Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 22/04/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 51/2026
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati Marco PI Presidente SS ES Consigliere relatore Ivano MALPESI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 24450 del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
L.I.B., nato a omissis il omissis, residente in
omissis, Via omissis, c.f. omissis, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della ditta individuale G. DI L.I.B., cancellata dal Registro delle Imprese il 20/11/2013, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco SCANCARELLO del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Torino, Via Pietro Palmieri n. 40, come da procura speciale in atti, PEC: francoscancarello@pec.ordineavvocatitorino.it.
LETTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, all’udienza in camera di consiglio dell’11 marzo 2026, il Magistrato relatore Cons SS Olessina, la Procura contabile nella persona del VPG Cons. Massimo Valero e la difesa di parte convenuta, come da verbale.
PREMESSO
1. La Procura contabile ha chiamato in giudizio L.I.B. in proprio ed in qualità di legale rappresentante della ditta individuale G.
DI L.I.B., cancellata dal Registro delle Imprese il 20/11/2013, destinataria, in data 1/6/2012, di un finanziamento agevolato ottenuto da IE S.p.A. riguardante un investimento da realizzare presso la sede di Torino, per l’importo complessivo ammesso di 40.000,00 euro, erogato per il 30% con fondi bancari ed il restante 70% con fondi pubblici regionali, pari ad euro 28.000,00 con tasso 0%.
Si desume dagli atti che l’attività aveva inizio il 30/04/2012; l’impresa G. di B.L.I. veniva iscritta all’albo delle imprese artigiane l’8 maggio successivo; l’attività, sin da subito, non dava i risultati sperati; il 20/11/2013 l’impresa G.DI L.I.B.
veniva cancellata dal Registro delle Imprese; Unicredit S.p.A. intraprendeva azioni volte al recupero del credito nei confronti del deducente non garantito da Ascomfidi Nord-Ovest.
La Procura contabile ha richiesto il danno erariale da risarcire in favore di IE S.p.A. e della Regione Piemonte pari ad euro 19.092,70, oltre ad accessori.
2.Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria in data 6/11/2025, chiedendo la definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., mediante la corresponsione della somma di euro 6.000,00.
Nel merito il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda contabile.
3.La Procura contabile, in data 6/11/2025, ha espresso parere favorevole e concorde alla richiesta di applicazione del giudizio abbreviato nonché alla quantificazione dell’addebito nella misura di euro 6.000,00 in favore di IE SP e della Regione Piemonte.
4. A seguito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, il Collegio, con decreto n. 26/2025, ha accolto la richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 c.g.c., e, per l’effetto, ha determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio con rito abbreviato nell’importo di euro 6.000,00 (seimila/00), in favore di IE S.p.a. e della Regione Piemonte, e ha fissato in giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto, il termine per il versamento dell’importo sopra indicato in favore della predetta Amministrazione, con onere di deposito presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale - in data anteriore a quella dell’udienza dell’11 marzo 2026 fissata per la definizione del giudizio - della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l’avvenuto pagamento.
5. L’avvenuto tempestivo pagamento, come stabilito nel decreto n. 26/2025, risulta comprovato dalla seguente documentazione agli atti:
-nota, a firma dell’Avv. Scancarello difensore del convenuto, di deposito di copia del bonifico di euro 6.000,00 effettuato a IE in data 13 gennaio 2026;
-nota di IE del 19 febbraio 2026 di conferma del versamento effettuato dal convenuto in data 13/01/2026 dell’importo complessivo di euro 6.000,00, in ottemperanza al decreto della Corte dei conti n. 26/2025 del 18/12/2025 di accoglimento della richiesta di rito abbreviato.
6. La regolarità e l’adeguatezza di tale documentazione sono state verificate con l’adesione del PM nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti dei convenuti ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale,
DEFINISCE IL GIUDIZIO
ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e, per l’effetto, dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto L.I.B.
La peculiarità della fattispecie in esame giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026, con l'intervento dei Magistrati:
Marco Pieroni Presidente SS Olessina Consigliere estensore Ivano Malpesi Consigliere Il Giudice estensore Il Presidente SS ES Marco PI
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 22/04/2026 Il Direttore della Segreteria
AT GL
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco PI
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 22/04/2026 Il Direttore della Segreteria
AT GL
F.to digitalmente
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