_2 CP_7
seguito della lettera del 21/10/2015 con cui la A.C.R. Messina S.r.l. (in persona del nuovo legale rappresentante ) invitava e diffidava la ad effettuare il pagamento della Controparte_1 CP_7 somma di euro 2.074,00 (giusta fattura n. 2 del 30/1/2015), quest'ultima società, a mezzo del proprio legale, replicava di essere a sua volta creditrice della A.C.R. Messina S.r.l. del maggior importo di euro 2.100,00 giusta fattura n. 146B del 31.7.2015 emessa per la fornitura di materiale elettrico regolarmente consegnata – su indicazione della stessa ACR Messina S.r.l. - nel complesso
Aralia del Comune di Messina, residuando dunque un differenza di euro 26,00 a favore della
[...]
CP_7
Allo stato non risulta sussistente un credito certo della A.C.R. Messina S.r.l. neppure verso la in quanto quest'ultima, come dedotto e documentato dai convenuti e Controparte_5 CP_1
con atto di citazione del 12.3.2015 – dunque antecedente alla stipula del contratto di CP_2
cessione quote sociali del 7/8/2015 - proponeva opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di
Messina n. 98/2015, che aveva ingiunto alla stessa di pagare alla A.C.R. Messina Controparte_5
S.r.l. (in persona dell'allora legale rappresentante pro-tempore ) la somma di euro Parte_1
24.400,00, paralizzando la pretesa formulata da quest'ultima.
Pertanto, a causa della mancanza di prova dell'effettiva rappresentazione dei crediti sociali di cui all'art. 2 del contratto di cessione quote del 7/8/2015 nel bilancio intermedio della ACR Messina
S.r.l. al 31.7.2015 (allegato “A” al medesimo contatto) e della conseguente assenza della condizione necessaria prevista dal quarto comma del medesimo articolo contrattale per effettuare il trasferimento dei crediti in favore del nonché in virtù dell'insussistenza di taluni dei Parte_1
5 predetti crediti sociali (nei confronti di e di , deve escludersi che CP_7 Controparte_5
l'obbligazione prevista dal quarto comma dell'art. 2 del contratto poteva essere esattamente adempiuta dagli odierni convenuti (acquirenti delle quote sociali). Di conseguenza la medesima obbligazione non può formare oggetto di una pronuncia di condanna di adempimento specificex art. 1453, comma 1, c.c..
Parimenti infondata è domanda del di adempimento dell'obbligazione di cui al Parte_1
successivo art. 3 del contratto di cessione quote del 7/8/2015. Infatti, alla luce del tenore della predetta clausola contrattuale, l'adempimento dell'obbligazione in questione ad opera degli acquirenti delle quote sociali (odierni convenuti) presupponeva necessariamente il rilascio di garanzie da parte dell'odierno attore in favore dei creditori della A.C.R. Messina S.r.l. volte ad assicurare il pagamento dei debiti sociali. Ebbene, in chiara difformità rispetto alla previsione di cui all'art. 3 del contratto, l'odierno attore non ha mai sottoscritto garanzie per l'adempimento delle obbligazioni sociali, con la conseguenza che gli odierni convenuti (acquirenti delle quote sociali) non hanno mai potuto concretamente effettuare la sostituzione delle garanzie contrattualmente prevista, per causa ad essi non imputabile. Ed infatti, il anziché rilasciare garanzie, Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della ACR Messina S.r.l. consegnava ai creditori sociali assegni bancari, tratti sul conto corrente della società, non solo privi di data, come affermato dallo stesso attore in citazione, ma persino emessi senza la preventiva autorizzazione del trattario, come risulta dai n. 4 provvedimenti del 2/12/2015, prodotti in atti, con i quali la Prefettura di Messina ha contestato all'odierno attore la violazione dell'art. 1 della legge n. 386/1990 (come modificato dall'art. 28 del D.lgs. n. 507/1999). Sul punto, deve nettamente escludersi che gli assegni bancari emessi dal possano assolvere ad una funzione di garanzia, costituendo l'assegno Parte_1
bancario uno strumento di pagamento ed alla luce del consolidato principio secondo cui
“L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del
1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (Cass., sez. 1, 24.5.2016 n. 10710;
6 cfr. anche Cass., sez. 2, 19.4.1995 n. 4368). Anche in questo caso non si è dunque configurata un'obbligazione suscettibile di condanna all'adempimento specifico mediante pronuncia ex art. 1453, comma 1, c.c..
Del pari infondata è la domanda di risoluzione del contratto “per il grave inadempimento perpetrato dai cessionari” formulata dall'attore in via subordinata.
Infatti, considerato che, per le ragioni sopra esposte, le obbligazioni previste dall'art. 2, quarto comma, e 3 del contratto del 7/8/2015 non erano oggettivamente suscettibili di esatto adempimento per causa non imputabile agli acquirenti delle quote sociali che ne erano contrattualmente gravati, nel caso di specie manca il presupposto di cui all'art. 1455 c.c. necessario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, ossia un inadempimento grave ed imputabile al debitore.
Dal rigetto di entrambe le domande di adempimento e di risoluzione del contratto scaturisce la reiezione della domanda dell'attore di risarcimento del danno.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e Pt_2
essendo stata proposta per la prima volta nella comparsa di costituzione depositata il CP_3
10.10.2019 e, quindi, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima trattazione della causa, indicata nell'atto di citazione in riassunzione del giudizio per la data del 24/10/2019, e ciò in violazione del combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma 2, c.p.c..
In virtù del principio della soccombenza, l'attore va condannato alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei convenuti e (da considerarsi creditori in Controparte_1 CP_2
solido, essendo stati essi rappresentati e difesi in giudizio dalla medesima procuratrice), che si liquidano, nella misura di euro 2.000,00 (oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge), secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia ed all'attività difensiva svolta in giudizio dagli stessi convenuti con riferimento alle fasi processuali di istruttoria/trattazione e decisionale svoltesi dinanzi al
Tribunale di Palermo – Sezione Specializzata in Materia di Impresa dopo la riassunzione del giudizio.
In virtù della loro soccombenza reciproca, ricorrono invece i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra l'attore e i convenuti e Parte_2 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
1) Rigetta tutte le domande proposte da;
Parte_1
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e Parte_2 CP_14
[..
[...] [...]
[...]
3) Condanna al pagamento, in favore di e , Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle spese di lite nella misura di euro 2.000,00, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) dispone la compensazione delle spese di lite tra ed i convenuti Parte_1 [...]
e Pt_2 Controparte_3
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale di Palermo – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa il 21.5.2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Filippo Marasà Dott.ssa Daniela Galazzi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott.ssa Emanuela Piazza Giudice dott. Filippo Marasà Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9270 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Gitto e Ida Linda Reitano, giusta procura allegata all'atto di citazione per riassunzione della causa;
– attore –
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), e Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e CP_2 CodiceFiscale_3 difesi dall'avv. Mariateresa Mezzasalma, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), in proprio Parte_2 C.F._4
e nella qualità di legale rappresentante legale pro-tempore di (C.F.: CP_3
,), rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Arrigo, in forza di procura rilasciata in calce P.IVA_1
alla comparsa di costituzione e risposta
– convenuti–
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , riassumendo dinanzi a questo Parte_1
Tribunale la causa originariamente introdotta innanzi al Tribunale di Messina (dichiaratosi privo di competenza funzionale in favore di quella della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del
Tribunale di Palermo) ha convenuto in giudizio , , Controparte_1 CP_2 Controparte_4
, quest'ultimo nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della
[...]
società premettendo in punto di fatto: CP_3
- di essere stato titolare dell'intera partecipazione al capitale sociale della Associazioni Calcio
Riunite (A.C.R.) Messina S.r.l., società avente ad oggetto la formazione, preparazione e gestione dell'omonima squadra di calcio, e di aver successivamente ceduto, mediante contratto del
07/08/2015 (con autentica delle sottoscrizioni da parte del Notaio ), la totalità delle Persona_1
proprie quote sociali agli odierni convenuti , , e CP_2 Parte_2 Controparte_1
(in persona del precedente legale rappresentante ), trasferendo in CP_3 Controparte_4
particolare ad una quota pari al 40%, a una quota pari al 2%, a una quota CP_2 Pt_2 CP_1
pari al 48% e ad una quota pari a 10% del capitale sociale;
CP_3
- che il prezzo della cessione delle quote sociali veniva convenuto tra le parti nel complessivo importo di euro 75.000,00 “pari al valore nominale della quota ceduta” e che, al momento della sottoscrizione del contratto, i cessionari (mediante gli assegni circolari ivi specificati) corrispondevano al cedente l'importo di euro 98.063,00 a titolo di parziale rimborso delle somme da quest'ultimo precedentemente anticipate alla A.C.R. Messina S.r.l., con espressa rinuncia del
[...]
a qualunque ulteriore diritto di credito vantato dallo stesso, per anticipazioni effettuate Pt_1
quale socio unico, nei confronti della società;
- che, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, del contratto di cessione quote del 7/8/2025, “I cessionari si impegnano ad agire per il recupero e rimborsare al cedente entro e non oltre 5 giorni dalla data in cui verranno effettivamente incamerati nelle casse della società i crediti risultanti dal bilancio vantati dalla società per la stagione sportiva 2013/2014 nei confronti di per la Controparte_5
stagione sportiva 2014 2015 nei confronti di Controparte_6 CP_7 [...]
, e che, in base al quarto Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
(ultimo) comma del medesimo articolo, “In relazione ai crediti di cui sopra i cessionari si impegnano a effettuare formale cessione di credito a favore del cedente entro 5 gg da oggi”;
- che, ai sensi dell'art. 3 del contratto in questione, “I cessionari dichiarano di essere a
2 conoscenza di tutte le obbligazioni sociali assunte e di tutti i debiti sociali e le relative scadenze per come rappresentate nei documenti contabili visionati” e “In relazione alle obbligazioni di cui all'elenco che si allega sotto B, i cessionari si impegnano ed obbligano, nel più breve tempo possibile (non oltre 15 gg da oggi) a sostituire tutte le singole garanzie originalmente prestate da parte venditrice ai singoli creditori per come evidenziato nel prospetto allegato”, trattandosi, in particolare, secondo la prospettazione dell'attore, di garanzie che quest'ultimo aveva rilasciato, per l'adempimento delle obbligazioni a carico della A.C.R. Messina S.r.l., mediante la consegna ai creditori sociali di assegni privi di data tratti sul conto corrente della società;
- che, prima della definizione del summenzionato contratto di cessione quote, la Lega Pro e la società quest'ultima sponsor della squadra di calcio, versavano alla A.C.R. Messina CP_9
S.r.l., rispettivamente, la somma di euro 37.605,54 (a titolo di contributo per il campionato 2014-15 come da saldo di chiusura del relativo estratto conto) e la somma di euro 13.005,54 (a titolo di acconto del credito vantato nei confronti del citato sponsor); somme che l'attore, in virtù di asseriti accordi già intercorsi con gli odierni convenuti ancor prima della sottoscrizione del contratto sopra citato, incamerava quale acconto sul maggior credito vantato dallo stesso nei confronti degli allora promittenti acquirenti delle quote sociali.
Ciò premesso, il ha dedotto che gli acquirenti delle quote sociali non adempivano Parte_1 all'obbligo – previsto dal quarto (ultimo) comma dell'art. 2 del contatto del 7/8/2015 - di cedergli i crediti, vantati dalla A.C.R. Messina S.r.l. nei confronti dei soggetti indicati al terzo comma dell'art. 2 del contratto, entro il termine di cinque giorni dalla data della sua sottoscrizione, né ottemperavano all'obbligo di sostituzione delle garanzie convenuto all'art. 3 del contratto medesimo;
l'attore ha inoltre lamentato di aver subito un notevole pregiudizio economico per il fatto che i convenuti, oltre a non adempiere quest'ultima obbligazione, si rifiutavano altresì di effettuare il pagamento degli assegni bancari, emessi dal a titolo di garanzia dei debiti Parte_1
sociali, nel frattempo portati all'incasso dai creditori della società e rimasti quindi insoluti.
Pertanto, ha domandato in via principale la condanna delle controparti Parte_1 all'adempimento delle suindicate obbligazioni previste dall'art. 2, quarto comma, e dall'art. 3 del contratto di cessione quote sociali del 7/8/2015, mentre, in via subordinata, ha invece domandato al
Tribunale di dichiarare la risoluzione del predetto contratto per il grave inadempimento delle medesime obbligazioni contrattuali da parte dei convenuti, e per l'effetto, in quest'ultimo caso, di condannarli alla restituzione delle quote sociali già ad essi trasferite, con vittoria delle spese del giudizio.
Il ha in ogni caso domandato la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, Parte_1
3 quantificato in euro 500.000,00 (fatta salva eventuale diversa determinazione nel corso del giudizio), in tesi derivante dalla segnalazione del proprio nominativo alla Prefettura di Messina ed alla Centrale Rischi Interbancaria dovuta al mancato pagamento degli assegni bancari rilasciati dall'odierno attore a garanzia dei debiti sociali;
circostanze, queste ultime, a sua volta causalmente attribuite dall'attore all'omessa sostituzione delle garanzie da parte degli acquirenti delle quote sociali in violazione dell'art. 3 del contratto.
Costituitisi in giudizio con due distinte comparse di risposta, , e Controparte_1 CP_11
, quest'ultimo sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della Parte_2 CP_3
hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie, tutti eccependo la nullità sotto plurimi
[...]
profili delle clausole contrattuali ex adverso invocate, nonché l'infondatezza delle domande.
Inoltre, deducendo la violazione, da parte del Controparte_12 CP_3 Parte_1 dell'art. 4 del contratto del 7/8/2015 (secondo cui “il Cedente garantisce che i dati di bilancio sono veritieri e la situazione patrimoniale allegata alla presente fornisce una corretta rappresentazione del patrimonio sociale, per cui non sussistono attività o passività ulteriori rispetto a quelle ivi indicate e a quelle specificate nel presente atto” e “A tal fine parte venditrice garantisce parte acquirente che non sussistono debiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli evidenziati nella situazione contabile al 31 Luglio 2015 allegata sub A e si impegna a tenere indenne parte acquirente rispetto
a debiti giudizialmente accertati non previsti e non indicati nelle scritture contabili”), ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che le domande di parte attrice sono infondate per i motivi che seguono.
Con riferimento, in primo luogo, alla domanda principale di adempimento della clausola di cui al quarto (ultimo) comma dell'art. 2 del contratto sottoscritto il 7/8/2015, osserva anzitutto il
Tribunale che i crediti della A.C.R. Messina S.r.l. che gli acquirenti delle quote sociali si impegnavano a trasferire al erano quelli - indicati dal precedente terzo comma del Parte_1 medesimo articolo contrattuale – “risultanti dal bilancio vantati dalla società per la stagione sportiva 2013/2014 nei confronti di per la stagione sportiva 2014 2015 nei Controparte_5
confronti di , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
. Orbene, ritenuto preliminarmente che il credito della Controparte_13
società verso lo sponsor non forma oggetto della pretesa attrice alla luce CP_9 dell'affermazione, da parte dello stesso di averlo già personalmente riscosso Parte_1
anteriormente alla data di stipula del contratto oggetto di causa, si rileva sul punto che al contratto
4 di cessione quote del 7/8/2015 risulta allegata (come documento contrassegnato dalla lettera “A”) una situazione contabile della A.C.R. Messina S.r.l. al 31.7.2015 composta unicamente da stato patrimoniale e conto economico, nella quale nessuno degli altri crediti sociali sopra citati risulta specificatamente appostato. Pertanto, non essendo stata allegata al contratto del 7/8/2015, né prodotta nel presente in giudizio, una più specifica documentazione contabile riguardante i crediti della A.C.R. Messina S.r.l. - quale, ad esempio, il libro giornale o scritture di sottoconto relativi agli anni 2013 e 2014 - non vi è in atti la prova che i crediti sociali, oggetto dell'obbligo di cessione contrattualmente assunto dagli odierni convenuti, risultino effettivamente dal bilancio (intermedio) così come previsto dall'art. 2, quarto comma, del contratto del 7/8/2015 ai fini della realizzazione della cessione, considerato che lo stato patrimoniale della predetta situazione contabile espone solamente una generica posta per “crediti commerciali” (dell'importo di euro 237.089,00).
Alle considerazioni appena svolte deve aggiungersi che, come dedotto e documentato dai convenuti e non sussiste alcun credito sociale verso la Infatti, a CP_1 CP_2 CP_7
seguito della lettera del 21/10/2015 con cui la A.C.R. Messina S.r.l. (in persona del nuovo legale rappresentante ) invitava e diffidava la ad effettuare il pagamento della Controparte_1 CP_7 somma di euro 2.074,00 (giusta fattura n. 2 del 30/1/2015), quest'ultima società, a mezzo del proprio legale, replicava di essere a sua volta creditrice della A.C.R. Messina S.r.l. del maggior importo di euro 2.100,00 giusta fattura n. 146B del 31.7.2015 emessa per la fornitura di materiale elettrico regolarmente consegnata – su indicazione della stessa ACR Messina S.r.l. - nel complesso
Aralia del Comune di Messina, residuando dunque un differenza di euro 26,00 a favore della
[...]
CP_7
Allo stato non risulta sussistente un credito certo della A.C.R. Messina S.r.l. neppure verso la in quanto quest'ultima, come dedotto e documentato dai convenuti e Controparte_5 CP_1
con atto di citazione del 12.3.2015 – dunque antecedente alla stipula del contratto di CP_2
cessione quote sociali del 7/8/2015 - proponeva opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di
Messina n. 98/2015, che aveva ingiunto alla stessa di pagare alla A.C.R. Messina Controparte_5
S.r.l. (in persona dell'allora legale rappresentante pro-tempore ) la somma di euro Parte_1
24.400,00, paralizzando la pretesa formulata da quest'ultima.
Pertanto, a causa della mancanza di prova dell'effettiva rappresentazione dei crediti sociali di cui all'art. 2 del contratto di cessione quote del 7/8/2015 nel bilancio intermedio della ACR Messina
S.r.l. al 31.7.2015 (allegato “A” al medesimo contatto) e della conseguente assenza della condizione necessaria prevista dal quarto comma del medesimo articolo contrattale per effettuare il trasferimento dei crediti in favore del nonché in virtù dell'insussistenza di taluni dei Parte_1
5 predetti crediti sociali (nei confronti di e di , deve escludersi che CP_7 Controparte_5
l'obbligazione prevista dal quarto comma dell'art. 2 del contratto poteva essere esattamente adempiuta dagli odierni convenuti (acquirenti delle quote sociali). Di conseguenza la medesima obbligazione non può formare oggetto di una pronuncia di condanna di adempimento specificex art. 1453, comma 1, c.c..
Parimenti infondata è domanda del di adempimento dell'obbligazione di cui al Parte_1
successivo art. 3 del contratto di cessione quote del 7/8/2015. Infatti, alla luce del tenore della predetta clausola contrattuale, l'adempimento dell'obbligazione in questione ad opera degli acquirenti delle quote sociali (odierni convenuti) presupponeva necessariamente il rilascio di garanzie da parte dell'odierno attore in favore dei creditori della A.C.R. Messina S.r.l. volte ad assicurare il pagamento dei debiti sociali. Ebbene, in chiara difformità rispetto alla previsione di cui all'art. 3 del contratto, l'odierno attore non ha mai sottoscritto garanzie per l'adempimento delle obbligazioni sociali, con la conseguenza che gli odierni convenuti (acquirenti delle quote sociali) non hanno mai potuto concretamente effettuare la sostituzione delle garanzie contrattualmente prevista, per causa ad essi non imputabile. Ed infatti, il anziché rilasciare garanzie, Parte_1
nella qualità di legale rappresentante della ACR Messina S.r.l. consegnava ai creditori sociali assegni bancari, tratti sul conto corrente della società, non solo privi di data, come affermato dallo stesso attore in citazione, ma persino emessi senza la preventiva autorizzazione del trattario, come risulta dai n. 4 provvedimenti del 2/12/2015, prodotti in atti, con i quali la Prefettura di Messina ha contestato all'odierno attore la violazione dell'art. 1 della legge n. 386/1990 (come modificato dall'art. 28 del D.lgs. n. 507/1999). Sul punto, deve nettamente escludersi che gli assegni bancari emessi dal possano assolvere ad una funzione di garanzia, costituendo l'assegno Parte_1
bancario uno strumento di pagamento ed alla luce del consolidato principio secondo cui
“L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del
1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.” (Cass., sez. 1, 24.5.2016 n. 10710;
6 cfr. anche Cass., sez. 2, 19.4.1995 n. 4368). Anche in questo caso non si è dunque configurata un'obbligazione suscettibile di condanna all'adempimento specifico mediante pronuncia ex art. 1453, comma 1, c.c..
Del pari infondata è la domanda di risoluzione del contratto “per il grave inadempimento perpetrato dai cessionari” formulata dall'attore in via subordinata.
Infatti, considerato che, per le ragioni sopra esposte, le obbligazioni previste dall'art. 2, quarto comma, e 3 del contratto del 7/8/2015 non erano oggettivamente suscettibili di esatto adempimento per causa non imputabile agli acquirenti delle quote sociali che ne erano contrattualmente gravati, nel caso di specie manca il presupposto di cui all'art. 1455 c.c. necessario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, ossia un inadempimento grave ed imputabile al debitore.
Dal rigetto di entrambe le domande di adempimento e di risoluzione del contratto scaturisce la reiezione della domanda dell'attore di risarcimento del danno.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e Pt_2
essendo stata proposta per la prima volta nella comparsa di costituzione depositata il CP_3
10.10.2019 e, quindi, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima trattazione della causa, indicata nell'atto di citazione in riassunzione del giudizio per la data del 24/10/2019, e ciò in violazione del combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma 2, c.p.c..
In virtù del principio della soccombenza, l'attore va condannato alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei convenuti e (da considerarsi creditori in Controparte_1 CP_2
solido, essendo stati essi rappresentati e difesi in giudizio dalla medesima procuratrice), che si liquidano, nella misura di euro 2.000,00 (oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge), secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia ed all'attività difensiva svolta in giudizio dagli stessi convenuti con riferimento alle fasi processuali di istruttoria/trattazione e decisionale svoltesi dinanzi al
Tribunale di Palermo – Sezione Specializzata in Materia di Impresa dopo la riassunzione del giudizio.
In virtù della loro soccombenza reciproca, ricorrono invece i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra l'attore e i convenuti e Parte_2 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
1) Rigetta tutte le domande proposte da;
Parte_1
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e Parte_2 CP_14
[..
[...] [...]
[...]
3) Condanna al pagamento, in favore di e , Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle spese di lite nella misura di euro 2.000,00, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) dispone la compensazione delle spese di lite tra ed i convenuti Parte_1 [...]
e Pt_2 Controparte_3
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale di Palermo – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa il 21.5.2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Filippo Marasà Dott.ssa Daniela Galazzi
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