Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.3937 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...] - Spartà, C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, via Santa Marta, n. 240 - isolato 163/164, presso lo studio dell'avv. CASABLANCA MANUELA (C.F.:
, Fax: 090/9215951, pec: C.F._2 Email_1
che la rappresenta e difende per procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: ed ivi residente in [...]
Ciociara, Fraz. Catarratti, elettivamente domiciliato in Messina, Via Cesare
Battisti, n. 48, presso lo studio dell'avv. RAINERI NATALIA (C.F.:
), pec: fax: 0909581113), che lo C.F._4 Email_2
rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale il
04/10/2024, nata a [...] il [...], Parte_1
chiedeva la separazione giudiziale dal coniuge Controparte_1
, nato a [...] il [...], esponendo che in data
[...]
13.07.2012 le parti avevano contratto nel Comune di Messina matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 298, parte 2, serie A, anno 2012; che dal matrimonio erano nati due figli:
[...]
nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...]; che nel corso degli anni, per le continue incomprensioni e liti, era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale e pertanto la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile ed ella era addivenuta alla decisione di formalizzare la separazione. Chiedeva, quindi, che i figli minori fossero affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con assegnazione della casa coniugale, che le fosse assegnata la casa coniugale sita in Messina, via Cacace Residence
La Nociara - Frazione Catarratti, che fosse posto a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese
[...]
l'importo mensile di € 700,00 da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT per il mantenimento dei figli, che nel caso di mancanza di assegnazione della casa coniugale alla deducente il contributo al mantenimento dei figli fosse aumentato a 800,00 euro mensili, che le spese straordinarie fossero ripartite al
50% tra le parti.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato con provvedimento del 12.10.2024 fissava l'udienza del 21.01.2025 per la comparizione delle parti e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 16.10.2024.
2 Nelle more, le parti ed i loro difensori interloquivano positivamente per il raggiungimento di un accordo di separazione.
Difatti, con atto depositato il 23.12.2024 i procuratori di entrambe le parti chiedevano il mutamento del rito da contenzioso in consensuale alle condizioni di cui all'accordo datato 17.12.2024, nei seguenti termini: “A) Affidamento dei figli minori. I figli e , entrambi minorenni, sono affidati Per_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sui medesimi come da piano genitoriale di seguito indicato: Piano Genitoriale per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori:
Frequenza scolastica: preminentemente, si occuperanno di portare/andare a prendere i figli: - Il padre nei giorni in cui è stabilito che i figli si intratterranno con lo stesso;
- La madre nei restanti giorni. In caso di assenza/impedimento del genitore, le parti convengono sin d'ora di delegare in loro vece per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi i nonni paterni
(nel caso in cui si tratti di uno dei giorni in cui i minori dovranno intrattenersi con il padre) o, i nonni materni negli altri giorni;
Impegni ludico/sportivi:
Entrambi i genitori si impegnano a portare/andare a prendere alla Per_2
scuola calcio. In particolare, il padre si impegna ad accompagnarlo/ andarlo a prendere nei giorni in cui è previsto che il minore trascorra del tempo con lo stesso. La IG.ra di contro, si impegna ad accompagnarlo/ andarlo a T_
prendere in tutti gli altri giorni. Qualora i figli in futuro svolgessero altra attività ludico/sportiva, entrambi i genitori si impegnano sin d'ora – compatibilmente agli impegni di ciascuno – a portare/andare a prendere i figli alle stesse condizioni sin qui stabilite;
Tempi di permanenza presso il genitore non collocatario I figli e si intratterranno con il padre due Per_1 Persona_2
pomeriggi a settimana, che sono stabiliti, per settimane alterne, come di seguito illustrato:1. Prima settimana – il lunedì e il mercoledì, dalle ore 13:30 alle ore
22:00 2. Seconda settimana - il martedì e il venerdì, dalle ore 16:30 alle ore
3 22:00 3. un fine settimana ogni 15 giorni, e, più precisamente, il weekend della settimana di cui al punto 2. Pertanto, i minori trascorreranno con il padre dalle ore 16:30 del venerdì alle ore 21:00 della domenica successiva, in tal caso la madre accompagnerà i figli presso il padre e questi li riaccompagnerà presso la madre. Festività 1. in occasione dei loro compleanni, 1.1. Entrambi i genitori, e le rispettive famiglie, parteciperanno alle eventuali feste organizzate con gli amici e compagni di scuola;
2.1. Nel caso in cui i minori non volessero organizzare le feste ut supra, trascorreranno i compleanni a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, in alternanza per ogni anno. Per cui, se per l'anno in corso dovessero trascorrere il pranzo con la madre, si intratterranno a cena con il padre e, l'anno successivo festeggeranno a pranzo con il padre e a cena con la madre.
2. Il giorno del compleanno del padre e della festa del papà, si intratterranno, a cena o a pranzo, con il padre.
3. Il giorno del compleanno della madre e della festa della mamma, si intratterranno, a cena o a pranzo, con la madre.
4. Ogni altra ricorrenza che costituisca un giorno di festa (ad esempio il giorno del 1° maggio), si intratterranno, l'intero giorno con un genitore, in alternanza per anno con l'altro, per cui se per l'anno in corso trascorreranno la festività con il padre, l'anno successivo si intratterranno con la madre, e viceversa;
5. Per le festività Natalizie, i minori trascorreranno l'intero 24 dicembre con uno dei genitori, mentre il 25 e il 26 dicembre con l'altro. Nello stesso modo, si intratterranno il 31 dicembre e il 6 gennaio con uno dei due genitori, e il primo di gennaio con l'altro; Anche in questo caso, le summenzionate previsioni si intendono disciplinate in alternanza per anno.
Pertanto, se per l'anno in corso i minori dovessero trascorrere il 24 dicembre, il
31 dicembre e il 6 gennaio con la madre, trascorreranno il 25 dicembre, il 26 dicembre e il primo di gennaio con il padre, mentre, l'anno successivo, si intratterranno il 24 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio con il padre e il 25 dicembre, il 26 dicembre e il primo di gennaio con la madre;
6. in occasione delle festività Pasquali si intratterranno il giorno di Pasqua con uno dei due
4 genitori e il giorno di Pasquetta con l'altro, in alternanza per anno;
7. In occasione delle vacanze estive i figli si intratterranno con il padre almeno 15 giorni consecutivi, e, segnatamente, trascorreranno, alternativamente per anno, il periodo compreso dal primo al 14 agosto con un genitore e dal 16 al 31 agosto con l'altro. Per ciò che concerne il giorno di Ferragosto restano ferme le disposizioni relative ai giorni festivi racchiuse al punto 4 del presente Atto.
Entrambi i genitori si autorizzano sin d'ora reciprocamente a portare con sé i figli anche fuori Messina in caso di viaggio –vacanza, dando all'altro genitore comunicazione almeno 15 giorni prima della data di partenza e di rientro e del luogo di destinazione, con l'obbligo altresì di comunicare il numero di telefono per poter contattare i figli o l'altro genitore. I coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
8. Cerimonie religiose.
Tutte le cerimonie religiose dei minori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunione, cresima etc.) verranno celebrate alternativamente a pranzo con la famiglia e gli invitati di un genitore e a cena con la famiglia e gli invitati dell'altro. Pertanto, se la comunione di dovesse essere festeggiata a Per_2
pranzo con la madre e a cena con il padre, la cresima verrà celebrata a pranzo con il padre e a cena con la madre. I ricorrenti potranno concordare, almeno 15 giorni prima dell'evento, di organizzare un'unica festa con la partecipazione di entrambi, delle rispettive famiglie e invitati. B) - Assegno di mantenimento Il
IG. corrisponderà a titolo di contributo di Controparte_1
mantenimento in favore dei figli e la somma mensile di Per_1 Persona_2
€ 250,00 ciascuno (per un totale pari a € 500,00). Le somme a titolo di mantenimento dovranno essere versate mediante bonifico ordinario al seguente
IBAN: [...] relativo a Conto Corrente intestato alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. C) - Parte_1
Casa coniugale. In virtù della collocazione prevalente presso la madre prevista alla lettera A) del presente Atto, la casa familiare sita a Messina, Via Cacace
5 Residence LA NOCIARA – Frazione Catarratti, di proprietà esclusiva del IG.
, verrà assegnata alla IG.ra , che si impegna ad CP_1 Parte_1
abitarla, a tutela del benessere dei figli e nell'interesse di questi ultimi.
L'assegnazione sarà limitata all'unità immobiliare consistente in quattro vani, lavatoio, corridoio e lastrico solare, sita al piano quarto (quinta elevazione sul piano cantinato). Il garage sito a piano terra, invece, rimarrà in uso esclusivo al
IG. In conseguenza di quanto appena Controparte_1
argomentato, al fine di poter correttamente suddividere i costi delle utenze dell'appartamento in uso alla da quelle del garage in uso esclusivo del T_
, attualmente serviti da unico contatore per l'energia elettrica, per CP_1
il gas e per la fornitura di acqua, il sig. installerà, prima della CP_1
consegna della casa coniugale, un contatore di sottolettura per ciascuna delle utenze. Successivamente si procederà alla voltura di tutte le utenze. Le spese ordinarie di condominio verranno suddivise tra le parti ossia, quelle relative alla casa coniugale saranno di competenza della e quelle relative al garage T_
di competenza del sig. . Il IG. consegnerà l'armadio CP_1 CP_1
con tutto il corredo contenuto al suo interno, nonché tutte le cose di proprietà della (come scaffalatura, culle dei bambini ecc…) attualmente T_
collocate nel garage, alla medesima IG.ra entro il mese di Gennaio T_
2025. Sarà cura della collocare i predetti oggetti in casa coniugale in T_
una tempistica che verrà comunicata tra le parti in tempo utile anche per il tramite dei difensori. In particolare, le parti concorderanno, almeno 15 giorni prima, un periodo di sette giorni durante il quale il fornirà alla CP_1
le chiavi dell'appartamento al fine di consentire alla stessa lo T_
spostamento del suddetto armadio dal garage all'appartamento. Preso atto del tempo necessario per adempiere a tutto quanto sin qui argomentato, i ricorrenti pattuiscono che la consegna dell'appartamento è fissata per giorno 15 marzo
2025. D) – Le spese straordinarie per i figli e , per Per_1 Persona_2
espresso accordo tra le parti, sono disciplinate secondo i criteri indicati dalle
6 Linee guida del CNF. Pertanto, le stesse sono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% e dovranno essere concordate preventivamente tra i medesimi genitori secondo le dette Linee Guida. E) – Altre disposizioni. Il IG.
consegnerà alla IG.ra il libretto postale del figlio CP_1 T_
minore unitamente alla rendicontazione delle spese mediche Persona_2
sostenute nell'interesse dello stesso. Dal momento della consegna, il libretto de quo verrà gestito dalla IG.ra nell'esclusivo interesse del figlio minore T_
limitatamente agli scopi e per le finalità a cui detti fondi sono destinati. A tal fine, la IG.ra si impegna a rendicontare, con cadenza mensile, al IG. T_
tutte le spese sostenute con i fondi presenti nel libretto de quo. F) - CP_1
Nuove relazioni sentimentali Qualora i ricorrenti intraprendessero nuove relazioni sentimentali, entrambi si impegnano ad introdurre i nuovi compagni ai figli e in maniera graduale e discreta, limitando, Per_1 Persona_2
quantomeno per un lasso di tempo ragionevole e sino a consolidamento della relazione la frequentazione dell'abitazione in presenza dei piccoli, così da non turbare la sensibilità dei minori”.
Vista la richiesta di entrambe le parti di trasformare la separazione da giudiziale in consensuale, con provvedimento del 07.01.2025 il Giudice disponeva che la già fissata udienza del 21.01.2025 per la comparizione dei coniugi, ai sensi dell'art. 473 bis .51 c.p.c., fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ed assegnava alle parti termine perentorio fino alla predetta udienza per il deposito delle note scritte.
All'udienza del 21.01.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2
c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
7 Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nell'accordo datato 17.12.2024 e depositato il 23.12.2024 con cui i procuratori di entrambe le parti chiedevano il mutamento di rito da contenzioso in consensuale alle condizioni in esso contenute e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nell'accordo datato 17.12.2024 e depositato il 23.12.2024, con richiesta di trasformazione di rito da contenzioso in consensuale, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate il 17.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un
8 ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra
, nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
alle condizioni contenute nell'accordo tra le Controparte_1
parti datato 17.12.2024 e depositato il 23.12.2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 13.07.2012 e trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 298, parte 2, serie A, anno 2012;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il
22/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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