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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 24/10/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Monica Sgarro Presidente relatore
2) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di lavoro in materia di differenze retributive iscritta, in grado di appello, al numero 291 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
, in persona del Parte_1 legale rappr.p.t., rappr. e dif. dall'avv. ORLANDO CIRO
Appellante
E
CONTUMACE Controparte_1
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 05/08/2021, la Parte_1
, ha proposto appello avverso la sentenza n. 662/21 con la quale il
[...]
Tribunale del lavoro di Taranto ha accolto la domanda proposta da Controparte_1 condannando la odierna appellante al pagamento in suo favore della somma di 1.081,20 a titolo di scatti di anzianità oltre al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.800,00.
1.1. Come motivi di appello ha dedotto l'errore del giudice di primo grado in ordine al calcolo delle somme, accertate come dovute dal mese di novembre 2013, essendo stata accertata la prescrizione del diritto maturata ad ottobre 2013, tuttavia calcolate per l'intero periodo del rapporto ovvero per diciotto mesi per l'importo di € 1.081,20; ha lamentato che la questione relativa all'adeguamento del valore mensile dello scatto di anzianità è stato posto dalla cooperativa appellante e non anche dalla parte ricorrente in primo grado odierna appellata;
ha dedotto l'erronea liquidazione delle spese di lite deducendo la sussistenza della reciproca soccombenza e comunque la violazione del DM
55/2014 tenuto conto della somma attribuita.
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “1) Dichiarare prescritta, ex art.2948 n.4 c.c,. la domanda attorea dal mese di Febbraio 2013 al mese di Ottobre 2013, per un importo complessivo di euro
572,40 ; - pertanto, considerato che, in forza della sentenza di primo grado, in favore della ricorrente è stata versata la somma di euro 1.181,20 e che di detto pagamento è stata fornita prova documentale ( Doc. 2), ordinare a di restituire all' appellante la somma di Controparte_1 euro 508,80 (considerato che euro 63,60, per il mese di Ottobre 2013, sono già stati scomputati dal giudice di primo grado ), oltre accessori dalla data di ricezione del pagamento sino all'effettiva restituzione . 2) Dichiarare che la riduzione del valore mensile dello scatto di anzianità da euro
13,43 a euro 12,72, con conseguente riduzione dell'importo complessivo della domanda attorea, non è stata disposta dal giudice di primo grado per una corretta enunciazione di parte ricorrente, ma in accoglimento di una specifica eccezione formulata dalla società convenuta. 3) Dichiarare quindi la reciproca soccombenza delle parti nel giudizio di primo grado e :- compensare integralmente tra le stesse le spese di giudizio;
- o, in subordine, liquidare le spese di giudizio di primo grado in base al valore della controversia (euro 1.081,20) ed alle tabelle allegate al D.M.
n.55/2014 (considerando anche che non vi è stata attività istruttoria e che nessuno è comparso, per la ricorrente, all'udienza di discussione del 17/03/2021) e compensare, almeno parzialmente, le stesse tra le parti. 4) Condannare la parte appellata al pagamento delle spese del presente giudizio”.
1.2 Parte appellata è rimasta contumace non ostante la ritualità della notifica del ricorso.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti come in atti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
2.1. In ordine alla questione relativa all'importo delle somme liquidate nella sentenza impugnata, effettivamente il giudice di prime cure ha, riconosciuto il diritto dal mese di novembre 2013, avendo accertato la prescrizione del diritto per il periodo precedente da intendersi detto periodo dal mese di febbraio 2013 (data di inizio del rapporto di lavoro) fino al mese di ottobre 2013 in relazione al deposito del ricorso di primo grado in data 13.11.2013 (v. sentenza n. 662/21).
Sicchè, la misura del rateo mensile accertato in sentenza per l'importo di € 63,60 – sul quale non risulta proposto appello, potendosi, pertanto ritenere cosa giudicata – deve essere correttamente calcolato per i mesi da novembre 2013 a luglio 2014 ovvero per nove mesi, per la somma complessiva di € 572,40. 2.2. Avendo parte appellante dimostrato di avere proceduto al pagamento della somma nel maggior importo liquidato in sentenza, la somma dovuta da parte appellata va rideterminata nella misura di €
572,40, con condanna della parte appellata alla restituzione in favore della appellante della somma differenziale, non costituendo la richiesta di restituzione domanda nuova, dunque, potendo essere formulata dal debitore anche in grado di appello (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. I,
17/01/2025, n.1213).
L'indicazione in sentenza della parte che ha posto la questione del calcolo corretto dell'importo mensile dello scatto di anzianità, non risulta incidere sull'accertamento effettuato in ordine alla debenza delle somme. Sicchè, risulta ultroneo il relativo motivo.
3. Per quanto riguarda il motivo di appello relativo alle spese di lite, deve richiamarsi il principio giurisprudenziale in forza del quale: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.” (Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
3.1. L'accoglimento della domanda proposta dalla appellata, seppure in misura ridotta, comporta quindi la correttezza della decisione del giudice di prime cure in ordine alla condanna della odierna appellante alle spese di lite del primo grado.
Tuttavia, per la liquidazione dei compensi deve applicarsi il primo scaglione delle tariffe forensi, tenuto conto del decisum (Cassazione civile sez. III, 26/08/2025, n.23875) e rimarcandosi che il parametro tabellare della "fase istruttoria e/o di trattazione", implica che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett.
c, dell'art. 4 D.M. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle (Cass. n. 28627/2023; Cass. Sez. 2, n. 3242 del 05.02.2024; Cassazione civile sez. III -
23/09/2025, n. 25973).
3.2. Le spese del presente grado di giudizio possono ritenersi compensate stante la sostanziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza 662/2021, ridetermina le somme dovute alla parte appellata nella misura di € 572,40, oltre accessori di legge dal dì del dovuto sino al soddisfo, come in motivazione;
- condanna parte appellata alla restituzione in favore della parte appellante della differenza dovuta;
- ridetermina le spese di giudizio di primo grado dovute in favore dell'appellata nella misura di €
640,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione;
- dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Taranto, 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Monica Sgarro Presidente relatore
2) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di lavoro in materia di differenze retributive iscritta, in grado di appello, al numero 291 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
, in persona del Parte_1 legale rappr.p.t., rappr. e dif. dall'avv. ORLANDO CIRO
Appellante
E
CONTUMACE Controparte_1
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 05/08/2021, la Parte_1
, ha proposto appello avverso la sentenza n. 662/21 con la quale il
[...]
Tribunale del lavoro di Taranto ha accolto la domanda proposta da Controparte_1 condannando la odierna appellante al pagamento in suo favore della somma di 1.081,20 a titolo di scatti di anzianità oltre al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.800,00.
1.1. Come motivi di appello ha dedotto l'errore del giudice di primo grado in ordine al calcolo delle somme, accertate come dovute dal mese di novembre 2013, essendo stata accertata la prescrizione del diritto maturata ad ottobre 2013, tuttavia calcolate per l'intero periodo del rapporto ovvero per diciotto mesi per l'importo di € 1.081,20; ha lamentato che la questione relativa all'adeguamento del valore mensile dello scatto di anzianità è stato posto dalla cooperativa appellante e non anche dalla parte ricorrente in primo grado odierna appellata;
ha dedotto l'erronea liquidazione delle spese di lite deducendo la sussistenza della reciproca soccombenza e comunque la violazione del DM
55/2014 tenuto conto della somma attribuita.
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “1) Dichiarare prescritta, ex art.2948 n.4 c.c,. la domanda attorea dal mese di Febbraio 2013 al mese di Ottobre 2013, per un importo complessivo di euro
572,40 ; - pertanto, considerato che, in forza della sentenza di primo grado, in favore della ricorrente è stata versata la somma di euro 1.181,20 e che di detto pagamento è stata fornita prova documentale ( Doc. 2), ordinare a di restituire all' appellante la somma di Controparte_1 euro 508,80 (considerato che euro 63,60, per il mese di Ottobre 2013, sono già stati scomputati dal giudice di primo grado ), oltre accessori dalla data di ricezione del pagamento sino all'effettiva restituzione . 2) Dichiarare che la riduzione del valore mensile dello scatto di anzianità da euro
13,43 a euro 12,72, con conseguente riduzione dell'importo complessivo della domanda attorea, non è stata disposta dal giudice di primo grado per una corretta enunciazione di parte ricorrente, ma in accoglimento di una specifica eccezione formulata dalla società convenuta. 3) Dichiarare quindi la reciproca soccombenza delle parti nel giudizio di primo grado e :- compensare integralmente tra le stesse le spese di giudizio;
- o, in subordine, liquidare le spese di giudizio di primo grado in base al valore della controversia (euro 1.081,20) ed alle tabelle allegate al D.M.
n.55/2014 (considerando anche che non vi è stata attività istruttoria e che nessuno è comparso, per la ricorrente, all'udienza di discussione del 17/03/2021) e compensare, almeno parzialmente, le stesse tra le parti. 4) Condannare la parte appellata al pagamento delle spese del presente giudizio”.
1.2 Parte appellata è rimasta contumace non ostante la ritualità della notifica del ricorso.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti come in atti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
2.1. In ordine alla questione relativa all'importo delle somme liquidate nella sentenza impugnata, effettivamente il giudice di prime cure ha, riconosciuto il diritto dal mese di novembre 2013, avendo accertato la prescrizione del diritto per il periodo precedente da intendersi detto periodo dal mese di febbraio 2013 (data di inizio del rapporto di lavoro) fino al mese di ottobre 2013 in relazione al deposito del ricorso di primo grado in data 13.11.2013 (v. sentenza n. 662/21).
Sicchè, la misura del rateo mensile accertato in sentenza per l'importo di € 63,60 – sul quale non risulta proposto appello, potendosi, pertanto ritenere cosa giudicata – deve essere correttamente calcolato per i mesi da novembre 2013 a luglio 2014 ovvero per nove mesi, per la somma complessiva di € 572,40. 2.2. Avendo parte appellante dimostrato di avere proceduto al pagamento della somma nel maggior importo liquidato in sentenza, la somma dovuta da parte appellata va rideterminata nella misura di €
572,40, con condanna della parte appellata alla restituzione in favore della appellante della somma differenziale, non costituendo la richiesta di restituzione domanda nuova, dunque, potendo essere formulata dal debitore anche in grado di appello (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. I,
17/01/2025, n.1213).
L'indicazione in sentenza della parte che ha posto la questione del calcolo corretto dell'importo mensile dello scatto di anzianità, non risulta incidere sull'accertamento effettuato in ordine alla debenza delle somme. Sicchè, risulta ultroneo il relativo motivo.
3. Per quanto riguarda il motivo di appello relativo alle spese di lite, deve richiamarsi il principio giurisprudenziale in forza del quale: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.” (Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
3.1. L'accoglimento della domanda proposta dalla appellata, seppure in misura ridotta, comporta quindi la correttezza della decisione del giudice di prime cure in ordine alla condanna della odierna appellante alle spese di lite del primo grado.
Tuttavia, per la liquidazione dei compensi deve applicarsi il primo scaglione delle tariffe forensi, tenuto conto del decisum (Cassazione civile sez. III, 26/08/2025, n.23875) e rimarcandosi che il parametro tabellare della "fase istruttoria e/o di trattazione", implica che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett.
c, dell'art. 4 D.M. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle (Cass. n. 28627/2023; Cass. Sez. 2, n. 3242 del 05.02.2024; Cassazione civile sez. III -
23/09/2025, n. 25973).
3.2. Le spese del presente grado di giudizio possono ritenersi compensate stante la sostanziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza 662/2021, ridetermina le somme dovute alla parte appellata nella misura di € 572,40, oltre accessori di legge dal dì del dovuto sino al soddisfo, come in motivazione;
- condanna parte appellata alla restituzione in favore della parte appellante della differenza dovuta;
- ridetermina le spese di giudizio di primo grado dovute in favore dell'appellata nella misura di €
640,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione;
- dichiara compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Taranto, 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Monica Sgarro