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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/02/2024, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. N. 666/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minorenni, composta dai magistrati: dott.ssa Domenica Motta Presidente
dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 666/2021 R.G. promossa
D A
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via E. Pantano 40/D, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Emmanuele Campisi, C.F. , giusta C.F._2 procura alle liti in atti.
APPELLANTE
C O N T R O
Controparte_1
in persona del pro tempore,
[...] CP_2 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nei cui uffici in via Vecchia Ognina n. 149 è ex lege domiciliato.
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale e umanitaria.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza emessa il 14.03.2021, depositata in pari data, comunicata alle parti il
25.03.2021, il Tribunale di Catania rigettava integralmente il ricorso presentato da avverso il decreto di rigetto della . Parte_1 Controparte_1
Il 22.4.2021 il richiedente asilo proponeva appello avverso la sopracitata ordinanza, lamentando il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero, in via subordinata, della protezione umanitaria.
Il chiedeva, invece, il rigetto integrale dell'appello con vittoria Controparte_1 di spese e compensi.
Il P.G., al quale il procedimento era stato regolarmente comunicato, non esprimeva parere.
In seguito alla sostituzione dell'udienza precedentemente fissata con il deposito telematico di note scritte, disposta con decreto del Presidente della Sezione del 04.09.2023, il procuratore dell'appellante depositava note, con le quali precisava le conclusioni, insistendo nelle richieste e chiedendo di porre la causa in decisione. Il
non presentava note scritte. Controparte_1
La Corte, viste le note telematiche depositate tempestivamente da parte appellante, poneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c.
Racconto del richiedente asilo e sua valutazione
In data 04 maggio 2016 si teneva l'audizione del richiedente asilo dinanzi alla di Catania. Controparte_1
In sintesi, riferiva quanto segue:
- di essere originario di Agbo nel Delta State (Nigeria), di professare la religione cristiana e di appartenere al gruppo etnico igbo;
- di avere svolto nel suo Paese d'origine la professione di autista di taxi;
- di aver accompagnato un gruppo di studenti ad una festa a scuola e di essere stato involontariamente coinvolto in uno scontro tra due opposte bande di studenti (in data 06 giugno 2014);
- di avere riportato in quell'occasione delle ferite e di essere, pertanto, finito in ospedale;
- che uno degli studenti, accompagnati alla festa a scuola nel giorno degli scontri, veniva ucciso;
- di essere stato accusato dal fratello (membro della polizia nigeriana) del ragazzo di cui sopra di correità nell'omicidio;
- di essere ricercato dalla banda opposta a quella dei suoi abituali clienti, in quanto ritenuto membro della banda rivale;
- di essere scappato per questo duplice motivo dalla Nigeria e, dopo una permanenza in Libia, di essere giunto in Italia il 04.12.2015.
La e il giudice di primo grado reputavano le dichiarazioni Controparte_1 non credibili.
La difesa del richiedente asilo contestava la suddetta valutazione.
Ciò posto, questa Corte ritiene che le dichiarazioni del richiedente asilo siano in alcuni passaggi poco dettagliate e in altri punti, invece, inverosimili.
La descrizione di ciò che è accaduto il 06 giugno 2014 è scarna e poco dettagliata. Il richiedente asilo non è in grado di indicare con precisione ciò che è accaduto all'interno della scuola e il motivo degli scontri tra le due opposte bande. Non si comprende come sia rimasto fisicamente coinvolto negli scontri, se, come ha dichiarato, aveva aspettato i suoi clienti davanti al cancello e verosimilmente si trovava all'interno della propria autovettura. La precisa dinamica dei fatti rimane nel complesso oscura.
Appare poco comprensibile e illogico l'accanimento del fratello di una delle vittime (comandante della polizia, a detta del richiedente asilo), quando era a lui noto che il richiedente asilo si era limitato ad accompagnare la vittima alla festa (V. p. 6 del verbale di audizione).
Sull'ipotetica indagine aperta nei confronti del richiedente asilo, vengono forniti pochi e scarni dettagli e nell'odierno atto di appello non vengono aggiunti elementi – che pure l'odierno appellante sarebbe in grado di fornire, atteso che i genitori continuano a vivere ad – per comprendere se l'indagine di cui si discute si sia poi evoluta Per_1 effettivamente nella formulazione di un'imputazione.
Sulla banda che avrebbe cagionato al richiedente asilo le lesioni che lo avrebbero portato in ospedale, non viene fornito alcun elemento idoneo a comprendere se si tratti di un manipolo di delinquenti ovvero se il suddetto gruppo possa realmente costituire una minaccia alla vita e all'incolumità del richiedente asilo, né ci sono elementi per ritenere che le cicatrici a cui si fa riferimento nel corpo del verbale siano la conseguenza della suddetta aggressione e non invece di altri eventi (si pensi alle descritte violenze in territorio libico).
Le dichiarazioni si reputano, pertanto, non credibili. Sulla protezione sussidiaria
Con il primo motivo di appello, il ricorrente censura l'ordinanza di primo grado nella parte in cui non gli riconosce la protezione sussidiaria.
A tal proposito, giova ricordare che, secondo il disposto dell'art. 2 del D.lgs. 251/2007, la persona ammissibile alla protezione sussidiaria è “il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” e a tal fine, l'art. 14 del medesimo d. lgs. definisce danni gravi: “a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
L'art. 5 dello stesso decreto specifica che, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili del danno grave di cui sopra, devono essere:
“a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, co. 2, contro persecuzioni o danni gravi”.
Per quanto concerne la doglianza relativa alle lett. a) e b) dell'art. 14, d.lgs. 251/07, per ragioni di completezza – avendo già ritenuto le dichiarazioni del richiedente asilo non credibili e ciò è sufficiente per rigettare le suddette domande – si aggiunge quanto segue.
Dalle dichiarazioni non si possono trarre elementi che lascino supporre un accanimento da parte dello Stato o comunque di organi statali nei confronti dell'odierno appellante.
Dall'esame del verbale delle dichiarazioni rese davanti alla Commissione, risulta unicamente che la polizia avrebbe aperto un'indagine – circostanza, peraltro, più che comprensibile atteso che dai disordini del 6 giugno 2014 sono derivate diverse morti – ma non ci sono elementi per potere ritenere che il richiedente asilo corra seri rischi per la propria vita o incolumità.
Tra l'altro, come si è già detto sopra, l'odierno appellante avrebbe potuto fornire nei due gradi di giudizio aggiornamenti concreti circa l'evoluzione della suddetta accusa, ma ciò non è stato fatto. È ragionevole supporre che se davvero fosse stato accusato di correità nei disordini del
6 giugno 2014, i genitori del richiedente asilo ne avrebbero avuto quanto meno conoscenza.
Ritenuto, quindi, che, in base agli elementi disponibili, la minaccia proveniente da organi statali sia manifestamente inconsistente, resta da esaminare il rischio che il richiedente asilo correrebbe a causa della banda che lo avrebbe mandato in ospedale.
Si evidenzia a questo proposito che il richiedente asilo non ha mai denunciato i suoi aggressori alle forze di polizia;
quindi, non è possibile imputare alcuna negligenza alle forze di sicurezza nigeriane. Peraltro, i fatti sono ormai del tutto privi di attualità, atteso che le aggressioni asseritamente subite dal richiedente asilo risalgono al 2014 (nove anni fa).
Infine, dall'esame della situazione generale del Paese, di cui si darà dettagliatamente conto nel corso della disamina dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria sub lett. c), art. 14, d.lgs. 251/07, risulta che la Nigeria sta affrontando seriamente i problemi securitari interni (si pensi alle Operazioni Organizzazione_1
e ; ad ultimo, nel 2020 è stata avviata l'Operazione Org_2 Org_3 Parte_2
, vedi sul punto il rapporto , oggi , pubblicato nel giugno 2021 ,
[...] Org_4 Pt_3 consultabile al link: https://www.ecoi.net/en/file/local/2053722/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_S ecurity_situation.pdf).
Alla luce di quanto sopra, si rigetta la doglianza relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi delle lett. a) e b), dell'art. 14, d.lgs. 251/07.
Per quanto concerne, invece, la lett. c) dell'art. 14, d.lgs. 251/07, si precisa quanto segue.
Ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, occorre dimostrare che nello
Stato di provenienza del richiedente vi sia una situazione di conflitto armato che lo esponga al rischio per la propria vita ed incolumità, in ragione della sua condizione individuale;
oppure che il conflitto armato raggiunga un livello di intensità tale da esporlo a tale rischio per il solo fatto di trovarsi in loco, anche in assenza di un riscontro individualizzante.
Peraltro, quanto alla nozione di “violenza indiscriminata”, essa viene intesa nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente. Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass.
13858/2018).
Nel caso di specie, la parte lamenta che il giudice di prime cure non ha adeguatamente considerato la situazione del suo Paese di origine.
Il motivo è infondato.
Stante il dovere imposto al decidente dall'art. 8 del d. lgs. 25/2008 di esaminare ciascuna domanda “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti”, e in considerazione di quanto anche dedotto in atti dall'appellato, è opportuno procedere ad una analisi della situazione generale della Nigeria, operata sulla base di fonti attendibili di informazione, quali i rapporti di organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani.
Preliminarmente, si evidenzia che la Nigeria è una Repubblica federale, suddivisa in
36 Stati. Il 25 febbraio 2023, LA AH AD UB è stato eletto Presidente ed ha assunto la carica il 29 maggio 2023. Queste elezioni, svoltesi con una sana competizione politica, rappresentano l'inizio di un nuovo periodo per la democrazia nigeriana.
Vi è stata, infatti, una grande partecipazione attiva della società civile, soprattutto dei giovani, e dei media per promuovere le norme elettorali e il discorso politico su questioni di particolare rilevanza. A dimostrazione della diversità di opinioni che ha caratterizzato la campagna, ciascuno dei primi tre aspiranti presidenti ha ottenuto la maggioranza di voti in ben 12 Stati, un risultato straordinario nell'era politica moderna
(2023 – , Organizzazione_5 Organizzazione_6 https://www.state.gov/2023-presidential-election-results-in-nigeria/).
La Nigeria è la nazione africana con la maggiore densità demografica del continente
(quasi 210 milioni di abitanti, secondo le stime del marzo 2021), con una delle più ampie estensioni territoriali e con forte diversificazione di gruppi etnici (più di 250) e lingue in uso.
Nel Nord, le principali etnie sono e nel Nord Est, quella dei La Per_2 Per_3 Per_4
“Middle Belt” ha molti gruppi diversi, ma correlati tra loro. Nel Delta del Niger, a Sud, il gruppo maggioritario è quello degli , sebbene ve ne siano anche altri, più piccoli. Pt_4
Comunque, va rilevato che la multietnicità caratterizza anche l'interno delle singole aree urbane.
L'adesione religiosa della popolazione è quasi equamente divisa tra cristiani e musulmani (prevalentemente sunniti), mentre una minoranza è composta da praticanti di religioni indigene o persone senza affiliazione religiosa. L'Islam è la religione dominante nel Nord, mentre il cristianesimo è dominante nel Sud della Nigeria. Peraltro, il sincretismo religioso, ossia il mix di pratiche religiose tra loro diverse, è molto diffuso.
Dall'analisi delle COI più aggiornate emerge che - senza dubbio - sono in aumento quegli eventi che rappresentano una sfida per la sicurezza del Paese, tra cui varie forme di militanza, insurrezione e omicidi settari.
Tuttavia, non risulta che lo Stato sia esposto nella sua interezza a violenza indiscriminata di portata e gravità tale che la sola presenza nel territorio comporti un rischio per la vita della persona, sebbene siano diverse le regioni interessate da conflitti armati di vario genere.
Segnatamente, la situazione in Nigeria risulta essere la seguente:
- in Nord-Est (nelle regioni di Bouchi, , Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
è proseguita l'insurrezione dei gruppi terroristi militanti di e dello Stato _1
, i quali hanno condotto numerosi attacchi contro obiettivi governativi e civili, Per_11 provocando migliaia di morti e feriti, nonché numerose violazioni dei diritti umani
(Rapporto del Dipartimento di Stato americano, pubblicato il 12 aprile 2022, https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights- practices/nigeria);
- le aree del Centro Nord e del Nord-Ovest (Niger, Kogi, , Per_12 Per_13
Na(s)sarawa, e FCT) sono particolarmente interessate dal conflitto tra pastori Per_14 fulani musulmani e contadini cristiani non fulani;
l'area del Nord-Ovest Per_15
, , and è interessata dal conflitto tra gang;
Per_16 Per_17 Per_18 Per_19 Per_20 Per_21
- infine, il Sud Nigeria e la regione del Delta del Niger sono interessati dai conflitti tra cults ( marzo 2021, Organizzazione_7
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2054389/03_2021_MinBZ_NL_COI_Nigeria.pdf.
)
In base, dunque, alle diverse condizioni di ogni area, secondo il rapporto sulla Org_4
Nigeria, pubblicato il 19 ottobre 2021, gli Stati nigeriani possono essere suddivisi in tre diverse categorie:
- Stati in cui si registra un alto grado di violenza indiscriminata, per cui al fine dell'integrazione dei requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione sussidiaria è richiesto un più basso livello di elementi caratterizzanti il caso di specie: l'unico Stato all'interno di questa categoria è Borno;
- Stati in cui si verificano degli episodi di violenza indiscriminata, che non raggiunge, tuttavia, un livello elevato e, di conseguenza, per la positiva valutazione della richiesta di protezione, è necessario dimostrare la presenza di questioni individuali che comportino un reale rischio di subire un danno grave: questi Stati sono , e Per_7 Per_12 Per_17 Per_19 Per_9 Per_15 - Stati in cui, in generale, non vi è alcun rischio effettivo che un civile venga colpito personalmente dalla violenza indiscriminata: tra questi, è ricompreso il Delta
State, Stato di origine del ricorrente.
Si evidenzia, infine, che per nessuno degli Stati nigeriani si ritiene che la mera presenza nell'area sia sufficiente a causare un rischio reale di danno grave ai sensi della lett. c), articolo 14 del D. Lgs. 251/2007 (pag. 31, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2021.pdf).
A conclusione di tale disamina, ben si comprende perché tra i fattori che influenzano l'accessibilità ai meccanismi di protezione internazionale per l'individuo vanno annoverati non soltanto età, sesso, status socioeconomico, ma soprattutto la specifica area di origine del ricorrente.
Infatti, come appena esposto, sebbene l'intera Nigeria continui a soffrire di insicurezza cronica, i maggiori contrasti tra singoli gruppi armati e le forze governative, così come gli attacchi terroristici, si registrano essenzialmente solo nelle zone Nord/Nord-Est del
Paese.
Tanto premesso e considerata la vastità del Paese, questa Corte ritiene che sia opportuno analizzare di volta in volta l'area geografica di provenienza del richiedente asilo. Non si condivide, invero, l'orientamento di certa parte della giurisprudenza di merito secondo cui la sussistenza di conflitti armati in alcune zone del Paese coinvolgerebbe l'intero territorio dello Stato nigeriano.
Consequenzialmente, si procede all'analisi della situazione della regione di provenienza dell'odierno appellante, il Delta State, uno dei nove Stati che comprendono il Delta del Niger, la cui capitale è Org_8
La zona del Delta del Niger è caratterizzata da forti scontri, secondo quanto emerge dal
“Rapporto COI Nigeria del Sud” redatto dalla Organizzazione_9
aggiornato a novembre 2019, ove si legge che: “Le radici del conflitto nella
[...] regione affondano soprattutto nelle dinamiche legato allo sfruttamento delle enormi risorse naturali del Delta del Niger (l'80% della produzione petrolifera proviene da questa zona). La popolazione degli Stati di Sud e Sud-Est, infatti, non solo non beneficia dei proventi del petrolio, ma subisce anche i danni ambientali derivati dalla sua estrazione.
I primi gruppi armati sono emersi a partire dai primi anni 2000[…]. Il conflitto, iniziato con lo scopo di combattere per una redistribuzione più equa dei proventi petroliferi, ha finito per esacerbare i problemi socio-ambientali della regione e ben presto le milizie sono divenuti attori centrali nel contrabbando di petrolio.”
Dallo stesso rapporto si evince che il governo ha risposto con azioni militari e attraverso la formazione di una Joint Task Force, operativa dal 2003 al 2009. Nel 2009, è stato lanciato il Programma Presidenziale di Amnistia per i miliziani che avessero consegnato le armi e, tramite tale programma, molti ex guerriglieri sono stati assoldati come guardie nei servizi di sicurezza delle compagnie petrolifere private.
A partire dal 2016, dopo l'elezione di Presidente espressione del Persona_22
Nord musulmano, sono ripresi gli scontri armati, anche in seguito alla decisione del
Presidente di tagliare del 70% i fondi per il Programma Presidenziale di Amnistia e di premere per la rescissione dei già menzionati contratti di sicurezza, e sono emersi nuovi gruppi armati, fra cui spiccano i (NDA). Parte_5
Un cessate il fuoco è stato proclamato nell'agosto del 2016, non accettato, però, da tutte le forze miliziane;
molte, fra cui i NDA stessi, si sono scisse al loro interno fra coloro che hanno effettivamente deposto le armi e coloro che hanno scelto di continuare la lotta armata.
In ogni caso, i danni più gravi non arrivano dagli attacchi diretti o indiretti ai civili, quanto piuttosto dalle conseguenze del sabotaggio di infrastrutture petrolifere, che ha esacerbato la già grave situazione ambientale della regione. Inoltre, le milizie impegnate nel contrabbando di petrolio hanno talvolta rapporti con i culti universitari e la criminalità organizzata e partecipano alle azioni violente di questi gruppi. Questa interconnessione fra gruppi criminali e insurrezionali fa sì che spesso sia difficile individuare i veri responsabili di azioni violente difficile individuare i veri responsabili di azioni violente (Si veda https://www.santannapisa.it/sites/default/files/u24098/rapporto_coi_nigeria_del_sud. pdf).
Nonostante ciò, le fonti evidenziano che, per far fronte a tali eventi (in certi casi degenerati in vere e proprie guerriglie urbane), lo Stato nigeriano ha predisposto mezzi certamente adeguati a garantire la legge e l'ordine pubblico.
Infatti, secondo il rapporto pubblicato nel giugno 2021 Org_4
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2053722/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_S ecurity_situation.pdf), nel 2020, il governo ha implementato la presenza di forze armate per affrontare la crisi della sicurezza interna.
Nello specifico, nel corso degli anni le autorità hanno lanciato un'operazione congiunta di per mantenere la pace nel Paese. Si tratta di una organizzazione Org_10 paramilitare sponsorizzata dallo Stato e allineata allo stesso, che collabora con le forze di sicurezza nigeriane per proteggere le popolazioni locali. In particolare, le unità militari riunite nella nuova Joint Task Force hanno lanciato numerose offensive contro i gruppi di miliziani a partire dal 2016 (es. Operazione Crocodile Smile II, Operazione
Python Dance e Operazione Delta Safe). Ad ultimo, nel 2020 è stata avviata l'Operazione . Parte_2 Il contributo di queste operazioni si è mostrato fondamentale per la lotta a tutte le forme di terrorismo.
Orbene, passando - nello specifico - ad analizzare la situazione del Delta State, dai dati forniti dai report suindicati, si ricava che - allo stato attuale - detta regione non è interessata dagli attacchi terroristici sopra indicati, né in generale da quel clima di violenza particolarmente grave che, come detto, caratterizza il Nord.
Altresì, deve evidenziarsi che in Delta State risultano scemati i conflitti legati allo sfruttamento dei giacimenti di petrolio che si registravano nella zona a partire dai primi anni 2000.
Gli attori principali sono pastori e contadini, comunità locali in lotta tra loro, bande di culti rivali e bande criminali.
Il cultismo, insieme alla microcriminalità comune, è una delle principali fonti di violenza. Rispetto al 2019, nel 2020 c'è stato un aumento degli episodi di violenza comune nel Delta State: distruzione di abitazioni civili, scontri tra pastori e agricoltori legati al possesso della terra.
ha riportato un totale di 100 episodi violenti verificatesi, che hanno provocato Org_11
120 morti;
rispetto alla densità demografica stimata, si attesta che la percentuale di vittime sia di circa 2 ogni 100 000 abitanti.
Dunque, osservando tali indicatori, nonché gli strumenti posti in essere dalle autorità locali per proteggere la popolazione locale e rafforzare la sicurezza del Paese, si può concludere che nello stato del Delta non vi è un rischio reale per un civile non vi è un rischio reale per un civile di subire un danno grave che integri quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007 (Country Guidance: Nigeria – 10/2021,https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2021.p df, pag. 122).
In definitiva, ad avviso della Corte, pur non escludendosi che nella regione del Delta
State vi siano tuttora delle evidenti criticità, legate alla criminalità comune ed al cultismo, deve comunque escludersi che la regione sia contraddistinta da violenza generalizzata o da una situazione di emergenza umanitaria tale da integrare i presupposti richiesti dalla normativa internazionale e italiana, tenuto conto del fatto che, in primo luogo, gli episodi di violenza sono da imputare a soggetti privati, non riconducibili alla definizione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 251/2007, lett. a) e b); in secondo luogo, della capacità di reazione dimostrata dalle forze governative e dall'esercito nigeriano, che parimenti precludono la configurazione dell'ipotesi prevista dalla lett. c) del sopracitato articolo.
In conseguenza, va confermata la statuizione dell'ordinanza impugnata che ha denegato la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D. Lgs. 251/2007, dovendosi escludere che la sola presenza del richiedente sul territorio determini una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona dal momento che non è ancora dimostrabile che “un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili;
della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche;
della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento;
del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento” (Cass. 5675/2021).
Pertanto, questa Corte rigetta il motivo di appello, in quanto infondato.
Sulla protezione umanitaria
Preliminarmente si osserva che, a seguito della novella introdotta dal d.l. 113/2018, entrato in vigore il 5.10.2018, la tutela umanitaria era stata circoscritta a casi speciali, a causa dell'eliminazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 5, co. 6, d.lgs. 286/98 relativa a “seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
La questione della retroattività del succitato d.l. 113/2018 è ormai superata dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29460/2019, che ha statuito che la nuova normativa non si applica alle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della legge (5 ottobre 2018), come quella qui in esame;
dunque, si procede al suo scrutinio sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione.
Ciò posto, si evidenzia che l'istituto della protezione umanitaria è di carattere atipico e residuale: rappresenta una sorta di “catalogo aperto” volto a tutelare svariate situazioni soggettive da individuarsi caso per caso in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non vi siano neanche quelli per l'espulsione del richiedente (Cass. 23604/2017).
Dunque, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, dovranno ritenersi esistenti delle peculiari esigenze di tutela della persona, anche di carattere temporaneo, in considerazione della sua condizione di vulnerabilità, la cui sussistenza va valutata considerando particolari ragioni soggettive (es. motivi di salute o di età), oppure ragioni oggettive connesse alla particolare situazione sociale, economica, politica nel Paese di provenienza del migrante.
Tali principi sono stati sviluppati, da ultimo, dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
29459/2021, nella quale si afferma che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non possa essere riconosciuto allo straniero “considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza”.
Si richiede, invero, un giudizio individuale e complessivo, che sfoci in una comparazione tra la condizione di vita nel Paese di provenienza e quella di integrazione raggiunta in Italia, nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione.
Tale giudizio comparativo va condotto alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., nonché dell'art. 8 CEDU;
previsioni che individuano l'obbligo in capo allo Stato di tutelare la dignità umana, la vita privata e familiare, il diritto di estrinsecare la propria personalità nelle formazioni sociali.
Il giudice è, quindi, tenuto a considerare globalmente il grado di integrazione, avendo riguardo a molteplici aspetti (affettivi, sociali, lavorativi, latu sensu economici) che comportano un radicamento nel Paese ospitante.
Nella valutazione di vulnerabilità sarà, pertanto, da ricomprendere non solo “il rischio di danni futuri, legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine, ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita.”
Tuttavia, i diversi aspetti dovranno essere ponderati, sicché “la valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano.
Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia.” (Sezioni Unite, sentenza sopracitata).
Tali condizioni di deprivazione, che permettono di considerare meno rilevante l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, devono essere di un'intensità tanto elevata da rappresentare una “mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento e al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa”.
In definitiva, una volta riscontrato un elevato livello di integrazione in Italia, nel giudizio di comparazione le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di provenienza saranno considerate in misura meno rilevante e, per fondare il diritto alla protezione umanitaria, basterà la prova della probabilità di un “significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU”; al contrario, qualora sia processualmente dimostrato, anche tramite cooperazione istruttoria, che nel Paese d'origine, vi sia una carenza incolmabile nel godimento dei diritti fondamentali, sarà il livello di integrazione raggiunto in Italia
a diventare recessivo.
Nel caso di specie, per quanto concerne la situazione attuale della Nigeria, si rimanda a quanto detto sopra: gli attuali report dimostrano come le attuali forze governative siano impegnate a garantire la sicurezza sul territorio nazionale e l'attuazione dei diritti fondamentali della persona umana;
non può dirsi, peraltro, sussistente uno stato di conflitto armato tale da sottoporre la richiedente, nel caso di rimpatrio, al rischio di subire un grave pregiudizio.
Con riguardo alla sua situazione personale, risultano depositata la seguente documentazione lavorativa:
- contratto di locazione dell'01.03.2018;
- attestato di lingua italiana, livello A2, rilasciato dal CPIA di Ragusa del
12.07.2023;
- busta paga relativa ad un rapporto di lavoro dal 19.06.2021 al 30.09.21, in qualità di lavapiatti, presso la ditta “ ”; Org_12
- denuncia di rapporto di lavoro domestico, in qualità di colf, a tempo indeterminato con data inizio 22.04.2022 (25 ore settimanali);
- buste paga relative ad un rapporto di lavoro nel settore dell'edilizia, presso
“ , in qualità di manovale, dal 07.02.2023 al 22.12.2023; Org_13
Quanto prodotto dimostra che il richiedente asilo si è fattivamente attivato nella ricerca di un'occupazione lavorativa, mediante la quale ha raggiunto una piena indipendenza economica qui in Italia. Inoltre, la documentazione versata in atti dimostra che il richiedente si è attivato anche nella conoscenza della lingua italiana, ottenendo un certificato di conoscenza della lingua italiana livello A2.
Alla luce di quanto sopra e all'esito del giudizio di comparazione tra le condizioni di vita del richiedente asilo qui nel nostro Paese e quelle che ritroverebbe in Nigeria se rimpatriato – considerato, peraltro, che il richiedente asilo ha lasciato il suo Paese ben otto anni fa – va senz'altro riconosciuto all'appellante un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Negare il permesso richiesto costituirebbe una chiara violazione dell'art. 8 CEDU, atteso che l'odierno appellante si è ben integrato sul nostro territorio, come dimostrano i contratti di lavoro in atti e l'attestato di lingua italiana.
Si accoglie, pertanto, il presente motivo di appello.
Sulle spese
Si compensano le spese di lite, attesa la soccombenza parziale reciproca.
P. Q. M.
LA CORTE, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 666/2021 R.G., accoglie parzialmente l'appello, riconoscendo all'appellante il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Compensa le spese.
Così deciso in Catania in data 12.01.2024 nella camera di consiglio della Sezione
Persona, Famiglia e Minorenni della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE EST. IL
PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott.ssa Domenica
Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minorenni, composta dai magistrati: dott.ssa Domenica Motta Presidente
dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 666/2021 R.G. promossa
D A
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via E. Pantano 40/D, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Emmanuele Campisi, C.F. , giusta C.F._2 procura alle liti in atti.
APPELLANTE
C O N T R O
Controparte_1
in persona del pro tempore,
[...] CP_2 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nei cui uffici in via Vecchia Ognina n. 149 è ex lege domiciliato.
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale e umanitaria.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza emessa il 14.03.2021, depositata in pari data, comunicata alle parti il
25.03.2021, il Tribunale di Catania rigettava integralmente il ricorso presentato da avverso il decreto di rigetto della . Parte_1 Controparte_1
Il 22.4.2021 il richiedente asilo proponeva appello avverso la sopracitata ordinanza, lamentando il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero, in via subordinata, della protezione umanitaria.
Il chiedeva, invece, il rigetto integrale dell'appello con vittoria Controparte_1 di spese e compensi.
Il P.G., al quale il procedimento era stato regolarmente comunicato, non esprimeva parere.
In seguito alla sostituzione dell'udienza precedentemente fissata con il deposito telematico di note scritte, disposta con decreto del Presidente della Sezione del 04.09.2023, il procuratore dell'appellante depositava note, con le quali precisava le conclusioni, insistendo nelle richieste e chiedendo di porre la causa in decisione. Il
non presentava note scritte. Controparte_1
La Corte, viste le note telematiche depositate tempestivamente da parte appellante, poneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c.
Racconto del richiedente asilo e sua valutazione
In data 04 maggio 2016 si teneva l'audizione del richiedente asilo dinanzi alla di Catania. Controparte_1
In sintesi, riferiva quanto segue:
- di essere originario di Agbo nel Delta State (Nigeria), di professare la religione cristiana e di appartenere al gruppo etnico igbo;
- di avere svolto nel suo Paese d'origine la professione di autista di taxi;
- di aver accompagnato un gruppo di studenti ad una festa a scuola e di essere stato involontariamente coinvolto in uno scontro tra due opposte bande di studenti (in data 06 giugno 2014);
- di avere riportato in quell'occasione delle ferite e di essere, pertanto, finito in ospedale;
- che uno degli studenti, accompagnati alla festa a scuola nel giorno degli scontri, veniva ucciso;
- di essere stato accusato dal fratello (membro della polizia nigeriana) del ragazzo di cui sopra di correità nell'omicidio;
- di essere ricercato dalla banda opposta a quella dei suoi abituali clienti, in quanto ritenuto membro della banda rivale;
- di essere scappato per questo duplice motivo dalla Nigeria e, dopo una permanenza in Libia, di essere giunto in Italia il 04.12.2015.
La e il giudice di primo grado reputavano le dichiarazioni Controparte_1 non credibili.
La difesa del richiedente asilo contestava la suddetta valutazione.
Ciò posto, questa Corte ritiene che le dichiarazioni del richiedente asilo siano in alcuni passaggi poco dettagliate e in altri punti, invece, inverosimili.
La descrizione di ciò che è accaduto il 06 giugno 2014 è scarna e poco dettagliata. Il richiedente asilo non è in grado di indicare con precisione ciò che è accaduto all'interno della scuola e il motivo degli scontri tra le due opposte bande. Non si comprende come sia rimasto fisicamente coinvolto negli scontri, se, come ha dichiarato, aveva aspettato i suoi clienti davanti al cancello e verosimilmente si trovava all'interno della propria autovettura. La precisa dinamica dei fatti rimane nel complesso oscura.
Appare poco comprensibile e illogico l'accanimento del fratello di una delle vittime (comandante della polizia, a detta del richiedente asilo), quando era a lui noto che il richiedente asilo si era limitato ad accompagnare la vittima alla festa (V. p. 6 del verbale di audizione).
Sull'ipotetica indagine aperta nei confronti del richiedente asilo, vengono forniti pochi e scarni dettagli e nell'odierno atto di appello non vengono aggiunti elementi – che pure l'odierno appellante sarebbe in grado di fornire, atteso che i genitori continuano a vivere ad – per comprendere se l'indagine di cui si discute si sia poi evoluta Per_1 effettivamente nella formulazione di un'imputazione.
Sulla banda che avrebbe cagionato al richiedente asilo le lesioni che lo avrebbero portato in ospedale, non viene fornito alcun elemento idoneo a comprendere se si tratti di un manipolo di delinquenti ovvero se il suddetto gruppo possa realmente costituire una minaccia alla vita e all'incolumità del richiedente asilo, né ci sono elementi per ritenere che le cicatrici a cui si fa riferimento nel corpo del verbale siano la conseguenza della suddetta aggressione e non invece di altri eventi (si pensi alle descritte violenze in territorio libico).
Le dichiarazioni si reputano, pertanto, non credibili. Sulla protezione sussidiaria
Con il primo motivo di appello, il ricorrente censura l'ordinanza di primo grado nella parte in cui non gli riconosce la protezione sussidiaria.
A tal proposito, giova ricordare che, secondo il disposto dell'art. 2 del D.lgs. 251/2007, la persona ammissibile alla protezione sussidiaria è “il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” e a tal fine, l'art. 14 del medesimo d. lgs. definisce danni gravi: “a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
L'art. 5 dello stesso decreto specifica che, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili del danno grave di cui sopra, devono essere:
“a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, co. 2, contro persecuzioni o danni gravi”.
Per quanto concerne la doglianza relativa alle lett. a) e b) dell'art. 14, d.lgs. 251/07, per ragioni di completezza – avendo già ritenuto le dichiarazioni del richiedente asilo non credibili e ciò è sufficiente per rigettare le suddette domande – si aggiunge quanto segue.
Dalle dichiarazioni non si possono trarre elementi che lascino supporre un accanimento da parte dello Stato o comunque di organi statali nei confronti dell'odierno appellante.
Dall'esame del verbale delle dichiarazioni rese davanti alla Commissione, risulta unicamente che la polizia avrebbe aperto un'indagine – circostanza, peraltro, più che comprensibile atteso che dai disordini del 6 giugno 2014 sono derivate diverse morti – ma non ci sono elementi per potere ritenere che il richiedente asilo corra seri rischi per la propria vita o incolumità.
Tra l'altro, come si è già detto sopra, l'odierno appellante avrebbe potuto fornire nei due gradi di giudizio aggiornamenti concreti circa l'evoluzione della suddetta accusa, ma ciò non è stato fatto. È ragionevole supporre che se davvero fosse stato accusato di correità nei disordini del
6 giugno 2014, i genitori del richiedente asilo ne avrebbero avuto quanto meno conoscenza.
Ritenuto, quindi, che, in base agli elementi disponibili, la minaccia proveniente da organi statali sia manifestamente inconsistente, resta da esaminare il rischio che il richiedente asilo correrebbe a causa della banda che lo avrebbe mandato in ospedale.
Si evidenzia a questo proposito che il richiedente asilo non ha mai denunciato i suoi aggressori alle forze di polizia;
quindi, non è possibile imputare alcuna negligenza alle forze di sicurezza nigeriane. Peraltro, i fatti sono ormai del tutto privi di attualità, atteso che le aggressioni asseritamente subite dal richiedente asilo risalgono al 2014 (nove anni fa).
Infine, dall'esame della situazione generale del Paese, di cui si darà dettagliatamente conto nel corso della disamina dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria sub lett. c), art. 14, d.lgs. 251/07, risulta che la Nigeria sta affrontando seriamente i problemi securitari interni (si pensi alle Operazioni Organizzazione_1
e ; ad ultimo, nel 2020 è stata avviata l'Operazione Org_2 Org_3 Parte_2
, vedi sul punto il rapporto , oggi , pubblicato nel giugno 2021 ,
[...] Org_4 Pt_3 consultabile al link: https://www.ecoi.net/en/file/local/2053722/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_S ecurity_situation.pdf).
Alla luce di quanto sopra, si rigetta la doglianza relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi delle lett. a) e b), dell'art. 14, d.lgs. 251/07.
Per quanto concerne, invece, la lett. c) dell'art. 14, d.lgs. 251/07, si precisa quanto segue.
Ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, occorre dimostrare che nello
Stato di provenienza del richiedente vi sia una situazione di conflitto armato che lo esponga al rischio per la propria vita ed incolumità, in ragione della sua condizione individuale;
oppure che il conflitto armato raggiunga un livello di intensità tale da esporlo a tale rischio per il solo fatto di trovarsi in loco, anche in assenza di un riscontro individualizzante.
Peraltro, quanto alla nozione di “violenza indiscriminata”, essa viene intesa nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente. Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass.
13858/2018).
Nel caso di specie, la parte lamenta che il giudice di prime cure non ha adeguatamente considerato la situazione del suo Paese di origine.
Il motivo è infondato.
Stante il dovere imposto al decidente dall'art. 8 del d. lgs. 25/2008 di esaminare ciascuna domanda “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti”, e in considerazione di quanto anche dedotto in atti dall'appellato, è opportuno procedere ad una analisi della situazione generale della Nigeria, operata sulla base di fonti attendibili di informazione, quali i rapporti di organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani.
Preliminarmente, si evidenzia che la Nigeria è una Repubblica federale, suddivisa in
36 Stati. Il 25 febbraio 2023, LA AH AD UB è stato eletto Presidente ed ha assunto la carica il 29 maggio 2023. Queste elezioni, svoltesi con una sana competizione politica, rappresentano l'inizio di un nuovo periodo per la democrazia nigeriana.
Vi è stata, infatti, una grande partecipazione attiva della società civile, soprattutto dei giovani, e dei media per promuovere le norme elettorali e il discorso politico su questioni di particolare rilevanza. A dimostrazione della diversità di opinioni che ha caratterizzato la campagna, ciascuno dei primi tre aspiranti presidenti ha ottenuto la maggioranza di voti in ben 12 Stati, un risultato straordinario nell'era politica moderna
(2023 – , Organizzazione_5 Organizzazione_6 https://www.state.gov/2023-presidential-election-results-in-nigeria/).
La Nigeria è la nazione africana con la maggiore densità demografica del continente
(quasi 210 milioni di abitanti, secondo le stime del marzo 2021), con una delle più ampie estensioni territoriali e con forte diversificazione di gruppi etnici (più di 250) e lingue in uso.
Nel Nord, le principali etnie sono e nel Nord Est, quella dei La Per_2 Per_3 Per_4
“Middle Belt” ha molti gruppi diversi, ma correlati tra loro. Nel Delta del Niger, a Sud, il gruppo maggioritario è quello degli , sebbene ve ne siano anche altri, più piccoli. Pt_4
Comunque, va rilevato che la multietnicità caratterizza anche l'interno delle singole aree urbane.
L'adesione religiosa della popolazione è quasi equamente divisa tra cristiani e musulmani (prevalentemente sunniti), mentre una minoranza è composta da praticanti di religioni indigene o persone senza affiliazione religiosa. L'Islam è la religione dominante nel Nord, mentre il cristianesimo è dominante nel Sud della Nigeria. Peraltro, il sincretismo religioso, ossia il mix di pratiche religiose tra loro diverse, è molto diffuso.
Dall'analisi delle COI più aggiornate emerge che - senza dubbio - sono in aumento quegli eventi che rappresentano una sfida per la sicurezza del Paese, tra cui varie forme di militanza, insurrezione e omicidi settari.
Tuttavia, non risulta che lo Stato sia esposto nella sua interezza a violenza indiscriminata di portata e gravità tale che la sola presenza nel territorio comporti un rischio per la vita della persona, sebbene siano diverse le regioni interessate da conflitti armati di vario genere.
Segnatamente, la situazione in Nigeria risulta essere la seguente:
- in Nord-Est (nelle regioni di Bouchi, , Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
è proseguita l'insurrezione dei gruppi terroristi militanti di e dello Stato _1
, i quali hanno condotto numerosi attacchi contro obiettivi governativi e civili, Per_11 provocando migliaia di morti e feriti, nonché numerose violazioni dei diritti umani
(Rapporto del Dipartimento di Stato americano, pubblicato il 12 aprile 2022, https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights- practices/nigeria);
- le aree del Centro Nord e del Nord-Ovest (Niger, Kogi, , Per_12 Per_13
Na(s)sarawa, e FCT) sono particolarmente interessate dal conflitto tra pastori Per_14 fulani musulmani e contadini cristiani non fulani;
l'area del Nord-Ovest Per_15
, , and è interessata dal conflitto tra gang;
Per_16 Per_17 Per_18 Per_19 Per_20 Per_21
- infine, il Sud Nigeria e la regione del Delta del Niger sono interessati dai conflitti tra cults ( marzo 2021, Organizzazione_7
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2054389/03_2021_MinBZ_NL_COI_Nigeria.pdf.
)
In base, dunque, alle diverse condizioni di ogni area, secondo il rapporto sulla Org_4
Nigeria, pubblicato il 19 ottobre 2021, gli Stati nigeriani possono essere suddivisi in tre diverse categorie:
- Stati in cui si registra un alto grado di violenza indiscriminata, per cui al fine dell'integrazione dei requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione sussidiaria è richiesto un più basso livello di elementi caratterizzanti il caso di specie: l'unico Stato all'interno di questa categoria è Borno;
- Stati in cui si verificano degli episodi di violenza indiscriminata, che non raggiunge, tuttavia, un livello elevato e, di conseguenza, per la positiva valutazione della richiesta di protezione, è necessario dimostrare la presenza di questioni individuali che comportino un reale rischio di subire un danno grave: questi Stati sono , e Per_7 Per_12 Per_17 Per_19 Per_9 Per_15 - Stati in cui, in generale, non vi è alcun rischio effettivo che un civile venga colpito personalmente dalla violenza indiscriminata: tra questi, è ricompreso il Delta
State, Stato di origine del ricorrente.
Si evidenzia, infine, che per nessuno degli Stati nigeriani si ritiene che la mera presenza nell'area sia sufficiente a causare un rischio reale di danno grave ai sensi della lett. c), articolo 14 del D. Lgs. 251/2007 (pag. 31, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2021.pdf).
A conclusione di tale disamina, ben si comprende perché tra i fattori che influenzano l'accessibilità ai meccanismi di protezione internazionale per l'individuo vanno annoverati non soltanto età, sesso, status socioeconomico, ma soprattutto la specifica area di origine del ricorrente.
Infatti, come appena esposto, sebbene l'intera Nigeria continui a soffrire di insicurezza cronica, i maggiori contrasti tra singoli gruppi armati e le forze governative, così come gli attacchi terroristici, si registrano essenzialmente solo nelle zone Nord/Nord-Est del
Paese.
Tanto premesso e considerata la vastità del Paese, questa Corte ritiene che sia opportuno analizzare di volta in volta l'area geografica di provenienza del richiedente asilo. Non si condivide, invero, l'orientamento di certa parte della giurisprudenza di merito secondo cui la sussistenza di conflitti armati in alcune zone del Paese coinvolgerebbe l'intero territorio dello Stato nigeriano.
Consequenzialmente, si procede all'analisi della situazione della regione di provenienza dell'odierno appellante, il Delta State, uno dei nove Stati che comprendono il Delta del Niger, la cui capitale è Org_8
La zona del Delta del Niger è caratterizzata da forti scontri, secondo quanto emerge dal
“Rapporto COI Nigeria del Sud” redatto dalla Organizzazione_9
aggiornato a novembre 2019, ove si legge che: “Le radici del conflitto nella
[...] regione affondano soprattutto nelle dinamiche legato allo sfruttamento delle enormi risorse naturali del Delta del Niger (l'80% della produzione petrolifera proviene da questa zona). La popolazione degli Stati di Sud e Sud-Est, infatti, non solo non beneficia dei proventi del petrolio, ma subisce anche i danni ambientali derivati dalla sua estrazione.
I primi gruppi armati sono emersi a partire dai primi anni 2000[…]. Il conflitto, iniziato con lo scopo di combattere per una redistribuzione più equa dei proventi petroliferi, ha finito per esacerbare i problemi socio-ambientali della regione e ben presto le milizie sono divenuti attori centrali nel contrabbando di petrolio.”
Dallo stesso rapporto si evince che il governo ha risposto con azioni militari e attraverso la formazione di una Joint Task Force, operativa dal 2003 al 2009. Nel 2009, è stato lanciato il Programma Presidenziale di Amnistia per i miliziani che avessero consegnato le armi e, tramite tale programma, molti ex guerriglieri sono stati assoldati come guardie nei servizi di sicurezza delle compagnie petrolifere private.
A partire dal 2016, dopo l'elezione di Presidente espressione del Persona_22
Nord musulmano, sono ripresi gli scontri armati, anche in seguito alla decisione del
Presidente di tagliare del 70% i fondi per il Programma Presidenziale di Amnistia e di premere per la rescissione dei già menzionati contratti di sicurezza, e sono emersi nuovi gruppi armati, fra cui spiccano i (NDA). Parte_5
Un cessate il fuoco è stato proclamato nell'agosto del 2016, non accettato, però, da tutte le forze miliziane;
molte, fra cui i NDA stessi, si sono scisse al loro interno fra coloro che hanno effettivamente deposto le armi e coloro che hanno scelto di continuare la lotta armata.
In ogni caso, i danni più gravi non arrivano dagli attacchi diretti o indiretti ai civili, quanto piuttosto dalle conseguenze del sabotaggio di infrastrutture petrolifere, che ha esacerbato la già grave situazione ambientale della regione. Inoltre, le milizie impegnate nel contrabbando di petrolio hanno talvolta rapporti con i culti universitari e la criminalità organizzata e partecipano alle azioni violente di questi gruppi. Questa interconnessione fra gruppi criminali e insurrezionali fa sì che spesso sia difficile individuare i veri responsabili di azioni violente difficile individuare i veri responsabili di azioni violente (Si veda https://www.santannapisa.it/sites/default/files/u24098/rapporto_coi_nigeria_del_sud. pdf).
Nonostante ciò, le fonti evidenziano che, per far fronte a tali eventi (in certi casi degenerati in vere e proprie guerriglie urbane), lo Stato nigeriano ha predisposto mezzi certamente adeguati a garantire la legge e l'ordine pubblico.
Infatti, secondo il rapporto pubblicato nel giugno 2021 Org_4
(https://www.ecoi.net/en/file/local/2053722/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_S ecurity_situation.pdf), nel 2020, il governo ha implementato la presenza di forze armate per affrontare la crisi della sicurezza interna.
Nello specifico, nel corso degli anni le autorità hanno lanciato un'operazione congiunta di per mantenere la pace nel Paese. Si tratta di una organizzazione Org_10 paramilitare sponsorizzata dallo Stato e allineata allo stesso, che collabora con le forze di sicurezza nigeriane per proteggere le popolazioni locali. In particolare, le unità militari riunite nella nuova Joint Task Force hanno lanciato numerose offensive contro i gruppi di miliziani a partire dal 2016 (es. Operazione Crocodile Smile II, Operazione
Python Dance e Operazione Delta Safe). Ad ultimo, nel 2020 è stata avviata l'Operazione . Parte_2 Il contributo di queste operazioni si è mostrato fondamentale per la lotta a tutte le forme di terrorismo.
Orbene, passando - nello specifico - ad analizzare la situazione del Delta State, dai dati forniti dai report suindicati, si ricava che - allo stato attuale - detta regione non è interessata dagli attacchi terroristici sopra indicati, né in generale da quel clima di violenza particolarmente grave che, come detto, caratterizza il Nord.
Altresì, deve evidenziarsi che in Delta State risultano scemati i conflitti legati allo sfruttamento dei giacimenti di petrolio che si registravano nella zona a partire dai primi anni 2000.
Gli attori principali sono pastori e contadini, comunità locali in lotta tra loro, bande di culti rivali e bande criminali.
Il cultismo, insieme alla microcriminalità comune, è una delle principali fonti di violenza. Rispetto al 2019, nel 2020 c'è stato un aumento degli episodi di violenza comune nel Delta State: distruzione di abitazioni civili, scontri tra pastori e agricoltori legati al possesso della terra.
ha riportato un totale di 100 episodi violenti verificatesi, che hanno provocato Org_11
120 morti;
rispetto alla densità demografica stimata, si attesta che la percentuale di vittime sia di circa 2 ogni 100 000 abitanti.
Dunque, osservando tali indicatori, nonché gli strumenti posti in essere dalle autorità locali per proteggere la popolazione locale e rafforzare la sicurezza del Paese, si può concludere che nello stato del Delta non vi è un rischio reale per un civile non vi è un rischio reale per un civile di subire un danno grave che integri quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007 (Country Guidance: Nigeria – 10/2021,https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2021.p df, pag. 122).
In definitiva, ad avviso della Corte, pur non escludendosi che nella regione del Delta
State vi siano tuttora delle evidenti criticità, legate alla criminalità comune ed al cultismo, deve comunque escludersi che la regione sia contraddistinta da violenza generalizzata o da una situazione di emergenza umanitaria tale da integrare i presupposti richiesti dalla normativa internazionale e italiana, tenuto conto del fatto che, in primo luogo, gli episodi di violenza sono da imputare a soggetti privati, non riconducibili alla definizione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 251/2007, lett. a) e b); in secondo luogo, della capacità di reazione dimostrata dalle forze governative e dall'esercito nigeriano, che parimenti precludono la configurazione dell'ipotesi prevista dalla lett. c) del sopracitato articolo.
In conseguenza, va confermata la statuizione dell'ordinanza impugnata che ha denegato la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D. Lgs. 251/2007, dovendosi escludere che la sola presenza del richiedente sul territorio determini una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona dal momento che non è ancora dimostrabile che “un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili;
della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche;
della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento;
del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento” (Cass. 5675/2021).
Pertanto, questa Corte rigetta il motivo di appello, in quanto infondato.
Sulla protezione umanitaria
Preliminarmente si osserva che, a seguito della novella introdotta dal d.l. 113/2018, entrato in vigore il 5.10.2018, la tutela umanitaria era stata circoscritta a casi speciali, a causa dell'eliminazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 5, co. 6, d.lgs. 286/98 relativa a “seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
La questione della retroattività del succitato d.l. 113/2018 è ormai superata dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29460/2019, che ha statuito che la nuova normativa non si applica alle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore della legge (5 ottobre 2018), come quella qui in esame;
dunque, si procede al suo scrutinio sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione.
Ciò posto, si evidenzia che l'istituto della protezione umanitaria è di carattere atipico e residuale: rappresenta una sorta di “catalogo aperto” volto a tutelare svariate situazioni soggettive da individuarsi caso per caso in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non vi siano neanche quelli per l'espulsione del richiedente (Cass. 23604/2017).
Dunque, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, dovranno ritenersi esistenti delle peculiari esigenze di tutela della persona, anche di carattere temporaneo, in considerazione della sua condizione di vulnerabilità, la cui sussistenza va valutata considerando particolari ragioni soggettive (es. motivi di salute o di età), oppure ragioni oggettive connesse alla particolare situazione sociale, economica, politica nel Paese di provenienza del migrante.
Tali principi sono stati sviluppati, da ultimo, dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
29459/2021, nella quale si afferma che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non possa essere riconosciuto allo straniero “considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza”.
Si richiede, invero, un giudizio individuale e complessivo, che sfoci in una comparazione tra la condizione di vita nel Paese di provenienza e quella di integrazione raggiunta in Italia, nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione.
Tale giudizio comparativo va condotto alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., nonché dell'art. 8 CEDU;
previsioni che individuano l'obbligo in capo allo Stato di tutelare la dignità umana, la vita privata e familiare, il diritto di estrinsecare la propria personalità nelle formazioni sociali.
Il giudice è, quindi, tenuto a considerare globalmente il grado di integrazione, avendo riguardo a molteplici aspetti (affettivi, sociali, lavorativi, latu sensu economici) che comportano un radicamento nel Paese ospitante.
Nella valutazione di vulnerabilità sarà, pertanto, da ricomprendere non solo “il rischio di danni futuri, legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine, ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita.”
Tuttavia, i diversi aspetti dovranno essere ponderati, sicché “la valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano.
Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia.” (Sezioni Unite, sentenza sopracitata).
Tali condizioni di deprivazione, che permettono di considerare meno rilevante l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, devono essere di un'intensità tanto elevata da rappresentare una “mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento e al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa”.
In definitiva, una volta riscontrato un elevato livello di integrazione in Italia, nel giudizio di comparazione le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di provenienza saranno considerate in misura meno rilevante e, per fondare il diritto alla protezione umanitaria, basterà la prova della probabilità di un “significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU”; al contrario, qualora sia processualmente dimostrato, anche tramite cooperazione istruttoria, che nel Paese d'origine, vi sia una carenza incolmabile nel godimento dei diritti fondamentali, sarà il livello di integrazione raggiunto in Italia
a diventare recessivo.
Nel caso di specie, per quanto concerne la situazione attuale della Nigeria, si rimanda a quanto detto sopra: gli attuali report dimostrano come le attuali forze governative siano impegnate a garantire la sicurezza sul territorio nazionale e l'attuazione dei diritti fondamentali della persona umana;
non può dirsi, peraltro, sussistente uno stato di conflitto armato tale da sottoporre la richiedente, nel caso di rimpatrio, al rischio di subire un grave pregiudizio.
Con riguardo alla sua situazione personale, risultano depositata la seguente documentazione lavorativa:
- contratto di locazione dell'01.03.2018;
- attestato di lingua italiana, livello A2, rilasciato dal CPIA di Ragusa del
12.07.2023;
- busta paga relativa ad un rapporto di lavoro dal 19.06.2021 al 30.09.21, in qualità di lavapiatti, presso la ditta “ ”; Org_12
- denuncia di rapporto di lavoro domestico, in qualità di colf, a tempo indeterminato con data inizio 22.04.2022 (25 ore settimanali);
- buste paga relative ad un rapporto di lavoro nel settore dell'edilizia, presso
“ , in qualità di manovale, dal 07.02.2023 al 22.12.2023; Org_13
Quanto prodotto dimostra che il richiedente asilo si è fattivamente attivato nella ricerca di un'occupazione lavorativa, mediante la quale ha raggiunto una piena indipendenza economica qui in Italia. Inoltre, la documentazione versata in atti dimostra che il richiedente si è attivato anche nella conoscenza della lingua italiana, ottenendo un certificato di conoscenza della lingua italiana livello A2.
Alla luce di quanto sopra e all'esito del giudizio di comparazione tra le condizioni di vita del richiedente asilo qui nel nostro Paese e quelle che ritroverebbe in Nigeria se rimpatriato – considerato, peraltro, che il richiedente asilo ha lasciato il suo Paese ben otto anni fa – va senz'altro riconosciuto all'appellante un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Negare il permesso richiesto costituirebbe una chiara violazione dell'art. 8 CEDU, atteso che l'odierno appellante si è ben integrato sul nostro territorio, come dimostrano i contratti di lavoro in atti e l'attestato di lingua italiana.
Si accoglie, pertanto, il presente motivo di appello.
Sulle spese
Si compensano le spese di lite, attesa la soccombenza parziale reciproca.
P. Q. M.
LA CORTE, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 666/2021 R.G., accoglie parzialmente l'appello, riconoscendo all'appellante il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Compensa le spese.
Così deciso in Catania in data 12.01.2024 nella camera di consiglio della Sezione
Persona, Famiglia e Minorenni della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE EST. IL
PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott.ssa Domenica
Motta