Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5180/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 5180/2024 V.G. posta in decisione il 13/02/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...], il [...], ivi residente in [...]C.F._1
Via Carlo Scarpa n. 22 (avv. Elisa Testa)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...] (avv. Elisa Testa)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
06/12/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Lugo (RA) il 30/03/2003, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 5, Parte II, serie A, anno 2003;
preso atto che l'udienza del 06/02/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) La casa familiare sita a Lugo (RA), in Via in Via Carlo Scarpa n. 22, viene assegnata, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla moglie RA , che ivi vivrà con la minore , Parte_1 Per_1
con il cane (intestato al marito) e i due gatti, nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
4) resta collocata prevalentemente con la madre presso la casa famigliare ad essa Per_1
assegnata, e potrà vedere e frequentare il padre secondo le seguenti cadenze: un fine settimana alternato con la madre dal sabato mattina dopo la scuola e fino al lunedì mattina quando la condurrà
a scuola alle ore 8,00; due giorni infrasettimanali da concordare previamente in base alle esigenze della minore e agli impegni lavorativi dei genitori;
durante le festività di Natale, Capodanno, Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive potrà trascorrere con entrambi i genitori un periodo di tre settimane, anche non consecutive, Per_1
da concordarsi con congruo anticipo.
5) Il GN verserà alla RA , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento di la somma mensile di € 300,00, somma che sarà versata alla RA Per_1 Pt_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
6) Il GN contribuirà nella misura del 50 % alle spese straordinarie relative Parte_2
alla minore, secondo il Protocollo del Tribunale di Ravenna in materia famigliare adottato il
15/07/2015, ad eccezione delle spese di vestiario più significative che vengono considerate straordinarie dai coniugi previo accordo.
7) Gli animali domestici della famiglia (un cane intesto al marito e due gatti), vengono affidati alla RA e collocati stabilmente presso di lei nella casa famigliare;
il GN Parte_1
si obbliga a corrispondere alla moglie, quale contributo al mantenimento ordinario Parte_2 degli stessi, la somma mensile di € 40,00, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, a decorrere dal mese di gennaio 2025, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
8) L'assegno unico figli minori verrà percepito dalla moglie RA . Parte_1
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti pertanto non viene previso alcun contributo al mantenimento degli stessi.”
Così deciso il 19.02.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi