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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/11/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 288 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente 2
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 288 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Paola Coniglio, con la quale è elettivamente domiciliato in Stilo (RC),
Via G. Marconi n. 11
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Possidonea n. 22
Resistente
OGGETTO: liquidazione indennità di disoccupazione agricola e indennità di malattia
Conclusioni: come in atti e nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. versate in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/01/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, nell'anno 2020, ha lavorato come bracciante agricolo per un totale di 51 giornate e, nel biennio precedente, per 102 giornate, come risulta dall'estratto contributivo e dal certificato di iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
- che, in data 06/03/2021, ha presentato all' domanda finalizzata CP_1
ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, che non è stata erogata;
- che ha proposto ricorso al competente Comitato Provinciale I.N.P.S., che non è stato deciso;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'erogazione dell'indennità richiesta. 3
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, dichiarare:
1. la condanna dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione e pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 nella misura di euro
1.054,27 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
3. la condanna dell alle spese, competenze ed onorari del presente CP_1
giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la pendenza, tra le medesime parti, di giudizi aventi ad oggetto il pagamento delle indennità di malattia e l'indennità di disoccupazione agricola conseguenti al disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. n. 949/2022), depositato in data 14/03/2022, il medesimo ricorrente, premesse le medesime circostanze di cui al primo ricorso presentato, ha esposto:
- che, in data 08/01/2021, ha presentato all' domanda finalizzata CP_1
ad ottenere l'indennità di malattia, che non è stata liquidata;
- che ha proposto ricorso al competente Comitato Provinciale I.N.P.S., che non è stato deciso;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'erogazione dell'indennità richiesta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, dichiarare:
1. la condanna dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione e pagamento dell'indennità di malattia del 08.01.2021 al 10.03.2021 nella misura di euro
1.379,61 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
3. 4
la condanna dell alle spese, competenze ed onorari del presente CP_1
giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' pur convenuto in CP_1
giudizio, non si è costituito.
Con separato ricorso (R.G. n. 2070/2023), depositato in data 12/06/2023, il medesimo ricorrente ha esposto:
- che, nell'anno 2021, ha lavorato come bracciante agricolo per un totale di 51 giornate e, nel biennio precedente, per 102 giornate, come risulta dall'estratto contributivo e dal certificato di iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che, in data 19/01/2022, ha presentato all' domanda finalizzata CP_1
ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, che non è stata liquidata;
- che ha proposto ricorso al competente Comitato Provinciale I.N.P.S., che non è stato deciso;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'erogazione dell'indennità richiesta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, dichiarare:
1. la condanna dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione e pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 nella misura di euro
1.060,80 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
3. la condanna dell alle spese, competenze ed onorari del presente CP_1
giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la pendenza, tra le medesime parti, di giudizi aventi ad oggetto il pagamento delle indennità di malattia e di disoccupazione agricola conseguenti 5
al disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 17/10/2024, i tre procedimenti sono stati riuniti, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Con provvedimento del 13/09/2023, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
Giova premettere che oggetto dei giudizi riuniti è l'accertamento del diritto del ricorrente al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola, in relazione alle domande presentate negli anni 2021 e 2022, per le giornate svolte in agricoltura negli anni 2020 e 2021 e dell'indennità di malattia, in relazione alle giornate denunciate in agricoltura nell'anno 2020.
Ai fini del conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola, occorre il possesso dei seguenti requisiti: l'iscrizione negli elenchi di categoria per almeno due anni, incluso quello per il quale è richiesta l'indennità, il conseguimento, nel medesimo anno e nell'anno precedente, di un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
Invece, l'indennità di malattia spetta ai lavoratori a tempo determinato, che abbiano accumulato 51 giorni di lavoro totali, nell'anno precedente, oppure tra l'anno corrente e l'anno precedente. Una volta accumulate queste giornate lavorative, il lavoratore a tempo determinato può richiedere dei giorni di malattia, fino a un massimo di 180.
Parte ricorrente, contestualmente al deposito dei tre ricorsi presentati e riuniti, ha allegato il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento delle 6
indennità oggetto di domanda, ossia, l'iscrizione negli elenchi agricoli (come da certificati allegati) nel comune di residenza negli anni 2020 e 2021 per 51 giornate, il possesso di 102 giornate nell'anno di riferimento e nell'anno precedente (che risultano anche dagli estratti contributivi allegati).
Inoltre, non risultano allegati provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro sui quali si fonda l'iscrizione o provvedimenti di cancellazione dagli elenchi agricoli.
Invero, l' ha contestato soltanto lo svolgimento di attività in CP_2
proprio in misura prevalente, in quanto il ricorrente sarebbe titolare di partita
IVA in virtù della quale avrebbe svolto attività di lavoro autonomo in proprio
(“attività di coltivazione di oleosi”) in maniera prevalente rispetto all'attività di lavoro dipendente.
Orbene, in astratto un lavoratore agricolo, pur avendo una partita Iva attiva, magari per lo svolgimento di una piccola attività autonoma, può percepire l'indennità di disoccupazione agricola e le altre indennità collegate ai rapporti di lavoro svolti in agricoltura, purché sussistano determinate condizioni: non vi è, dunque, una incompatibilità di per sé tra la titolarità di partita iva e il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola.
A tal fine, innanzitutto, non è possibile essere iscritti per l'intero anno negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti e, allo stesso tempo, percepire la disoccupazione agricola.
Invece, se l'iscrizione è inferiore ad un anno e l'attività autonoma non ha comportato l'obbligo di iscrizione ad una gestione autonoma , trova CP_1
applicazione il principio della prevalenza, da verificare nel caso concreto, con diritto all'indennità di disoccupazione se il lavoro svolto come operaio dipendente sia “prevalente” rispetto a quello svolto come lavoratore autonomo con partita Iva.
Pertanto, se il titolare di partita Iva non ha l'obbligo di iscrizione alla gestione separata può percepire l'indennità di disoccupazione agricola CP_1 7
purché, però, in concreto non risulti lo svolgimento di attività in forma autonoma in misura prevalente, circostanza che non può desumersi in automatico dal solo possesso di partita IVA.
Orbene parte ricorrente, in conseguenza delle difese spiegate dall' CP_1
ha allegato una certificazione reddituale rilasciata da Agenzia delle Entrate, dalla quale emerge che i redditi percepiti per l'anno 2020 derivano da lavoro dipendente.
Tuttavia, l' ha allegato la titolarità di partita IVA per “coltivazione CP_1
di frutti oleosi”, il fascicolo aziendale, relativo all'attività svolta e alla percezione di contributi Agea, tra l'altro, per gli anni 2020 e 2021, comprovanti un'attività esistente, a fronte di un numero esiguo di giornate allegate in agricoltura: infatti, il ricorrente ha dichiarato 5 ettari di terreno di sua proprietà, coltivato in agrumeti, oliveti, seminativi, con allevamento di ovini, producendo un reddito, progressivamente in aumento di € 5940, che supera il reddito dichiarato come derivante dall'attività di lavoro dipendente negli anni oggetto di giudizio
Orbene, la documentazione prodotta dall' non espressamente CP_1
sconfessata dal ricorrente, che si è limitato a ribadire di aver svolto le giornate in agricoltura e di aver percepito redditi esclusivamente da attività dipendente nell'anno 2020, integra un principio di prova circa la sussistenza di un'attività in proprio che richieda un certo numero di giornate, potenzialmente superiore alle
51 giornate in agricoltura annue dichiarate, percependo i fondi AGEA per 241, come si evince dalla documentazione dall'istituto, circostanza che pure non è stata espressamente confutata dal ricorrente.
Pertanto, dinanzi ad elementi gravi precisi e concordanti allegati dall' in ordine all'esercizio prevalente dell'attività in proprio nel periodo CP_1
oggetto di giudizio, rispetto all'attività di lavoro dipendente in agricoltura, nulla di concreto ha allegato parte ricorrente (non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione dei redditi presentata, atteso che la stessa si fonda sui redditi 8
dichiarati dall'interessato) e, dinanzi ad allegazioni di segno contrario, non ha sufficientemente provato lo svolgimento in via prevalente dell'attività dipendente in agricoltura, ai fini del conseguimento delle prestazioni oggetto di domanda.
Tale circostanza non risulta confutata neanche dalla giurisprudenza allegata da parte ricorrente, atteso che la valutazione sulla prevalenza dell'attività in proprio sull'attività come lavoratore dipendente va operata nel caso concreto, in relazione allo specifico arco temporale oggetto di domanda, sulla base della documentazione relativa al soggetto specifico, allegata dalle parti.
In particolare, la sentenza n. 395/2019, relativa al medesimo ricorrente, riguarda il diritto al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola per una diversa e antecedente annualità rispetto alle annualità oggetto del presente giudizio e, tra l'altro, non è munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Ne consegue il rigetto delle domande proposte,
Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, sezione lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 288/2022, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, così provvede:
- Rigetta le domande proposte;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 28/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 288 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente 2
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 288 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Paola Coniglio, con la quale è elettivamente domiciliato in Stilo (RC),
Via G. Marconi n. 11
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Possidonea n. 22
Resistente
OGGETTO: liquidazione indennità di disoccupazione agricola e indennità di malattia
Conclusioni: come in atti e nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. versate in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/01/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, nell'anno 2020, ha lavorato come bracciante agricolo per un totale di 51 giornate e, nel biennio precedente, per 102 giornate, come risulta dall'estratto contributivo e dal certificato di iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
- che, in data 06/03/2021, ha presentato all' domanda finalizzata CP_1
ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, che non è stata erogata;
- che ha proposto ricorso al competente Comitato Provinciale I.N.P.S., che non è stato deciso;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'erogazione dell'indennità richiesta. 3
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, dichiarare:
1. la condanna dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione e pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 nella misura di euro
1.054,27 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
3. la condanna dell alle spese, competenze ed onorari del presente CP_1
giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la pendenza, tra le medesime parti, di giudizi aventi ad oggetto il pagamento delle indennità di malattia e l'indennità di disoccupazione agricola conseguenti al disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. n. 949/2022), depositato in data 14/03/2022, il medesimo ricorrente, premesse le medesime circostanze di cui al primo ricorso presentato, ha esposto:
- che, in data 08/01/2021, ha presentato all' domanda finalizzata CP_1
ad ottenere l'indennità di malattia, che non è stata liquidata;
- che ha proposto ricorso al competente Comitato Provinciale I.N.P.S., che non è stato deciso;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'erogazione dell'indennità richiesta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, dichiarare:
1. la condanna dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione e pagamento dell'indennità di malattia del 08.01.2021 al 10.03.2021 nella misura di euro
1.379,61 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
3. 4
la condanna dell alle spese, competenze ed onorari del presente CP_1
giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' pur convenuto in CP_1
giudizio, non si è costituito.
Con separato ricorso (R.G. n. 2070/2023), depositato in data 12/06/2023, il medesimo ricorrente ha esposto:
- che, nell'anno 2021, ha lavorato come bracciante agricolo per un totale di 51 giornate e, nel biennio precedente, per 102 giornate, come risulta dall'estratto contributivo e dal certificato di iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che, in data 19/01/2022, ha presentato all' domanda finalizzata CP_1
ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, che non è stata liquidata;
- che ha proposto ricorso al competente Comitato Provinciale I.N.P.S., che non è stato deciso;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'erogazione dell'indennità richiesta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, dichiarare:
1. la condanna dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione e pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 nella misura di euro
1.060,80 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
3. la condanna dell alle spese, competenze ed onorari del presente CP_1
giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la pendenza, tra le medesime parti, di giudizi aventi ad oggetto il pagamento delle indennità di malattia e di disoccupazione agricola conseguenti 5
al disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 17/10/2024, i tre procedimenti sono stati riuniti, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Con provvedimento del 13/09/2023, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
Giova premettere che oggetto dei giudizi riuniti è l'accertamento del diritto del ricorrente al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola, in relazione alle domande presentate negli anni 2021 e 2022, per le giornate svolte in agricoltura negli anni 2020 e 2021 e dell'indennità di malattia, in relazione alle giornate denunciate in agricoltura nell'anno 2020.
Ai fini del conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola, occorre il possesso dei seguenti requisiti: l'iscrizione negli elenchi di categoria per almeno due anni, incluso quello per il quale è richiesta l'indennità, il conseguimento, nel medesimo anno e nell'anno precedente, di un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
Invece, l'indennità di malattia spetta ai lavoratori a tempo determinato, che abbiano accumulato 51 giorni di lavoro totali, nell'anno precedente, oppure tra l'anno corrente e l'anno precedente. Una volta accumulate queste giornate lavorative, il lavoratore a tempo determinato può richiedere dei giorni di malattia, fino a un massimo di 180.
Parte ricorrente, contestualmente al deposito dei tre ricorsi presentati e riuniti, ha allegato il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento delle 6
indennità oggetto di domanda, ossia, l'iscrizione negli elenchi agricoli (come da certificati allegati) nel comune di residenza negli anni 2020 e 2021 per 51 giornate, il possesso di 102 giornate nell'anno di riferimento e nell'anno precedente (che risultano anche dagli estratti contributivi allegati).
Inoltre, non risultano allegati provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro sui quali si fonda l'iscrizione o provvedimenti di cancellazione dagli elenchi agricoli.
Invero, l' ha contestato soltanto lo svolgimento di attività in CP_2
proprio in misura prevalente, in quanto il ricorrente sarebbe titolare di partita
IVA in virtù della quale avrebbe svolto attività di lavoro autonomo in proprio
(“attività di coltivazione di oleosi”) in maniera prevalente rispetto all'attività di lavoro dipendente.
Orbene, in astratto un lavoratore agricolo, pur avendo una partita Iva attiva, magari per lo svolgimento di una piccola attività autonoma, può percepire l'indennità di disoccupazione agricola e le altre indennità collegate ai rapporti di lavoro svolti in agricoltura, purché sussistano determinate condizioni: non vi è, dunque, una incompatibilità di per sé tra la titolarità di partita iva e il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola.
A tal fine, innanzitutto, non è possibile essere iscritti per l'intero anno negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti e, allo stesso tempo, percepire la disoccupazione agricola.
Invece, se l'iscrizione è inferiore ad un anno e l'attività autonoma non ha comportato l'obbligo di iscrizione ad una gestione autonoma , trova CP_1
applicazione il principio della prevalenza, da verificare nel caso concreto, con diritto all'indennità di disoccupazione se il lavoro svolto come operaio dipendente sia “prevalente” rispetto a quello svolto come lavoratore autonomo con partita Iva.
Pertanto, se il titolare di partita Iva non ha l'obbligo di iscrizione alla gestione separata può percepire l'indennità di disoccupazione agricola CP_1 7
purché, però, in concreto non risulti lo svolgimento di attività in forma autonoma in misura prevalente, circostanza che non può desumersi in automatico dal solo possesso di partita IVA.
Orbene parte ricorrente, in conseguenza delle difese spiegate dall' CP_1
ha allegato una certificazione reddituale rilasciata da Agenzia delle Entrate, dalla quale emerge che i redditi percepiti per l'anno 2020 derivano da lavoro dipendente.
Tuttavia, l' ha allegato la titolarità di partita IVA per “coltivazione CP_1
di frutti oleosi”, il fascicolo aziendale, relativo all'attività svolta e alla percezione di contributi Agea, tra l'altro, per gli anni 2020 e 2021, comprovanti un'attività esistente, a fronte di un numero esiguo di giornate allegate in agricoltura: infatti, il ricorrente ha dichiarato 5 ettari di terreno di sua proprietà, coltivato in agrumeti, oliveti, seminativi, con allevamento di ovini, producendo un reddito, progressivamente in aumento di € 5940, che supera il reddito dichiarato come derivante dall'attività di lavoro dipendente negli anni oggetto di giudizio
Orbene, la documentazione prodotta dall' non espressamente CP_1
sconfessata dal ricorrente, che si è limitato a ribadire di aver svolto le giornate in agricoltura e di aver percepito redditi esclusivamente da attività dipendente nell'anno 2020, integra un principio di prova circa la sussistenza di un'attività in proprio che richieda un certo numero di giornate, potenzialmente superiore alle
51 giornate in agricoltura annue dichiarate, percependo i fondi AGEA per 241, come si evince dalla documentazione dall'istituto, circostanza che pure non è stata espressamente confutata dal ricorrente.
Pertanto, dinanzi ad elementi gravi precisi e concordanti allegati dall' in ordine all'esercizio prevalente dell'attività in proprio nel periodo CP_1
oggetto di giudizio, rispetto all'attività di lavoro dipendente in agricoltura, nulla di concreto ha allegato parte ricorrente (non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione dei redditi presentata, atteso che la stessa si fonda sui redditi 8
dichiarati dall'interessato) e, dinanzi ad allegazioni di segno contrario, non ha sufficientemente provato lo svolgimento in via prevalente dell'attività dipendente in agricoltura, ai fini del conseguimento delle prestazioni oggetto di domanda.
Tale circostanza non risulta confutata neanche dalla giurisprudenza allegata da parte ricorrente, atteso che la valutazione sulla prevalenza dell'attività in proprio sull'attività come lavoratore dipendente va operata nel caso concreto, in relazione allo specifico arco temporale oggetto di domanda, sulla base della documentazione relativa al soggetto specifico, allegata dalle parti.
In particolare, la sentenza n. 395/2019, relativa al medesimo ricorrente, riguarda il diritto al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola per una diversa e antecedente annualità rispetto alle annualità oggetto del presente giudizio e, tra l'altro, non è munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Ne consegue il rigetto delle domande proposte,
Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, sezione lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 288/2022, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, così provvede:
- Rigetta le domande proposte;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 28/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci