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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1864 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) l'1/02/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa NASCINGUERRA
e
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 17/06/1977, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilaria DE MARZI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
- sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sigg.ri e in Bassano del RA Controparte_1 Parte_1
(VI) in data 21/07/2007 (registro matrimonio Parte II, Seria A, n 54 anno 2007);
- sia disposto che ciascuna delle parti potrà fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno;
- sia disposto che la casa familiare sita in Bassano del RA (VI) via Sibelius
41 di esclusiva proprietà del sig resta nella sua piena disponibilità; Pt_1
- sia ordinata la trasmissione della Sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Bassano del RA affinchè proceda alle annotazioni di legge;
- sia disposto che le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Bassano del
RA (VI) in data 21/07/2007.
All'esito dell'udienza del 2/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento
2 delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di omologa n. 1419/2024 del 23/07/2024 (passata in giudicato) e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare
3 atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Bassano del RA (VI) il Parte_1 Controparte_1
21/07/2007 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del RA (VI) al n. 54, parte II, serie A, anno 2007;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1864 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) l'1/02/1973, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa NASCINGUERRA
e
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 17/06/1977, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilaria DE MARZI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
- sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Sigg.ri e in Bassano del RA Controparte_1 Parte_1
(VI) in data 21/07/2007 (registro matrimonio Parte II, Seria A, n 54 anno 2007);
- sia disposto che ciascuna delle parti potrà fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno;
- sia disposto che la casa familiare sita in Bassano del RA (VI) via Sibelius
41 di esclusiva proprietà del sig resta nella sua piena disponibilità; Pt_1
- sia ordinata la trasmissione della Sentenza all'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Bassano del RA affinchè proceda alle annotazioni di legge;
- sia disposto che le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Bassano del
RA (VI) in data 21/07/2007.
All'esito dell'udienza del 2/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento
2 delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di omologa n. 1419/2024 del 23/07/2024 (passata in giudicato) e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare
3 atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Bassano del RA (VI) il Parte_1 Controparte_1
21/07/2007 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del RA (VI) al n. 54, parte II, serie A, anno 2007;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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