TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 397 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
e (C.F.: ), rappresentati e difesi, come in atti, Parte_4 C.F._4 dall' Avv. Giovanni Laurendi (CF: con studio in Gioia Tauro C.F._5
(RC), Via Santa Maria n. 25;
- Parte Attrice-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come CP_1 C.F._6 in atti, dall'Avv. Girolamo La Rosa (C.F.: ), del Foro di C.F._7
LM;
- Parte Convenuta –
Oggetto: Azione di risarcimento del danno da reato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_3 Parte_4 ed i genitori delle predette, i coniugi e , convenivano CP_2 Parte_2 in giudizio , al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità CP_1 del convenuto per i pregiudizi loro arrecati con la propria condotta illecita, nonché per la condanna dello stesso al risarcimento dei danni quantificati in: €
1 1.000.000,00, in favore di;
€ 500.000,00, euro in favore Parte_3 della sorella;
€ 50.000,00, in favore dei genitori, e Pt_4 Parte_2 [...]
, il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze di CP_2 giudizio.
1.1. Gli attori deducevano, al tal fine che:
- tra gli anni 2001 e 2008, e la sorella , avevano subito Parte_3 Pt_4 atti di violenza sessuale da parte dello zio, ; CP_1
- per tali fatti, veniva processato dinanzi al Tribunale penale di CP_1
LM (RGNR 2139/2014), il quale, con sentenza n. 1418/2016, ne dichiarava la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 81 cpv e 609 bis e 609 ter co. 1
n. 5 e ult. co. c.p., in relazione ai fatti commessi ai danni della nipote Parte_3 nel periodo 2003-2008 e per i reati di cui agli artt. 609 bis e 609 ter
[...] ult. co. c.p., per i fatti commessi ai danni della nipote nel 2008, Parte_4 entrambi aggravati dalla minore età delle persone offese, condannandolo alla pena di undici anni di reclusione, oltre pene accessori e pagamento delle spese processuali.
- con la stessa sentenza, il Tribunale Penale di LM condannava l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili, rimettendone la liquidazione al Giudice civile e riconoscendo, a titolo di provvisionale, i seguenti importi: € 30.000,00, in favore di;
€ 10.000,00 in favore di Parte_3
ed € 2.500,00 ciascuno in favore dei genitori e Parte_4 CP_2 [...]
; Pt_2
- la sentenza di condanna veniva confermata sia dalla Corte di Appello di Reggio
Calabria, con sentenza n. 1027/2018, che dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 1215/2019;
- le gravi e reiterate condotte illecite poste in essere dal convenuto nei confronti delle due nipoti minorenni, definitamente accertate in sede penale, avevano cagionato alle vittime gravi pregiudizi psico-fisici, morali, esistenziali, con irreversibile compromissione della loro crescita;
- anche i genitori delle vittime erano stati gravemente lesi nella loro sfera morale, esistenziale, oltre che patrimoniale.
2 2. In data 24/09/2021, si costituiva in giudizio , il quale, senza CP_1 contestare i fatti accertati con sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile, si opponeva alla richiesta risarcitoria così come formulata, ritenendola eccessiva e chiedendone la rideterminazione in minus
2.1. A seguito di compiuta istruttoria documentale e testimoniale, acquisita la
CTU medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. La domanda è meritevole di accoglimento.
Il giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da e dalla sorella , nonché dai genitori, Parte_3 Pt_4 [...]
e a seguito delle violenze sessuali perpetrate da Pt_2 Parte_5 CP_1
ai danni delle nipoti, entrambe minorenni all'epoca dei fatti occorsi fra
[...]
l'anno 2001 e l'anno 2008).
Per tali fatti, in esito ad ampia istruttoria dibattimentale, il è stato CP_1 condannato con sentenza divenuta definitiva, sul presupposto dell'accertata responsabilità dell'imputato: “A) per i reati di cui agli art. 81 cpv, 609 bis e 609 ter co.1 n. 5 e ultimo co. c.p., perché “…in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminosi, abusando della sua autorità, derivante dal rapporto di parentela, costringeva la nipote (nata a [...]_3
Tauro il 22.09.93), a partire dall'età di otto anni e fino all'età di tredici anni, a compiere e a subire atti sessuali;
in particolare le toccava ripetutamente gli organi genitali o la penetrava con le dita, la costringeva a consumare rapporti sessuali completi e rapporti orali attivi e passivi. Con l'aggravante del fatto commesso ai danni di un soggetto minore degli anni dieci (per le condotte poste in essere fino al 2003). Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14 (per le condotte successive al 2003
e fino al 2006; B) per il reato di cui agli artt. 609-bis e 609 ter ult. cp., perché, abusando della sua autorità derivante dal rapporto di parentela, costringeva la nipote minorenne (nata Modena il 21.04.2001), a subire atti sessuali, Parte_4 in particolare le toccava gli organi genitali e la toccava con le dita. Con
l'aggravante del fatto commesso ai danni di un soggetto minore degli anni dieci.
Fatto commesso in Gioia Tauro nel 2008”.
3 3.1. Risulta, dunque, ampiamente comprovata in atti la condotta illecita del in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, emergendo per tabulas CP_1 come l'odierno convenuto, fra l'anno 2001 e l'anno 2006, durante le stagioni estive trascorse dal nucleo familiare degli attori, immigrati per lavorio in Emilia
Romagna, nella casa avita a Gioia Tauro, approfittando della relazione familiare e della profonda fiducia dei genitori delle attrice, abbia reiteratamente costretto la nipote di appena sette anni all'epoca della prima Parte_3 condotta, a compiere e a subire atti sessuali, a consumare rapporti sessuali completi, anche dolorosi, nonché ad avere rapporti orali con lo zio.
Anche la minore delle sorelle nell'anno 2008, all'età di sette anni Parte_4 appena compiuti, ha subito attenzioni sessuali da parte dello zio, il quale era arrivato persino a toccare gli organi genitali della bambina.
Le gravi condotte poste in essere dal convenuto ai danni delle nipoti minorenni sono cristallizzate nella sentenza penale di condanna -confermata nei successivi gradi di giudizio- che nel suo impianto motivazione ha dato puntuale riscontro a tutti gli elementi emersi in sede dibattimentale.
in particolare, ha custodito il doloroso segreto senza mai Parte_3 esternare quanto subito, giungendo persino a ritenere normali le attenzioni perverse che lo zio le riservava e persino a colpevolizzarsi per aver tradito la zia.
3.2. Invero, i gravi episodi sopra riportati sono emersi solo nell'anno 2014, su segnalazione della dott. medico in servizio presso l'Asl di Persona_1
Modena, la quale, in occasione di una visita neuro-psichiatrica infantile disposta nei confronti della sorella minore, su espressa richiesta del medico curante in ragione della “fobia scolastica” manifestata dall'ormai adolescente Parte_4 apprendeva dalla stessa minore delle attenzioni sessuali riservatele dallo zio, sottaciute ai propri genitori e confidate solo alla sorella maggiore,
[...] dopo che quest'ultima, in occasione del proprio ricovero presso il Pt_3 centro di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano, le aveva riferito di essere stata violentata dallo zio . CP_1
in età adolescenziale aveva infatti cominciato ad assumere Parte_3 sostanze stupefacenti che ne avevano determinato il ricovero presso il centro di recupero di San Patrignano, come confermato dalla deposizione testimoniale
4 resa da fratello delle vittime all'udienza del 29/11/2022. La Tes_1 circostanza era tuttavia già documentata dalle emergenze processuali nell'ambito del processo penale, che danno atto del rapido passaggio della giovane donna dall'uso di cannabinoidi all'iniezione di eroina, avvenuto all'età di sedici anni.
3.3. Le gravi conseguenze pregiudizievoli delle violenze subite trovano puntuale riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio disposta ai fini della quantificazione del danno, che ha evidenziato come gli abusi sessuali abbiano cagionato nelle germane attrici un disturbo post traumatico cronico, che si è esplicato in forma moderata per la minore delle due, mentre in forma complicata per la Parte_4 maggiore, Parte_3
Per quest'ultima il perito ha rilevato alterazioni consistenti “…nella tendenza a privilegiare situazioni di isolamento, solitudine e distacco, ambiente ritenuto potenzialmente lesivo;
presenti difficoltà a controllare la propria emotività, fragilità, irritabilità e insicurezza, nonché difficoltà a controllare gli impulsi. Si tratta di una persona nella quale forte è la vulnerabilità emotiva e ciò pare aver avuto ripercussioni e averne ancora oggi sulle relazioni interpersonali. Ad essere disturbato pare essere il funzionamento della famiglia e la coesione dei sottosistemi. Costante appare il senso di fallimento, la tendenza alla passività, le critiche e le recriminazioni. I meccanismi di difesa utilizzati per far fronte alle angosce depressive, persecutorie o confusionali paiono disfunzionali”. Anche
l'accesso alle sostanze stupefacenti, i gesti auto-lesivi, il disturbo dell'alimentazione, nonché le condotte auto-distruttive sono secondo il consulente da ritenersi “fortemente correlate con le circostanze di abuso che, come da sentenza in atti, l'hanno vista purtroppo protagonista. Rilevata ripercussione della circostanza anche sulla sfera più intima, a livello sessuale”1.
Per , invece, la perizia conferma quanto rilevato in sede dibattimentale dal Pt_4 dott. vale a dire “stress post trauma psicologico in un soggetto Per_2 normodotato con lieve deflessione del tono dell'umore”, alto il punteggio al “test
IES-R (scala punto di impatto dell'evento) … Il che lasciava intendere che
l'evento era stato a forte impatto sulla sua psiche. E questo determinava una 1 Si rinvia alla consulenza tecnica d'ufficio, pagine da 28 a 32. 5 lieve deflessione dell'umore”; alterazione che ha avuto evidenti ripercussioni anche in ambito scolastico.
Sulla scorta di quanto sopra e delle emergenze documentali, il CTU ha dunque concluso che “La percentuale di incidenza dei postumi invalidanti permanenti sull'integrità psico-fisica, sulla capacità lavorativa specifica del soggetto, sulle attività quotidiane extralavorative, familiari, sociali, culturali e sportive è in misura pari al 35% per la signora e al 20% per la signora Parte_3
”. Parte_6
4. In luce di quanto precede, deve dunque riconoscersi il diritto al risarcimento del danno biologico di natura psichica, liquidato secondo i parametri stabiliti dalle tabelle milanesi, avendo gli abusi causato nelle vittime un'alterazione dell'integrità psicologica e dell'equilibrio di personalità, con incidenza negativa sulla loro struttura, sul loro sviluppo e sul regolare svolgimento della vita quotidiana, suscettibile di liquidazione in base ai parametri delineati dalle tabelle milanesi, che pongono in relazione la percentuale della menomazione accertata, con l'età della persona danneggiata all'epoca dei fatti di causa.
5. Il danno all'integrità psicofisica, incrementato della componente non patrimoniale dinamico relazionale non è tuttavia esaustivo del pregiudizio patito dalle due sorelle neppure applicando la massima soggettivizzazione Pt_3 prevista dalle tabelle milanesi in misura del 25% del danno biologico.
A tale voce di danno deve aggiungersi infatti l'incremento ulteriore determinato dalla sofferenza interiore che la violenza sessuale perpetrata dal convenuto ha causato, ciò che in giurisprudenza configura il c.d. danno morale, nel caso che occupa da reato, non conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale ed insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi2.
Proprio tal fine la giurisprudenza compie un'ulteriore precisazione stabilendo che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, 2 Cass. Civ. Sez. III, 10 novembre 2020 n. 25164, Cass. Civ. ord. 26805 del 12/09/2022 est. Rossetti) 6 della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa. Di talché, nel caso di lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della prima3.
5.1. Sul punto è utile delineare la funzione “unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale”, così come ricostruita in virtù di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale4, con la necessaria precisazione che “Sul piano delle categorie giuridiche, l'unitarietà del danno non patrimoniale va intesa come unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
mentre la onnicomprensività del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze
(modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici), procedendo, a seguito di compiuta istruttoria,
a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso
a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni”5.
Pertanto, secondo la sentenza da ultimo richiamata, (c.f.r. nota 3), “il giudice di merito -nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile- deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla
Corte costituzionale (n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.), anche di quanto disposto dal legislatore nazionale sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”) e il cui contenuto consentono di distinguere, su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno dinamico-relazionale dal danno morale.
Ne deriva che il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale) che nell'aspetto dinamico- relazionale (c.d. danno relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Tale regola di giudizio si pone in una linea con i principi diacronicamente (ma costantemente) affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (n.
235/2014, 233/2003 293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea (sent. C-371/2012 del 23.1.2014) e di questa Corte (SU. n. 6276 del
2006; e, quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, n.
8827/2003)”.
5.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni e ferma restando l'unitarietà del danno non patrimoniale -con conseguente divieto di duplicazioni risarcitorie cui si perverrebbe ove venissero attribuiti nomi diversi a pregiudizi identici- il giudice di merito dovrà quindi procedere ad un accertamento sul piano concreto, non già astratto, del danno ed all'esito di una compiuta istruttoria, avvalendosi anche del fatto notorio, delle massime di esperienza, delle presunzioni, dovrà operare una compiuta valutazione della lesione non patrimoniale, valorizzando sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nel rapporto del soggetto con sé stesso), sia quelle incidenti nella sfera dinamico- relazionale (che si dipanano nell'abito delle relazioni del soggetto con la realtà esterna).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, senza mai sconfessare la configurazione unitaria del danno non patrimoniale a suo tempo patrocinata dalle Sezioni Unite del 2008, ha invero sottolineato la marcata autonomia delle sue componenti, accentuando la dicotomia tra vulnus alla dimensione dinamico-relazionale e sofferenza interiore.
6. Nel caso di specie, gli elementi emersi in sede istruttoria denotano inconfutabilmente che i gravi abusi sessuali perpetrati dal in danno delle CP_1 nipoti minorenni, hanno determinato nelle vittime non solo pregiudizi di carattere
8 biologico e dinamico-relazionali nella misura accertata dal consulente tecnico
(35% in danno di e 20% di , ma anche evidenti Parte_3 Parte_4
e profonde sofferenze interiori, suscettibili di autonoma liquidazione, costituite da sentimenti di angoscia, frustrazione, senso di colpa e di inadeguatezza, difficoltà a vivere la propria dimensione sessuale ed affettiva.
6.1. Tali irreversibili pregiudizi alla sfera intima, emotiva e sentimentale sono emersi in sede di CTU con particolare riguardo nei confronti della maggiore delle due sorelle, accompagnata sin da bambina da ricorrenti Parte_3 pensieri suicidi e dall'inclinazione ad atti autolesionistici, nonché dal bisogno di evadere dal profondo malessere interiore che nella prima adolescenza l'ha indotta all'assunzione di sostanze stupefacenti, degenerando infine nella tossicodipendenza da eroina assunta per via endovenosa.
Nella relazione peritale a tal proposito si legge6: “…sul piano psicologico di tali rievocazioni paiono attivare vissuti di angoscia al punto che la perizianda afferma di aver pensato al suicidio e di aver attuato acting-out di tipo auto punitivo e che tali situazioni avrebbero condotto la stessa ad avere diffidenza verso gli uomini
e sottomissione ad essi anche in situazioni critiche. Sul punto si rimanda a quanto scritto nei passaggi precedenti. Al contempo, imputa alle condotte che sarebbero state messe in atto dallo zio l'accesso alle sostanze psicotrope, distruttive per la propria persona. È la stessa signora che Parte_3 riconosce di aver vissuto il tradimento di quella persona di cui tanto si fidava”.
La perizia registra dunque, in maniera puntuale, il grave impatto emotivo che gli episodi di violenza sessuale hanno avuto sulla sfera intima della ragazza, sopraffatta dal un clima di ricatto morale e materiale, aggravato dalla relazione familiare con l'autore delle violenze e dalla dipendenza affettiva dallo zio, tanto da custodire nel proprio intimo il doloroso ricordo fino a quando un dettaglio -il dentifricio spedito dalla madre in comunità che le ha rievocato il “sapore della bocca dello zio” che usava lo stesso dentifricio- ha riportato alla luce tutte le situazioni dolorose fino a quel momento censurate dalla stessa coscienza della vittima. 6 Vedi CTU medico-legale in atti, pag.11 s.s. 9 La circostanza che tali sofferenze abbiano segnato in maniera irreversibile le attrici emerge, dunque, in maniera chiara ed incontrovertibile dalla Consulenza tecnica d'Ufficio che ha posto in stretta correlazione la violenza sessuale reiterata e la tossicodipendenza sviluppata da in età adolescenziale, Parte_3 in ragione del tentativo di superare il disagio ed il malessere emotivo attraverso l'alienazione da sé stessa, mediante l'assunzione di sostanze stupefacenti, abusate fino alla totale dipendenza.
6.2. Anche l'esame peritale di ha portato in luce il profondo malessere che Pt_4 ha accompagnato lo sviluppo della donna, connotato da stati di ansia frequenti e persistenti, documentati sin dall'infanzia, nonché dal senso smarrimento interiore. L'angoscia correlata alla rievocazione delle dolorose vicende subite, sebbene autocensurate per diverso tempo, risulta riemergere spesso attraverso quelli che consulente definisce dei flash evocati da piccoli dettagli, anche inerenti particolari della casa dello zio, determinando in lei situazioni di annichilimento, stati di ansia e attacchi di panico anche notturni.
7. Passando alla quantificazione del danno biologico e dinamico relazionale dovrà dunque farsi applicazione delle tabelle milanesi, tenuto conto dell'età delle vittime degli abusi all'epoca dei fatti e delle emergenze della consulenza tecnica, che dà atto della riscontrata lesione permanente e dell'integrità psico-fisica, dunque, dell'incidenza della violenza sessuale sulla salute delle persone coinvolte.
In termini percentuali, in luce dell'istruttoria espletata, la quantificazione dovrà avvenire nella seguente misura: del 35% per per le Parte_3 violenze reiteratamente subite fra i 7 ed i 13 anni;
del 20% per la Parte_4 quale aveva 7 anni all'epoca dei fatti di causa.
L'importo corrispondente è meritevole per ciascuna delle danneggiate dell'incremento al 25% previsto per la personalizzazione massima del danno biologico e non patrimoniale, a cagione delle gravi ed irreversibili ripercussioni che le violenze subite hanno avuto sull'integrità psico-fisica, sullo sviluppo sano ed equilibrato e sulla sfera dinamico-relazionale, affettiva emotiva, sessuale e sentimentale di entrambe le giovani vittime, in ragione delle evidenze emerse in sede penale e confermate con l'istruttoria svolta in questo processo.
10 Sicché, a deve essere liquidato l'importo di € 333.079,00 Parte_3 euro mentre a di € 129.341,00 euro, oltre interessi e rivalutazione Parte_4 dalla data della prima delle reiterate condotte accertate in sede penale in danno di ciascuna delle vittime.
8. Quanto alla liquidazione del danno morale patito dalle vittime del reato, si evidenzia come in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati (ai punti
5, 5.1. e 5.2. ex multis Cass. Civ. 26805 del 12/09/2022), esso costituisce autonoma posta risarcitoria, volta a reintegrare il pregiudizio alla sfera intima e soggettiva del danneggiato, non avente base medico-legale, dunque suscettibile di liquidazione in via equitativa, attraverso il ricorso al fatto notorio, alle presunzioni ed alle massime di esperienza.
A tal fine occorre rilevare come, nella fattispecie, sia le evidenze processuali emerse in sede dibattimentale, che hanno portato alla sentenza irrevocabile di condanna, sia le risultanze della CTU disposta in questo giudizio e delle quali si
è dato atto, comprovano in maniera inconfutabile che gli episodi di violenza sessuale hanno determinato in entrambe le vittime, sebbene in misura differente, gravi sofferenze interiori. Senso di colpa e di inadeguatezza, malessere, angoscia, difficoltà a vivere la propria sessualità e la propria intimità, rievocazioni dolorose che hanno suscitato in ricorrenti Parte_3 pensieri suicidi e atti di autolesionismo, fino al tentativo di arginare il malessere attraverso l'abuso di sostanze stupefacenti ed in attacchi di panico, Parte_4 ansia, senso di annichilimento e profonda sfiducia nelle relazioni.
Tenendo conto degli elementi sopra evidenziati, della gravità della lesione alla sfera biologica e dinamico-relazionale riscontrata dal consulente, dell'età delle vittime e dalla loro vulnerabilità correlata anche alla relazione affettiva e familiare che le legava allo zio, con conseguente incapacità di reazione e di denuncia, dal clima di sopraffazione e ricatto morale e materiale dallo stesso perpetrato in ragione della sua posizione di autorità, devono riconosciuti alle sorelle costituite parte civile, nel processo penale, a titolo di danno morale Pt_3
i seguenti importi, parametrati in via equitativa in misura pari alla metà all'entità del danno alla salute comprensivo degli aspetti dinamico relazionali, come sopra liquidato:
11 - € 165.000,00, in favore di Parte_3
- € 65.000.00, in favore di Parte_4
8.1. Ed invero, come ulteriormente ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità che si intende richiamare, in presenza di un danno alla salute, non costituisce inutile duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di danno biologico anche personalizzato e di una ulteriore somma, a titolo di risarcimento di pregiudizi (definibili come danni morali) che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica, dunque, estranei alla percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore, con la precisazione che “…il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di beni-interessi diversi dalla salute ma costituzionalmente tutelati può essere liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con sé stessa(la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore”7.
Nel caso di specie, la misura del danno morale è liquidata in via equitativa facendo riferimento sia alla gravità del danno biologico delle vittime, nella misura accertata dal CTU, sia agli elementi sintomatici dell'entità della sofferenza interiore delle vittime, quali la giovane età, le condizioni personali e familiari, il contesto di ricatto morale e materiale patito, comprovati dalle emergenze processuali sopra enunciate.
9. Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta ai genitori delle vittime, anch'essi costituiti parte civile nel processo penale a carico del , deve CP_1 essere riconosciuto solo il diritto al risarcimento del danno morale per le sofferenze interiori patite a causa dei gravi fatti di violenza che hanno irreversibilmente segnato l'integrità-piscofisica, dinamico-relazionale e soggettiva delle figlie entrambe minorenni all'epoca degli abusi, che appare equo liquidare in € 25.000,00 ciascuno in ragione delle evidenze processuali emerse anche in fase dibattimentale. Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico e dinamico-relazionale formulata in proprio dai 7 Cass. Civ. sez. Lavoro, sentenza n. 27723 del 25 ottobre 2024. 12 coniugi genitori delle vittime, siccome generica e prima di riscontri Per_3 probatori.
10. Sulla scorta delle precorse argomentazioni la domanda risarcitoria deve essere accolta, con conseguente riconoscimento in favore degli attori dei seguenti importi a titolo di danno non patrimoniale:
in favore di , la somma di € 498.079,00, di cui € Parte_3
333.079,00 per danno biologico psichico, comprensivo della componente di danno alla sfera dinamico-relazionale, soggettivizzata nella massima misura ed € 165.000,00 per danno morale;
in favore di , la somma di € 194.341,00, di cui € 129.341,00 a Parte_4 titolo di danno biologico ed € 65.000,00 per danno morale;
in favore di ciascuno dei genitori, e , la somma Parte_2 Parte_1 di € 25.000,00 a titolo di danno morale.
10.1. A tali somme, trattandosi di un debito di valore, vanno aggiunti anche gli interessi legali e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento. L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n.
1712/1995, nella parte in cui ha precisato che “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”. Nel caso di specie, dunque, devalutando la suddette somme sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita al giorno della consumazione del reato -cioè a dire: al mese di luglio dell'anno 2001 in danno di e dei genitori e;
al mese di Parte_3 CP_2 Parte_2 luglio dell'anno 2008 in danno di ed applicando gli interessi legali su Parte_4 tale somme, rivalutate anno per anno (fino al 28 febbraio 2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva ai seguenti importi ai quali, altresì, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo:
- € 1.034.866,92 in favore di;
Parte_3
- € 309.151,01, in favore di;
Parte_4
13 - € 51.942,93 ciascuno, in favore di e . CP_2 Parte_2
11. Le spese di giudizio, suscettibili di liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 secondo i valori tabellari medi, seguono la soccombenza e sono poste come da dispositivo in favore dell'Erario, attesa l'ammissione degli attori al patrocinio a spese dello Stato.
11.1. Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste integralmente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di LM definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F.: ), e C.F._4 Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), nei confronti di (C.F.: Pt_2 C.F._8 CP_1
), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, C.F._6 così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto, condanna al risarcimento CP_1 dei danni non patrimoniali subiti dagli attori così liquidati:
- € 1.034.866,92 in favore di oltre interessi legali dalla Parte_3 data della sentenza al saldo;
- € 309.151,01, in favore di oltre interessi legali dalla data della Parte_4 sentenza al saldo;
- € 51.942,93 ciascuno, in favore di e oltre interessi CP_2 Parte_2 legali dalla data della sentenza al saldo.
2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che si liquidano in € 37.951,00 per compensi ed € 1.686,00 per spese prenotate a debito.
Manda la Cancelleria per il deposito e per la pubblicazione della presente sentenza.
LM, 28/03/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. civ. sez. III, ord. 4 novembre 2020, n. 24473. 4 Orientamento comune alla Corte Costituzionale (decisione n. 233 del 2003 e Corte Cost. n. 325/2014) ed alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, consacrato nella sentenza n. 26972 del 2008, e successivamente sviluppato ex multis, da Cass. n. 2788 del 2019; Cass. Civ. n. 901 e n. 7513 del 2018, Cass. civ. n. 7766 del 2016. 5 Principio espresso da Cassazione Civile Sez. 3, sentenza n. 18217/23. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 397 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
e (C.F.: ), rappresentati e difesi, come in atti, Parte_4 C.F._4 dall' Avv. Giovanni Laurendi (CF: con studio in Gioia Tauro C.F._5
(RC), Via Santa Maria n. 25;
- Parte Attrice-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come CP_1 C.F._6 in atti, dall'Avv. Girolamo La Rosa (C.F.: ), del Foro di C.F._7
LM;
- Parte Convenuta –
Oggetto: Azione di risarcimento del danno da reato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_3 Parte_4 ed i genitori delle predette, i coniugi e , convenivano CP_2 Parte_2 in giudizio , al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità CP_1 del convenuto per i pregiudizi loro arrecati con la propria condotta illecita, nonché per la condanna dello stesso al risarcimento dei danni quantificati in: €
1 1.000.000,00, in favore di;
€ 500.000,00, euro in favore Parte_3 della sorella;
€ 50.000,00, in favore dei genitori, e Pt_4 Parte_2 [...]
, il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze di CP_2 giudizio.
1.1. Gli attori deducevano, al tal fine che:
- tra gli anni 2001 e 2008, e la sorella , avevano subito Parte_3 Pt_4 atti di violenza sessuale da parte dello zio, ; CP_1
- per tali fatti, veniva processato dinanzi al Tribunale penale di CP_1
LM (RGNR 2139/2014), il quale, con sentenza n. 1418/2016, ne dichiarava la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 81 cpv e 609 bis e 609 ter co. 1
n. 5 e ult. co. c.p., in relazione ai fatti commessi ai danni della nipote Parte_3 nel periodo 2003-2008 e per i reati di cui agli artt. 609 bis e 609 ter
[...] ult. co. c.p., per i fatti commessi ai danni della nipote nel 2008, Parte_4 entrambi aggravati dalla minore età delle persone offese, condannandolo alla pena di undici anni di reclusione, oltre pene accessori e pagamento delle spese processuali.
- con la stessa sentenza, il Tribunale Penale di LM condannava l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili, rimettendone la liquidazione al Giudice civile e riconoscendo, a titolo di provvisionale, i seguenti importi: € 30.000,00, in favore di;
€ 10.000,00 in favore di Parte_3
ed € 2.500,00 ciascuno in favore dei genitori e Parte_4 CP_2 [...]
; Pt_2
- la sentenza di condanna veniva confermata sia dalla Corte di Appello di Reggio
Calabria, con sentenza n. 1027/2018, che dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 1215/2019;
- le gravi e reiterate condotte illecite poste in essere dal convenuto nei confronti delle due nipoti minorenni, definitamente accertate in sede penale, avevano cagionato alle vittime gravi pregiudizi psico-fisici, morali, esistenziali, con irreversibile compromissione della loro crescita;
- anche i genitori delle vittime erano stati gravemente lesi nella loro sfera morale, esistenziale, oltre che patrimoniale.
2 2. In data 24/09/2021, si costituiva in giudizio , il quale, senza CP_1 contestare i fatti accertati con sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile, si opponeva alla richiesta risarcitoria così come formulata, ritenendola eccessiva e chiedendone la rideterminazione in minus
2.1. A seguito di compiuta istruttoria documentale e testimoniale, acquisita la
CTU medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. La domanda è meritevole di accoglimento.
Il giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da e dalla sorella , nonché dai genitori, Parte_3 Pt_4 [...]
e a seguito delle violenze sessuali perpetrate da Pt_2 Parte_5 CP_1
ai danni delle nipoti, entrambe minorenni all'epoca dei fatti occorsi fra
[...]
l'anno 2001 e l'anno 2008).
Per tali fatti, in esito ad ampia istruttoria dibattimentale, il è stato CP_1 condannato con sentenza divenuta definitiva, sul presupposto dell'accertata responsabilità dell'imputato: “A) per i reati di cui agli art. 81 cpv, 609 bis e 609 ter co.1 n. 5 e ultimo co. c.p., perché “…in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminosi, abusando della sua autorità, derivante dal rapporto di parentela, costringeva la nipote (nata a [...]_3
Tauro il 22.09.93), a partire dall'età di otto anni e fino all'età di tredici anni, a compiere e a subire atti sessuali;
in particolare le toccava ripetutamente gli organi genitali o la penetrava con le dita, la costringeva a consumare rapporti sessuali completi e rapporti orali attivi e passivi. Con l'aggravante del fatto commesso ai danni di un soggetto minore degli anni dieci (per le condotte poste in essere fino al 2003). Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14 (per le condotte successive al 2003
e fino al 2006; B) per il reato di cui agli artt. 609-bis e 609 ter ult. cp., perché, abusando della sua autorità derivante dal rapporto di parentela, costringeva la nipote minorenne (nata Modena il 21.04.2001), a subire atti sessuali, Parte_4 in particolare le toccava gli organi genitali e la toccava con le dita. Con
l'aggravante del fatto commesso ai danni di un soggetto minore degli anni dieci.
Fatto commesso in Gioia Tauro nel 2008”.
3 3.1. Risulta, dunque, ampiamente comprovata in atti la condotta illecita del in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, emergendo per tabulas CP_1 come l'odierno convenuto, fra l'anno 2001 e l'anno 2006, durante le stagioni estive trascorse dal nucleo familiare degli attori, immigrati per lavorio in Emilia
Romagna, nella casa avita a Gioia Tauro, approfittando della relazione familiare e della profonda fiducia dei genitori delle attrice, abbia reiteratamente costretto la nipote di appena sette anni all'epoca della prima Parte_3 condotta, a compiere e a subire atti sessuali, a consumare rapporti sessuali completi, anche dolorosi, nonché ad avere rapporti orali con lo zio.
Anche la minore delle sorelle nell'anno 2008, all'età di sette anni Parte_4 appena compiuti, ha subito attenzioni sessuali da parte dello zio, il quale era arrivato persino a toccare gli organi genitali della bambina.
Le gravi condotte poste in essere dal convenuto ai danni delle nipoti minorenni sono cristallizzate nella sentenza penale di condanna -confermata nei successivi gradi di giudizio- che nel suo impianto motivazione ha dato puntuale riscontro a tutti gli elementi emersi in sede dibattimentale.
in particolare, ha custodito il doloroso segreto senza mai Parte_3 esternare quanto subito, giungendo persino a ritenere normali le attenzioni perverse che lo zio le riservava e persino a colpevolizzarsi per aver tradito la zia.
3.2. Invero, i gravi episodi sopra riportati sono emersi solo nell'anno 2014, su segnalazione della dott. medico in servizio presso l'Asl di Persona_1
Modena, la quale, in occasione di una visita neuro-psichiatrica infantile disposta nei confronti della sorella minore, su espressa richiesta del medico curante in ragione della “fobia scolastica” manifestata dall'ormai adolescente Parte_4 apprendeva dalla stessa minore delle attenzioni sessuali riservatele dallo zio, sottaciute ai propri genitori e confidate solo alla sorella maggiore,
[...] dopo che quest'ultima, in occasione del proprio ricovero presso il Pt_3 centro di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano, le aveva riferito di essere stata violentata dallo zio . CP_1
in età adolescenziale aveva infatti cominciato ad assumere Parte_3 sostanze stupefacenti che ne avevano determinato il ricovero presso il centro di recupero di San Patrignano, come confermato dalla deposizione testimoniale
4 resa da fratello delle vittime all'udienza del 29/11/2022. La Tes_1 circostanza era tuttavia già documentata dalle emergenze processuali nell'ambito del processo penale, che danno atto del rapido passaggio della giovane donna dall'uso di cannabinoidi all'iniezione di eroina, avvenuto all'età di sedici anni.
3.3. Le gravi conseguenze pregiudizievoli delle violenze subite trovano puntuale riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio disposta ai fini della quantificazione del danno, che ha evidenziato come gli abusi sessuali abbiano cagionato nelle germane attrici un disturbo post traumatico cronico, che si è esplicato in forma moderata per la minore delle due, mentre in forma complicata per la Parte_4 maggiore, Parte_3
Per quest'ultima il perito ha rilevato alterazioni consistenti “…nella tendenza a privilegiare situazioni di isolamento, solitudine e distacco, ambiente ritenuto potenzialmente lesivo;
presenti difficoltà a controllare la propria emotività, fragilità, irritabilità e insicurezza, nonché difficoltà a controllare gli impulsi. Si tratta di una persona nella quale forte è la vulnerabilità emotiva e ciò pare aver avuto ripercussioni e averne ancora oggi sulle relazioni interpersonali. Ad essere disturbato pare essere il funzionamento della famiglia e la coesione dei sottosistemi. Costante appare il senso di fallimento, la tendenza alla passività, le critiche e le recriminazioni. I meccanismi di difesa utilizzati per far fronte alle angosce depressive, persecutorie o confusionali paiono disfunzionali”. Anche
l'accesso alle sostanze stupefacenti, i gesti auto-lesivi, il disturbo dell'alimentazione, nonché le condotte auto-distruttive sono secondo il consulente da ritenersi “fortemente correlate con le circostanze di abuso che, come da sentenza in atti, l'hanno vista purtroppo protagonista. Rilevata ripercussione della circostanza anche sulla sfera più intima, a livello sessuale”1.
Per , invece, la perizia conferma quanto rilevato in sede dibattimentale dal Pt_4 dott. vale a dire “stress post trauma psicologico in un soggetto Per_2 normodotato con lieve deflessione del tono dell'umore”, alto il punteggio al “test
IES-R (scala punto di impatto dell'evento) … Il che lasciava intendere che
l'evento era stato a forte impatto sulla sua psiche. E questo determinava una 1 Si rinvia alla consulenza tecnica d'ufficio, pagine da 28 a 32. 5 lieve deflessione dell'umore”; alterazione che ha avuto evidenti ripercussioni anche in ambito scolastico.
Sulla scorta di quanto sopra e delle emergenze documentali, il CTU ha dunque concluso che “La percentuale di incidenza dei postumi invalidanti permanenti sull'integrità psico-fisica, sulla capacità lavorativa specifica del soggetto, sulle attività quotidiane extralavorative, familiari, sociali, culturali e sportive è in misura pari al 35% per la signora e al 20% per la signora Parte_3
”. Parte_6
4. In luce di quanto precede, deve dunque riconoscersi il diritto al risarcimento del danno biologico di natura psichica, liquidato secondo i parametri stabiliti dalle tabelle milanesi, avendo gli abusi causato nelle vittime un'alterazione dell'integrità psicologica e dell'equilibrio di personalità, con incidenza negativa sulla loro struttura, sul loro sviluppo e sul regolare svolgimento della vita quotidiana, suscettibile di liquidazione in base ai parametri delineati dalle tabelle milanesi, che pongono in relazione la percentuale della menomazione accertata, con l'età della persona danneggiata all'epoca dei fatti di causa.
5. Il danno all'integrità psicofisica, incrementato della componente non patrimoniale dinamico relazionale non è tuttavia esaustivo del pregiudizio patito dalle due sorelle neppure applicando la massima soggettivizzazione Pt_3 prevista dalle tabelle milanesi in misura del 25% del danno biologico.
A tale voce di danno deve aggiungersi infatti l'incremento ulteriore determinato dalla sofferenza interiore che la violenza sessuale perpetrata dal convenuto ha causato, ciò che in giurisprudenza configura il c.d. danno morale, nel caso che occupa da reato, non conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale ed insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi2.
Proprio tal fine la giurisprudenza compie un'ulteriore precisazione stabilendo che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, 2 Cass. Civ. Sez. III, 10 novembre 2020 n. 25164, Cass. Civ. ord. 26805 del 12/09/2022 est. Rossetti) 6 della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa. Di talché, nel caso di lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della prima3.
5.1. Sul punto è utile delineare la funzione “unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale”, così come ricostruita in virtù di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale4, con la necessaria precisazione che “Sul piano delle categorie giuridiche, l'unitarietà del danno non patrimoniale va intesa come unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
mentre la onnicomprensività del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze
(modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici), procedendo, a seguito di compiuta istruttoria,
a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso
a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni”5.
Pertanto, secondo la sentenza da ultimo richiamata, (c.f.r. nota 3), “il giudice di merito -nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile- deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla
Corte costituzionale (n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.), anche di quanto disposto dal legislatore nazionale sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”) e il cui contenuto consentono di distinguere, su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno dinamico-relazionale dal danno morale.
Ne deriva che il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale) che nell'aspetto dinamico- relazionale (c.d. danno relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Tale regola di giudizio si pone in una linea con i principi diacronicamente (ma costantemente) affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (n.
235/2014, 233/2003 293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea (sent. C-371/2012 del 23.1.2014) e di questa Corte (SU. n. 6276 del
2006; e, quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, n.
8827/2003)”.
5.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni e ferma restando l'unitarietà del danno non patrimoniale -con conseguente divieto di duplicazioni risarcitorie cui si perverrebbe ove venissero attribuiti nomi diversi a pregiudizi identici- il giudice di merito dovrà quindi procedere ad un accertamento sul piano concreto, non già astratto, del danno ed all'esito di una compiuta istruttoria, avvalendosi anche del fatto notorio, delle massime di esperienza, delle presunzioni, dovrà operare una compiuta valutazione della lesione non patrimoniale, valorizzando sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nel rapporto del soggetto con sé stesso), sia quelle incidenti nella sfera dinamico- relazionale (che si dipanano nell'abito delle relazioni del soggetto con la realtà esterna).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, senza mai sconfessare la configurazione unitaria del danno non patrimoniale a suo tempo patrocinata dalle Sezioni Unite del 2008, ha invero sottolineato la marcata autonomia delle sue componenti, accentuando la dicotomia tra vulnus alla dimensione dinamico-relazionale e sofferenza interiore.
6. Nel caso di specie, gli elementi emersi in sede istruttoria denotano inconfutabilmente che i gravi abusi sessuali perpetrati dal in danno delle CP_1 nipoti minorenni, hanno determinato nelle vittime non solo pregiudizi di carattere
8 biologico e dinamico-relazionali nella misura accertata dal consulente tecnico
(35% in danno di e 20% di , ma anche evidenti Parte_3 Parte_4
e profonde sofferenze interiori, suscettibili di autonoma liquidazione, costituite da sentimenti di angoscia, frustrazione, senso di colpa e di inadeguatezza, difficoltà a vivere la propria dimensione sessuale ed affettiva.
6.1. Tali irreversibili pregiudizi alla sfera intima, emotiva e sentimentale sono emersi in sede di CTU con particolare riguardo nei confronti della maggiore delle due sorelle, accompagnata sin da bambina da ricorrenti Parte_3 pensieri suicidi e dall'inclinazione ad atti autolesionistici, nonché dal bisogno di evadere dal profondo malessere interiore che nella prima adolescenza l'ha indotta all'assunzione di sostanze stupefacenti, degenerando infine nella tossicodipendenza da eroina assunta per via endovenosa.
Nella relazione peritale a tal proposito si legge6: “…sul piano psicologico di tali rievocazioni paiono attivare vissuti di angoscia al punto che la perizianda afferma di aver pensato al suicidio e di aver attuato acting-out di tipo auto punitivo e che tali situazioni avrebbero condotto la stessa ad avere diffidenza verso gli uomini
e sottomissione ad essi anche in situazioni critiche. Sul punto si rimanda a quanto scritto nei passaggi precedenti. Al contempo, imputa alle condotte che sarebbero state messe in atto dallo zio l'accesso alle sostanze psicotrope, distruttive per la propria persona. È la stessa signora che Parte_3 riconosce di aver vissuto il tradimento di quella persona di cui tanto si fidava”.
La perizia registra dunque, in maniera puntuale, il grave impatto emotivo che gli episodi di violenza sessuale hanno avuto sulla sfera intima della ragazza, sopraffatta dal un clima di ricatto morale e materiale, aggravato dalla relazione familiare con l'autore delle violenze e dalla dipendenza affettiva dallo zio, tanto da custodire nel proprio intimo il doloroso ricordo fino a quando un dettaglio -il dentifricio spedito dalla madre in comunità che le ha rievocato il “sapore della bocca dello zio” che usava lo stesso dentifricio- ha riportato alla luce tutte le situazioni dolorose fino a quel momento censurate dalla stessa coscienza della vittima. 6 Vedi CTU medico-legale in atti, pag.11 s.s. 9 La circostanza che tali sofferenze abbiano segnato in maniera irreversibile le attrici emerge, dunque, in maniera chiara ed incontrovertibile dalla Consulenza tecnica d'Ufficio che ha posto in stretta correlazione la violenza sessuale reiterata e la tossicodipendenza sviluppata da in età adolescenziale, Parte_3 in ragione del tentativo di superare il disagio ed il malessere emotivo attraverso l'alienazione da sé stessa, mediante l'assunzione di sostanze stupefacenti, abusate fino alla totale dipendenza.
6.2. Anche l'esame peritale di ha portato in luce il profondo malessere che Pt_4 ha accompagnato lo sviluppo della donna, connotato da stati di ansia frequenti e persistenti, documentati sin dall'infanzia, nonché dal senso smarrimento interiore. L'angoscia correlata alla rievocazione delle dolorose vicende subite, sebbene autocensurate per diverso tempo, risulta riemergere spesso attraverso quelli che consulente definisce dei flash evocati da piccoli dettagli, anche inerenti particolari della casa dello zio, determinando in lei situazioni di annichilimento, stati di ansia e attacchi di panico anche notturni.
7. Passando alla quantificazione del danno biologico e dinamico relazionale dovrà dunque farsi applicazione delle tabelle milanesi, tenuto conto dell'età delle vittime degli abusi all'epoca dei fatti e delle emergenze della consulenza tecnica, che dà atto della riscontrata lesione permanente e dell'integrità psico-fisica, dunque, dell'incidenza della violenza sessuale sulla salute delle persone coinvolte.
In termini percentuali, in luce dell'istruttoria espletata, la quantificazione dovrà avvenire nella seguente misura: del 35% per per le Parte_3 violenze reiteratamente subite fra i 7 ed i 13 anni;
del 20% per la Parte_4 quale aveva 7 anni all'epoca dei fatti di causa.
L'importo corrispondente è meritevole per ciascuna delle danneggiate dell'incremento al 25% previsto per la personalizzazione massima del danno biologico e non patrimoniale, a cagione delle gravi ed irreversibili ripercussioni che le violenze subite hanno avuto sull'integrità psico-fisica, sullo sviluppo sano ed equilibrato e sulla sfera dinamico-relazionale, affettiva emotiva, sessuale e sentimentale di entrambe le giovani vittime, in ragione delle evidenze emerse in sede penale e confermate con l'istruttoria svolta in questo processo.
10 Sicché, a deve essere liquidato l'importo di € 333.079,00 Parte_3 euro mentre a di € 129.341,00 euro, oltre interessi e rivalutazione Parte_4 dalla data della prima delle reiterate condotte accertate in sede penale in danno di ciascuna delle vittime.
8. Quanto alla liquidazione del danno morale patito dalle vittime del reato, si evidenzia come in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati (ai punti
5, 5.1. e 5.2. ex multis Cass. Civ. 26805 del 12/09/2022), esso costituisce autonoma posta risarcitoria, volta a reintegrare il pregiudizio alla sfera intima e soggettiva del danneggiato, non avente base medico-legale, dunque suscettibile di liquidazione in via equitativa, attraverso il ricorso al fatto notorio, alle presunzioni ed alle massime di esperienza.
A tal fine occorre rilevare come, nella fattispecie, sia le evidenze processuali emerse in sede dibattimentale, che hanno portato alla sentenza irrevocabile di condanna, sia le risultanze della CTU disposta in questo giudizio e delle quali si
è dato atto, comprovano in maniera inconfutabile che gli episodi di violenza sessuale hanno determinato in entrambe le vittime, sebbene in misura differente, gravi sofferenze interiori. Senso di colpa e di inadeguatezza, malessere, angoscia, difficoltà a vivere la propria sessualità e la propria intimità, rievocazioni dolorose che hanno suscitato in ricorrenti Parte_3 pensieri suicidi e atti di autolesionismo, fino al tentativo di arginare il malessere attraverso l'abuso di sostanze stupefacenti ed in attacchi di panico, Parte_4 ansia, senso di annichilimento e profonda sfiducia nelle relazioni.
Tenendo conto degli elementi sopra evidenziati, della gravità della lesione alla sfera biologica e dinamico-relazionale riscontrata dal consulente, dell'età delle vittime e dalla loro vulnerabilità correlata anche alla relazione affettiva e familiare che le legava allo zio, con conseguente incapacità di reazione e di denuncia, dal clima di sopraffazione e ricatto morale e materiale dallo stesso perpetrato in ragione della sua posizione di autorità, devono riconosciuti alle sorelle costituite parte civile, nel processo penale, a titolo di danno morale Pt_3
i seguenti importi, parametrati in via equitativa in misura pari alla metà all'entità del danno alla salute comprensivo degli aspetti dinamico relazionali, come sopra liquidato:
11 - € 165.000,00, in favore di Parte_3
- € 65.000.00, in favore di Parte_4
8.1. Ed invero, come ulteriormente ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità che si intende richiamare, in presenza di un danno alla salute, non costituisce inutile duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di danno biologico anche personalizzato e di una ulteriore somma, a titolo di risarcimento di pregiudizi (definibili come danni morali) che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica, dunque, estranei alla percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore, con la precisazione che “…il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di beni-interessi diversi dalla salute ma costituzionalmente tutelati può essere liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con sé stessa(la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore”7.
Nel caso di specie, la misura del danno morale è liquidata in via equitativa facendo riferimento sia alla gravità del danno biologico delle vittime, nella misura accertata dal CTU, sia agli elementi sintomatici dell'entità della sofferenza interiore delle vittime, quali la giovane età, le condizioni personali e familiari, il contesto di ricatto morale e materiale patito, comprovati dalle emergenze processuali sopra enunciate.
9. Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta ai genitori delle vittime, anch'essi costituiti parte civile nel processo penale a carico del , deve CP_1 essere riconosciuto solo il diritto al risarcimento del danno morale per le sofferenze interiori patite a causa dei gravi fatti di violenza che hanno irreversibilmente segnato l'integrità-piscofisica, dinamico-relazionale e soggettiva delle figlie entrambe minorenni all'epoca degli abusi, che appare equo liquidare in € 25.000,00 ciascuno in ragione delle evidenze processuali emerse anche in fase dibattimentale. Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico e dinamico-relazionale formulata in proprio dai 7 Cass. Civ. sez. Lavoro, sentenza n. 27723 del 25 ottobre 2024. 12 coniugi genitori delle vittime, siccome generica e prima di riscontri Per_3 probatori.
10. Sulla scorta delle precorse argomentazioni la domanda risarcitoria deve essere accolta, con conseguente riconoscimento in favore degli attori dei seguenti importi a titolo di danno non patrimoniale:
in favore di , la somma di € 498.079,00, di cui € Parte_3
333.079,00 per danno biologico psichico, comprensivo della componente di danno alla sfera dinamico-relazionale, soggettivizzata nella massima misura ed € 165.000,00 per danno morale;
in favore di , la somma di € 194.341,00, di cui € 129.341,00 a Parte_4 titolo di danno biologico ed € 65.000,00 per danno morale;
in favore di ciascuno dei genitori, e , la somma Parte_2 Parte_1 di € 25.000,00 a titolo di danno morale.
10.1. A tali somme, trattandosi di un debito di valore, vanno aggiunti anche gli interessi legali e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento. L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n.
1712/1995, nella parte in cui ha precisato che “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”. Nel caso di specie, dunque, devalutando la suddette somme sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita al giorno della consumazione del reato -cioè a dire: al mese di luglio dell'anno 2001 in danno di e dei genitori e;
al mese di Parte_3 CP_2 Parte_2 luglio dell'anno 2008 in danno di ed applicando gli interessi legali su Parte_4 tale somme, rivalutate anno per anno (fino al 28 febbraio 2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva ai seguenti importi ai quali, altresì, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo:
- € 1.034.866,92 in favore di;
Parte_3
- € 309.151,01, in favore di;
Parte_4
13 - € 51.942,93 ciascuno, in favore di e . CP_2 Parte_2
11. Le spese di giudizio, suscettibili di liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 secondo i valori tabellari medi, seguono la soccombenza e sono poste come da dispositivo in favore dell'Erario, attesa l'ammissione degli attori al patrocinio a spese dello Stato.
11.1. Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste integralmente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di LM definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F.: ), e C.F._4 Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), nei confronti di (C.F.: Pt_2 C.F._8 CP_1
), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, C.F._6 così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto, condanna al risarcimento CP_1 dei danni non patrimoniali subiti dagli attori così liquidati:
- € 1.034.866,92 in favore di oltre interessi legali dalla Parte_3 data della sentenza al saldo;
- € 309.151,01, in favore di oltre interessi legali dalla data della Parte_4 sentenza al saldo;
- € 51.942,93 ciascuno, in favore di e oltre interessi CP_2 Parte_2 legali dalla data della sentenza al saldo.
2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che si liquidano in € 37.951,00 per compensi ed € 1.686,00 per spese prenotate a debito.
Manda la Cancelleria per il deposito e per la pubblicazione della presente sentenza.
LM, 28/03/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. civ. sez. III, ord. 4 novembre 2020, n. 24473. 4 Orientamento comune alla Corte Costituzionale (decisione n. 233 del 2003 e Corte Cost. n. 325/2014) ed alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, consacrato nella sentenza n. 26972 del 2008, e successivamente sviluppato ex multis, da Cass. n. 2788 del 2019; Cass. Civ. n. 901 e n. 7513 del 2018, Cass. civ. n. 7766 del 2016. 5 Principio espresso da Cassazione Civile Sez. 3, sentenza n. 18217/23. 7