Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 06/02/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg.302/2017, pendente tra
, C.F. e P.IV , in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede Parte_1 P.IV_1 in Via Marconi, n. 2 di Naso (ME), rappresentato e difeso dall'Avv. Faraci Giuseppe;
- opponete –
CONTRO
(P.IV con sede in Bagheria, via Controparte_1 P.IV_2
Sabotino n.40, in persona del legale rappresentante pro tempore, SI.ra ; - opposta – CP_2
È comparso l'avv. Faraci Giuseppe per parte opponente. Nessuno è comparso per parte opposta.
L'avv. Faraci chiede la decisione riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito on atti e verbali di causa.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 580/2016
Con atto di citazione notificato in data 17.02.2017 il proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo N. 580/2016, con cui il Tribunale di Patti aveva intimato il pagamento della somma di € 11.799,94, di cui alle fatture n. 74/E e n. 115/E, oltre interessi e spese della fase monitoria a favore della con cui il Comune aveva stipulato contratto n. rep. 1557/16 Controparte_1 avente ad oggetto la refezione scolastica per gli anni 2015-2016.
Nello specifico l'Ente opponente eccepiva l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte così ripartito:
€ 9.029,08 corrisposti direttamente all'opposta con determina del 13.10.2016 – ovvero due giorni prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte della creditrice;
€ 2.235,64 liquidati ai lavoratori della cooperativa appaltatrice e € 526,22 corrisposti alla ” con cui Parte_2
l'appaltatrice aveva stipulato contratto di somministrazione, rappresentando che tali ultime somme erano state liquidate a seguito di numerosi solleciti inviati anche all'opponente in cui i lavoratori e il titolare della ditta lamentavano la mancata corresponsione delle somme loro spettanti da parte della cooperativa e invocavano pertanto la responsabilità solidale del Pt_1
Conseguentemente l'Ente opponente chiedeva riconoscersi le seguenti domande: “1) Nel merito, accertare, ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal in dipendenza del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto. Stante la fondatezza dell'opposizione ed il documentato pagamento rigettare e/o negare, con qualsivoglia statuizione di legge, l'eventuale richiesta di apposizione della formula esecutiva all'opposto decreto ingiuntivo;
2) Revocare e/o annullare e/o privare di ogni effetto giuridico la condanna del al pagamento delle spese, compensi di lite ed accessori Parte_1 del procedimento monitorio in favore dell'avv. Francesca Ciancimino;
3) Revocare e/o annullare e/o privare di giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 580/2016 reso nel procedimento n. 1735/2016 R.G., emesso dal Tribunale di Patti il 07- 12.12.2016, notificato in data 11.01.2017, adottando ogni altro provvedimento inerente e conseguente;
4) Condannare controparte al pagamento dei compensi del presente giudizio, oltre IV e CPA e rimborso spese generali come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, la Cooperativa opposta eccepiva che il aveva Parte_1 provveduto al pagamento della somma di €. 9029,08 con tre bonifici del 18.10.16 con valuta 19.10.16, producendo il relativo estratto conto;
pertanto, pur rinunciando all'esecuzione del decreto ingiuntivo per l'importo sopra enunciato, l'opposta chiedeva di limitare la condanna al pagamento della somma di €. 2770,86 oltre interessi moratori sull'intera somma ingiunta e spese della fase monitoria, atteso che il pagamento è intervenuto solo successivamente al deposito del ricorso. L'opposta, inoltre, contestava anche il versamento dei restanti importi da parte del in favore dei lavoratori Pt_1 dell'appaltatrice dichiarando l'insussistenza di una responsabilità solidale del committente a giustificazione della scelta operata, la quale, conseguentemente, non esimeva l'ente pubblico dal pagamento nei confronti della delle somme a questa non versate. In subordine operava CP_1 un distinguo tra il pagamento effettuato a favore dei dipendenti della cooperativa e quello operato a favore della ditta ”, legata all'opposta da un contratto di somministrazione. Parte_2
Conclusivamente l'opposta avanzava le seguenti domande: “Dichiarare improcedibili, inammissibili e con qualsiasi statuizione, rigettare le domande contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
Disapplicare la determinazione n. 18 dell'11.10.2016 emessa dal Sindaco del Comune di
Conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 580/16 limitatamente alla somma di €. Pt_1 2770,86 oltre interessi e spese come ivi liquidate o in subordine condannare il in Parte_1 persona del Sindaco p.t. al pagamento della somma di €. 2770.86 oltre interessi sull'intera somma oggetto dell'ingiunzione di pagamento dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
In via subordinata, ove si ritenga applicabile la normativa di cui al all'art. 29 del Decreto legislativo 276/2003, ritenere e dichiarare che il debito verso i lavoratori era di €. 803,90 e condannare il
in persona del Sindaco p.t. al pagamento della somma di € 1431,74 oltre interessi Parte_1 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo”.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e successivamente transitava sul ruolo di questo gop per la decisione, nelle cui more veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per sospensione dell'albo del legale di parte opposta. Dopo regolare riassunzione da parte del Parte_1 la causa veniva nuovamente posta in decisione. La cooperativa opposta non rinnovava la
[...] costituzione mediante nuovo procuratore.
L'opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe va accolta, sicché lo stesso deve essere parzialmente revocato per le ragioni di cui appresso.
Anzitutto, si osserva come il decreto ingiuntivo opposto correttamente è stato emanato sulla scorta di due fatture emesse dalla cooperativa sociale Matusalemme per prestazioni erogate nell'ambito di un contratto avente ad oggetto la refezione scolastica per l'anno 2015/2016.
Orbene, è noto che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, che – come è noto – deve considerarsi attore in senso sostanziale. (cfr. Cass. civ., sez. VI, 11/03/2011, n. 5915).
Ciò detto, nell'odierno giudizio non è controversa l'esistenza tra le parti di un valido rapporto contrattuale, allo stesso modo è pacifico che l'opponente abbia provveduto al parziale pagamento in favore dell'opposta delle somme oggetto di ingiunzione con riferimento, però, alla sola sorte capitale.
Se quanto sin qui esposto, per un verso, impone la revoca del D.I. oggi opposto, per altro verso, va affermata la fondatezza - anch'essa parziale - della pretesa creditoria dell'opposta e, quindi, il permanere della debenza in capo al in ordine agli interessi correlati. Parte_1
Sul punto appare superfluo affermare come il , nonostante fosse a conoscenza delle Parte_1 somme dovute all'opposta, che aveva provveduto ad emettere regolare fatture e ad intimare i relativi pagamenti, non abbia adempiuto tempestivamente, conseguentemente determinando la maturazione degli interessi di mora sulle somme pagate dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, poiché gli interessi richiesti, oltre a prodursi in maniera automatica nel caso di specie, assolvono una funzione risarcitoria del ritardo nell'esecuzione della prestazione.
Il ritardo nel pagamento è pacifico, alla luce del fatto che la cooperativa aveva già diffidato il Pt_1 nel mese di agosto 2016 e che priva di pregio va ritenuta la produzione dei mandati di pagamento del 13.10.2016 – ovvero due giorni prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo – atteso che tali mandati costituiscono comunque atti interni alla pubblica amministrazione, non portati a conoscenza dell'opposta, che non liberano il debitore, se non del momento in cui il pagamento è concretamente effettuato. Ne deriva che il va condannato a versare alla gli Parte_1 Controparte_1 interessi moratori richiesti dalla scadenza delle fatture all'effettivo pagamento della somme di € 9.029,08.
Diversamente deve opinarsi per quanto riguarda le spese liquidate nella fase monitoria per le quali va richiamato il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui “nel procedimento di ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento” (cfr. Cass. 27234/2017). Conseguentemente, per la concreta ripartizione delle stesse deve aversi riguardo alle ulteriori domande ed eccezioni avanzate.
Ciò posto, in merito alle restanti somme corrisposte dal in favore dei soggetti che Parte_1 avevano prestato servizio per la cooperativa, non può invocarsi la solidarietà passiva del in Pt_1 applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, atteso che il legislatore espressamente esclude l'operatività di tale norma per gli appalti pubblici sia in base all'art. 1 comma 2 d.lgs. 276/2003 sia in forza dell'art. 9 comma 1 del d.l. 76/2013 convertito dalla Legge n. 99 del 09.08.2013.
Viceversa è pacifica l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni dell'art 1676 c.c. il quale prevede l'azione diretta dei lavoratori dell'appaltatore nei confronti del committente;
come chiarito dalla S.C. “l'art. 1676 c.c. che consente agli ausiliari dell'appaltatore di agire direttamente contro il committente per «quanto è loro dovuto» si applica anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni, trovando tale disposizione un puntuale riscontro nell'art. 357 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), contemplante la possibilità di pagamento diretto da parte dell'amministrazione della retribuzione dei dipendenti dell'appaltatore non corrisposta alle previste scadenze, e non essendo la medesima disposizione incompatibile con l'art. 351 della citata legge n. 2248 del 1865, limitativo della possibilità di sequestro dei corrispettivi di tali appalti, con la conseguenza che anche in tale materia si configura un rapporto diretto fra gli ausiliari dell'appaltatore e l'ente committente, riguardo ai crediti retributivi dei primi verso l'appaltatore datore di lavoro;
ne deriva che, nell'ambito di tale rapporto diretto, non può assumere rilevanza la normativa relativa all'osservanza delle norme sulla contabilità della pubblica amministrazione, in relazione alla esigibilità del credito dell'appaltatore nei confronti dell'ente committente. (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3559 del 10 marzo 2001).
Deve altresì riconoscersi l'operatività del 1676 c.c. nel caso di specie, atteso che il era stato Pt_1 direttamente interpellato dai lavoratori per ottenere il pagamento delle somme loro spettanti. (cfr. documenti in atti). Sul punto, è stato evidenziato che “qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 c.c., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari. (cfr. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 9048 del 19 aprile 2006)
Infatti, per consolidata giurisprudenza della S.C. “lo scopo dell'articolo 1676, cod. civ., è quello di determinare la indisponibilità del credito dell'appaltatore-datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro opera per la esecuzione dell'appalto, sicchè dal momento in cui gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgono al committente questi diviene diretto debitore, in solido con l'appaltatore” (cfr. Cass., n. 10439 del 2012; Cass. 18 agosto 2004, n. 15707).
Con riferimento al momento in cui opera effettivamente la solidarietà passiva del committente e all'ammontare della stessa, anche la giurisprudenza di merito specifica che “l'art 1676 c.c. pone a limite della responsabilità diretta del committente nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore il debito che il committente aveva verso l'appaltatore al momento della domanda, dovendosi intendere con tale termine anche la domanda stragiudiziale” (Trib. Bologna 8 giugno 2007 n. 517)
Nel caso di specie le diffide dei lavoratori risalgono ai mesi di luglio e agosto del 2016, pertanto oltre la scadenza del contratto che, così come si legge nel suddetto atto e come anche ribadito dall'opposta, coincide col mese di maggio 2016. La cooperativa sostiene che, per tale ultima data, l'ammontare dei pagamenti insoluti nei confronti dei propri lavoratori fosse limitata ai T.F.R., per avere la stessa già corrisposto tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione al momento della scadenza del contratto, tuttavia, oltre a non dare prova alcuna in merito a tale assunto, si deve evidenziare come la stessa non abbia reso edotto di tale circostanza nemmeno il . Parte_1
Correttamente infatti l'ente pubblico, a seguito delle diffide ricevute dai collaboratori della cooperativa di cui la stessa era a conoscenza, aveva chiesto chiarimenti all'opposta circa l'an e il quantum delle richieste avanzate, anticipando che in assenza di risposta avrebbe proceduto al pagamento in quanto coobbligata. La cooperativa avrebbe quantomeno dovuto avvisare il Pt_1 dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni così come dichiarato nel presente giudizio, dal momento che per quella data – secondo la ricostruzione fornita dall'opposta – questa aveva già versato le somme.
Per tutto quanto evidenziato, il ha agito in buona fede ottemperando al disposto Parte_1 dell'art. 1676 c.c. che prevede la solidarietà passiva del committente;
pertanto, le somme corrisposte dall'ente a favore dei lavoratori, che nello specifico ammontano ad € 2.235,64, devono essere decurtate dal conteggio complessivo del credito derivante dalle fatture allegate.
Diversamente, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art 1676 c.c. l'importo di € 535,22 corrisposto alla ” derivante non già da un rapporto di lavoro subordinato, ma da Pt_2 Parte_2 un contratto di somministrazione. Deve, infatti, interpretarsi restrittivamente la norma citata la quale limita la propria applicazione a coloro che operano “alle dipendenze dell'appaltatore”.
Alla luce dei superiori rilievi, illegittimo appare il pagamento da parte del nei Parte_1 confronti della e, pertanto, non viene meno in capo al primo l'onere di pagare Parte_2 alla cooperativa sociale l'importo dovuto per la prestazione resa, previa detrazione CP_1 della somma di € 9029,08, già corrisposta nelle more del giudizio e della somma di € 2.235,64 così per come sopra motivato.
Avuto riguardo al parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il D.I. opposto e va condannato il al pagamento del minore importo di € 535,22 in favore della società opposta, Pt_1 oltre interessi nella misura richiesta.
Le spese di lite vanno compensate per metà, mentre la restante parte va posta a carico del debitore opponente con liquidazione come da dispositivo ex DM n. 55/14 come smi (“ove, all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sia accertato che la pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione è fondata solo in parte, si determina una situazione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, perciò sottratto al sindacato di legittimità, la valutazione delle proporzioni e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, non necessitando il rispetto di un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente. cfr. Cass. n. 20004 del 24/09/2020; Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel giudizio 302/2017, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione revoca il D.I. n. 580/2016 emesso dal Tribunale di Patti in data 7.12.2016, per l'effetto, condanna il al pagamento della somma Parte_1 di € 535,22 oltre interessi come da parte motiva in favore della Controparte_1
[...]
- Condanna altresì il al pagamento degli interessi richiesti con il monitorio Parte_1 sull'importo di € 9.029,80 pagato in corso di causa, dalla scadenza delle fatture e fino all'effettivo pagamento.
- Compensa per metà le spese processuali e pone a carico del il pagamento Parte_1 delle restanti somme liquidate in € 1.676,00 a favore della cooperativa sociale Matusalemme, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Patti, 6.2.2025
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria