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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Prima Sezione Specializzata Agraria Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Luigi Reale Giudice dott. Angelica Capotosto Giudice rel. Bruno Simoni Esperto Simone Cingolani Esperto
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da: (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 l'avv. MARCHETTI ALDO RICORRENTE contro (C.F. ), 1 Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 25.03.2024, e adivano Parte_1 Parte_2 l'intestato Tribunale onde sentir accogliere le s ia a, Sezione specializzata agraria, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: 1. dichiarare risolto il contratto di affitto intercorso in data 21.04.2016 tra i sigg.ri e AM LA ed il sig. per grave Parte_1 Controparte_1 inadempimento dell'affittuario, consistito nel di una annualità del canon er l'effetto, condannare il sig. al rilascio immediato di tutti gli immobili detenuti in affitto, nonché al pagamento della Controparte_1 somma di €. 12.1 titolo di una annualità di affitto maturata e non corrisposta, oltre rivalutazione monetaria, interessi e canoni maturandi e, dunque, della somma risultante come dovuta all'esito del giudizio;
2. dichiarare risolto il contratto di affitto intercorso in data 11.11.2016 tra il sig. ed il sig. per grave Parte_1 Controparte_1 inadempimento dell'affittuario, consistito nel mancato pagamento del canone le ulteriori ragioni di cui alla superiore trattazione (violazione degli obblighi contrattuali artt. 4 e 5) e, per l'effetto, condannare il sig.
al rilascio immediato di tutti gli immobili detenuti in affitto e dei titoli, nonché al pagamento della somma di Controparte_1
€. 9.470,00 dovuta a titolo di una annualità di affitto maturata e non corrisposta, oltre rivalutazione monetaria, interessi e canoni maturandi e, dunque, della somma risultante come dovuta all'esito del giudizio;
3. riconosciuta la violazione degli obblighi contrattuali assunti (artt. 4 e 5 del contratto di affitto del 11.11.2016), condannare il sig. al Controparte_1 pagamento della somma di €. 3.095,05 in favore del sig. a titolo di risarcimento del danno allo stesso Parte_1 arrecato con il proprio inadempimento contrattuale;
4. in ogni caso, condannare il sig. al pagamento della Controparte_1 somma di €. 21.600,00 ad oggi dovuta a titolo di annualità maturate e non corrisposte per i due contratti, oltre rivalutazione monetaria, interessi e canoni maturandi e, dunque, della somma risultante come dovuta all'esito del giudizio. Con vittoria di
pagina 1 di 4 spese e competenze professionali del presente grado di giudizio”. In fatto esponevano: che con contratto sottoscritto in data 21.04.2016, in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982, registrato in data 03.06.2016, essi ricorrenti concedevano in affitto al resistente, per la durata di anni 11, il fondo rustico sito nel Comune di Montecavallo censito al N.C.T. di detto Comune al Foglio 27 con le p.lle 3,6,102,128,134,146,153,162,167,168,198,203; al Foglio 28 con le p.lle 70,71,72,73,81,82,89,90; al Foglio 31 con le p.lle 10,30,31,46,60,61,64,79,81,92,102, 103,106; della superfice complessiva di Ha 23.02.20 con R.D. di €. 173 e R.A. di €. 80,56; il fondo rustico sito nel Comune di Pieve Torina e censito al N.C.T. di detto Comune al Foglio 2 particelle 259 (porz. Ha 0.83.00) e 244 (porz. Ha 0.18.90) della superfice complessiva di Ha 1.01.90 con R.D. di €. 4,87 e R.A. di €. 4,87 con relativo fabbricato rurale adibito a stalla per bovini descritto al Foglio 2 p.lla 259 categoria D/10 con Rendita Catastale di €. 1.320,00, dietro il pagamento del canone annuo di €. 12.000,00 da pagarsi in rate mensili pari ad €. 1.000,00 ciascuna e con prima rata a partire del 31.01.2017; che con contratto in data 11.11.2016, sottoscritto in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982 registrato in data 01.02.2017, concedeva in affitto al resistente Parte_1 per la durata di anni 10, il fondo rustico sito nel Comune di Pieve Torina e censito al N.C.T. di detto Comune al Foglio 2 con le p.lle 259 (porz. di Ha 1.57.30), 244 (porz. di Ha 0.04.70),19,35,47,48, 49,214,215,216,239,240,254,266, della superfice complessiva di Ha 10.09.20 con R.D. di €. 158,35 e con R.A. di €. 176,68; che, con il medesimo contratto, trasferiva al resistente Parte_1 affittuario, per la durata di anni dieci, N. 9 TITOLI della superficie unitaria di Ha 1 dal progressivo 000007488860 al 000007488868, N. 1 TITOLO della superfice unitaria di porz. di Ha 1 pari ad Ha 0,58 progressivo 0000007488869; che le parti convenivano il pagamento di un canone annuo di €. 9.320,00 da corrispondere in unica rata entro il 10 novembre di ogni anno;
che l'affittuario si obbligava espressamente, non solo ad utilizzare i diritti all'aiuto traferiti nel rispetto delle condizioni e dei vincoli attribuiti agli stessi dalla normativa comunitaria e nazionale, ma anche a proseguire la coltivazione dei terreni con il metodo biologico fino alla scadenza del contratto e ad effettuare il subentro al sig. per tutto ciò che Parte_1 riguardava gli adempimenti amministrativi;
che la Regione Marche notificava orrente una multa dell'importo complessivo di €. 3.095,05 in quanto l'affittuario aveva contravvenuto al proprio impegno di garantire la continuità della coltivazione biologica dei terreni, giusta documentazione che si allega;
che in data 07.09.2020 esso ricorrente eseguiva il pagamento della predetta somma;
che data del 31.08.2023 il resistente aveva maturato una morosità pari ad € 38.170,00; che, pertanto, con pec in data 25.09.2023 veniva inviava diffida ex art 5 l. 283/1982; che nel mese di dicembre del 2023 il resistente effettuava il versamento della somma di € 10.000,00 senza alcuna imputazione;
; che nel mese di gennaio dell'anno 2024 il resistente effettuava un ulteriore versamento di €. 10.000,00 senza operare alcuna imputazione;
che decorso il termine di tre mesi veniva avviava, con esito negativo, la procedura ex art 11 D.lgs 150/2011. Sulla basi delle predette premesse raggnavano le conclusioni sopra riportate e tarscritte. Il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza venivano regolarmente notificati a mezzo pec in data 13.08.2024 (v. cass, Sez. 3, Sentenza n. 13546 del 11/06/2009 sulla esclusione dell'applicazione della sospensione dei termini processuali “Alle controversie agrarie - ivi comprese quelle in materia di contratti di affitto di fondi rustici - non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per effetto dell'esclusione indicata nell'art. 3 della stessa legge, che fa riferimento alle cause previste, tra le altre disposizioni, dall'art. 409 cod. proc. civ., il cui n. 2) include le controversie relative ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché ai rapporti derivanti da altri contratti agrari) Il resistente non si costituiva, di talchè ne va dichiarata la contumacia. All'udienza del 12.02.2024, esaurita la discussione ed udite le conclusioni rassegnate, veniva pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente, risultano provate le condizioni di ammissibilità e procedibilità della domanda, attesa la produzione della contestazione della morosità (v. doc. 6) e della convocazione presso l'ispettorato agrario, entrambe ritualmente notificate (v. doc. 7,8 e 9) Ed invero, sotto tale profilo, occorre considerare come, ai sensi dell'art. 5 L. n. 203 del 1982, "la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di
pagina 2 di 4 grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione". Con riferimento, in particolare, alla dedotta morosità, la stessa norma specifica … essa "costituisce grave inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità". Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, e successive conformi). Nel caso di specie, la parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo i contratti (v. doc. 1e 2) ed allegando il mancato pagamento dei canoni pattuiti nei termini convenuti. Nessuna prova dell'esatto adempimento ha, invece, offerto la parte resistente, rimasta contumace. Deve, perciò, ritenersi provato l'inadempimento dedotto dalla ricorrente, costituito dal mancato pagamento di canoni per complessivi € 21.600,00 (di cui € 12.130,00 per il contratto in data 21.04.2016 ed
€ 9.470,00 per il contratto in data 11.11.2016) non avendo il resistente offerto prova di alcun fatto estintivo dell'inadempimento dedotto. Pertanto, in accoglimento della domanda formulata dalla parte ricorrente, va dichiarato risolto per inadempimento dell'affittuario,
- il contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data in data 21.04.2016 in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982, registrato in data 03.06.2016 e, per l'effetto, il resistente va condannato al rilascio del predetto fondo in favore della ricorrente entro la scadenza della corrente annata agraria, libero da persone e cose;
- il contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data in data 11.11.2016 in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982, registrato in data 01.02.2017 e, per l'effetto, il resistente va condannato al rilascio del predetto fondo in favore della ricorrente entro la scadenza della corrente annata agraria, libero da persone e cose;
Va altresì disposta la condanna di parte resistente a ritrasferire in favore di i diritti Parte_1 all'aiuto PAC descritti nell'art 1 del contratto di affitto sottoscritto in data 11.11.2016 Il resistente, infine, va condannato al pagamento,
- in favore dei ricorrenti della somma complessiva di Euro € 12.130,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati, nonché a pagare i successivi canoni fino all'effettivo rilascio dei terreni oggetto del contratto in data 21.04.2016, oltre gli interessi dalle scadenze al saldo;
- in favore di della somma complessiva di Euro € 9.470, 00 titolo di canoni scaduti Parte_1
e non pagati, nonché a pagare i successivi canoni fino all'effettivo rilascio dei terreni oggetto del contratto in data 21.04.2016, oltre gli interessi dalle scadenze al saldo Va altresì accolta la domanda risarcitoria avendo il resistente documentato il pagamento della somma di
€ 3.095,95 richiesta dalla regione Merche con decreto n. 431 del 19.08.2020 a titolo di restituzione di aiuti indebitamente percepiti dal resistente (v. doc. 4 e 5) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara risolto il contratto di affitto sottoscritto dalle parti del presente giudizio in data 21.04.2016 in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982, registrato in data 03.06.2016 per grave inadempimento del conduttore;
pagina 3 di 4 2. condanna parte resistente al rilascio in favore dei ricorrenti del fondo per cui è causa - come meglio descritto nel contratto in data 21.04.2016 registrato in data 03.06.2016 - entro e non oltre il termine di scadenza della corrente annata agraria, libero da persone e cose;
3. condanna parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 12.130,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati, nonché a pagare i successivi canoni fino all'effettivo rilascio dei terreni oggetto del contratto in data 21.04.2016 registrato in data 03.06.2016, oltre gli interessi dalle scadenze al saldo;
4. dichiara risolto il contratto di affitto sottoscritto in data 11.11.2016, in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982 registrato in data 01.02.2017, per grave inadempimento del conduttore;
5. condanna parte resistente al rilascio in favore di il fondo per cui è causa - come Parte_1 meglio descritto nel contratto in data 11.11.2016 03.06.2016 entro e non oltre il termine di scadenza della corrente annata agraria, libero da persone e cose;
6. condanna parte resistente a ritrasferire in favore di i diritti all'aiuto PAC descritti Parte_1 nell'art. 1 del contratto di affitto sottoscritto in data 11.11.2016 per cui è causa;
7. condanna parte resistente al pagamento in favore di della somma di € 9.470,00 a Parte_1 titolo di canoni scaduti e non pagati, nonché a pagare i successivi canoni fino all'effettivo rilascio dei terreni oggetto del contratto in data 11.11.2016, in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982 registrato in data 01.02.2017, oltre gli interessi dalle scadenze al saldo;
8. condanna parte resistente al pagamento in favore di della somma di € 3.095,95 a Parte_1 titolo di risarcimento;
9. condanna parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese milite che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre spese vive per contributo e iscrizione a ruolo, e rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Il Presidente
dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Prima Sezione Specializzata Agraria Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Luigi Reale Giudice dott. Angelica Capotosto Giudice rel. Bruno Simoni Esperto Simone Cingolani Esperto
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa da: (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 l'avv. MARCHETTI ALDO RICORRENTE contro (C.F. ), 1 Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 25.03.2024, e adivano Parte_1 Parte_2 l'intestato Tribunale onde sentir accogliere le s ia a, Sezione specializzata agraria, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: 1. dichiarare risolto il contratto di affitto intercorso in data 21.04.2016 tra i sigg.ri e AM LA ed il sig. per grave Parte_1 Controparte_1 inadempimento dell'affittuario, consistito nel di una annualità del canon er l'effetto, condannare il sig. al rilascio immediato di tutti gli immobili detenuti in affitto, nonché al pagamento della Controparte_1 somma di €. 12.1 titolo di una annualità di affitto maturata e non corrisposta, oltre rivalutazione monetaria, interessi e canoni maturandi e, dunque, della somma risultante come dovuta all'esito del giudizio;
2. dichiarare risolto il contratto di affitto intercorso in data 11.11.2016 tra il sig. ed il sig. per grave Parte_1 Controparte_1 inadempimento dell'affittuario, consistito nel mancato pagamento del canone le ulteriori ragioni di cui alla superiore trattazione (violazione degli obblighi contrattuali artt. 4 e 5) e, per l'effetto, condannare il sig.
al rilascio immediato di tutti gli immobili detenuti in affitto e dei titoli, nonché al pagamento della somma di Controparte_1
€. 9.470,00 dovuta a titolo di una annualità di affitto maturata e non corrisposta, oltre rivalutazione monetaria, interessi e canoni maturandi e, dunque, della somma risultante come dovuta all'esito del giudizio;
3. riconosciuta la violazione degli obblighi contrattuali assunti (artt. 4 e 5 del contratto di affitto del 11.11.2016), condannare il sig. al Controparte_1 pagamento della somma di €. 3.095,05 in favore del sig. a titolo di risarcimento del danno allo stesso Parte_1 arrecato con il proprio inadempimento contrattuale;
4. in ogni caso, condannare il sig. al pagamento della Controparte_1 somma di €. 21.600,00 ad oggi dovuta a titolo di annualità maturate e non corrisposte per i due contratti, oltre rivalutazione monetaria, interessi e canoni maturandi e, dunque, della somma risultante come dovuta all'esito del giudizio. Con vittoria di
pagina 1 di 4 spese e competenze professionali del presente grado di giudizio”. In fatto esponevano: che con contratto sottoscritto in data 21.04.2016, in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982, registrato in data 03.06.2016, essi ricorrenti concedevano in affitto al resistente, per la durata di anni 11, il fondo rustico sito nel Comune di Montecavallo censito al N.C.T. di detto Comune al Foglio 27 con le p.lle 3,6,102,128,134,146,153,162,167,168,198,203; al Foglio 28 con le p.lle 70,71,72,73,81,82,89,90; al Foglio 31 con le p.lle 10,30,31,46,60,61,64,79,81,92,102, 103,106; della superfice complessiva di Ha 23.02.20 con R.D. di €. 173 e R.A. di €. 80,56; il fondo rustico sito nel Comune di Pieve Torina e censito al N.C.T. di detto Comune al Foglio 2 particelle 259 (porz. Ha 0.83.00) e 244 (porz. Ha 0.18.90) della superfice complessiva di Ha 1.01.90 con R.D. di €. 4,87 e R.A. di €. 4,87 con relativo fabbricato rurale adibito a stalla per bovini descritto al Foglio 2 p.lla 259 categoria D/10 con Rendita Catastale di €. 1.320,00, dietro il pagamento del canone annuo di €. 12.000,00 da pagarsi in rate mensili pari ad €. 1.000,00 ciascuna e con prima rata a partire del 31.01.2017; che con contratto in data 11.11.2016, sottoscritto in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982 registrato in data 01.02.2017, concedeva in affitto al resistente Parte_1 per la durata di anni 10, il fondo rustico sito nel Comune di Pieve Torina e censito al N.C.T. di detto Comune al Foglio 2 con le p.lle 259 (porz. di Ha 1.57.30), 244 (porz. di Ha 0.04.70),19,35,47,48, 49,214,215,216,239,240,254,266, della superfice complessiva di Ha 10.09.20 con R.D. di €. 158,35 e con R.A. di €. 176,68; che, con il medesimo contratto, trasferiva al resistente Parte_1 affittuario, per la durata di anni dieci, N. 9 TITOLI della superficie unitaria di Ha 1 dal progressivo 000007488860 al 000007488868, N. 1 TITOLO della superfice unitaria di porz. di Ha 1 pari ad Ha 0,58 progressivo 0000007488869; che le parti convenivano il pagamento di un canone annuo di €. 9.320,00 da corrispondere in unica rata entro il 10 novembre di ogni anno;
che l'affittuario si obbligava espressamente, non solo ad utilizzare i diritti all'aiuto traferiti nel rispetto delle condizioni e dei vincoli attribuiti agli stessi dalla normativa comunitaria e nazionale, ma anche a proseguire la coltivazione dei terreni con il metodo biologico fino alla scadenza del contratto e ad effettuare il subentro al sig. per tutto ciò che Parte_1 riguardava gli adempimenti amministrativi;
che la Regione Marche notificava orrente una multa dell'importo complessivo di €. 3.095,05 in quanto l'affittuario aveva contravvenuto al proprio impegno di garantire la continuità della coltivazione biologica dei terreni, giusta documentazione che si allega;
che in data 07.09.2020 esso ricorrente eseguiva il pagamento della predetta somma;
che data del 31.08.2023 il resistente aveva maturato una morosità pari ad € 38.170,00; che, pertanto, con pec in data 25.09.2023 veniva inviava diffida ex art 5 l. 283/1982; che nel mese di dicembre del 2023 il resistente effettuava il versamento della somma di € 10.000,00 senza alcuna imputazione;
; che nel mese di gennaio dell'anno 2024 il resistente effettuava un ulteriore versamento di €. 10.000,00 senza operare alcuna imputazione;
che decorso il termine di tre mesi veniva avviava, con esito negativo, la procedura ex art 11 D.lgs 150/2011. Sulla basi delle predette premesse raggnavano le conclusioni sopra riportate e tarscritte. Il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza venivano regolarmente notificati a mezzo pec in data 13.08.2024 (v. cass, Sez. 3, Sentenza n. 13546 del 11/06/2009 sulla esclusione dell'applicazione della sospensione dei termini processuali “Alle controversie agrarie - ivi comprese quelle in materia di contratti di affitto di fondi rustici - non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per effetto dell'esclusione indicata nell'art. 3 della stessa legge, che fa riferimento alle cause previste, tra le altre disposizioni, dall'art. 409 cod. proc. civ., il cui n. 2) include le controversie relative ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché ai rapporti derivanti da altri contratti agrari) Il resistente non si costituiva, di talchè ne va dichiarata la contumacia. All'udienza del 12.02.2024, esaurita la discussione ed udite le conclusioni rassegnate, veniva pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente, risultano provate le condizioni di ammissibilità e procedibilità della domanda, attesa la produzione della contestazione della morosità (v. doc. 6) e della convocazione presso l'ispettorato agrario, entrambe ritualmente notificate (v. doc. 7,8 e 9) Ed invero, sotto tale profilo, occorre considerare come, ai sensi dell'art. 5 L. n. 203 del 1982, "la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di
pagina 2 di 4 grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione". Con riferimento, in particolare, alla dedotta morosità, la stessa norma specifica … essa "costituisce grave inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità". Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, e successive conformi). Nel caso di specie, la parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo i contratti (v. doc. 1e 2) ed allegando il mancato pagamento dei canoni pattuiti nei termini convenuti. Nessuna prova dell'esatto adempimento ha, invece, offerto la parte resistente, rimasta contumace. Deve, perciò, ritenersi provato l'inadempimento dedotto dalla ricorrente, costituito dal mancato pagamento di canoni per complessivi € 21.600,00 (di cui € 12.130,00 per il contratto in data 21.04.2016 ed
€ 9.470,00 per il contratto in data 11.11.2016) non avendo il resistente offerto prova di alcun fatto estintivo dell'inadempimento dedotto. Pertanto, in accoglimento della domanda formulata dalla parte ricorrente, va dichiarato risolto per inadempimento dell'affittuario,
- il contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data in data 21.04.2016 in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982, registrato in data 03.06.2016 e, per l'effetto, il resistente va condannato al rilascio del predetto fondo in favore della ricorrente entro la scadenza della corrente annata agraria, libero da persone e cose;
- il contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data in data 11.11.2016 in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982, registrato in data 01.02.2017 e, per l'effetto, il resistente va condannato al rilascio del predetto fondo in favore della ricorrente entro la scadenza della corrente annata agraria, libero da persone e cose;
Va altresì disposta la condanna di parte resistente a ritrasferire in favore di i diritti Parte_1 all'aiuto PAC descritti nell'art 1 del contratto di affitto sottoscritto in data 11.11.2016 Il resistente, infine, va condannato al pagamento,
- in favore dei ricorrenti della somma complessiva di Euro € 12.130,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati, nonché a pagare i successivi canoni fino all'effettivo rilascio dei terreni oggetto del contratto in data 21.04.2016, oltre gli interessi dalle scadenze al saldo;
- in favore di della somma complessiva di Euro € 9.470, 00 titolo di canoni scaduti Parte_1
e non pagati, nonché a pagare i successivi canoni fino all'effettivo rilascio dei terreni oggetto del contratto in data 21.04.2016, oltre gli interessi dalle scadenze al saldo Va altresì accolta la domanda risarcitoria avendo il resistente documentato il pagamento della somma di
€ 3.095,95 richiesta dalla regione Merche con decreto n. 431 del 19.08.2020 a titolo di restituzione di aiuti indebitamente percepiti dal resistente (v. doc. 4 e 5) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara risolto il contratto di affitto sottoscritto dalle parti del presente giudizio in data 21.04.2016 in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982, registrato in data 03.06.2016 per grave inadempimento del conduttore;
pagina 3 di 4 2. condanna parte resistente al rilascio in favore dei ricorrenti del fondo per cui è causa - come meglio descritto nel contratto in data 21.04.2016 registrato in data 03.06.2016 - entro e non oltre il termine di scadenza della corrente annata agraria, libero da persone e cose;
3. condanna parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 12.130,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati, nonché a pagare i successivi canoni fino all'effettivo rilascio dei terreni oggetto del contratto in data 21.04.2016 registrato in data 03.06.2016, oltre gli interessi dalle scadenze al saldo;
4. dichiara risolto il contratto di affitto sottoscritto in data 11.11.2016, in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982 registrato in data 01.02.2017, per grave inadempimento del conduttore;
5. condanna parte resistente al rilascio in favore di il fondo per cui è causa - come Parte_1 meglio descritto nel contratto in data 11.11.2016 03.06.2016 entro e non oltre il termine di scadenza della corrente annata agraria, libero da persone e cose;
6. condanna parte resistente a ritrasferire in favore di i diritti all'aiuto PAC descritti Parte_1 nell'art. 1 del contratto di affitto sottoscritto in data 11.11.2016 per cui è causa;
7. condanna parte resistente al pagamento in favore di della somma di € 9.470,00 a Parte_1 titolo di canoni scaduti e non pagati, nonché a pagare i successivi canoni fino all'effettivo rilascio dei terreni oggetto del contratto in data 11.11.2016, in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982 registrato in data 01.02.2017, oltre gli interessi dalle scadenze al saldo;
8. condanna parte resistente al pagamento in favore di della somma di € 3.095,95 a Parte_1 titolo di risarcimento;
9. condanna parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese milite che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre spese vive per contributo e iscrizione a ruolo, e rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Il Presidente
dott. Paolo Vadala'
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