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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Manuela Palvarini Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 1013/2024 promossa con ricorso del 15/03/2024 da
[...] rappresentato e difeso dall'avv. SCIBILIA NICOLETTA contro Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GONZATI MARIA Controparte_1
GRAZIA;
, con ricorso del 15/03/2024 conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo la regolamentazione del rapporto genitori- Controparte_1
figli.
Preliminarmente deve revocarsi la dichiarazione di contumacia del resistente, tardivamente costituitosi in giudizio.
In corso di causa le parti raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito così giudicare: 1) I figli minori e Persona_1
vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Persona_2
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli per tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione (inclusa la scelta delle attività extrascolastiche, sportive e ricreative) e ad ogni altra di straordinaria amministrazione, mentre per tutte le altre questioni attinenti all'ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà decidere separatamente dall'altro durante il tempo di permanenza dei minori presso di sé. 3) La casa familiare, con quanto l'arreda, sita a 21047 Saronno (VA) via Carugati n. 25, viene assegnata alla sig.ra collocataria dei minori, la quale provvederà alla Parte_1
volturazione a suo nome del contratto di locazione in essere il 01 febbraio 2025, data coincidente con la naturale scadenza del medesimo contratto. 4) La regolamentazione degli incontri dei figli minori con il padre si svolgerà secondo questo calendario: a) Incontri infrasettimanali. tenuto conto
1 delle esigenze dei minori, degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà stare con i figli tre giorni infrasettimanali – il lunedì, il martedì e il giovedì – dal termine delle lezioni scolastiche fino alle ore 21.00, con rientro a casa dalla madre dopo cena. Nei giorni indicati il padre si occuperà di prelevare da scuola L'inserimento di un pernotto notturno ogni settimana, coincidente Persona_2
con il giorno di riposo dal lavoro del padre dei minori, verrà effettuato non appena egli avrà reperito una nuova abitazione. Sino a quando il sig. non avrà reperito una propria Controparte_2
abitazione in cui ospitare i figli, egli potrà trattenersi con loro presso l'abitazione familiare fino all'orario concordato (ore 21.00), facendo cenare i figli in attesa del rientro dal lavoro della madre.
E' fatto sempre salvo un diverso accordo tra i genitori. b) Vacanze natalizie e pasquali: b.1) ad anni alterni con la madre dei minori, il padre trascorrerà con i figli l'intera giornata di Natale o di Santo
Stefano. L'alternanza potrà essere modificata, previa comunicazione da darsi entro il 01 dicembre di ciascun anno, solo nel caso in cui il sig. a causa dei turni di lavoro, non possa fruire CP_1
della festività di sua spettanza. In tal caso la variazione sarà consentita, ma il sig. non CP_1
potrà fruire della stessa festività (Natale o Santo Stefano) per più di due anni consecutivi. Per il restante periodo delle vacanze scolastiche, i genitori si accorderanno in funzione dei rispettivi impegni lavorativi, fatto salvo per la festività del Capodanno, di spettanza sempre paterna e per la festività dell'Epifania, di spettanza sempre materna. Per le festività natalizie del 2024, non avendo ancora la disponibilità di una propria abitazione, il sig. andrà a fare visita ai figli presso CP_1
l'abitazione familiare nel pomeriggio di Santo Stefano e di Capodanno, ivi trattenendosi dalle ore
15.00 fino alle ore 19.00. b.2) ad anni alterni con la madre dei minori, il padre trascorrerà con i figli l'intera giornata di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, con rientro a casa dalla madre dopo aver cenato. c) Vacanze estive (dal termine delle lezioni fino a tutto il 31 agosto):
Il padre trascorrerà con i figli una settimana consecutiva, ovvero fino a due settimane consecutive nel caso in cui intenda portare con sé i figli nel proprio paese di origine (Ecuador). La madre potrà portare in vacanza con sé i figli fino a due settimane, anche non consecutive, eccetto il caso in cui trascorrerà le vacanze presso il proprio paese di origine (Perù) dove potrà soggiornare con i minori per un massimo di un mese. In tal caso, il padre potrà recuperare i diritti di visita infrasettimanali non fruiti a causa delle due settimane di vacanze materne aggiuntive, accordandosi con la madre. I genitori si comunicheranno con congruo anticipo (compatibilmente con i tempi necessari per concordare il piano delle ferie con i rispettivi datori di lavoro) e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il calendario delle loro vacanze con i figli, le località prescelte, i relativi indirizzi e recapiti telefonici. Nel caso in cui il padre porti con sé i figli in Ecuador, la madre dei minori potrà contattare
2 telefonicamente i figli ogni giorno per tutto il periodo in cui i figli si trovano all'estero. d) Altre festività del calendario scolastico e ricorrenze: Le festività dettate dal calendario scolastico, diverse da quelle sopra regolamentate (es: ponte o festività di Ognissanti, ponte o festività dell'Immacolata, ponte o festività del 25 Aprile, ponte o festività del 1 Maggio, ecc.) verranno fruite dai genitori nel rispetto del principio dell'alternanza e di un riparto che garantisca equivalenti tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori. I genitori rimangono comunque liberi di stabilire, di comune accordo, deroghe a quanto sopra pattuito nel rispetto prioritario delle esigenze dei minori. 5) Il sig.
verserà alla madre dei minori quale contributo al mantenimento dei Parte_2
figli e fino alla raggiunta autosufficienza economica degli stessi la somma mensile di Euro 250,00 ciascuno e così la somma complessiva di Euro 500,00 (euro cinquecento/00) per dodici mensilità.
Detto importo verrà versato alla signora a mezzo bonifico bancario Parte_3
sul suo c/c personale entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese in via anticipata a far tempo dal mese di gennaio 2025. Detto assegno sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita. I coniugi continueranno a ripartirsi al 50% ciascuno il costo dei buoni pasto per la scuola di Per_2
6) Il sig. concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle
[...] Parte_2
spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche in favore dei figli, secondo i criteri e con le modalità indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano datate 14.11.2017, che le parti dichiarano di conoscere e qui da intendersi integralmente richiamate. 7) L'assegno unico e universale per i figli continuerà ad essere richiesto ed incassato nella misura del 100% dalla signora e pertanto, anche per la parte (50%) di spettanza del padre dei Parte_1
minori, il quale coopererà per il buon fine della domanda, svolgendo entro i termini di legge tutti gli adempimenti a tal fine necessari. L'indennità di frequenza per i figli minori che verrà erogata dall'INPS su domanda dei genitori verrà percepita nella misura del 100% dalla signora
[...]
. Le detrazioni fiscali spetteranno invece ai genitori nella misura del 50% Parte_1
ciascuno. 8) Il sig. il 20.09.2024 ha lasciato la casa coniugale Parte_2
portando con sé i suoi effetti e beni personali. Dal giorno del suo trasferimento sono a carico della signora il canone di locazione (a decorrere dal rateo di ottobre Parte_1
2024), le spese condominiali e le utenze domestiche relative alla casa familiare. Il sig.
[...]
si impegna a reperire una nuova abitazione, in cui trasferire la propria Parte_2
residenza anagrafica, entro e non oltre il 15.04.2025. 9) I genitori prestano il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e degli altri documenti di espatrio;
essi altresì esprimono il consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio dei figli minori. 10) I signori e Parte_2 Parte_1
3 dichiarano di non aver alcun sospeso di natura economica tra di loro e dichiarano altresì: - la reciproca ragionevole disponibilità a modificare l'organizzazione del calendario concordato in caso di imprevisti o impegni sopravvenuti che le parti avranno premura di comunicarsi con un preavviso di almeno 48 ore. In particolare, la disponibilità di entrambi i genitori, laddove per qualsiasi ragione non potessero accudire i figli nei tempi loro spettanti, di interpellare, prima di rivolgersi a terzi
(parenti, amici, baby sitter, ecc), l'altro genitore per verificare la sua disponibilità a tenere con sé i bambini. - l'impegno, nei momenti trascorsi con i figli, a rendersi sempre raggiungibili telefonicamente dall'altro genitore in caso di necessità. - l'impegno sia a rispettare e tutelare le rispettive figure genitoriali, soprattutto in presenza dei minori sia a prevedere l'inserimento di futuri nuovi compagni con la gradualità e l'accortezza necessarie a non turbare o destabilizzare i figli, evitando il verificarsi di qualsivoglia tipo di ingerenza e /o travalicamento dei ruoli genitoriali verso i minori. In questa ottica, i genitori si impegnano a far conoscere e frequentare eventuali futuri compagni ai figli solo ed esclusivamente nel momento in cui saranno divenuti presenze connotate da stabilità; - l'impegno a garantire, durante i tempi di permanenza dei figli minori presso di sé, un ambiente domestico adeguato alle esigenze dei medesimi, assicurando loro autonomia e riservatezza, e rispettoso del diritto dei minori a mantenere rapporti significativi con entrambe le figure genitoriali al fine di una loro crescita equilibrata e serena.
11) Le spese legali così come quelle del presente procedimento si intendono.”,
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figli nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 08/01/2025
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente
d. ssa Manuela Palvarini Giudice
d.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 1013/2024 promossa con ricorso del 15/03/2024 da
[...] rappresentato e difeso dall'avv. SCIBILIA NICOLETTA contro Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GONZATI MARIA Controparte_1
GRAZIA;
, con ricorso del 15/03/2024 conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo la regolamentazione del rapporto genitori- Controparte_1
figli.
Preliminarmente deve revocarsi la dichiarazione di contumacia del resistente, tardivamente costituitosi in giudizio.
In corso di causa le parti raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito così giudicare: 1) I figli minori e Persona_1
vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Persona_2
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli per tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione (inclusa la scelta delle attività extrascolastiche, sportive e ricreative) e ad ogni altra di straordinaria amministrazione, mentre per tutte le altre questioni attinenti all'ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà decidere separatamente dall'altro durante il tempo di permanenza dei minori presso di sé. 3) La casa familiare, con quanto l'arreda, sita a 21047 Saronno (VA) via Carugati n. 25, viene assegnata alla sig.ra collocataria dei minori, la quale provvederà alla Parte_1
volturazione a suo nome del contratto di locazione in essere il 01 febbraio 2025, data coincidente con la naturale scadenza del medesimo contratto. 4) La regolamentazione degli incontri dei figli minori con il padre si svolgerà secondo questo calendario: a) Incontri infrasettimanali. tenuto conto
1 delle esigenze dei minori, degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà stare con i figli tre giorni infrasettimanali – il lunedì, il martedì e il giovedì – dal termine delle lezioni scolastiche fino alle ore 21.00, con rientro a casa dalla madre dopo cena. Nei giorni indicati il padre si occuperà di prelevare da scuola L'inserimento di un pernotto notturno ogni settimana, coincidente Persona_2
con il giorno di riposo dal lavoro del padre dei minori, verrà effettuato non appena egli avrà reperito una nuova abitazione. Sino a quando il sig. non avrà reperito una propria Controparte_2
abitazione in cui ospitare i figli, egli potrà trattenersi con loro presso l'abitazione familiare fino all'orario concordato (ore 21.00), facendo cenare i figli in attesa del rientro dal lavoro della madre.
E' fatto sempre salvo un diverso accordo tra i genitori. b) Vacanze natalizie e pasquali: b.1) ad anni alterni con la madre dei minori, il padre trascorrerà con i figli l'intera giornata di Natale o di Santo
Stefano. L'alternanza potrà essere modificata, previa comunicazione da darsi entro il 01 dicembre di ciascun anno, solo nel caso in cui il sig. a causa dei turni di lavoro, non possa fruire CP_1
della festività di sua spettanza. In tal caso la variazione sarà consentita, ma il sig. non CP_1
potrà fruire della stessa festività (Natale o Santo Stefano) per più di due anni consecutivi. Per il restante periodo delle vacanze scolastiche, i genitori si accorderanno in funzione dei rispettivi impegni lavorativi, fatto salvo per la festività del Capodanno, di spettanza sempre paterna e per la festività dell'Epifania, di spettanza sempre materna. Per le festività natalizie del 2024, non avendo ancora la disponibilità di una propria abitazione, il sig. andrà a fare visita ai figli presso CP_1
l'abitazione familiare nel pomeriggio di Santo Stefano e di Capodanno, ivi trattenendosi dalle ore
15.00 fino alle ore 19.00. b.2) ad anni alterni con la madre dei minori, il padre trascorrerà con i figli l'intera giornata di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, con rientro a casa dalla madre dopo aver cenato. c) Vacanze estive (dal termine delle lezioni fino a tutto il 31 agosto):
Il padre trascorrerà con i figli una settimana consecutiva, ovvero fino a due settimane consecutive nel caso in cui intenda portare con sé i figli nel proprio paese di origine (Ecuador). La madre potrà portare in vacanza con sé i figli fino a due settimane, anche non consecutive, eccetto il caso in cui trascorrerà le vacanze presso il proprio paese di origine (Perù) dove potrà soggiornare con i minori per un massimo di un mese. In tal caso, il padre potrà recuperare i diritti di visita infrasettimanali non fruiti a causa delle due settimane di vacanze materne aggiuntive, accordandosi con la madre. I genitori si comunicheranno con congruo anticipo (compatibilmente con i tempi necessari per concordare il piano delle ferie con i rispettivi datori di lavoro) e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il calendario delle loro vacanze con i figli, le località prescelte, i relativi indirizzi e recapiti telefonici. Nel caso in cui il padre porti con sé i figli in Ecuador, la madre dei minori potrà contattare
2 telefonicamente i figli ogni giorno per tutto il periodo in cui i figli si trovano all'estero. d) Altre festività del calendario scolastico e ricorrenze: Le festività dettate dal calendario scolastico, diverse da quelle sopra regolamentate (es: ponte o festività di Ognissanti, ponte o festività dell'Immacolata, ponte o festività del 25 Aprile, ponte o festività del 1 Maggio, ecc.) verranno fruite dai genitori nel rispetto del principio dell'alternanza e di un riparto che garantisca equivalenti tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori. I genitori rimangono comunque liberi di stabilire, di comune accordo, deroghe a quanto sopra pattuito nel rispetto prioritario delle esigenze dei minori. 5) Il sig.
verserà alla madre dei minori quale contributo al mantenimento dei Parte_2
figli e fino alla raggiunta autosufficienza economica degli stessi la somma mensile di Euro 250,00 ciascuno e così la somma complessiva di Euro 500,00 (euro cinquecento/00) per dodici mensilità.
Detto importo verrà versato alla signora a mezzo bonifico bancario Parte_3
sul suo c/c personale entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese in via anticipata a far tempo dal mese di gennaio 2025. Detto assegno sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita. I coniugi continueranno a ripartirsi al 50% ciascuno il costo dei buoni pasto per la scuola di Per_2
6) Il sig. concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle
[...] Parte_2
spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche in favore dei figli, secondo i criteri e con le modalità indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano datate 14.11.2017, che le parti dichiarano di conoscere e qui da intendersi integralmente richiamate. 7) L'assegno unico e universale per i figli continuerà ad essere richiesto ed incassato nella misura del 100% dalla signora e pertanto, anche per la parte (50%) di spettanza del padre dei Parte_1
minori, il quale coopererà per il buon fine della domanda, svolgendo entro i termini di legge tutti gli adempimenti a tal fine necessari. L'indennità di frequenza per i figli minori che verrà erogata dall'INPS su domanda dei genitori verrà percepita nella misura del 100% dalla signora
[...]
. Le detrazioni fiscali spetteranno invece ai genitori nella misura del 50% Parte_1
ciascuno. 8) Il sig. il 20.09.2024 ha lasciato la casa coniugale Parte_2
portando con sé i suoi effetti e beni personali. Dal giorno del suo trasferimento sono a carico della signora il canone di locazione (a decorrere dal rateo di ottobre Parte_1
2024), le spese condominiali e le utenze domestiche relative alla casa familiare. Il sig.
[...]
si impegna a reperire una nuova abitazione, in cui trasferire la propria Parte_2
residenza anagrafica, entro e non oltre il 15.04.2025. 9) I genitori prestano il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e degli altri documenti di espatrio;
essi altresì esprimono il consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio dei figli minori. 10) I signori e Parte_2 Parte_1
3 dichiarano di non aver alcun sospeso di natura economica tra di loro e dichiarano altresì: - la reciproca ragionevole disponibilità a modificare l'organizzazione del calendario concordato in caso di imprevisti o impegni sopravvenuti che le parti avranno premura di comunicarsi con un preavviso di almeno 48 ore. In particolare, la disponibilità di entrambi i genitori, laddove per qualsiasi ragione non potessero accudire i figli nei tempi loro spettanti, di interpellare, prima di rivolgersi a terzi
(parenti, amici, baby sitter, ecc), l'altro genitore per verificare la sua disponibilità a tenere con sé i bambini. - l'impegno, nei momenti trascorsi con i figli, a rendersi sempre raggiungibili telefonicamente dall'altro genitore in caso di necessità. - l'impegno sia a rispettare e tutelare le rispettive figure genitoriali, soprattutto in presenza dei minori sia a prevedere l'inserimento di futuri nuovi compagni con la gradualità e l'accortezza necessarie a non turbare o destabilizzare i figli, evitando il verificarsi di qualsivoglia tipo di ingerenza e /o travalicamento dei ruoli genitoriali verso i minori. In questa ottica, i genitori si impegnano a far conoscere e frequentare eventuali futuri compagni ai figli solo ed esclusivamente nel momento in cui saranno divenuti presenze connotate da stabilità; - l'impegno a garantire, durante i tempi di permanenza dei figli minori presso di sé, un ambiente domestico adeguato alle esigenze dei medesimi, assicurando loro autonomia e riservatezza, e rispettoso del diritto dei minori a mantenere rapporti significativi con entrambe le figure genitoriali al fine di una loro crescita equilibrata e serena.
11) Le spese legali così come quelle del presente procedimento si intendono.”,
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di regolamentazione del rapporto genitori-figli nelle modalità sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 08/01/2025
Il Presidente est.
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