Articolo 945 del Codice civile
Articolo 978Articolo 946
Versione
19 aprile 1942
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Versione
3 febbraio 1994
Art. 945.

(Isole e unioni di terra).

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37))
Entrata in vigore il 3 febbraio 1994
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