(Isole e unioni di terra).
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37))
I. Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento. II. La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica. III. In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.
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