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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6365/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6365/21 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], elettivamente
[...]
domiciliato in Catania, Viale G. Lainò n.5, presso lo studio dell'avv. Davide Giuseppe
Calì che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
-attori-
contro
1) con sede legale e direzione in Bologna, Via Controparte_1
Stalingrado n. 45, Part. IVA , nella qualità di P.IVA_1
pagina 1 di 9 Impresa designata a norma dell'art. 283 e segg. del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'Avv. Antonino
Lanza, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
2) (Cod. Fisc. ) res. in Catania Controparte_2 CodiceFiscale_2
Viale della Costituzione n. 41/A;
3) (Cod. Fisc. ) res. in Catania Viale CP_3 CodiceFiscale_3
della Costituzione n. 41/A;
- Convenuti -
-- -- --
All'udienza del 9 ottobre 2024 venivano precisate le conclusioni come da verbale in atti.
-- -- --
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 06/05/2021 citava in Parte_1
giudizio la e e , esponendo Controparte_1 Controparte_2 CP_3
quanto segue:
“In data 18/09/2017 alle ore 16.00 circa, il Sig. a bordo del Parte_1
motociclo Scarabeo Aprilia 50 targato X 263T5, (di proprietà della Sig.ra
[...]
ed assicurato con polizza B204475/0203 a nome del Sig. Controparte_4 CP_5
pagina 2 di 9 nato a [...] il [...]), percorreva il Viale M. Polo Parte_2
in Catania (Circonvallazione con direz. di marcia Misterbianco), nella corsia di sinistra allorquando, giunto quasi all'altezza dell'incrocio con Via Duca degli Abruzzi, essendosi accese le luci gialle del semaforo pedonale dinnanzi a lui, provvedeva a rallentare onde poter arrestare il motociclo dinnanzi la linea d'arresto situata prima delle strisce pedonali, consentendo in tal modo il transito ai pedoni. Mentre l'attore, conducente dello Scarabeo, fermava il motorino davanti la linea d'arresto e si accingeva a poggiare a terra il piede sinistro per tenere il ciclomotore in equilibrio,
veniva travolto da tergo, a forte velocità, dal Sig. , (nato a [...]_2
il 12/08/1987 patente n. con scad. il 18/08/2026) a bordo del motociclo NumeroD_1
marca Honda targato DH61604, che lo scaraventava insieme allo facendolo Pt_3
sbalzare per terra più avanti. Interveniva sui luoghi un'autoambulanza per soccorrere entrambi i conducenti rimasti coinvolti nel sinistro ed una pattuglia dei VV.UU.
Peraltro, il Sig. veniva verbalizzato dagli agenti presenti ai sensi dell'art. 193 CP_2
C.d.S. comma 2 poiché il veicolo da lui condotto risultava sprovvisto di regolare copertura assicurativa”. L'attore specificava che il citato motociclo Honda era di proprietà di e che ante causam l'assicurazione convenuta aveva CP_3
effettuato in suo favore il pagamento della somma di € 26.700,00 su base concorsuale.
Ciò premesso, l'attore chiedeva quanto segue:
“1) Accertare la esclusiva responsabilità ex artt. 2043 e 2054 c. c. del Sig.
[...]
, nella verificazione dell'incidente automobilistico del 18/09/2017 alle ore CP_2
16.00 in Catania Viale M. Polo nel quale è stato coinvolto l'attore e, per l'effetto: 2)
Determinare l'ammontare delle somme (al netto delle somme già versate dalla
pagina 3 di 9 compagnia in via stragiudiziale), dovute dalla impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per Vittime della Strada per la Sicilia, in persona del legale
rappresentante pro –tempore, con sede legale in Bologna Via Stalingrado n. 45 e dai
convenuti e , dom. e res. in Catania Viale della Controparte_2 CP_3
Costituzione n. 41/A, in solido tra loro, a titolo di risarcimento di tutti i danni fisici subìti dall'attore, per l'incidente automobilistico del 18/09/2017 alle ore 16.00 in
Catania Viale M. Polo;
3) Condannare la impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per Vittime della Strada per la Sicilia, in persona del legale
rappresentante pro –tempore, con sede legale in Bologna Via Stalingrado n. 45 ed i
convenuti e , dom. e res. in Catania Viale della Controparte_2 CP_3
Costituzione n. 41/A, in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. Parte_1
della somma di € 28.029,29, a titolo di risarcimento di tutti i danni fisici
[...]
subìti dall'attore nell'incidente automobilistico del 18/09/2017 alle ore 16.00 in
Catania Viale M. Polo”.
La convenuta n.q. si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande attrici;
gli altri due convenuti non si costituivano anche se regolarmente citati in giudizio.
Nel merito, si osserva che, alla luce delle risultanze istruttorie tra cui il verbale d'intervento dei vigili urbani di Catania (allegato 7), deve ritenersi provato con certezza l'incidente nei termini indicati in citazione, con esclusione di qualsiasi concorso di colpa da parte dell'attore, a differenza di quanto eccepito dall'assicurazione convenuta. In particolare, deve ritenersi provato che in data 18/09/2017 alle ore 16.00 circa,
a bordo del motociclo Scarabeo Aprilia 50 targato X 263T5, Parte_1
pagina 4 di 9 percorreva il Viale M. Polo in Catania (Circonvallazione con direz. di marcia
Misterbianco), nella corsia di sinistra allorquando, giunto quasi all'altezza dell'incrocio con Via Duca degli Abruzzi, essendosi accese le luci gialle del semaforo pedonale dinnanzi a lui, provvedeva a rallentare fermarsi prima delle strisce pedonali al fine di consentire il transito ai pedoni;
l'attore veniva peraltro travolto da dietro da
[...]
a bordo del motociclo marca Honda targato DH61604, di proprietà di CP_2
e privo di copertura assicurativa. CP_3
Erroneamente l'assicurazione convenuta addebita all'attore una responsabilità nel sinistro per l'asserita violazione degli art. 144 e 154 del C.d.S., eccependo in particolare che l'attore si trovava nella circonvallazione di Catania nella corsia di sinistra. Al riguardo, si osserva in primo luogo che la corsia di destra del Viale M. Polo è una corsia di preselezione con obbligo di svolta a destra per imboccare Via Nuovalucello, per cui l'attore non aveva l'obbligo di occuparla, se non per detta svolta a destra. Inoltre, il
Viale M. Polo consente la svolta a sinistra verso il Viale V. Veneto, prima intersezione successiva alla linea d'arresto ove è avvenuto l'incidente, con ciò deducendosi che l'attore, per poter girare a sinistra, doveva necessariamente impegnare la corsia di sinistra, considerato che, dopo la linea d'arresto con semaforo dove è avvenuto l'incidente, la segnaletica orizzontale pone tale obbligo. Al riguardo, si osserva che l'art. 143 C.d.S. stabilisce espressamente che “i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione” ed inoltre l'art. 144 C.D.S. prevede che “Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, … quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra
pagina 5 di 9 per svoltare a sinistra”. Non è risultata neppure provata l'ulteriore circostanza prospettata dall'assicurazione convenuta avente ad oggetto l'asserito cambio di direzione del ciclomotore dell'attore, che avrebbe intersecato la marcia del motociclo non assicurato. Questo decidente condivide altresì le risultanze della consulenza tecnica di parte attrice allegata alla memoria istruttoria ex articolo 183 n. 2 c.p.c.; in particolare, dalla ricostruzione tecnica effettuata si ricava che il ciclomotore dell'attore era al momento dell'incidente fermo al semaforo pedonale per poi essere spinto in avanti con violenza dal motociclo di parte convenuta che non rispettava non solo i limiti di velocità
ma anche la dovuta distanza di sicurezza.
Va inoltre esclusa l'applicabilità nella specie della disposizione normativa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. invocata dall'assicurazione convenuta, rilevandosi altresì che non sussiste provato alcun elemento da cui possa desumersi una corresponsabilità dell'attore, da escludersi sicuramente, vista la suindicata dinamica del sinistro. In definitiva, l'invocata presunzione di pari corresponsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. non è applicabile nella specie;
tra l'altro, si osserva che tale presunzione di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità, a differenza della fattispecie concreta per come sopra esposto (vd. Cass. n.5250/97).
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti dall'attore, la consulenza medico- legale dell'assicurazione convenuta, espletata ante causam dalla dott.ssa Pt_4
(condivisa dall'attore) ha accertato che dalle lesioni subite in occasione dell'incidente de quo é derivato un danno biologico temporaneo pari a giorni 96 di inabilità assoluta e a giorni 30 di inabilità parziale sia al 50% che al 25%, nonché un danno biologico pagina 6 di 9 permanente pari al 15%.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità
psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827
e 8828) e alla sofferenza morale ad esso correlata.
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da parte attrice, si rileva che la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a
Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass
SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente, Cass., 15 gennaio 2014 n. 687);
conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione,
valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita. In questa prospettiva è stato affermato che "Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile,
pagina 7 di 9 perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale". Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008;
analogamente, Cass., 9/12/2010 n. 24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n. 11950; Cass., 23
settembre 2013 n. 21716).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalle Tabelle del tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità
temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 46 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile ritenere che la somma specificatamente richiesta in tutti gli atti di causa dall'attore di euro 28.029,29
(comprensiva anche di spese sanitarie) sia corretta e satisfattiva delle residue pretese creditorie dell'attore, che, come detto, ha già ricevuto ante causam da controparte la somma di € 26.700,00.
In definitiva, l'assicurazione convenuta e gli altri due convenuti vanno condannati in pagina 8 di 9 solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 28.029,29.
In virtù del principio della soccombenza, l'assicurazione convenuta e gli altri due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
6365/21 R.G.:
1) condanna l'assicurazione convenuta e gli altri due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 28.029,29;
2) condanna l'assicurazione convenuta e gli altri due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro
7.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for. ed euro 550,00 per spese vive.
Deciso in Catania il 23 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6365/21 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], elettivamente
[...]
domiciliato in Catania, Viale G. Lainò n.5, presso lo studio dell'avv. Davide Giuseppe
Calì che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
-attori-
contro
1) con sede legale e direzione in Bologna, Via Controparte_1
Stalingrado n. 45, Part. IVA , nella qualità di P.IVA_1
pagina 1 di 9 Impresa designata a norma dell'art. 283 e segg. del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'Avv. Antonino
Lanza, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
2) (Cod. Fisc. ) res. in Catania Controparte_2 CodiceFiscale_2
Viale della Costituzione n. 41/A;
3) (Cod. Fisc. ) res. in Catania Viale CP_3 CodiceFiscale_3
della Costituzione n. 41/A;
- Convenuti -
-- -- --
All'udienza del 9 ottobre 2024 venivano precisate le conclusioni come da verbale in atti.
-- -- --
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 06/05/2021 citava in Parte_1
giudizio la e e , esponendo Controparte_1 Controparte_2 CP_3
quanto segue:
“In data 18/09/2017 alle ore 16.00 circa, il Sig. a bordo del Parte_1
motociclo Scarabeo Aprilia 50 targato X 263T5, (di proprietà della Sig.ra
[...]
ed assicurato con polizza B204475/0203 a nome del Sig. Controparte_4 CP_5
pagina 2 di 9 nato a [...] il [...]), percorreva il Viale M. Polo Parte_2
in Catania (Circonvallazione con direz. di marcia Misterbianco), nella corsia di sinistra allorquando, giunto quasi all'altezza dell'incrocio con Via Duca degli Abruzzi, essendosi accese le luci gialle del semaforo pedonale dinnanzi a lui, provvedeva a rallentare onde poter arrestare il motociclo dinnanzi la linea d'arresto situata prima delle strisce pedonali, consentendo in tal modo il transito ai pedoni. Mentre l'attore, conducente dello Scarabeo, fermava il motorino davanti la linea d'arresto e si accingeva a poggiare a terra il piede sinistro per tenere il ciclomotore in equilibrio,
veniva travolto da tergo, a forte velocità, dal Sig. , (nato a [...]_2
il 12/08/1987 patente n. con scad. il 18/08/2026) a bordo del motociclo NumeroD_1
marca Honda targato DH61604, che lo scaraventava insieme allo facendolo Pt_3
sbalzare per terra più avanti. Interveniva sui luoghi un'autoambulanza per soccorrere entrambi i conducenti rimasti coinvolti nel sinistro ed una pattuglia dei VV.UU.
Peraltro, il Sig. veniva verbalizzato dagli agenti presenti ai sensi dell'art. 193 CP_2
C.d.S. comma 2 poiché il veicolo da lui condotto risultava sprovvisto di regolare copertura assicurativa”. L'attore specificava che il citato motociclo Honda era di proprietà di e che ante causam l'assicurazione convenuta aveva CP_3
effettuato in suo favore il pagamento della somma di € 26.700,00 su base concorsuale.
Ciò premesso, l'attore chiedeva quanto segue:
“1) Accertare la esclusiva responsabilità ex artt. 2043 e 2054 c. c. del Sig.
[...]
, nella verificazione dell'incidente automobilistico del 18/09/2017 alle ore CP_2
16.00 in Catania Viale M. Polo nel quale è stato coinvolto l'attore e, per l'effetto: 2)
Determinare l'ammontare delle somme (al netto delle somme già versate dalla
pagina 3 di 9 compagnia in via stragiudiziale), dovute dalla impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per Vittime della Strada per la Sicilia, in persona del legale
rappresentante pro –tempore, con sede legale in Bologna Via Stalingrado n. 45 e dai
convenuti e , dom. e res. in Catania Viale della Controparte_2 CP_3
Costituzione n. 41/A, in solido tra loro, a titolo di risarcimento di tutti i danni fisici subìti dall'attore, per l'incidente automobilistico del 18/09/2017 alle ore 16.00 in
Catania Viale M. Polo;
3) Condannare la impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per Vittime della Strada per la Sicilia, in persona del legale
rappresentante pro –tempore, con sede legale in Bologna Via Stalingrado n. 45 ed i
convenuti e , dom. e res. in Catania Viale della Controparte_2 CP_3
Costituzione n. 41/A, in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. Parte_1
della somma di € 28.029,29, a titolo di risarcimento di tutti i danni fisici
[...]
subìti dall'attore nell'incidente automobilistico del 18/09/2017 alle ore 16.00 in
Catania Viale M. Polo”.
La convenuta n.q. si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande attrici;
gli altri due convenuti non si costituivano anche se regolarmente citati in giudizio.
Nel merito, si osserva che, alla luce delle risultanze istruttorie tra cui il verbale d'intervento dei vigili urbani di Catania (allegato 7), deve ritenersi provato con certezza l'incidente nei termini indicati in citazione, con esclusione di qualsiasi concorso di colpa da parte dell'attore, a differenza di quanto eccepito dall'assicurazione convenuta. In particolare, deve ritenersi provato che in data 18/09/2017 alle ore 16.00 circa,
a bordo del motociclo Scarabeo Aprilia 50 targato X 263T5, Parte_1
pagina 4 di 9 percorreva il Viale M. Polo in Catania (Circonvallazione con direz. di marcia
Misterbianco), nella corsia di sinistra allorquando, giunto quasi all'altezza dell'incrocio con Via Duca degli Abruzzi, essendosi accese le luci gialle del semaforo pedonale dinnanzi a lui, provvedeva a rallentare fermarsi prima delle strisce pedonali al fine di consentire il transito ai pedoni;
l'attore veniva peraltro travolto da dietro da
[...]
a bordo del motociclo marca Honda targato DH61604, di proprietà di CP_2
e privo di copertura assicurativa. CP_3
Erroneamente l'assicurazione convenuta addebita all'attore una responsabilità nel sinistro per l'asserita violazione degli art. 144 e 154 del C.d.S., eccependo in particolare che l'attore si trovava nella circonvallazione di Catania nella corsia di sinistra. Al riguardo, si osserva in primo luogo che la corsia di destra del Viale M. Polo è una corsia di preselezione con obbligo di svolta a destra per imboccare Via Nuovalucello, per cui l'attore non aveva l'obbligo di occuparla, se non per detta svolta a destra. Inoltre, il
Viale M. Polo consente la svolta a sinistra verso il Viale V. Veneto, prima intersezione successiva alla linea d'arresto ove è avvenuto l'incidente, con ciò deducendosi che l'attore, per poter girare a sinistra, doveva necessariamente impegnare la corsia di sinistra, considerato che, dopo la linea d'arresto con semaforo dove è avvenuto l'incidente, la segnaletica orizzontale pone tale obbligo. Al riguardo, si osserva che l'art. 143 C.d.S. stabilisce espressamente che “i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione” ed inoltre l'art. 144 C.D.S. prevede che “Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, … quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra
pagina 5 di 9 per svoltare a sinistra”. Non è risultata neppure provata l'ulteriore circostanza prospettata dall'assicurazione convenuta avente ad oggetto l'asserito cambio di direzione del ciclomotore dell'attore, che avrebbe intersecato la marcia del motociclo non assicurato. Questo decidente condivide altresì le risultanze della consulenza tecnica di parte attrice allegata alla memoria istruttoria ex articolo 183 n. 2 c.p.c.; in particolare, dalla ricostruzione tecnica effettuata si ricava che il ciclomotore dell'attore era al momento dell'incidente fermo al semaforo pedonale per poi essere spinto in avanti con violenza dal motociclo di parte convenuta che non rispettava non solo i limiti di velocità
ma anche la dovuta distanza di sicurezza.
Va inoltre esclusa l'applicabilità nella specie della disposizione normativa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. invocata dall'assicurazione convenuta, rilevandosi altresì che non sussiste provato alcun elemento da cui possa desumersi una corresponsabilità dell'attore, da escludersi sicuramente, vista la suindicata dinamica del sinistro. In definitiva, l'invocata presunzione di pari corresponsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. non è applicabile nella specie;
tra l'altro, si osserva che tale presunzione di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità, a differenza della fattispecie concreta per come sopra esposto (vd. Cass. n.5250/97).
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti dall'attore, la consulenza medico- legale dell'assicurazione convenuta, espletata ante causam dalla dott.ssa Pt_4
(condivisa dall'attore) ha accertato che dalle lesioni subite in occasione dell'incidente de quo é derivato un danno biologico temporaneo pari a giorni 96 di inabilità assoluta e a giorni 30 di inabilità parziale sia al 50% che al 25%, nonché un danno biologico pagina 6 di 9 permanente pari al 15%.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità
psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827
e 8828) e alla sofferenza morale ad esso correlata.
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da parte attrice, si rileva che la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a
Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass
SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente, Cass., 15 gennaio 2014 n. 687);
conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione,
valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita. In questa prospettiva è stato affermato che "Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile,
pagina 7 di 9 perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale". Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008;
analogamente, Cass., 9/12/2010 n. 24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n. 11950; Cass., 23
settembre 2013 n. 21716).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalle Tabelle del tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità
temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 46 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile ritenere che la somma specificatamente richiesta in tutti gli atti di causa dall'attore di euro 28.029,29
(comprensiva anche di spese sanitarie) sia corretta e satisfattiva delle residue pretese creditorie dell'attore, che, come detto, ha già ricevuto ante causam da controparte la somma di € 26.700,00.
In definitiva, l'assicurazione convenuta e gli altri due convenuti vanno condannati in pagina 8 di 9 solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 28.029,29.
In virtù del principio della soccombenza, l'assicurazione convenuta e gli altri due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
6365/21 R.G.:
1) condanna l'assicurazione convenuta e gli altri due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 28.029,29;
2) condanna l'assicurazione convenuta e gli altri due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro
7.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for. ed euro 550,00 per spese vive.
Deciso in Catania il 23 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 9 di 9