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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale nella causa iscritta al n. 291 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
20/02/1993, , nata a [...] il [...] C.F. Parte_3
, tutte residenti in [...], elettivamente domiciliate in C.F._2
Quartu Sant'Elena, via Gramsci n.8, presso lo studio dell'Avv. Maria
Antonietta Gaias che le rappresenta e difende unitamente agli Avv. ti Federico
Delitala e Daniele Mundula in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
CONTRO subentrata ad in qualità Controparte_1 Controparte_2
di impresa designata per la gestione del F.G.V.S. per la Regione Sardegna, con sede in Mogliano Veneto, P.I. , in persona dei legali P.IVA_1
rappresentanti Dott. e Dott. , in qualità Controparte_3 Controparte_4
rispettivamente di Amministratore Delegato e Dirigente della società, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Dante n. 42/B, presso lo studio dell'Avv. Pier Paola Pili, che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti del 18/12/2014 a rogito Dottor Persona_1
1 Notaio in Treviso, N. Rep. 186.905, N. Racc. 30.367, allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_5
, residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._3
Cagliari, via Sonnino n. 37, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Ballai, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
All'udienza dell'11 ottobre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle appellanti (come da atto di appello):
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita: 1) accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del signor nella causazione del Controparte_5
sinistro occorso il 28.09.2008 al signor e dei danni derivati Parte_4
da detto evento a questi in vita e, jure proprio e jure hereditatis, alle sue congiunte signore , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 anche a seguito del decesso del predetto;
2) all'esito delle statuizioni di cui al capo che precede, condannare gli appellati a risarcire e pagare alle signore e i danni a queste Parte_1 Parte_2 Parte_3
conseguiti, jure proprio e jure hereditario, dal sinistro per cui è causa, liquidandoli nella misura che Codesta Corte Ecc.ma riterrà di giustizia con applicazione occorrendo anche del criterio equitativo nonché dei criteri liquidativi in auge presso i tribunali civili di Roma o Milano, maggiorati degli interessi e della rivalutazione maturati alla data della sentenza d'appello; 3) condannare gli appellati a pagare alle signore , Parte_1 Parte_2
e le spese giudiziali da queste sostenute e
[...] Parte_3 sostenende per i due gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato e appellante incidentale (come da comparsa di costituzione e risposta e atto di appello incidentale):
“Voglia la Corte D'Appello Ill.ma, disattesa ogni altra eccezione in ordine all'appello proposto dalle OR Parte_5
2 In via Principale, 1) nel confermare le conclusioni formulate nel primo grado del giudizio così come precisate nel verbale di trattazione scritta del
25.03.2021, che si intendono trascritte, si chiede che venga rigettato l'avverso gravame avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 67/2022, in quanto per i motivi precisati nella superiore espositiva, risulta privo di fondamento sia in fatto che in diritto;
2) con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.
In Via Subordinata: 1) nella denegata ipotesi in cui dovesse venire accolto, anche solo parzialmente, l'odierno gravame e condannata l'odierna Impresa
Designata ad integrare il risarcimento dei danni in favore delle appellanti si chiede che dall'importo che verrà liquidato vengano detratte le somme già corrisposte alle medesime in sede di provvisionale e quelle liquidate a seguito della pubblicazione della sentenza impugnata, rivalutate dal giorno del pagamento al saldo, sempre nei limiti dei massimali minimi di legge, che all'epoca dei fatti erano pari ad euro 774.685,35; qualora questo importo dovesse risultare incapiente il medesimo andrà ripartito, ai sensi dell'art. 291 cod. ass. fra tutte le aventi diritto;
2) con compensazione delle spese del presente giudizio.
In ordine all'appello incidentale: a riforma della sentenza impugnata 1) qualora fosse confermata la circostanza che il sinistro occorso al Sig.
si è verificato per motivi tecnici e il conducente del veicolo Parte_4
Fiat Uno tg. 663023, il Sig. sia esente da ogni Controparte_5
responsabilità, anche la nella sua qualità di Impresa Controparte_1
designata per la Gestione del FGVS, dovrà essere dichiarata assolta da ogni domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti dalle odierne appellanti;
2) per l'effetto, condannare le odierne appellanti a restituire tutte le somme corrisposte dalle nella sua qualità di Impresa Designata Controparte_1
per la Regione Sardegna, a titolo di provvisionale e a seguito della sentenza di condanna;
3) con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
Sempre in ordine all'appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata:
1) In virtù dell'azione di regresso formulata nei confronti inizialmente del
Sig. , e a seguito della sua morte nei confronti delle OR Parte_4
, e , in qualità di eredi Parte_1 Parte_3 Controparte_6
del de cuius condannare la signora a Controparte_5 Parte_1
3 rimborsare all'odierna Impresa Designata la somma corrispostale a titolo di risarcimento danno iure proprio, sia in sede di provvisionale che a seguito della pubblicazione della sentenza impugnata, per un importo complessivo di euro 139.282,80; condannare la RA a rimborsare Parte_3 all'odierna Impresa Designata la somma corrispostale a titolo di risarcimento danno iure proprio, sia in sede di provvisionale che a seguito della pubblicazione della sentenza impugnata, per un importo complessivo di euro
134.171,75; condannare la RA a rimborsare all'odierna Controparte_6
Impresa Designata la somma corrispostale a titolo di risarcimento danno iure proprio, sia in sede di provvisionale che a seguito della pubblicazione della sentenza impugnata, per un importo complessivo di euro 134.171,75; somme che dovranno essere maggiorate di rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
2) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
In accoglimento dell'appello incidentale condizionato: 1) Qualora, venisse accolto il gravame proposto dalle OR , Parte_1 Parte_3
e avverso la sentenza del Tribunale n. 67/22 e venga Parte_2
dichiarata la responsabilità del Sig. nella causazione del Controparte_5 sinistro, e confermata la condanna risarcitoria dell'odierna impresa designata in favore delle appellanti, si reitera la domanda di regresso formulata nei confronti del Sig. conducente del veicolo Fiat Punto, in Controparte_5 qualità del responsabile civile;
2) Per l'effetto, condannare il Sig. CP_5
a rimborsare le somme già corrisposte alle OR ,
[...] Parte_1
o in sede di provvisionale e quelle Parte_3 Parte_2
liquidate in sentenza, o quelle che sarebbe eventualmente tenuto a corrispondere alle medesime in accoglimento dell'odierno gravame;
3) con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento in fatto e in diritto, l'appello proposto dalle signore Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza a verbale numero 67 del
[...] Parte_3
12/01/2022 pronunciata dal Tribunale civile di Cagliari in persona del
Giudice Dott. Paolo Corso, nel procedimento R.G. 5159/2011; b) per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza a verbale numero 67 del 12/01/2022
4 pronunciata dal Tribunale civile di Cagliari in persona del Giudice Dott. Paolo
Corso, nel procedimento R.G. 5159/2011; c) con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio e relativi accessori di legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in Parte_4 persona dell'amministratrice di sostegno, , e costei in Parte_3
proprio quale figlia, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di
Cagliari e la per veder accertare Controparte_5 Controparte_7
e dichiarare la responsabilità del primo nella causazione del sinistro verificatosi il 28.9.2008 e dei danni conseguentemente da essi subiti e per veder condannare in loro favore la in qualità di Controparte_7
impresa designata per la gestione del Fondo di Gestione per le Vittime della
Strada (di seguito FGVS), al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da esso derivanti, nella misura ritenuta di giustizia dal Tribunale
e comunque entro il massimale minimo di legge vigente alla data della sentenza, con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.
In particolare, gli attori hanno esposto che:
- in data 28.09.2008, intorno alle 14.30, esso attore si era trovato, in qualità di terzo trasportato, a bordo della vettura Fiat Uno, targata CA663023, di proprietà di , e da lui condotta, nella strada provinciale 108, Controparte_5
direzione Gonnesa-Portoscuso, nell'area comunale di Gonnesa;
- giunto al km 4,00 della suddetta strada, , per sua esclusiva Controparte_5 responsabilità e a causa dell'alta velocità, aveva perso il controllo della vettura che, dopo aver invaso la corsia opposta, si era ribaltata in una scarpata e poi era andata quasi completamente distrutta;
- in seguito al sinistro, erano intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Gonnesa, i quali avevano accertato che la vettura era sprovvista dell'assicurazione RCA;
- per effetto del sinistro, esso attore aveva riportato gravissime lesioni, nella specie un trauma cranico gravissimo con emorragia intercerebrale, da cui era derivata un'invalidità permanente, sia biologica sia reddituale, al 100%;
- a causa delle gravissime lesioni: era stato degente dal 12.11.2008 al
4.1.2010 presso l'unità di riabilitazione di gravi cerebrolesioni dell'AOU di
5 Ferrara;
in data 9.2.2010 era stato dichiarato dalla ASL di Cagliari portatore di handicap in situazione di gravità affetto da patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione;
in data 4.11.2010 era stato ulteriormente dichiarato completo tetraplegico in stato di minima coscienza e minima responsività secondaria da esiti di grave trauma cranico-encefalico e, ormai consolidatisi gli esiti del grave trauma subìto, era stato dichiarato dal medico legale inabile permanente al 99%;
- dal 5.3.2010, esso attore era ricoverato presso la RSA Mons. Virgilio
Marconi di Quartu Sant'Elena e sopravviveva intubato, in stato vegetativo, e consunto, senza possibilità di recupero, con evidenti postumi invalidanti e con irrimediabile compromissione dell'integrità psico-fisica e della vita familiare, lavorativa e relazionale;
- nonostante la in qualità di gestore del FGVS, fosse Controparte_7
stata messa in mora con raccomandata A/R del 16.09.2010, essa non aveva risarcito alcun danno.
e , moglie e figlia di Parte_1 Parte_2 Pt_4
, intervenute volontariamente in giudizio, hanno aderito alle
[...]
conclusioni degli attori.
La società e , costituitisi in Controparte_7 Controparte_5
giudizio, hanno contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa con prove documentali e con l'interrogatorio formale di , verificatosi il decesso di e proseguita Controparte_5 Parte_4 la causa mediante costituzione all'udienza del 8.5.2013 di , Parte_1
e in qualità di sue eredi universali, il Tribunale di Pt_3 Parte_2
Cagliari, con sentenza n. 67/2021 pubblicata il 14 gennaio 2021, ha accolto parzialmente le domande attoree di risarcimento dei danni e ha dichiarato compensate le spese di lite e di CTU.
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto fondata l'azione di regresso esercitata dalla nei confronti di , Controparte_7 Parte_4
essendo stato accertato che il veicolo non assicurato su cui egli aveva viaggiato in qualità di terzo trasportato era di sua proprietà, talché, coesistendo in suo capo le qualità di danneggiato e di responsabile civile e in adesione alla consolidata impostazione della Corte di legittimità, il credito al
6 risarcimento dei danni, trasferitosi sulle sue eredi in seguito al suo decesso, era estinto per compensazione con il credito della impresa designata a titolo di regresso verso il proprietario del veicolo non assicurato.
Al riguardo, il Tribunale ha precisato che, sopraggiunto il decesso dell'attore e succedutegli quali eredi la moglie e le figlie, la rinuncia all'eredità da esse esercitata in corso di causa non poteva ritenersi valida perché, costituitesi in giudizio in qualità di eredi universali del congiunto, ne avevano implicitamente accettato l'eredità, con il che avevano acquisito le posizioni di danneggiate e responsabili civili dell'evento dannoso e, pertanto, doveva ritenersi operante la compensazione impropria tra il credito del
(e poi delle sue eredi) verso la e il Pt_3 Controparte_7 corrispondente credito di quest'ultima verso di loro.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto fondata la sola domanda di risarcimento del danno subito dalle eredi iure proprio per il danno sofferto per morte del congiunto ed estinto il credito per il risarcimento del danno subito personalmente dal e poi da esse acquistato iure hereditatis. Pt_3
In particolare, doveva ritenersi accertato che:
- la dinamica del sinistro era stata ricostruita dai carabinieri nell'immediatezza dell'evento;
- il veicolo era di proprietà di , essendo ciò stato accertato Parte_4
in via definitiva dal Tribunale di Cagliari con sentenza n.360/2016 del 3 febbraio 2016;
- era esclusa la responsabilità del conducente , poiché egli Controparte_5
aveva perso il controllo del veicolo a causa di uno squarcio sul pneumatico e aveva condotto la manovra di emergenza nel tentativo di mantenere il veicolo sulla carreggiata;
- non aveva indossato le cinture di sicurezza, che non Parte_4
avevano presentato segni di rottura o di malfunzionamento, per cui ha ritenuto fondate le difese della relative al Controparte_7
concorso colposo del danneggiato, quantificato nella misura del 50%.
Ha quindi provveduto alla liquidazione del risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, applicando le tabelle di Milano.
Alla luce di questi accertamenti, ha condannato la Controparte_7
al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di euro 99.282,80
[...]
7 in favore del coniuge , di euro 94.171,75 in favore della figlia Parte_1
, di euro 94.171,75 in favore della figlia , Parte_2 Parte_3
comprensivi di rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della domanda, già computati la riduzione del 50% per il concorso di colpa di Pt_4
e gli importi corrisposti a titolo di provvisionale.
[...]
Ha poi dichiarato compensate le spese di lite e di CTU, alla luce della complessità della vicenda processuale e delle novità normative, nonché della condotta processuale delle attrici, lesiva dell'art. 88 c.p.c., per avere esse rinunciato strumentalmente all'eredità in corso di causa, nonostante la già intervenuta accettazione tacita, e per avere reiterato domande sproporzionate, pur essendo stata accertata la proprietà di sul veicolo. Parte_4
Con atto di citazione notificato il 12 luglio 2022 hanno proposto appello , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Si sono costituiti in giudizio:
- che ha concluso per il rigetto dell'appello; Controparte_5
- la società subentrata all' quale Controparte_1 Controparte_2
impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Sardegna, che ha concluso per il rigetto dell'appello proponendo appello incidentale.
All'udienza dell'11 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
Sulla dinamica dell'incidente
Con i primi due motivi di impugnazione le appellanti principali censurano la ricostruzione della dinamica dell'incidente di cui alla sentenza impugnata in particolare per aver ritenuto sussistente un concorso di colpa di nonché per aver escluso la responsabilità di Parte_4 [...]
. CP_5
I. Sul preteso concorso di colpa del Parte_4
Con il primo motivo di impugnazione, le appellanti censurano la decisione per aver il Tribunale ritenuto la concorrente colpa di Pt_4
nella causazione della sua morte per il mancato uso della cintura di
[...]
sicurezza che aveva dedotto soltanto dalla tipologia di lesioni da lui riportate e dal fatto che egli era fuoriuscito dall'abitacolo della vettura.
8 Al contrario, questi elementi erano attribuibili con certezza soltanto al fatto che il veicolo era finito in una scarpata a bordo strada e ivi si era più volte capovolto, senza che fossero offerte dalla convenuta, che era gravata del relativo onere, prove testimoniali o altre prove positive della circostanza.
Doveva poi ritenersi apodittica l'affermazione del giudice laddove aveva affermato che gli agenti intervenuti non avevano rilevato il malfunzionamento della cintura di sicurezza, in quanto in realtà essi non avevano dato su di esse alcuna indicazione.
Peraltro, il consulente tecnico d'ufficio, nella perizia medico-legale da lui redatta, aveva indicato che il mancato utilizzo della cintura, quand'anche provato, non aveva inciso significativamente sulla gravità delle lesioni craniche subite, che si sarebbero comunque potute verificare anche qualora il passeggero ne avesse fatto corretto utilizzo, considerata l'entità notevolissima dei danni riportati dall'auto.
Doveva pertanto concludersi che non solo il mancato uso della cintura di sicurezza da parte del loro congiunto defunto era circostanza eccepita, contestata e non provata, ma in ogni caso doveva ritenersi insussistente il nesso eziologico tra esso ed i danni talché era pertanto erronea la statuizione del Tribunale laddove aveva ridotto il risarcimento dei danni.
Il motivo è fondato.
La Corte ritiene provato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di . Parte_4
Nel verbale redatto dai carabinieri relativo agli accertamenti urgenti eseguiti sulla vettura in seguito al sinistro sono puntualmente descritte le condizioni del veicolo, ma non è fatta alcuna indicazione di strappo o di fuoriuscita dall'assetto ordinario delle cinture di sicurezza, laddove, qualora il trasportato le avesse allacciate correttamente, attesa la violenza Pt_3 dell'impatto, anche le cinture di sicurezza avrebbero presentato dei segni di allentamento o di strappo, anche parziale, invece non documentato.
Passaggio ulteriore e successivo concerne l'efficacia causale del mancato utilizzo della cintura di sicurezza sulla produzione delle lesioni subite dal trasportato.
Sul punto, il consulente tecnico d'ufficio ha dichiarato che “il fatto che, al momento dell'incidente, le cinture di sicurezza non fossero serrate,
9 non ha inciso in maniera significativa sulla gravità delle lesioni craniche: considerata la entità notevolissima dei danni materiali dell'auto, le stesse lesioni si sarebbero potute verificare anche con l'uso corretto delle cinture”.
Il consulente ha in particolare evidenziato che l'auto prima di precipitare in cunetta e di ribaltarsi aveva urtato violentemente con la sua fiancata destra (lato dove era ospitato il ) contro la barriera Parte_4
laterale di destra, talché le lesioni al cranio e al torace erano comunque compatibili con una contusione contro gli arredi o contro le componenti strutturali interne dell'abitacolo.
In replica all'osservazione del consulente dell'impresa gestoria del
FGVS, ha poi dichiarato che “se è vero che le cinture di sicurezza serrate… non avrebbero messo totalmente al riparo l'infortunato dalle lesioni al cranio
e se è vero che la mancata efficienza delle cinture al momento dell'incidente non è stata per certo responsabile di una maggiore severità delle stesse lesioni, non si può neppure negare che la mancata attivazione di questi dispositivi di sicurezza obbligatori, rendendo possibile la espulsione del passeggero dall'abitacolo, ha comportato un aumento delle condizioni favorevoli al prodursi del noto trauma cranico e del danno encefalico che ne
è conseguito”.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico d'ufficio, dei rilievi dei carabinieri e delle fotografie in atti (vedasi in particolare le foto nn.4-5-6), dalle quali risulta che la macchina, che è finita fuori dalla carreggiata e si è ribaltata, è quasi completamente distrutta e l'abitacolo ed il tetto, in particolare nella parte destra anteriore dove era seduto , Persona_2
sono completamente deformati e schiacciati a causa degli urti laterali e del ribaltamento, si deve ritenere che al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza non possa essere riconosciuto - sulla scorta del criterio del più probabile che non - un effettivo apporto causale nella produzione del danno.
In accoglimento del primo motivo di appello deve pertanto escludersi il riconoscimento di un qualche concorso colposo del danneggiato.
II. Sulla pretesa assenza di responsabilità del Controparte_5
Con il secondo motivo di impugnazione le appellanti contestano la decisione per avere il Tribunale escluso la responsabilità di Controparte_5
10 nella causazione del sinistro in quanto esso doveva essere ascritto alla rottura di un pneumatico ritrovato squarciato dopo il sinistro.
In particolare, lamentano che la decisione fosse stata fondata su una mera ipotesi, dovendo invece essere ritenuto più plausibile che la rottura del pneumatico fosse avvenuta per effetto della fuoriuscita del veicolo dalla strada e per il ribaltamento nella scarpata, evidenziando l'assenza di alcun supporto probatorio a fronte del rigoroso accertamento richiesto dall'art. 2054
c.c. ai fini della prova liberatoria.
Ad avviso delle appellanti doveva pertanto ritenersi la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro. Controparte_5
Il motivo è fondato.
La Corte, discostandosi dalla valutazione del giudice di prime cure, condivide la valutazione delle appellanti.
La ricostruzione causale prospettata da Controparte_5 nell'immediatezza dei fatti ai Carabinieri, da costoro ritenuta attendibile, non
è coerente con il quadro probatorio complessivo emerso nella vicenda.
Letta la comparsa di costituzione di , sulla valenza Controparte_5 probatoria della ricostruzione della dinamica dell'incidente fatta dai
Carabinieri, pare opportuno richiamare da ultimo in motivazione Cass.,
n.10376/2024: “Difatti, con riferimento agli accertamenti espletati dall'autorità di pubblica sicurezza, “giunta sul luogo nell'immediatezza dell'incidente”, si è affermato – da parte di questa Corte – che “il particolare affidamento che si deve all'organo che li ha effettuati”, rende gli stessi
“attendibili pur senza attribuire ad essi fede privilegiata” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 6 ottobre 2016, n. 20025, Rv. 642611-01)
Analogamente, nel senso di ritenere che il rapporto di polizia faccia piena prova, fino a querela di falso, “solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca”, (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2008, n. 22662, Rv. 604689- 01), ma non efficacia probatoria
11 privilegiata (in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 10 novembre 2022,
n. 33208, non massimata).”
Sulla questione scrutinata, si osserva che:
- il tratto di strada in cui si era verificato il sinistro presentava buone condizioni: pavimentazione asfaltata, strada senza anomalie, fondo stradale asciutto e buona illuminazione in orario diurno (v. pagg.
2-3 rilievo tecnico- descrittivo del sinistro);
- la velocità tenuta dal conducente, da lui dichiarata agli agenti in 100 km/h, era sicuramente superiore al limite di velocità consentito nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, che deve essere qualificata quale strada extraurbana secondaria;
- il conducente, a suo dire, aveva tenuto la suddetta velocità anche nella leggera curva che precedeva lo sviluppo del percorso rettilineo, perdendo il controllo dell'auto e tentando di porvi rimedio tenendo disperate manovre di emergenza, dimostrate dai prolungati segni di frenata sull'asfalto (v. fotografie n.1-2-3 del fascicolo fotografico redatto dai carabinieri);
- i segni dei pneumatici sull'asfalto e lo spazio di frenata rendono inverosimile che lo squarcio del pneumatico abbia costituito la causa dello sbandamento, atteso che i segni degli pneumatici, perfettamente in linea e regolari, erano persistiti sull'asfalto (v. verbale accertamenti urgenti e planimetria sinistro) per una lunghezza complessiva di circa 62 metri (metri 28 circa prima dell'urto con il guardrail ed altri metri 34 successivamente) prima di uscire dalla sede stradale;
inoltre lo squarcio, che porterebbe pressoché nell'immediato alla perdita di aderenza dello pneumatico stesso, avrebbe comportato lo sfregamento del cerchio della ruota sull'asfalto, invece nient'affatto inciso;
- il veicolo aveva conseguito i danni più rovinosi nella parte destra, avendo la parte anteriore e laterale destra urtato nel primo scontro con il guard-rail (in particolare v. fotografia n.2, in cui il guard-rail appare visibilmente incurvato nel punto di impatto con il veicolo, anche in corrispondenza della curvatura verso sinistra dei segni degli pneumatici sull'asfalto, manifestamente a ridosso della barriera stradale), urto molto forte, come dimostra l'ulteriore sbalzo della vettura verso la parte opposta della carreggiata, nonostante il
12 continuo tentativo di frenata, dimostrato dai persistenti segni sull'asfalto (v. fotografia n. 3);
- questi ultimi segni, nel secondo sbandamento, risultano comunque meno evidenti dei segni che precedono il primo punto di impatto del veicolo con il guard-rail a destra della carreggiata (v. fotografie n. 2-3), per cui è verosimile che proprio il primo impatto della parte anteriore e laterale destra del veicolo con il guard-rail abbia determinato il rallentamento del veicolo e lo squarcio del pneumatico, che infatti, dalla fotografia n. 7 dei rilievi, risulta corrispondente alla notevole deformazione del cerchione, evidentemente conseguenza del suddetto impatto;
- lo squarcio dello pneumatico deve essere, pertanto, riqualificato non come causa del sinistro, circostanza non desumibile dai rilievi dei carabinieri, che si limitano a riscontrare lo squarcio nel veicolo in posizione di quiete, ribaltato nella scarpata (v. fotografie n.
6-7 e pag. 2 verbale di accertamenti urgenti), ma come più probabile effetto dell'urto ripetuto del veicolo su più punti di impatto.
In disparte la ricostruzione suddetta, che appare verosimile e coerente con gli elementi probatori emersi in questa vicenda, deve in ogni caso evidenziarsi che il conducente non ha comunque offerto la prova liberatoria di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c.
Si richiama Cass., n. 14959/2012: “Il conducente di un veicolo a motore, per liberarsi dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma primo, cod. civ., non può limitarsi ad allegare e provare che il sinistro sia stato preceduto dallo scoppio di un pneumatico, ma ha l'onere di provare sia che lo scoppio non sia dovuto a difetto di manutenzione, sia che lo sbandamento seguito allo scoppio sia stato inevitabile ed abbia precluso qualsiasi manovra di emergenza.”
Nemmeno giova a discolpa l'asserita sussistenza di problemi tecnici ai pneumatici durante il tragitto, atteso che il conducente è tenuto ad assicurarsi prima della partenza che il veicolo da lui condotto sia adeguato alla percorrenza e in ogni caso postula, ove egli si avveda, in viaggio, di problemi tecnici al veicolo, una condotta prudente, se del caso mediante diminuzione della velocità, che in ogni caso deve rimanere entro i limiti di
13 legge, e l'eventuale arresto del veicolo in condizioni di sicurezza. Buone pratiche che, in questa vicenda, non risulta siano state eseguite.
Peraltro, come ragionevolmente sostenuto dall'impresa designata, la configurazione dello scoppio dello pneumatico come causa del sinistro integrerebbe il caso fortuito, da cui conseguirebbe l'estraneità del conducente alla causazione del fatto e condurrebbe alla non risarcibilità del danno al danneggiato, in difetto di un fatto umanamente governabile di produzione della lesione, contrariamente all'impostazione seguita dal Tribunale che, pur sostenendo l'avveramento del caso fortuito, ha statuito il risarcimento del danno in favore della parte danneggiata.
Per le ragioni suddette, si ritiene sussistente la esclusiva responsabilità del conducente nella causazione del sinistro ed esclusa la Controparte_5 sussistenza del caso fortuito, con conseguente rigetto dell'appello incidentale formulato in correlazione a questo motivo di impugnazione da parte dell'ente gestore del FGVS, laddove ha sostenuto che nel caso in cui fosse stato riconosciuto che l'incidente si era verificato per caso fortuito, individuato nello scoppio di un pneumatico, nessun risarcimento comunque spettava ai danneggiati.
Sul risarcimento dei danni
III. Sulla rivalsa azionata in via di regresso dalla Controparte_7
[...]
Con il terzo motivo di impugnazione, le appellanti censurano la decisione per avere il Tribunale ritenuto sussistente il diritto di rivalsa in via di regresso ai sensi dell'art. 292 cod. ass. della nei Controparte_7
loro confronti per i danni loro derivati jure hereditatis dal sinistro in causa.
In particolare, nonostante fosse stato accertato nel corso del giudizio che la proprietà del veicolo fosse di , ad avviso delle Parte_4
appellanti il Tribunale aveva errato per avere applicato il principio europeo e italiano in forza del quale il risarcimento non è dovuto al passeggero trasportato consapevole della circolazione illegale del mezzo, in luogo del principio comunitario secondo cui il terzo danneggiato ha sempre diritto al risarcimento del danno.
Infatti, il principio seguito dal Tribunale è applicabile, su indicazione della Corte di Cassazione, soltanto ai casi in cui il danneggiato sia a
14 conoscenza del fatto che il veicolo circoli per scopi di furto, rapina o terrorismo e non nel caso di specie, in cui il era a conoscenza del Pt_3 fatto che la vettura era sprovvista dell'assicurazione rca, con il che l'art 292 cod. ass. private non trovava applicazione.
IV. Sulla compensazione statuita d'ufficio
Con il quarto motivo di impugnazione, le appellanti contestano la decisione del Tribunale per aver dichiarato d'ufficio la compensazione
(impropria) tra il credito risarcitorio acquisito jure hereditatis e gli obblighi restitutori verso l'impresa assicuratrice, sul fondamento che i rispettivi debiti e crediti sarebbero insorti dallo stesso rapporto.
In particolare, sostengono che la decisione è erronea per l'equivoco su cui è fondata, posto che il fatto generatore del credito è il sinistro stradale e il fatto generatore del debito è l'omessa stipula dell'assicurazione obbligatoria.
Trattandosi di due rapporti palesemente differenti e distinti nessuna compensazione poteva essere dichiarata d'ufficio talché, in ogni caso, il riconoscimento del diritto della - FGVS di rivalersi in Controparte_2
via di regresso nei confronti di esse appellanti non inibiva quella contestuale di condanna dell'assicurazione di pagare loro il risarcimento di tutti danni, ivi compresi quelli jure hereditatis.
I motivi, strettamente connessi tra loro, devono essere trattati congiuntamente.
Dal sinistro sono derivati ingentissimi danni al , consistiti in Pt_3
traumi gravissimi che ne hanno condotto nel tempo al decesso nonché alla coniuge e alle figlie e . Parte_1 Pt_3 Parte_2
Deve in primo luogo rilevarsi che non è stato oggetto di impugnazione ed è ormai statuizione coperta dal giudicato quella che sancisce la qualità di eredi di di , e , Parte_4 Parte_1 Pt_3 Parte_2 stante l'inefficacia della rinuncia all'eredità perché intervenuta successivamente all'accettazione tacita dell'eredità. Su detta questione sono pertanto inconferenti le deduzioni di cui agli atti difensivi di . Controparte_5
In questa vicenda, coesistono in capo a le posizioni Parte_4
di passeggero danneggiato e di responsabile civile del sinistro in quanto proprietario del veicolo non assicurato su cui era trasportato in occasione del sinistro.
15 Premesso l'obbligo di intervento del FGVS, deputato, in assenza di una compagnia assicuratrice con cui il proprietario del veicolo avrebbe dovuto stipulato il contratto di assicurazione obbligatoria, a risarcire il danno subito dai soggetti lesi, la questione fondante la presente decisione è quella di accertare la sussistenza del diritto del FGVS di agire nei confronti del soggetto leso, che sia anche il proprietario del mezzo non assicurato, per recuperare le somme erogate ai danneggiati.
Ad avviso di questa Corte, contrariamente all'impostazione seguita dal Tribunale, non trova applicazione la compensazione impropria, operando in questa vicenda il principio per cui vulneratus ante omnia reficiendus come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione che nella sentenza n.
32720/2024, alla cui motivazione questo Collegio ritiene di aderire stante la funzione di nomofilachia ad essa riconosciuta nel nostro ordinamento, ha statuito che le posizioni di danneggiato e di responsabile civile non si elidono, conducendo alla compensazione tra il credito del danneggiato al risarcimento e il suo debito nei confronti dell'ente assicuratore (o FGVS, in caso di omessa assicurazione obbligatoria), ma tra esse deve essere ritenuta assolutamente prevalente la posizione di danneggiato.
In particolare, si legge nella motivazione della suddetta sentenza che
“le disposizioni contenute nelle Direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE "ostano ad una normativa nazionale che consenta di negare ovvero di limitare in misura sproporzionata, in considerazione della corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno subìto, il risarcimento a carico dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli", ritenendo anch'essa "irrilevante" la circostanza che "il passeggero interessato sia proprietario del veicolo". Esito che è completato dal rilievo - decisivo, ai fini che qui interessano - che "la prevalenza della qualità di vittima-avente diritto al risarcimento sulla qualità di assicurato-responsabile rileva anche in relazione alla legittimazione passiva all'azione di regresso, eventualmente attribuita dalle disposizioni nazionali alla compagnia assicurativa, in funzione di consentirle di ottenere dall'assicurato il rimborso di quanto eventualmente pagato alla vittima a titolo di risarcimento", giacché "altrimenti gli verrebbe tolto per effetto del regresso quanto da lui conseguito per effetto del risarcimento" (cfr., nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 1269 del 2018, cit.)”.
16 La stessa Corte specifica “che il principio "vulneratus ante omnia reficiendus" non possa soffrire eccezione neppure in caso di circolazione del veicolo realizzata in carenza di copertura assicurativa è confermato dalla circostanza che, secondo questa Corte, "l'unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2022, n. 11246, Rv. 66451102)”.
Sulla scorta di tale orientamento, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere riconosciuto il diritto delle odierne appellanti di vedersi corrispondere dall'impresa designata jure hereditatis il risarcimento dei danni spettante al per effetto del sinistro nei limiti del massimale. Pt_3
*****
Venendo al danno conseguito iure proprio dalle eredi, riconosciuto dalla sentenza di primo grado, alla luce da comparsa di costituzione della e dell'appello incidentale da essa proposto Controparte_8
deve essere ulteriormente richiamata la suddetta sentenza Cass., n. 32720/24, che sul punto riconosce che “la medesima esigenza, vale a dire che non sia
"tolto in via di regresso" quanto conseguibile "in via di risarcimento", si pone identicamente (anzi, a maggior ragione, non essendo a costoro addebitabile alcuna condotta non commendevole, a differenza di quella ascrivibile al proprietario, che viaggi quale trasportato su veicolo privo di copertura assicurativa, per essere falso il relativo contrassegno) rispetto a quei soggetti che assommano - in quanto eredi dell'assicurato "responsabile" - la qualità di titolari di un credito risarcitorio "iure proprio", da perdita del rapporto parentale, e di potenziali obbligati alla restituzione del credito azionato/eccepito dall'assicuratore in via di regresso”.
Infatti “esse hanno fatto valere in giudizio, pur sempre, la pretesa risarcitoria da "perdita del rapporto parentale". Vale a dire, esse hanno proposto una domanda che aveva nello "status" di eredi, non già il suo titolo di legittimazione (visto che il danno in questione non presuppone, necessariamente, la condizione di successori del defunto, trattandosi di una tipologia di pregiudizio "aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali", persino privi di "configurazione formale"; così,
17 in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 656223-
01), ma, comunque, il suo presupposto fattuale” (cfr. Cass. 32720/24).
Conseguentemente, deve essere respinto l'appello incidentale formulato dal in ordine alla mancata compensazione dei danni subiti CP_9
iure proprio dalle eredi del . Pt_3
*****
Con riguardo al danno sofferto dal occorre in primo luogo Pt_3
quantificare il danno non patrimoniale da egli subito considerato che è deceduto il 29 aprile 2013.
La Corte ritiene di aderire alle motivate conclusioni del consulente tecnico d'ufficio officiato dal Tribunale.
Il CTU ha affermato che esaurita la fase post-traumatica acuta le lesioni riportate dall'incidente del 28 settembre 2008 si erano stabilizzate nei seguenti reliquati: “tetraplegia in paziente con minimo stato di coscienza, con respirazione tramite cannula tracheostomica e con alimentazione parentale attraverso PEG.”. Le accertate profonde lesioni cutanee per le piaghe da decubito, le documentate ricorrenti e frequenti infezioni urinarie e respiratorie e la terminale cachessia che aveva condotto al decesso, avevano rappresentato delle complicanze inevitabili e direttamente riconducibili alla gravità il quadro clinico iniziale.
Il consulente ha quindi quantificato il danno biologico permanente tra il 92% ed il 95%, affermando, comunque, la persistenza di un qualche cascame di validità biologica talché ha ritenuto di non accogliere le controdeduzioni del consulente di parte . Il CTU ha altresì precisato Pt_3
che, stante la gravità della situazione, non poteva separarsi la condizione di danno biologico temporaneo dal danno biologico permanente essendo le due condizioni pienamente sovrapponibili dal punto di vista quali-quantitativo dando le stesse coincidenti da un punto di vista temporale fin dall'inizio.
Ha poi accertato che delle suddette lesioni era derivato un totale e permanente annullamento delle capacità lavorative.
Il alla data dell'incidente, accaduto il 28 settembre 2008, Pt_3
aveva 41 anni. Egli, si ripete, è deceduto per le lesioni ad esso conseguenti il
29 aprile 2013.
18 Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale pare necessario un richiamo allo stato dell'arte in materia, riportando i principi sanciti dalla
Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 29815/2024 la quale ha fatto propri i principi sanciti dalla sentenza n. 26118/2021, la quale “Richiamate le categorie nelle quali si inseriscono le varie forme di danno alla salute….. ha rilevato che tra i postumi permanenti causati da una lesione alla salute
«rientra anche il maggiore rischio di una ingravescenza futura», ed ha inquadrato tale forma di lesione nella figura del c.d. danno latente. Tale danno «consiste nella possibilità, oggettiva e non ipotetica, che l'infermità residuata all'infortunio possa improvvisamente degenerare in un futuro tanto prossimo quanto remoto, e differisce dal mero peggioramento dipendente dalla naturale evoluzione dell'infermità». Richiamando ulteriori precedenti in argomento, quella sentenza ha osservato che «il patire postumi che, per quanto stabilizzati, espongano per la loro gravità la vittima ad un maggior rischio di ingravescenza o morte ante tempus costituisce per la vittima una lesione della salute». In altri termini, ogni malattia con postumi permanenti può naturalmente evolversi nel senso di un aggravamento;
ma se la malattia
è talmente grave da diventare essa stessa la causa di una prognosi di vita drammaticamente abbreviata, ebbene in questa ipotesi il danno latente è in sé una forma di danno alla salute. […]1.2. Così inquadrato il problema, la questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire se nel caso in esame il danno non patrimoniale biologico debba essere liquidato sulla base di quella che è l'aspettativa di vita media del danneggiato oppure sulla base dell'aspettativa di vita concreta quale consegue alla gravità della patologia determinata dalla responsabilità dei sanitari. Ritiene il Collegio di dover rispondere all'interrogativo dando ulteriore continuità a quanto già affermato con la sentenza n. 26118 del 2021, in tal modo superando i possibili (o ipotetici) contrasti emergenti dalle pronunce più risalenti in precedenza indicate. Come la decisione ora ricordata ha affermato, se il rischio «di contrarre malattie in futuro o di morire ante tempus, a causa dell'avverarsi del rischio latente, costituisce un danno alla salute, di esso si deve tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, secondo le indicazioni della medicina legale». Il che viene a significare che il c.t.u., chiamato a valutare la
19 percentuale di invalidità permanente sulla quale calcolare il danno biologico, dovrà incrementare quel valore proprio per tener conto del rischio latente;
facendo così, la liquidazione potrà avvenire tenendo conto della minore speranza di vita in concreto, e non di quella media. Ma se, al contrario, il c.t.u. non avesse considerato il rischio latente nel calcolare la percentuale di invalidità permanente, allora di quel pregiudizio «dovrà tener conto il giudice, maggiorando la liquidazione in via equitativa: e nell'ambito di questa liquidazione equitativa non gli sarà certo vietato scegliere il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima: e dunque in base alla vita media nazionale, invece che alla speranza di vita del caso concreto» (così ancora la sentenza n. 26118 del
2021). La pronuncia qui richiamata ha concluso nel senso che quest'ultimo sistema di calcolo, ancorato alla durata della vita media nazionale, «sarà possibile nei casi più gravi, e cioè quando massimo è il divario tra la vita attesa secondo le statistiche mortuarie e la concreta speranza di vita residuata all'infortunio». […] Alla luce di quest'orientamento – che, tra
l'altro, risulta essere stato confermato anche dalla Sezione Lavoro di questa
Corte (sentenza 1° dicembre 2022, n. 35416) – il motivo di ricorso qui in esame potrebbe, a rigore, essere dichiarato inammissibile, proprio come avvenne nel caso di cui alla sentenza n. 26118 del 2021, perché dalla formulazione della censura non è dato comprendere se il c.t.u. abbia o meno tenuto conto, nel calcolo della percentuale di invalidità permanente, del rischio latente. Superando, però, tale vizio formale, la Corte è del parere che il quadro patologico evidenziato dalla sentenza impugnata, caratterizzato dalla presenza di gravissime patologie, del tutto prive di ogni possibilità di guarigione, cui si collega un'elevatissima percentuale di invalidità permanente (92,5 per cento) siano di per sé elementi decisivi per respingere il motivo in esame, perché si è in presenza di un divario massimo tra le statistiche di vita media e la concreta aspettativa di vita di . Parte_6
E non è pensabile che in una situazione del genere, nella quale ci sono ridottissimi margini di aumento della percentuale di invalidità, il danneggiante possa trarre addirittura vantaggio dall'incredibile gravità del danno arrecato.”
20 Si richiama altresì Cass., n. 32916/2022: “In tema di liquidazione del danno biologico "iure successionis", il principio secondo cui l'ammontare del risarcimento dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza diretta dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente.
(Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui il danneggiato era deceduto per epatocarcinoma cagionato da patologia epatica contratta in occasione di una trasfusione con sangue infetto).
Premesso che nel caso di specie il C.T.U. non ha tenuto conto nel calcolo della percentuale di invalidità permanente del rischio latente, considerata la condizione assolutamente severa con un minimo stato di coscienza associato a tetraparesi e respirazione attraverso la cannula di tracheostomia, che ha determinato il riconoscimento di una percentuale di invalidità del 92%, si ritiene che, considerato il ridottissimo margine di aumento di detta percentuale che non consentirebbe di ritenere risarcito il rischio latente, il danno debba essere quantificato in euro 1.053.846, rapportato ad una percentuale di invalidità del 92% ed alla durata della vita media.
Tale somma è comprensiva del danno biologico dinamico – relazionale (euro 702.564,00) e del danno per la sofferenza soggettiva interiore correlato secondo l'id quod plerumque accidit all'età ed al grado di invalidità (euro 351.282,00), e si ritiene pienamente satisfattiva del danno non patrimoniale sofferto dal , dovendo sia presumersi che lo stato di Pt_3
minima coscienza rilevato anche dal suo consulente di parte gli abbia impedito di percepire la sua situazione e la sua lenta evoluzione verso la morte e sia considerare che il danno è stato liquidato in relazione alla durata della vita media, a fronte comunque di un decesso sopravvenuto a 46 anni.
Trattandosi di debito di valore su tale somma, già rivalutata all'attualità, spetta alle danneggiate anche il maggior danno per la ritardata disponibilità, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità sulla base della considerazione che la parte, per la mancata disponibilità del denaro, ha subito
21 un pregiudizio economico che può essere in via presuntiva quantificato in misura pari agli interessi sul capitale, devalutato alla data del fatto lesivo e via via rivalutato fino alla data della decisione.
Il risarcimento del danno non patrimoniale spettante a Pt_4
e trasmessosi jure hereditatis in capo alle tre eredi è pari ad euro
[...]
1.268.738,99, da ripartirsi per un terzo in capo a ciascuna.
Con riguardo al danno patrimoniale, la domanda deve essere rigettata in quanto la parte odierna appellante nulla ha allegato riguardo alla situazione lavorativa ed economica del congiunto defunto, talché non è dato sapere se alla data dell'infortunio egli avesse o meno un reddito o fosse disoccupato, circostanza di fatto essenziale al fine di poter procedere alla liquidazione del risarcimento. Si richiama Cass., n. 29.936/2024: “
1. Col primo motivo è denunciata la violazione dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 4 d.l. 857/76 (convertito nella l. 39/77), applicabile ratione temporis. Il ricorrente censura la sentenza
d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il criterio di liquidazione del danno patrimoniale di cui all'art. 4 d.l. 857/76 (triplo dell'assegno sociale) non si possa applicare se la vittima, pur lavorando stabilmente, non dia la prova del reddito perduto. Sostiene il ricorrente che la suddetta norma debba trovare applicazione in tutti i casi in cui il danneggiato non provi i rediti percepiti prima del sinistro.
1.1. Il motivo è infondato. L'art. 4 d.l. 857/76
(oggi trasfuso, con modifiche che non vengono qui in rilievo, nell'art. 137 cod. ass.) è norma “residuale”, che si applica solo quando: a) la vittima non ha un reddito;
b) la vittima ha un reddito saltuario o così modesto da essere insufficiente ai suoi bisogni. Se la vittima un reddito l'abbia, ma non sappia provarne l'ammontare, non può invocare l'art. 4 d.l. 857/76 (in questo senso, diffusamente, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3541 del 13.2.2020; Sez. 3 -, Ordinanza
n. 25370 del 12/10/2018, Rv. 651331 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8896 del
04/05/2016, Rv. 639896 - 01).
*****
Deve premettersi che nessuna impugnazione è stata proposta avverso il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni riflessi sofferti dalle odierne appellanti in conseguenza delle macro lesioni permanenti patite dal marito e padre a seguito del sinistro per cui è causa nel periodo in cui egli era in vita.
22 Deve, invece, essere confermata la statuizione del Tribunale sulla liquidazione del danno derivato alle odierne appellanti jure hereditatis, liquidazione rispetto alla quale nessuna impugnazione è stata proposta.
Il risarcimento dei danni ancora spettante alle appellanti senza la detrazione del 50% operata dal Tribunale, al netto della provvisionale e delle somme già ricevute è pari a: euro 99.282,80 per;
Parte_1
euro 94.171,75 per e oltre interessi legali dalla data CP_6 Parte_3
della sentenza di primo grado al saldo.
*****
Tanto premesso, contrariamente a quanto dedotto dalle appellanti il risarcimento del danno, ad esse complessivamente spettante jure hereditatis e jure proprio, deve essere limitato alla complessiva somma di euro 774.685,35, all'epoca del sinistro massimale di legge, da ripartirsi misura proporzionale ai sensi dell'art. 291 cod. ass. tra le aventi diritto.
Sull'applicazione di tale limite richiama Cass., n. 9936/2024: “La
Direttiva 2005/14/CE - nell'accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio di cinque anni entro il quale elevare la misura dei massimali minimi di garanzia dell'assicurazione r.c.a. - non ha subordinato tale facoltà al suo tempestivo recepimento, con la conseguenza che il d.lgs. n. 198 del 2007, pur recependo tardivamente la citata Direttiva, legittimamente ha differito l'adeguamento dei massimali minimi entro i termini da essa previsti (l'11 dicembre 2009 per l'innalzamento del massimale
a 2,5 milioni di euro e l'11 giugno 2012 per l'innalzamento del massimale a
5 milioni di euro); pertanto, l'obbligazione indennitaria dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per i sinistri avvenuti sino al 10 dicembre 2009, resta limitata al massimale previsto dal
d.P.R. 19 aprile 1993.”
Deve pertanto ritenersi infondata la tesi delle appellanti secondo cui dovrebbe trovare applicazione il massimale sussistente alla data della liquidazione.
E' pacifico e comunque è documentalmente provato che l'impresa designata ha già corrisposto la somma di euro 139.282,8 a , Parte_1
euro 134.171,75 a , euro 134.171,75 a . Parte_3 Parte_2
23 Essa, pertanto, fermi gli esborsi effettuati, deve essere condannata a corrispondere la residua somma di euro 367.059,05 da ripartirsi tra le tre appellanti in misura proporzionale ai sensi dell'art 291 cod. ass. ovvero euro
125.421,28 a , euro 120.818,89 a , euro Parte_1 Parte_3
120.818,89 a oltre interessi legali dalla data della presente Parte_2
decisione al saldo.
Deve invece essere dichiarata inammissibile la domanda proposta dalle appellanti nei confronti di ai sensi dell'art. 345 c.p.c., Controparte_5
essendo stata essa proposta la prima volta in appello, essendo in primo grado stata domandata soltanto la condanna dell'impresa designata.
Sull'appello incidentale nei confronti di Controparte_5
Ciò detto, deve essere accolto l'appello incidentale formulato dall'impresa designata, talché ai sensi del combinato disposto degli artt. 283
e 292 cod. ass. private, deve essere dichiarato tenuto a Controparte_5
restituirle, in via di regresso, le somme da essa erogate ai soggetti danneggiati del sinistro da lui causato, oltre gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Sulle spese
Con il quinto motivo di impugnazione le attrici hanno censurato la decisione del Tribunale per avere statuito la compensazione totale delle spese giudiziali tra le parti costituite nel primo grado perché erronea alla luce delle doglianze riportate nei precedenti motivi, per cui anche detta parte della sentenza doveva essere riformata con liquidazione delle spese di giudizio in loro favore.
Il motivo è assorbito dalla complessiva rivalutazione delle posizioni all'esito del presente giudizio.
Ad avviso della Corte, la peculiarità della vicenda che è caratterizzata dal fatto che i crediti risarcitori nei confronti dell'impresa designata sono sorti a seguito della mancata assicurazione del veicolo di cui era proprietario
, congiunto e dante causa delle appellanti, nonché Parte_4
l'intervento solo recente della Corte di Cassazione sulla questione fondante il presente giudizio, impone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio tra la parte appellante e l'impresa designata.
24 Devono invece essere poste a carico dell'impresa designata le spese della CTU liquidate come n atti.
Nel rapporto processuale tra la parte appellante ed , Controparte_5
si dichiarano compensate le spese di lite considerata la reciproca soccombenza.
Nel rapporto processuale tra l'impresa designata ed Controparte_5
le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate secondo i valori minimi per le quattro fasi del giudizio con riguardo al primo grado e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il presente grado relativi allo scaglione individuato sulla base della somma riconosciuta dovuta.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. Dichiara che è l'esclusivo responsabile dell'incidente per Controparte_5
cui è causa;
2. Dichiara inammissibile la domanda di condanna di Controparte_5
proposta dalle appellanti nel presente giudizio;
3. Condanna l' a corrispondere euro Controparte_8
125.421,28 a , euro 120.818,89 a , euro Parte_1 Parte_3
120.818,89 a oltre interessi legali dalla data della presente Parte_2
decisione al saldo;
4. Condanna a rimborsare a Controparte_5 Controparte_8
le somme già corrisposte e che verranno corrisposte alle appellanti in forza del capo che precede oltre gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
5. Dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra la parte appellante e e tra la parte appellante ed Controparte_8
; Controparte_5
6. Condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi Controparte_5
gradi del giudizio in favore di che liquida per il Controparte_8
primo grado in euro 14.598,00 e per il secondo grado in euro 9256,00 oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa;
7. Pone definitivamente a carico dell'impresa designata le spese della CTU liquidate come in atti.
25 Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 27 febbraio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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