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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/02/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12372 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Parte_1 C.F._1
Martoriello e dall'avv. Antonio Ammendola in virtù di procura in atti, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli
Nord;
parte attrice
CONTRO
P.VA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.VA_1
dall'avv. Francesca Meoni in virtù di procura in atti, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
parte convenuta
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto notificato in data 19.10.2022 ad istanza della odierna convenuta,
1 eccependo la carenza di legittimazione attiva della società intimante e la non debenza di alcuni importi richiesti.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituita la contestando CP_1
le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione proposta.
Attesa la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va rilevata l'assoluta genericità delle contestazioni effettuate dall'opponente con riguardo alla carenza di legittimazione attiva del creditore precettante, alla luce peraltro della precisa indicazione, fornita dalla parte opposta, di tutti gli atti di trasferimento del credito azionato nonché della prova della avvenuta pubblicazione dei predetti atti.
Al riguardo, come è noto: “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto,
prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il
debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”,
principio affermato, anche di recente, dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1770
del 28/01/2014).
In ogni caso, dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta, risulta che la CP_1
ha acquistato il credito, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, come da avviso
[...]
ritualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Come è noto, a norma dell'art. 58 T.U.B., l'avvenuta pubblicazione della cessione determina l'opponibilità della cessione al debitore ceduto.
Non si dubita, pertanto, della sussistenza della legittimazione attiva (sostanziale e processuale) della creditrice precettante, anche alla luce del contratto di cessione ritualmente depositato nel presente giudizio.
Si osserva, inoltre, che la disponibilità del titolo esecutivo in capo alla pignorante, la quale ha depositato copia del decreto ingiuntivo, costituisce elemento di prova, rilevante e potenzialmente decisivo, dell'esistenza della cessione e della inclusione del credito azionato nella cessione (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 10200/2021).
2 Per altro verso, con riferimento alle contestazioni attinenti al quantum dovuto, reputa il
Tribunale non fondata l'opposizione proposta, avendo il creditore insoddisfatto il diritto di ottenere ristoro di tutte le spese sostenute a causa dell'inadempimento del debitore opponente.
Le spese seguono il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in euro 3.508,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il giudice monocratico
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