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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:
1) dott. MARIA G. DI MARCO Presidente
2) dott. CATERINA GRECO Consigliere
3) dott. CLAUDIO ANTONELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 679/2023 R.G.L. promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio La Cola Parte_1
Appellante CONTRO
, in persona del Controparte_1
NT IL e EL GL Appellato
All'udienza di discussione del 3 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti difensivi.
FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso depositato il 10.01.2022 già titolare, Parte_1 giusta domanda del 9.02.2021, del reddito di ere ricevuto comunicazione del 20.10.2021, con il quale l' le aveva chiesto la restituzione CP_2 dell'importo di €2.799,99 illegittimamente pe a tale titolo da marzo 2021 a giugno 2021 per “false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazioni di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”. Chiedeva la ricorrente dichiararsi non dovuto l'importo ingiunto evidenziando di avere sempre mantenuto nel periodo in contestazione, contrariamente a quanto ritenuto dall' , i requisiti anagrafici e patrimoniali-reddituali previsti dal D.L. n. CP_1
4/2019, ten o che:
- con sentenza n.1036 del 3.12.2020 (non registrata) il Tribunale di Agrigento aveva pronunciato sentenza di separazione dei coniugi e Parte_1
Controparte_3 - quest'ultimo dal 1.09.2020 si era trasferito a Malta, dove aveva sottoscritto un contratto di lavoro quale panettiere, pur risultando ancora formalmente residente al medesimo indirizzo dell'odierna appellante;
- nessuna falsa dichiarazione era stata resa nell'istanza per la corresponsione della RdC, avendo ella indicato quali componenti effettivi del nucleo familiare sé stessa e il figlio maggiorenne convivente e a suo carico. Persona_1
A conferma dell uazione economica, la evidenziava Pt_1 che nella predetta sentenza di separazione era stata confermata ione in suo favore di un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 mensili a carico dell'ex coniuge. Nel costituirsi in giudizio ribadiva l' la riconducibilità del provvedimento CP_2 di revoca alla mancata coincidenza della Di zione Sostitutiva Unica, propedeutica al rilascio dell'ISEE, “con la situazione anagrafica estratta dall'archivio anagrafico nazionale in cui, oltre ai due componenti di cui sopra, è indicato come intestatario della scheda anagrafica il sig.
, evidenziano, a riprova della falsità delle informazioni rese dalla Controparte_3
U prodotta il 02.02.2021, l'omessa indicazione dell'assegno di Pt_1 mento pacificamente percepito dalla ricorrente. Voce reddituale che avrebbe dovuto essere trascritta “nel quadro FC5 della dichiarazione ISEE, cosa che non è avvenuta ed avrebbe determinato una riduzione dell'importo del reddito di cittadinanza spettante alla ricorrente”. Con sentenza n. 167/2023, pubblicata in data 22.02.2023, il Tribunale G.L. di Agrigento rigettava il ricorso, ritenendo, previo esame della normativa in tema di reddito di cittadinanza, legittima l'azione di ripetizione dell'indebito avviata dall' , per non avere la ricorrente “dimostrato di essere nelle condizioni richieste per CP_1 legge per la concessione del RDC”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
con ricorso depositato il 10.07.2023, lamentando l'erron
[...] nale nella parte in cui l'adito Tribunale aveva ritenuto non veritiere le dichiarazioni reddituali rese dall'istante all'atto di presentazione della domanda diretta al conseguimento del reddito di cittadinanza, A suo dire, invece, il decidente avrebbe dovuto rilevare che:
- il figlio , sia pur dichiarato soggetto economicamente Persona_1 indipendente ne nza di separazione, risultava “effettivamente all'interno del nucleo familiare della madre come da accluso certificato di stato di famiglia nel giudizio di primo grado”;
- “a prescindere dalla percezione di un assegno di mantenimento di €250,00” mensili, ella era, comunque, nelle condizioni di percepire l'assegno di mantenimento trattandosi di una “misura di sostegno contro la povertà”;
- l'uscita dal proprio nucleo familiare dell'ex coniuge era stata dimostrata attraverso la produzione del contratto di lavoro, della sentenza di separazione e del certificato di residenza aggiornato del CP_3
Ha resistito in giudizio l' giusta memoria del 9.6.2025, variamente CP_2 contestando la fondatezza delle e doglianze e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 3.07.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo in atti. 2) L'appello non può trovare accoglimento. Basti a tal fine riprendere la normativa, applicabile ratione temporis, in tema di reddito di cittadinanza. Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del d.l. 28 gennaio 2019 “È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. Il successivo art.2 indica tra i destinatari di tale beneficio i “nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio” del requisito anagrafico (la cittadinanza o, se stranieri, la residenza in Italia da almeno dieci anni) e, di quello reddituale/patrimoniale come individuato dall' indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE) all'atto della proposizione della domanda (al tal fine è necessario che il reddito del nucleo familiare non superi il limite di € 9.360,00 annui e quello patrimoniale la soglia di
€30.000,00). Lo stesso art. 2, al quinto comma, richiama la definizione di “nucleo familiare” di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (“Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”). Il sesto comma dell'art. 3 del D.L. n. 4/2019 prevede che tale beneficio sia temporaneo (“Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi”). I predetti requisiti anagrafici, reddituali e patrimoniali devono permanere nell'arco di tempo in cui il beneficio viene erogato. È fatto obbligo, infatti, al percipiente di comunicare immediatamente all' CP_1 ogni variazione anagrafica, reddituale e patrimoniale a pena di decadenza dal b (v. art.3, commi da nove a dodici del D.L. n.4/2019). Il legislatore ha poi previsto un'ipotesi specifica di revoca d'ufficio dell'assegno, quando le dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda o nel corso dell'erogazione del RdC, modifichino la situazione reddituale o patrimoniale rappresentata. L'art. 7, quarto comma, del d.l. n. 4/2019 dispone, infatti, che “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. La revoca del RdC di cui beneficiava la è stata dunque correttamente Pt_1 disposta dall' a causa della difformità tra quanto dalla stessa dichiarato in merito CP_2 alla composi anagrafica del nucleo familiare rispetto a quanto risultante dai registri anagrafici, ma soprattutto per avere ella omesso di dichiarare, in sede di compilazione dell'istanza, il percepimento di un assegno alimentare a carico dell'ex coniuge per un importo pari ad €250,00 mensili. D'altronde l'affermazione dell'appellante secondo cui la percezione dell'assegno di mantenimento non determinerebbe un superamento dei prescritti limiti reddituali utili alla conservazione del beneficio in parola è rimasta asserzione meramente labiale priva di ogni riscontro probatorio, limitandosi l'istante, in entrambi i gradi del giudizio, a sostenere genericamente il possesso di tutti i requisiti dettati D.L. n.4/2019. Sulla scorta delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve trovare integrale conferma. 3) Nonostante la soccombenza la parte appellante non può essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio ostandovi la dichiarata sussistenza delle condizioni di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.167/2023, emessa dal Tribunale di Agrigento G.L. il 22 febbraio 2023. Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 3 luglio 2025. Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente
Maria G. Di Marco