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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 303/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 303/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. Parte_1
DI LORENZO ELEONORA e dall'avv. ALESSANDRA PACIAFFI
e nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. CP_1
MORRONE FIORENZO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 24/10/1998 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
95/2024 pubbl. il 08/04/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 24/10/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del pagina 2 di 5 Comune di PESCARA, nell'anno 1998 atto numero 10 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. L'abitazione coniugale è stata da entrambi liberata in data 1.11.23 e restituita al comodante;
le spese relative alle utenze di luce e gas, pervenute all'intestatario contrattuale anche successivamente alla liberazione dell'immobile, CP_1
verranno da lui saldate integralmente e i relativi contratti disdettati, secondo gli accordi transattivi che seguono al punto 10) ivi comprese le lettere da a) a c) sub 10);
3. i ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale nonché i regali di nozze e si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra al riguardo.
4. ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri;
5. La sig.ra e la figlia continueranno a vivere Parte_1 Per_1 nell'appartamento di proprietà della madre della sig.ra sito in Montesilvano;
Pt_1
6. L'Ing. corrisponderà, in favore della figlia la CP_1 Parte_2
somma mensile di € 1.200,00 a titolo di CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
(importo già comprensivo delle spese straordinarie relative agli studi universitari a
Roma) dal giorno 15 di ciascun mese, dal mese successivo a quello in cui verrà emessa la sentenza di divorzio fino al dicembre 2025 (incluso);
- dal 1.1.26 al 31.12.27 verserà la minor somma di € 1000,00 (già comprensiva delle spese straordinarie relative agli studi universitari e post-universitari);
- dal 1.1.2028 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia verserà la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento ordinario;
7. L'Arch. contribuirà al mantenimento della figlia, la quale vivrà Pt_1 nell'abitazione di proprietà della nonna, in misura proporzionale al suo reddito e pagina 3 di 5 comunque in maniera non minore alla metà di quanto versato dall'Ing. come CP_1
indicato nel punto precedente.
8. Tali importi dovranno essere versati entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.na Parte_2
[...] e verranno rivalutati ex lege a richiesta della stessa.
9. I ricorrenti provvederanno, inoltre, al pagamento, nella misura del 50
(cinquanta)%, delle spese straordinarie della figlia, intendendosi espressamente come tali quelle indicate nel protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, allegato al presente atto, che diviene parte integrante dell'accordo divorzile.
10. Le parti precisano, che l'importo delle fatture per consumo di energia e gas della casa coniugale, maturate dopo il rilascio della stessa da parte dei coniugi, è pari ad €
1.900,00, richieste all'Ing. intestatario delle utenze e di volerne, al fine di CP_1
evitare ogni potenziale controversia in merito, sostenerne il costo pariteticamente come segue: a) poiché medio tempore l'Arch. ha anticipato il pagamento Pt_1 integrale delle spese mediche della figlia pari ad € 1.218,11 e ha pagato Per_1
€231,53 per la restituzione di un modem relativo all'utenza della casa coniugale intestata all'Ing. , vanta quindi un credito pari al 50% della complessiva CP_1 somma di euro 1.449,64 ; b) tale somma, pari cioè ad euro €724,82, verrà portata in compensazione delle 950,00 € da corrispondere all'Ing. da parte dell'Arch CP_1
a titolo di rimborso del 50% per le fatture di energia e gas;
c) L'Arch Pt_1 Pt_1 corrisponderà quindi a tacitazione di ogni richiesta dell'Ing. relativa alle CP_1
utenze della casa coniugale € 950-724,82- (€43:2 per il C.U. del presente atto) e cioè la somma di euro 203,68, contestualmente l'Arch. dichiara di non aver più nulla Pt_1
a pretendere dal Sig. per le spese mediche sostenute fino al CP_1
31.12.2024 per la figlia nonché per la restituzione del modem. Per_1
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 303/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. Parte_1
DI LORENZO ELEONORA e dall'avv. ALESSANDRA PACIAFFI
e nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. CP_1
MORRONE FIORENZO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 24/10/1998 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
95/2024 pubbl. il 08/04/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 24/10/1998, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del pagina 2 di 5 Comune di PESCARA, nell'anno 1998 atto numero 10 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. L'abitazione coniugale è stata da entrambi liberata in data 1.11.23 e restituita al comodante;
le spese relative alle utenze di luce e gas, pervenute all'intestatario contrattuale anche successivamente alla liberazione dell'immobile, CP_1
verranno da lui saldate integralmente e i relativi contratti disdettati, secondo gli accordi transattivi che seguono al punto 10) ivi comprese le lettere da a) a c) sub 10);
3. i ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale nonché i regali di nozze e si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra al riguardo.
4. ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri;
5. La sig.ra e la figlia continueranno a vivere Parte_1 Per_1 nell'appartamento di proprietà della madre della sig.ra sito in Montesilvano;
Pt_1
6. L'Ing. corrisponderà, in favore della figlia la CP_1 Parte_2
somma mensile di € 1.200,00 a titolo di CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
(importo già comprensivo delle spese straordinarie relative agli studi universitari a
Roma) dal giorno 15 di ciascun mese, dal mese successivo a quello in cui verrà emessa la sentenza di divorzio fino al dicembre 2025 (incluso);
- dal 1.1.26 al 31.12.27 verserà la minor somma di € 1000,00 (già comprensiva delle spese straordinarie relative agli studi universitari e post-universitari);
- dal 1.1.2028 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia verserà la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento ordinario;
7. L'Arch. contribuirà al mantenimento della figlia, la quale vivrà Pt_1 nell'abitazione di proprietà della nonna, in misura proporzionale al suo reddito e pagina 3 di 5 comunque in maniera non minore alla metà di quanto versato dall'Ing. come CP_1
indicato nel punto precedente.
8. Tali importi dovranno essere versati entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.na Parte_2
[...] e verranno rivalutati ex lege a richiesta della stessa.
9. I ricorrenti provvederanno, inoltre, al pagamento, nella misura del 50
(cinquanta)%, delle spese straordinarie della figlia, intendendosi espressamente come tali quelle indicate nel protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, allegato al presente atto, che diviene parte integrante dell'accordo divorzile.
10. Le parti precisano, che l'importo delle fatture per consumo di energia e gas della casa coniugale, maturate dopo il rilascio della stessa da parte dei coniugi, è pari ad €
1.900,00, richieste all'Ing. intestatario delle utenze e di volerne, al fine di CP_1
evitare ogni potenziale controversia in merito, sostenerne il costo pariteticamente come segue: a) poiché medio tempore l'Arch. ha anticipato il pagamento Pt_1 integrale delle spese mediche della figlia pari ad € 1.218,11 e ha pagato Per_1
€231,53 per la restituzione di un modem relativo all'utenza della casa coniugale intestata all'Ing. , vanta quindi un credito pari al 50% della complessiva CP_1 somma di euro 1.449,64 ; b) tale somma, pari cioè ad euro €724,82, verrà portata in compensazione delle 950,00 € da corrispondere all'Ing. da parte dell'Arch CP_1
a titolo di rimborso del 50% per le fatture di energia e gas;
c) L'Arch Pt_1 Pt_1 corrisponderà quindi a tacitazione di ogni richiesta dell'Ing. relativa alle CP_1
utenze della casa coniugale € 950-724,82- (€43:2 per il C.U. del presente atto) e cioè la somma di euro 203,68, contestualmente l'Arch. dichiara di non aver più nulla Pt_1
a pretendere dal Sig. per le spese mediche sostenute fino al CP_1
31.12.2024 per la figlia nonché per la restituzione del modem. Per_1
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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