CA
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/07/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 382/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 667/22 del Tribunale civile di
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 2/11/22 a conclusione del giudizio vertente tra
, residente a [...]alla c.da Cappellone n. 2, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Pescolla (c.f. C.F._1
) con studio in Campobasso alla Via Roma n. 98, elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo domicilio digitale Email_1
[...]
e in persona del legale rapp.te p.t., con sede a Matrice (CB) alla Via Roma n. 10 Controparte_1
(Partita IVA , rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gaetano P.IVA_1
Caterina (C.F. – PEC - fax C.F._3 Email_2
0874418753), e Tiziana Colella (C.F. – pec: C.F._4 Email_3 fax 0874418753) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Campobasso, alla Via Nobile
n. 11
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 27/3/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 667/22 il Tribunale di Campobasso ha confermato il decreto ingiuntivo n. 613/18 emesso dal medesimo tribunale, con cui è stato condannato a pagare a Parte_1 CP_1 la somma di euro 13.426,40, oltre interessi e spese di procedura. Il credito fatto valere in sede
[...] monitoria scaturiva dai lavori edili di cui alla fattura n. 16 del 5/6/17, emessa da per Controparte_1 interventi eseguiti su un fabbricato rurale di proprietà di . Pt_1
Ha proposto appello , il quale ha contestato il credito vantato da Parte_1 Controparte_2 censurando la sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la società appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello.
Sostiene l'appellante che la società non abbia dimostrato il credito vantato nei suoi Controparte_1 confronti. infatti afferma che gli interventi descritti nella fattura n. 16/17, da cui scaturisce Pt_1 il preteso credito, sarebbero ricompresi tra quelli descritti nel preventivo di spesa del 14/11/15, siglato da entrambe le parti. Tali lavori, aventi ad oggetto la realizzazione di un fabbricato rurale, sono stati interamente saldati.
Quest'ultima circostanza è ampiamente documentata. La fattura n. 37/16, emessa da Controparte_1 evidenzia un “importo a saldo delle lavorazioni” eseguite, per la realizzazione del descritto fabbricato rurale, pari ad euro 7.562,99. Dunque dimostra che, in relazione a tali interventi, la società vantava un credito di soli euro 7.562,99. Tale somma è stata interamente corrisposta da mediante due Pt_1 bonifici bancari disposti in data 10/1/17 e 18/4/17.
Deve tuttavia osservarsi che i lavori, descritti nella fattura n. 16/17, non sono ricompresi nel preventivo del 14/11/15.
Il documento fiscale menziona “lavorazioni extra contratto”, dunque non ricomprese nel preventivo.
Descrive poi gli interventi eseguiti: “realizzazione di muri controterra esterni del tipo retti o curvi, per sistemazione terreno;
fornitura e posa in opera di isolante […] sui balconi del sottotetto;
realizzazione di velette parapetti in cemento armato per balconi sottotetto;
costo per modifiche per la realizzazione del tetto per allargamento balcone (come da variante architettonica); fornitura e posa in opera a caldo di miniescavatore […]”.
Il mero raffronto tra i lavori elencati nel preventivo del novembre 2015 e quelli descritti nella fattura n. 16/17 non consente di stabilire se effettivamente i primi comprendessero anche gli interventi descritti in fattura.
Soccorrono le prove testimoniali e documentali, che consentono di affermare, con certezza, che gli interventi menzionati in fattura sono ulteriori rispetto a quelli originariamente commissionati da
. Pt_1
Il teste , esaminato dal giudice di primo grado all'udienza del 13/7/22, ha Testimone_1 dichiarato di avere espletato l'incarico di progettista e direttore dei lavori relativi al cantiere edile in esame. Ha confermato che , in corso d'opera, decise di apportare modifiche al progetto Pt_1 originario, consistenti nell' “allargamento di un balcone nel piano sottotetto, realizzazione di alcuni piccoli muri controterra per opere di sistemazione esterna al fabbricato” e nella “modifica di alcune aperture sul prospetto A, prospetto B, prospetto C, prospetto D di cui alla Tavola 4” dell'elaborato progettuale, redatto dal teste. I lavori di variante concernevano anche l'allargamento di due finestre al piano terra, l'apertura di una nuova porta per l'accesso al garage, l'apertura di quattro nuove finestre ed ulteriori interventi descritti durante l'esame testimoniale.
Anche i testi e dipendenti della hanno confermato che Tes_2 Tes_3 Controparte_1 Pt_1 chiese di edificare dei muri esterni al fabbricato e dei balconi sottotetto, non previsti nel progetto originario.
Le deposizioni dei testi trovano ampio riscontro del progetto di variante, che risale al marzo 2017, a firma dell'ing. . L'elaborato integrativo (Tavola 4) riproduce il progetto autorizzato e quello Tes_1 oggetto di variante. Il raffronto dei grafici consente agevolmente di individuare gli interventi ulteriori, oggetto di variante, non ricompresi nel progetto iniziale. La pianta relativa al piano seminterrato evidenzia effettivamente interventi di muratura, esterni al fabbricato. La pianta al piano terra evidenzia interventi modificativi lungo il lato A. Anche la pianta della copertura dimostra una diversa sistemazione del tetto lungo il lato A. Infine i prospetti mostrano una diversa distribuzione delle finestre e dei balconi, nonché una sostanziale modifica del prospetto lato B.
E' perciò ampiamente dimostrata la realizzazione di lavori ulteriori rispetto a quelli originariamente commissionati da , descritti nel preventivo del novembre 2015 e menzionati nella fattura n. Pt_1
37/16.
In relazione a tali ulteriori interventi la società emise la fattura n. 16/17. Controparte_1 Nessuna contestazione ha mosso in ordine alla corretta esecuzione dei lavori appaltati. Non Pt_1 ha neanche contestato i costi delle singole voci, riportate nella fattura.
Tutto ciò comporta la piena dimostrazione del credito fatto valere dalla società appaltatrice, mai soddisfatto da . Pt_1
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 382/22 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 12/12/22 da
[...]
, nei confronti di in persona del legale rapp. p.t., avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
667/22 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese processuali del grado, che liquida in Parte_1 euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che a carico dell'appellante sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 26/6/25
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 382/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 667/22 del Tribunale civile di
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 2/11/22 a conclusione del giudizio vertente tra
, residente a [...]alla c.da Cappellone n. 2, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Pescolla (c.f. C.F._1
) con studio in Campobasso alla Via Roma n. 98, elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo domicilio digitale Email_1
[...]
e in persona del legale rapp.te p.t., con sede a Matrice (CB) alla Via Roma n. 10 Controparte_1
(Partita IVA , rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gaetano P.IVA_1
Caterina (C.F. – PEC - fax C.F._3 Email_2
0874418753), e Tiziana Colella (C.F. – pec: C.F._4 Email_3 fax 0874418753) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Campobasso, alla Via Nobile
n. 11
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 27/3/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 667/22 il Tribunale di Campobasso ha confermato il decreto ingiuntivo n. 613/18 emesso dal medesimo tribunale, con cui è stato condannato a pagare a Parte_1 CP_1 la somma di euro 13.426,40, oltre interessi e spese di procedura. Il credito fatto valere in sede
[...] monitoria scaturiva dai lavori edili di cui alla fattura n. 16 del 5/6/17, emessa da per Controparte_1 interventi eseguiti su un fabbricato rurale di proprietà di . Pt_1
Ha proposto appello , il quale ha contestato il credito vantato da Parte_1 Controparte_2 censurando la sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la società appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello.
Sostiene l'appellante che la società non abbia dimostrato il credito vantato nei suoi Controparte_1 confronti. infatti afferma che gli interventi descritti nella fattura n. 16/17, da cui scaturisce Pt_1 il preteso credito, sarebbero ricompresi tra quelli descritti nel preventivo di spesa del 14/11/15, siglato da entrambe le parti. Tali lavori, aventi ad oggetto la realizzazione di un fabbricato rurale, sono stati interamente saldati.
Quest'ultima circostanza è ampiamente documentata. La fattura n. 37/16, emessa da Controparte_1 evidenzia un “importo a saldo delle lavorazioni” eseguite, per la realizzazione del descritto fabbricato rurale, pari ad euro 7.562,99. Dunque dimostra che, in relazione a tali interventi, la società vantava un credito di soli euro 7.562,99. Tale somma è stata interamente corrisposta da mediante due Pt_1 bonifici bancari disposti in data 10/1/17 e 18/4/17.
Deve tuttavia osservarsi che i lavori, descritti nella fattura n. 16/17, non sono ricompresi nel preventivo del 14/11/15.
Il documento fiscale menziona “lavorazioni extra contratto”, dunque non ricomprese nel preventivo.
Descrive poi gli interventi eseguiti: “realizzazione di muri controterra esterni del tipo retti o curvi, per sistemazione terreno;
fornitura e posa in opera di isolante […] sui balconi del sottotetto;
realizzazione di velette parapetti in cemento armato per balconi sottotetto;
costo per modifiche per la realizzazione del tetto per allargamento balcone (come da variante architettonica); fornitura e posa in opera a caldo di miniescavatore […]”.
Il mero raffronto tra i lavori elencati nel preventivo del novembre 2015 e quelli descritti nella fattura n. 16/17 non consente di stabilire se effettivamente i primi comprendessero anche gli interventi descritti in fattura.
Soccorrono le prove testimoniali e documentali, che consentono di affermare, con certezza, che gli interventi menzionati in fattura sono ulteriori rispetto a quelli originariamente commissionati da
. Pt_1
Il teste , esaminato dal giudice di primo grado all'udienza del 13/7/22, ha Testimone_1 dichiarato di avere espletato l'incarico di progettista e direttore dei lavori relativi al cantiere edile in esame. Ha confermato che , in corso d'opera, decise di apportare modifiche al progetto Pt_1 originario, consistenti nell' “allargamento di un balcone nel piano sottotetto, realizzazione di alcuni piccoli muri controterra per opere di sistemazione esterna al fabbricato” e nella “modifica di alcune aperture sul prospetto A, prospetto B, prospetto C, prospetto D di cui alla Tavola 4” dell'elaborato progettuale, redatto dal teste. I lavori di variante concernevano anche l'allargamento di due finestre al piano terra, l'apertura di una nuova porta per l'accesso al garage, l'apertura di quattro nuove finestre ed ulteriori interventi descritti durante l'esame testimoniale.
Anche i testi e dipendenti della hanno confermato che Tes_2 Tes_3 Controparte_1 Pt_1 chiese di edificare dei muri esterni al fabbricato e dei balconi sottotetto, non previsti nel progetto originario.
Le deposizioni dei testi trovano ampio riscontro del progetto di variante, che risale al marzo 2017, a firma dell'ing. . L'elaborato integrativo (Tavola 4) riproduce il progetto autorizzato e quello Tes_1 oggetto di variante. Il raffronto dei grafici consente agevolmente di individuare gli interventi ulteriori, oggetto di variante, non ricompresi nel progetto iniziale. La pianta relativa al piano seminterrato evidenzia effettivamente interventi di muratura, esterni al fabbricato. La pianta al piano terra evidenzia interventi modificativi lungo il lato A. Anche la pianta della copertura dimostra una diversa sistemazione del tetto lungo il lato A. Infine i prospetti mostrano una diversa distribuzione delle finestre e dei balconi, nonché una sostanziale modifica del prospetto lato B.
E' perciò ampiamente dimostrata la realizzazione di lavori ulteriori rispetto a quelli originariamente commissionati da , descritti nel preventivo del novembre 2015 e menzionati nella fattura n. Pt_1
37/16.
In relazione a tali ulteriori interventi la società emise la fattura n. 16/17. Controparte_1 Nessuna contestazione ha mosso in ordine alla corretta esecuzione dei lavori appaltati. Non Pt_1 ha neanche contestato i costi delle singole voci, riportate nella fattura.
Tutto ciò comporta la piena dimostrazione del credito fatto valere dalla società appaltatrice, mai soddisfatto da . Pt_1
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 382/22 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 12/12/22 da
[...]
, nei confronti di in persona del legale rapp. p.t., avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
667/22 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese processuali del grado, che liquida in Parte_1 euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che a carico dell'appellante sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 26/6/25
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)