Articolo 2 della Legge 21 gennaio 1983, n. 22
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 febbraio 1983
Art. 2.
Gli articoli 2675 e 2682 del codice civile e l'articolo 112 delle relative disposizioni di attuazione sono abrogati.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1983
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