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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2024, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3015 del Registro Generale VG 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in SS, Via Dei Mille, C.F._1
243, Is. 101, presso lo studio dell'avv. MAISANO GIUSEPPE (C.F.:
), C.F._2
pec: fax: 090/683282, che lo rappresenta e Email_1
difende per procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...], n° 187, C.F._3
ed elettivamente domiciliata in SS, Via Cesare Battisti Is. 73, presso lo studio dell'avv. RUSSO ALESSANDRO (C.F.: ), pec: C.F._4
fax: 090/2922216, che la rappresenta e Email_2
difende per procura in atti;
RICORRENTI
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 13/09/2024, i coniugi nato a Parte_1
SS (ME) il 10/04/1980 e , nata a [...] Controparte_1
il 14/08/1988, premesso di avere contratto matrimonio civile nel Comune di
SS il 13.04.2018, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 37, parte 1, anno 2018; che dall'unione era nato a SS, in [...]
07/12/2018, il figlio;
che tra le parti era intervenuta Persona_1
separazione consensuale omologata dal Tribunale di SS con decreto n. cronol. 1833/2020 del 03.02.2020; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: “1) Convengono i coniugi e Parte_1 CP_1
di vivere separatamente e di fissare ove credono più opportuno la loro
[...]
residenza col solo obbligo di comunicare gli eventuali mutamenti della stessa. 2)
Il figlio minore - in virtù del provvedimento del 23/05/2023, depositato Per_1
il 26/05/2023, emesso dal Tribunale per i Minorenni di SS nel procedimento iscritto al n.207/2021 R.G. – allo stato rimane affidato esclusivamente alla sig.ra con collocamento e residenza Controparte_1 anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, sita in SS, Viale
Boccetta is. 149, n° 187, Per l'effetto del citato provvedimento, sarà compito del
SS competente provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra il sig.
ed il figlio minore. 3) I coniugi Parte_1 Parte_1
e rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento tra di Controparte_1
loro, dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza
2 economica e, ad eccezione di quanto previsto con il presente atto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra. 4) Il Sig. si Parte_1
impegna ed obbliga a corrispondere alla Sig.ra un Controparte_1 assegno, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore , di €. Per_1
150,00 (eurocentocinquanta/00) mensili da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese. Detta somma dovrà essere aggiornata annualmente sulla scorta delle variazioni dei prezzi accertate dall'ISTAT. Le spese straordinarie, specie quelle mediche, scolastiche ed extra-scolastiche, da sostenere in favore del figlio minore, verranno corrisposte dai coniugi in ragione del 50% per ciascuno, purché previamente concordate e debitamente documentate”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04.11.2024. All'udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente,
3 o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di
SS con decreto n. cronol. 1833/2020 del 03.02.2020 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/09/2024, provvede come segue:
4 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di SS il 13.04.2018, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 37, parte 1, anno 2018, tra nato a [...] Parte_1
(ME) il 10/04/1980 e nata a [...] il Controparte_1
14/08/1988, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 13/09/2024 e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SS di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in SS, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
20/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di SS.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3015 del Registro Generale VG 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in SS, Via Dei Mille, C.F._1
243, Is. 101, presso lo studio dell'avv. MAISANO GIUSEPPE (C.F.:
), C.F._2
pec: fax: 090/683282, che lo rappresenta e Email_1
difende per procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...], n° 187, C.F._3
ed elettivamente domiciliata in SS, Via Cesare Battisti Is. 73, presso lo studio dell'avv. RUSSO ALESSANDRO (C.F.: ), pec: C.F._4
fax: 090/2922216, che la rappresenta e Email_2
difende per procura in atti;
RICORRENTI
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 13/09/2024, i coniugi nato a Parte_1
SS (ME) il 10/04/1980 e , nata a [...] Controparte_1
il 14/08/1988, premesso di avere contratto matrimonio civile nel Comune di
SS il 13.04.2018, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 37, parte 1, anno 2018; che dall'unione era nato a SS, in [...]
07/12/2018, il figlio;
che tra le parti era intervenuta Persona_1
separazione consensuale omologata dal Tribunale di SS con decreto n. cronol. 1833/2020 del 03.02.2020; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: “1) Convengono i coniugi e Parte_1 CP_1
di vivere separatamente e di fissare ove credono più opportuno la loro
[...]
residenza col solo obbligo di comunicare gli eventuali mutamenti della stessa. 2)
Il figlio minore - in virtù del provvedimento del 23/05/2023, depositato Per_1
il 26/05/2023, emesso dal Tribunale per i Minorenni di SS nel procedimento iscritto al n.207/2021 R.G. – allo stato rimane affidato esclusivamente alla sig.ra con collocamento e residenza Controparte_1 anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, sita in SS, Viale
Boccetta is. 149, n° 187, Per l'effetto del citato provvedimento, sarà compito del
SS competente provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra il sig.
ed il figlio minore. 3) I coniugi Parte_1 Parte_1
e rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento tra di Controparte_1
loro, dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza
2 economica e, ad eccezione di quanto previsto con il presente atto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra. 4) Il Sig. si Parte_1
impegna ed obbliga a corrispondere alla Sig.ra un Controparte_1 assegno, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore , di €. Per_1
150,00 (eurocentocinquanta/00) mensili da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese. Detta somma dovrà essere aggiornata annualmente sulla scorta delle variazioni dei prezzi accertate dall'ISTAT. Le spese straordinarie, specie quelle mediche, scolastiche ed extra-scolastiche, da sostenere in favore del figlio minore, verranno corrisposte dai coniugi in ragione del 50% per ciascuno, purché previamente concordate e debitamente documentate”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04.11.2024. All'udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente,
3 o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di
SS con decreto n. cronol. 1833/2020 del 03.02.2020 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/09/2024, provvede come segue:
4 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di SS il 13.04.2018, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 37, parte 1, anno 2018, tra nato a [...] Parte_1
(ME) il 10/04/1980 e nata a [...] il Controparte_1
14/08/1988, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 13/09/2024 e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SS di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in SS, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
20/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di SS.
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