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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4598/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VOGLIANO ALESSANDRA
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MOSCATO OLGA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito:
accertare e dichiarare che il sig. è proprietario: Parte_1
a- della motocicletta Harley Davidson targata EG66226;
b- delle seguenti opere d'arte e delle relative certificazioni di autenticità:
b.1- “Medaglie”, realizzato dall'artista Persona_1
b.2- “dipinto su tela grezza 80x60 rappresentate una Pin Up”, realizzato pagina 1 di 13 dall'artista Persona_1
b.3- “disegno su A4 – rappresentante una Ballerina”, realizzato dall'artista Per_1
[...]
b.4- “disegno su A4 rappresentante una Coppia di ballerini”, realizzato dall'artista Persona_1
b.5- “olio e collage su tela 80x60 rappresentante paesaggio marino” realizzato dall'artista ; Controparte_2
e, per l'effetto, condannare la sig.ra : Controparte_1
1) a consegnare al ricorrente la motocicletta e le certificazioni di autenticità di cui al precedente paragrafo entro sette giorni dall'emissione della pronuncia giudiziale, fissando un penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;
2) a rifondere al sig. i costi dallo stesso sostenuti per la procedura Parte_1 di Mediazione obbligatoria, pari ad € 509,52 come meglio dettagliato in parte narrativa;
3) a rifondere al sig. i danni patiti per il mancato utilizzo del motociclo Parte_1 nel periodo dal settembre 2022 sino all'effettiva riconsegna, nella misura di €
5.000,00 o diversa cifra se del caso calcolata anche secondo equità;
4) per l'ipotesi in cui dovesse emergere in corso di causa che la sig.ra CP_1
ha perso la disponibilità materiale dei beni di cui al primo punto, condannarla a
[...]
recuperarli a propria cura e spese o, ove ciò sia impossibile, a corrispondere al sig.
la somma di € 10.000,00 per la motocicletta, facendosi carico di ogni Parte_1
costo e onere per la declaratoria della perdita di possesso del mezzo oltre alla somma di €
615,31 per ciascuna delle sue certificazioni di autenticità richieste;
in ogni caso: rigettarsi le domande riconvenzionali avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso impedire il cumulo del rigetto della domanda di consegna della motocicletta con l'accoglimento della domanda di pagamento di € 10.000,00 in favore della sig.ra , che costituirebbe indebita duplicazione della condanna in capo CP_1
al sig. ; Pt_1
altresì in ogni caso: con vittoria di onorari, compensi e spese processuali, oltre rimb.
15%, CPA ed IVA se dovuta.
pagina 2 di 13 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, premessa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito: premessa ogni opportuna declaratoria, accertato ed acclarato l'onere probatorio esclusivo in capo a parte ricorrente, respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi e spese di causa.
In via riconvenzionale: premessa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare l'esistenza del credito restitutorio di parte resistente nei confronti di parte ricorrente di importo pari alla somma erogata dalla SI.ra per Controparte_1
l'acquisto della motocicletta Harley Davidson targata EG66226 e, per l'effetto, condannare il SI. al pagamento della somma di E 10.000,00, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione, in favore della SI.ra ovvero, in subordine, a provvedere Controparte_1
a propria cura e spese al passaggio di proprietà del predetto bene mobile registrato in favore della SI.ra Controparte_1 accertare e dichiarare che le opere d'arte oggetto del presente giudizio appartengono ad entrambi i coniugi in quanto acquistate insieme con denaro contante di entrambi, ovvero regalate ad entrambi da parte di terzi e, per l'effetto, disporne la restituzione in forma coattiva in favore della SI.ra che Controparte_1
provvederà a custodirle sino alla definizione della loro ripartizione in sede di separazione giudiziale.
Con vittoria di compensi e spese di causa.
In via subordinata: quanto alla motocicletta Harley Davidson targata EG66226, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il pagamento del suo prezzo da parte della SI.ra e la sua Controparte_1
intestazione in favore del SI. venga qualificata come donazione indiretta, Parte_1 accertare l'ingratitudine del donatario per cosiddetta “ingiuria grave verso il donante” ex art. 801 c.c. per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare la revoca della liberalità e, per l'effetto, condannare il SI. alla restituzione del suo prezzo pari ad E Parte_1
pagina 3 di 13 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione, in favore della SI.ra ovvero, Controparte_1
in subordine, a provvedere a propria cura e spese al passaggio di proprietà del predetto bene mobile registrato in favore della SI.ra Controparte_1
Con vittoria di compensi e spese di causa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., , premesso di essere proprietario di una Parte_1
motocicletta Harley Davidson targata EG66226, trasferita in suo favore il 10.03.2021 al prezzo di € 10.000,00; di essere altresì proprietario di alcune opere d'arte acquistate presso varie gallerie a far tempo circa dal 2007/2008, ed in particolare di una serie di sculture luminose e dipinti dell'artista Persona_1
di essere stato coniugato con la signora;
Controparte_1
che in sede di separazione, e di conseguente allontanamento dall'immobile coniugale, aveva concordato con la moglie delle date per asportare i propri beni personali;
che la attualmente deteneva ancora la motocicletta e le certificazioni di autenticità CP_1
delle opere artistiche;
che questa aveva rifiutato la restituzione di detti beni, anche in esito alla richiesta mediazione;
che pertanto lo stesso intendeva agire per rivendicazione;
tutto quanto ciò premesso, conviene in giudizio la instando per la condanna della CP_1
stessa, previo accertamento della propria qualifica di proprietario della motocicletta e delle
5 opere elencate, alla consegna dei detti beni, con condanna, altresì, della resistente, al pagamento di una penale giornaliera per la ipotesi di mancata restituzione, per la rifusione dei danni conseguenti al mancato utilizzo della moto nonché, per la ipotesi di indisponibilità materiale dei detti beni, al risarcimento del loro valore.
Insta, infine, per la rifusione delle spese di mediazione.
Nel giudizio incamerato si costituisce la resistente deducendo: CP_1
quanto alla mediazione, che era stata controparte a non voler proseguire nel detto procedimento;
pagina 4 di 13 quanto alla motocicletta, che la stessa era stata da lei acquistata con versamento del prezzo alla concessionaria, come da documentazione bancaria che allega;
che non si era trattato di regalia al marito, ma di prestito dell'importo in favore dello stesso;
che la intestazione in capo al era stata effettuata solo per motivi connessi al bonus Pt_1
assicurativo; che dalle stesse condizioni di separazione inizialmente predisposte emergeva la detta circostanza, posto che si era ivi previsto di vendere la moto con consegna del prezzo in suo favore;
quanto alle opere d'arte, evidenziava che le stesse erano state acquistate in corso di matrimonio da entrambi i coniugi, mentre il solo dipinto rappresentante un musicista era stata donato ai coniugi come regalo di matrimonio da parte di amici comuni;
che il , in sede di separazione, asportava non solo i suoi beni personali, ma anche Pt_1
tutte le opere, pur di proprietà comune.
In punto di diritto rileva che controparte, per affermare la proprietà della moto, dovrebbe provare che la stessa sia stata oggetto di donazione indiretta;
che ove qualificato come donazione, svolgeva domanda di revoca per ingratitudine, rilevando che negli atti della separazione il coniuge aveva dichiarato di essere già in crisi nell'anno 2021, vale a dire nell'anno di acquisto del bene.
Quanto alla richiesta di danni per il mancato utilizzo della moto, evidenzia che il marito, allontanatosi dalla casa coniugale aveva tenuto con sé una vettura Toyota e uno scooter;
che pertanto non si ravvisava alcun danno per lo stesso, non limitato in alcun modo nelle sue facoltà di locomozione.
Acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi indotti, formulata dal giudice proposta conciliativa che prevedeva la assegnazione dei quadri e della motocicletta al , con Pt_1
versamento da parte di questi di un importo connesso al valore della sola moto;
preso atto della accettazione della stessa da parte della convenuta, che indicava il valore della moto in € 11.300,00 comprensivo dei caschi, e della non accettazione da parte dell'attore, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 18.2.2025, con preventiva concessione alle parti di termine per il deposito di note difensive finali e con pagina 5 di 13 decisione ex art. 281 sexies da depositarsi nel 30 giorni.
***
Come riportato in parte narrativa, l'attore afferma di essere proprietario di una Pt_1
motocicletta Harley Davidson targata EG66226, e delle seguenti opere d'arte: scultura luminosa “Medaglie”;
“dipinto su tela grezza 80x60 rappresentate una Pin Up”,
“disegno su A4 – rappresentante una Ballerina”
“disegno su A4 rappresentante una Coppia di ballerini”, tutti realizzati dall'artista e opera “olio e collage su tela 80x60 rappresentante paesaggio marino” Persona_1 realizzata dall'artista . Controparte_2
La convenuta, costituendosi, evidenzia che la moto era stata acquistata con denaro di sua proprietà esclusiva, mentre le opere d'arte erano state acquistate dai coniugi in corso di matrimonio.
Preliminarmente, deve darsi atto che i coniugi contraevano matrimonio scegliendo il regime della separazione dei beni, come emerge dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
La scelta di tale regime comporta, come noto, che gli acquisti che ciascun coniuge effettua nel corso del matrimonio rimangono di esclusiva proprietà del coniuge acquirente, mentre il bene, acquistato e pagato da entrambi i coniugi, entra in comunione ordinaria.
Per quel che attiene alla prova della proprietà dei beni, l'art. 219 c.c., dettato per la fattispecie, come la presente, in cui i coniugi optino per il regime di separazione dei beni, espressamente prevede che: “Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi”.
Trattasi di norma che si riferisce alle controversie su beni mobili, atteso il diverso regime connesso alla proprietà immobiliare (Cass. civ. Sez. I, 2 agosto 2013, n. 18554; Cass. civ.
Sez. Unite, 23 aprile 1982, n. 2494) ed è volta ad agevolare la prova in tali controversie proprio in ragione del principio, collegato al regime primario di solidarietà, di comune pagina 6 di 13 fruizione dei beni acquistati da un coniuge nel corso del matrimonio, con conseguente deroga alla regola generale sull'onere della prova in tema di rivendicazione dei beni mobili.
Il coniuge che afferma, infatti, la proprietà esclusiva di un bene, può agire in rivendica, offrendo prova della propria titolarità; la peculiarità della previsione, rispetto ai principi tradizionali in punto onere della prova, si rinviene nel fatto che, secondo il regime ordinario, ove la prova non venga fornita, si soccombe, mentre in ambito matrimoniale, le regole dell'onere della prova subiscono una compressione ed in assenza di prova il bene, viene considerato di proprietà indivisa di ciascuno dei coniugi.
Tale essendo pertanto il quadro normativo da applicare al caso di specie, si rileva.
Per quel che attiene alla moto, dall'istruttoria è emerso che la stessa è intestata al;
Pt_1
la circostanza non è contestata;
in ogni caso la intestazione emerge chiaramente dal libretto e dalla fattura di acquisto (docc. 1 e 2).
La , peraltro, ha evidenziato che il pagamento della fattura è stato eseguito con CP_1
denaro proveniente dalla stessa, come da bonifici effettuati.
Anche in tal caso, la provenienza del denaro è certa e non viene in alcun modo contestata dalla controparte.
Pertanto è pacifico che il mezzo venne acquistato in costanza di matrimonio con denaro della ed intestazione al . CP_1 Pt_1
Diversa è però la causale che le parti assumono sottesa all'acquisto; mentre l'attore ritiene trattarsi di un regalo che la moglie ha inteso eseguire in suo favore, la moglie ritiene di aver versato la somma a mero titolo di prestito e ne richiede, nella presente sede la restituzione.
Dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Quanto ai testi, gli stessi hanno potuto riportare solo quanto loro detto dai coniugi.
“so che la moto è stata un regalo;
ero presente ad una cena in cui è stato dichiarato che la moto è stata regalata;
quindi presumo sia stata intestata a in quanto regalo;
la Pt_1 signora alla cena mi disse che si era sentita di fare un regalo al marito” (deposizione
. Testimone_1
“So che la moto era a casa di all'inizio le ho dato una mano a sistemare la CP_1
pagina 7 di 13 casa dopo che ha portato via le cose, e l'ho vista, so che nella consensuale la moto Per_1
sarebbe stata venduta perché era senza macchina;
CP_1 ricordo che una volta il figlio stava male, bisognava portarlo in ospedale e l'ho portata io perché lei era senza macchina;
io so che volevano vendere la moto perché non CP_1
ha la patente per la moto, si doveva comprare una macchina perché era senza CP_1
macchina; (teste . Testimone_2
“So che la moto era intestata a , mi aveva riferito di un incidente e mi Pt_1 CP_1
aveva detto della classe di merito;
so che la moto è rimasta a casa loro, perché era stata comprata da sapevo che nel primo accordo di separazione vi era una clausola CP_1
che prevedeva la vendita della moto, ma di più non so;
me ne ha parlato CP_1
preciso che quando è andato via di casa, con ci sentivamo quasi Per_1 CP_1
tutti i giorni;
so che lui voleva la moto ma non poteva permetterselo, per cui aveva CP_1 provveduto all'acquisto, sicuramente non la aveva comprata per guidarla lei perché non ha la patente;(teste ) Testimone_3
“Io so che la moto venne intestata a lui perché aveva fatto un anno prima un CP_1
incidente e la assicurazione costava molto e poi perché non ha la patente e non poteva guidarla;
cap. 3 ho visto la moto nel garage di casa loro, mi sembra che negli accordi di separazione la moto dovesse essere venduta e con il ricavato della moto doveva comprare una macchina visto che non ha una macchina;
dei fatti mi ha riferito CP_1
lei stata va molto male, si sentivamo tutti i giorni in quel periodo;
CP_1
io non ho mai parlato con di questi fatti, ricordo che erano andati a Per_1 comprare la moto, ricordo che c'entrava nel senso che la hanno comprata in Persona_2
un negozio di mi disse che aveva prestato i soldi per pagare la Persona_2 CP_1 moto” (teste ). Testimone_4
Emerge da quanto riportato che i testi non sono stati in grado di fornire indicazioni utili alla decisione;
solo il teste indotto dall'attore ha affermato di aver sentito i coniugi parlare di una donazione, mentre le altre testi hanno tutte riferito dell'accordo inizialmente pattuito in pagina 8 di 13 sede di separazione.
Con rifermento a detto accordo, si rileva che in sede di separazione consensuale, non omologata per mancato definitivo accordo, all'interno del ricorso, era stata prevista una clausola nella quale si prevedeva che i coniugi avrebbero provveduto alla vendita della motocicletta, intestata a , ma donata da , prevedendosi che il prezzo Pt_1 CP_1
ricavato sarebbe stato versato interamente alla . CP_1
La detta clausola, come emerge dallo stesso tenore letterale, non appare risolutiva ai fini della odierna decisione;
entrambe le parti, infatti, utilizzano la stessa a supporto della propria tesi, posto che all'interno di parla di donazione e di restituzione del denaro ricavato dalla vendita.
Fra le parti sono intercorsi messaggi dai quali è emerso esservi stato un accordo per la intestazione al del mezzo in quanto la non voleva che la moto fosse Pt_1 CP_1
intestata a sé.
Alla luce di quanto emerso in istruttoria, ritiene il giudicante che il non abbia Pt_1
allegato prova certa della avvenuta donazione.
Di donazione della moto, infatti, come rilevato, parla il solo Persona_3
l'inserimento, all'interno del ricorso per separazione, dell'aggettivo” donata dalla moglie”, appare in contrasto con quanto successivamente riportato, atteso il contemporaneo obbligo assunto dal di vendere la moto con versamento dell'intro denaro ricavato in favore Pt_1
della . CP_1
Né sembra, però, parimenti provata, la tesi del prestito effettuato da in favore di CP_1
. Pt_1
Si rileva che il prestito tra coniugi è regolarmente ammesso dalla legge e dalla giurisprudenza, ma lo stesso non dà diritto alla restituzione, posto che non viene considerato come un finanziamento, ma come una modalità per far fronte al dovere di solidarietà reciproca, o di mutuo soccorso, quale elemento imprescindibile del rapporto di coniugio (cfr. Cass. n. 12551/2009).
Ne consegue, pertanto, che, anche in caso di separazione, non si può richiedere la restituzione di quanto prestato.
pagina 9 di 13 Non va sottaciuto, peraltro, che in giurisprudenza si ritiene che non esista nessuna norma imperativa che impedisca ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l'esistenza di un debito verso l'altro e di subordinarne la restituzione all'eventualità, della separazione coniugale (Cass. n. 23713/2012).
Sempre in giurisprudenza, infatti, si è ritenuto che, in presenza di uno specifico accordo scritto, perfezionato tra i coniugi durante il matrimonio, in forza del quale il coniuge che riceve una somma di denaro dall'altro si impegna a restituirla nell'eventualità della separazione personale, si è di fronte, ad un contratto di mutuo (gratuito) valido ed efficace, poiché non viola i principi di cui agli "artt. 143 e 160 c.c. riguardanti l'inderogabilità dei diritti e dei doveri che scaturiscono dal matrimonio" né influenza, in maniera rilevante,
l'intendimento di separarsi (Cass. n. 19304/2013).
La non ha però provato che si fosse in presenza di un prestito, anche considerata la CP_1
assenza di accordo scritto.
Ne consegue la reiezione della rivendica promossa dal , non avendo provato che Pt_1
trattavasi di donazione in suo favore , e va, altresì respinta la tesi dell'acquisto CP_1
effettuato dietro prestito della somma da parte dalla moglie.
Ritiene quindi il giudicante che si sia in presenza di acquisto eseguito dai coniugi in costanza di matrimonio ed effettuato con provvista eseguita da uno solo degli stessi,
In assenza di ulteriori elementi certi deve darsi atto che si rientra nella fattispecie di cui all'art. 219 c.p.c., e pertanto di bene in proprietà indivisa fra i coniugi, trattandosi di bene acquistato nel corso del matrimonio e destinato all'utilizzo congiunto delle parti (trattandosi di motocicletta, le stesse la avranno acquistata con lo scopo di fare passeggiate nei fini settimana o nella bella stagione).
Il presente, peraltro, è accertamento meramente incidentale, posto che alcuna domanda risulta formulata in tal senso.
Ne consegue che deve essere respinta la richiesta di consegna al ricorrente della motocicletta e della fissazione di una penale per il ritardo, così come deve essere respinta la richiesta di danno (peraltro non provato) legato al mancato utilizzo della moto, quali richieste conseguenti al buon esito della rivendica.
pagina 10 di 13 La mancata qualificazione come donazione esime il giudicante dal dover indagare sulla richiesta di accertamento della indegnità svolta da parte convenuta, in quanto domanda avanzata in via subordinata in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Deve essere parimenti respinta, come rilevato, la domanda riconvenzionale di rimborso degli importi per mancata prova del prestito effettuato da a . CP_1 Pt_1
Passando all'esame della ulteriore domanda volta all'accertamento della proprietà esclusiva del degli ulteriori beni, si osserva. Pt_1
Si tratta dei seguenti beni dell'artista pavese scultura luminosa “Medaglie”; Persona_1
“dipinto su tela grezza 80x60 rappresentate una Pin Up”, “disegno su A4 – rappresentante una Ballerina”; “disegno su A4 rappresentante una Coppia di ballerini”,
e di opera “olio e collage su tela 80x60 rappresentante paesaggio marino” realizzata dall'artista . Controparte_2
Le parti non hanno allegato certificazioni attestanti la proprietà esclusiva ovvero le date di acquisto di detti beni.
Non è in contestazione che i beni si trovino, attualmente, nella disponibilità del , il Pt_1
quale chiede il rilascio delle sole certificazioni.
Preliminarmente si dà atto che l'opera che rappresenta un musicista, (secondo i testi dovrebbe trattarsi di Sid Vicious) di sulla quale si è estesa l'istruttoria, e che Per_1
dovrebbe trovarsi nello studio del ricorrente, non rientra fra i quadri dei quali Pt_1
chiede le certificazioni, essendo la domanda limitata alle 5 opere di cui sopra.
Quanto ai detti beni, i testi escussi non hanno saputo aggiungere particolari rifermenti;
alcuni si sono limitati a precisare di aver visto quadri ed una lampada in casa dei coniugi, senza però saper precisare quali.
La ha prodotto fotografie dalle quali emerge che questi la pin up, la ballerina e la CP_1
coppia di ballerini si trovavano in casa dei coniugi in corso di matrimonio.
Alcunchè è emerso relativamente alla scultura luminosa e al quadro di , sui quali CP_2
non vi è prova che si trovassero in casa al momento del matrimonio;
deve quindi accogliersi la domanda attorea volta alla restituzione dei certificati di autenticità delle dette opere, mentre va respinta la domanda attorea, volta ad accertare la pagina 11 di 13 proprietà esclusiva di sulle altre opere, (“dipinto su tela grezza 80x60 Pt_1 rappresentate una Pin Up”, “disegno su A4 – rappresentante una Ballerina”; “disegno su A4 rappresentante una Coppia di ballerini”), ed accolta la domanda di parte convenuta volta ad accertare la proprietà dei coniugi dei detti beni, in comunione ordinaria, ai sensi dell'art. 219, comma secondo , c.c.
Riassumendo pertanto, vengono respinte le domande di parte , volte ad accertare la Pt_1
proprietà esclusiva della motocicletta e dei beni “dipinto su tela grezza 80x60 rappresentate una Pin Up”, “disegno su A4 – rappresentante una Ballerina”; “disegno su A4 rappresentante una Coppia di ballerini”, e la conseguente richiesta di consegna della motocicletta e delle certificazioni;
con riferimento a detti beni viene accolta la domanda della di accertamento della proprietà comune;
CP_1
viene accolta la domanda di rivendica del , relativamente alla scultura luminosa Pt_1
“Medaglie”; “e all'opera “olio e collage su tela 80x60 rappresentante paesaggio marino” realizzata dall'artista , con condanna della alla consegna delle Controparte_2 CP_1
certificazioni di autenticità di dette opere.
Non si ritiene di fissare una misura di coercizione, apparendo la stessa iniqua e non in grado di agevolare una definizione conciliativa della controversia, atteso il permanere della comunione ordinaria sui beni e l'interesse del ad ottenere gli stessi. Pt_1
Viene infine respinta la richiesta di restituzione del prestito svolta dalla . CP_1
Atteso l'esito del giudizio, le spese vengono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: respinge la domanda volta ad accertare e dichiarare che è proprietario: Parte_1
della motocicletta Harley Davidson targata EG66226; del “dipinto su tela grezza 80x60 rappresentate una Pin Up”, del “disegno su A4 – rappresentante una Ballerina”; del “disegno su A4 rappresentante una Coppia di ballerini”; accerta e dichiara la proprietà di sulle seguenti opere: Parte_1
“Medaglie”, realizzato dall'artista Persona_1
pagina 12 di 13 “olio e collage su tela 80x60 rappresentante paesaggio marino” dell'artista CP_2 CP_2
;
[...] per l'effetto, condanna a consegnare al ricorrente le certificazioni di Controparte_1
autenticità relative a dette due opere;
respinge nel resto le domande di rivendica svolte dal;
Pt_1
respinge altresì le domande di parte di rifusione dei costi di mediazione e dei Pt_1
danni per il mancato utilizzo del motociclo nonché la richiesta di misura di coercizione;
rigetta la domanda riconvenzionale volta ad accertare l'esistenza di un credito restitutorio di nei confronti del e della condanna al pagamento;
CP_1 Pt_1
in accoglimento della riconvenzionale di parte;
CP_1 accerta e dichiara che le opere d'arte “dipinto su tela grezza 80x60 rappresentate una Pin Up”, “disegno su A4 rappresentante una Ballerina” e “disegno su A4 rappresentante una Coppia di ballerini”, tutte realizzate dall'artista Persona_1
appartengono ad entrambi i coniugi in quanto acquistate in costanza di matrimonio.
Compensa interamente fra le parti le spese di giudizio e le spese di mediazione.
Pavia, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4598/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VOGLIANO ALESSANDRA
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MOSCATO OLGA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito:
accertare e dichiarare che il sig. è proprietario: Parte_1
a- della motocicletta Harley Davidson targata EG66226;
b- delle seguenti opere d'arte e delle relative certificazioni di autenticità:
b.1- “Medaglie”, realizzato dall'artista Persona_1
b.2- “dipinto su tela grezza 80x60 rappresentate una Pin Up”, realizzato pagina 1 di 13 dall'artista Persona_1
b.3- “disegno su A4 – rappresentante una Ballerina”, realizzato dall'artista Per_1
[...]
b.4- “disegno su A4 rappresentante una Coppia di ballerini”, realizzato dall'artista Persona_1
b.5- “olio e collage su tela 80x60 rappresentante paesaggio marino” realizzato dall'artista ; Controparte_2
e, per l'effetto, condannare la sig.ra : Controparte_1
1) a consegnare al ricorrente la motocicletta e le certificazioni di autenticità di cui al precedente paragrafo entro sette giorni dall'emissione della pronuncia giudiziale, fissando un penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;
2) a rifondere al sig. i costi dallo stesso sostenuti per la procedura Parte_1 di Mediazione obbligatoria, pari ad € 509,52 come meglio dettagliato in parte narrativa;
3) a rifondere al sig. i danni patiti per il mancato utilizzo del motociclo Parte_1 nel periodo dal settembre 2022 sino all'effettiva riconsegna, nella misura di €
5.000,00 o diversa cifra se del caso calcolata anche secondo equità;
4) per l'ipotesi in cui dovesse emergere in corso di causa che la sig.ra CP_1
ha perso la disponibilità materiale dei beni di cui al primo punto, condannarla a
[...]
recuperarli a propria cura e spese o, ove ciò sia impossibile, a corrispondere al sig.
la somma di € 10.000,00 per la motocicletta, facendosi carico di ogni Parte_1
costo e onere per la declaratoria della perdita di possesso del mezzo oltre alla somma di €
615,31 per ciascuna delle sue certificazioni di autenticità richieste;
in ogni caso: rigettarsi le domande riconvenzionali avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso impedire il cumulo del rigetto della domanda di consegna della motocicletta con l'accoglimento della domanda di pagamento di € 10.000,00 in favore della sig.ra , che costituirebbe indebita duplicazione della condanna in capo CP_1
al sig. ; Pt_1
altresì in ogni caso: con vittoria di onorari, compensi e spese processuali, oltre rimb.
15%, CPA ed IVA se dovuta.
pagina 2 di 13 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, premessa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito: premessa ogni opportuna declaratoria, accertato ed acclarato l'onere probatorio esclusivo in capo a parte ricorrente, respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi e spese di causa.
In via riconvenzionale: premessa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare l'esistenza del credito restitutorio di parte resistente nei confronti di parte ricorrente di importo pari alla somma erogata dalla SI.ra per Controparte_1
l'acquisto della motocicletta Harley Davidson targata EG66226 e, per l'effetto, condannare il SI. al pagamento della somma di E 10.000,00, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione, in favore della SI.ra ovvero, in subordine, a provvedere Controparte_1
a propria cura e spese al passaggio di proprietà del predetto bene mobile registrato in favore della SI.ra Controparte_1 accertare e dichiarare che le opere d'arte oggetto del presente giudizio appartengono ad entrambi i coniugi in quanto acquistate insieme con denaro contante di entrambi, ovvero regalate ad entrambi da parte di terzi e, per l'effetto, disporne la restituzione in forma coattiva in favore della SI.ra che Controparte_1
provvederà a custodirle sino alla definizione della loro ripartizione in sede di separazione giudiziale.
Con vittoria di compensi e spese di causa.
In via subordinata: quanto alla motocicletta Harley Davidson targata EG66226, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il pagamento del suo prezzo da parte della SI.ra e la sua Controparte_1
intestazione in favore del SI. venga qualificata come donazione indiretta, Parte_1 accertare l'ingratitudine del donatario per cosiddetta “ingiuria grave verso il donante” ex art. 801 c.c. per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare la revoca della liberalità e, per l'effetto, condannare il SI. alla restituzione del suo prezzo pari ad E Parte_1
pagina 3 di 13 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione, in favore della SI.ra ovvero, Controparte_1
in subordine, a provvedere a propria cura e spese al passaggio di proprietà del predetto bene mobile registrato in favore della SI.ra Controparte_1
Con vittoria di compensi e spese di causa.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., , premesso di essere proprietario di una Parte_1
motocicletta Harley Davidson targata EG66226, trasferita in suo favore il 10.03.2021 al prezzo di € 10.000,00; di essere altresì proprietario di alcune opere d'arte acquistate presso varie gallerie a far tempo circa dal 2007/2008, ed in particolare di una serie di sculture luminose e dipinti dell'artista Persona_1
di essere stato coniugato con la signora;
Controparte_1
che in sede di separazione, e di conseguente allontanamento dall'immobile coniugale, aveva concordato con la moglie delle date per asportare i propri beni personali;
che la attualmente deteneva ancora la motocicletta e le certificazioni di autenticità CP_1
delle opere artistiche;
che questa aveva rifiutato la restituzione di detti beni, anche in esito alla richiesta mediazione;
che pertanto lo stesso intendeva agire per rivendicazione;
tutto quanto ciò premesso, conviene in giudizio la instando per la condanna della CP_1
stessa, previo accertamento della propria qualifica di proprietario della motocicletta e delle
5 opere elencate, alla consegna dei detti beni, con condanna, altresì, della resistente, al pagamento di una penale giornaliera per la ipotesi di mancata restituzione, per la rifusione dei danni conseguenti al mancato utilizzo della moto nonché, per la ipotesi di indisponibilità materiale dei detti beni, al risarcimento del loro valore.
Insta, infine, per la rifusione delle spese di mediazione.
Nel giudizio incamerato si costituisce la resistente deducendo: CP_1
quanto alla mediazione, che era stata controparte a non voler proseguire nel detto procedimento;
pagina 4 di 13 quanto alla motocicletta, che la stessa era stata da lei acquistata con versamento del prezzo alla concessionaria, come da documentazione bancaria che allega;
che non si era trattato di regalia al marito, ma di prestito dell'importo in favore dello stesso;
che la intestazione in capo al era stata effettuata solo per motivi connessi al bonus Pt_1
assicurativo; che dalle stesse condizioni di separazione inizialmente predisposte emergeva la detta circostanza, posto che si era ivi previsto di vendere la moto con consegna del prezzo in suo favore;
quanto alle opere d'arte, evidenziava che le stesse erano state acquistate in corso di matrimonio da entrambi i coniugi, mentre il solo dipinto rappresentante un musicista era stata donato ai coniugi come regalo di matrimonio da parte di amici comuni;
che il , in sede di separazione, asportava non solo i suoi beni personali, ma anche Pt_1
tutte le opere, pur di proprietà comune.
In punto di diritto rileva che controparte, per affermare la proprietà della moto, dovrebbe provare che la stessa sia stata oggetto di donazione indiretta;
che ove qualificato come donazione, svolgeva domanda di revoca per ingratitudine, rilevando che negli atti della separazione il coniuge aveva dichiarato di essere già in crisi nell'anno 2021, vale a dire nell'anno di acquisto del bene.
Quanto alla richiesta di danni per il mancato utilizzo della moto, evidenzia che il marito, allontanatosi dalla casa coniugale aveva tenuto con sé una vettura Toyota e uno scooter;
che pertanto non si ravvisava alcun danno per lo stesso, non limitato in alcun modo nelle sue facoltà di locomozione.
Acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi indotti, formulata dal giudice proposta conciliativa che prevedeva la assegnazione dei quadri e della motocicletta al , con Pt_1
versamento da parte di questi di un importo connesso al valore della sola moto;
preso atto della accettazione della stessa da parte della convenuta, che indicava il valore della moto in € 11.300,00 comprensivo dei caschi, e della non accettazione da parte dell'attore, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 18.2.2025, con preventiva concessione alle parti di termine per il deposito di note difensive finali e con pagina 5 di 13 decisione ex art. 281 sexies da depositarsi nel 30 giorni.
***
Come riportato in parte narrativa, l'attore afferma di essere proprietario di una Pt_1
motocicletta Harley Davidson targata EG66226, e delle seguenti opere d'arte: scultura luminosa “Medaglie”;
“dipinto su tela grezza 80x60 rappresentate una Pin Up”,
“disegno su A4 – rappresentante una Ballerina”
“disegno su A4 rappresentante una Coppia di ballerini”, tutti realizzati dall'artista e opera “olio e collage su tela 80x60 rappresentante paesaggio marino” Persona_1 realizzata dall'artista . Controparte_2
La convenuta, costituendosi, evidenzia che la moto era stata acquistata con denaro di sua proprietà esclusiva, mentre le opere d'arte erano state acquistate dai coniugi in corso di matrimonio.
Preliminarmente, deve darsi atto che i coniugi contraevano matrimonio scegliendo il regime della separazione dei beni, come emerge dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
La scelta di tale regime comporta, come noto, che gli acquisti che ciascun coniuge effettua nel corso del matrimonio rimangono di esclusiva proprietà del coniuge acquirente, mentre il bene, acquistato e pagato da entrambi i coniugi, entra in comunione ordinaria.
Per quel che attiene alla prova della proprietà dei beni, l'art. 219 c.c., dettato per la fattispecie, come la presente, in cui i coniugi optino per il regime di separazione dei beni, espressamente prevede che: “Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi”.
Trattasi di norma che si riferisce alle controversie su beni mobili, atteso il diverso regime connesso alla proprietà immobiliare (Cass. civ. Sez. I, 2 agosto 2013, n. 18554; Cass. civ.
Sez. Unite, 23 aprile 1982, n. 2494) ed è volta ad agevolare la prova in tali controversie proprio in ragione del principio, collegato al regime primario di solidarietà, di comune pagina 6 di 13 fruizione dei beni acquistati da un coniuge nel corso del matrimonio, con conseguente deroga alla regola generale sull'onere della prova in tema di rivendicazione dei beni mobili.
Il coniuge che afferma, infatti, la proprietà esclusiva di un bene, può agire in rivendica, offrendo prova della propria titolarità; la peculiarità della previsione, rispetto ai principi tradizionali in punto onere della prova, si rinviene nel fatto che, secondo il regime ordinario, ove la prova non venga fornita, si soccombe, mentre in ambito matrimoniale, le regole dell'onere della prova subiscono una compressione ed in assenza di prova il bene, viene considerato di proprietà indivisa di ciascuno dei coniugi.
Tale essendo pertanto il quadro normativo da applicare al caso di specie, si rileva.
Per quel che attiene alla moto, dall'istruttoria è emerso che la stessa è intestata al;
Pt_1
la circostanza non è contestata;
in ogni caso la intestazione emerge chiaramente dal libretto e dalla fattura di acquisto (docc. 1 e 2).
La , peraltro, ha evidenziato che il pagamento della fattura è stato eseguito con CP_1
denaro proveniente dalla stessa, come da bonifici effettuati.
Anche in tal caso, la provenienza del denaro è certa e non viene in alcun modo contestata dalla controparte.
Pertanto è pacifico che il mezzo venne acquistato in costanza di matrimonio con denaro della ed intestazione al . CP_1 Pt_1
Diversa è però la causale che le parti assumono sottesa all'acquisto; mentre l'attore ritiene trattarsi di un regalo che la moglie ha inteso eseguire in suo favore, la moglie ritiene di aver versato la somma a mero titolo di prestito e ne richiede, nella presente sede la restituzione.
Dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Quanto ai testi, gli stessi hanno potuto riportare solo quanto loro detto dai coniugi.
“so che la moto è stata un regalo;
ero presente ad una cena in cui è stato dichiarato che la moto è stata regalata;
quindi presumo sia stata intestata a in quanto regalo;
la Pt_1 signora alla cena mi disse che si era sentita di fare un regalo al marito” (deposizione
. Testimone_1
“So che la moto era a casa di all'inizio le ho dato una mano a sistemare la CP_1
pagina 7 di 13 casa dopo che ha portato via le cose, e l'ho vista, so che nella consensuale la moto Per_1
sarebbe stata venduta perché era senza macchina;
CP_1 ricordo che una volta il figlio stava male, bisognava portarlo in ospedale e l'ho portata io perché lei era senza macchina;
io so che volevano vendere la moto perché non CP_1
ha la patente per la moto, si doveva comprare una macchina perché era senza CP_1
macchina; (teste . Testimone_2
“So che la moto era intestata a , mi aveva riferito di un incidente e mi Pt_1 CP_1
aveva detto della classe di merito;
so che la moto è rimasta a casa loro, perché era stata comprata da sapevo che nel primo accordo di separazione vi era una clausola CP_1
che prevedeva la vendita della moto, ma di più non so;
me ne ha parlato CP_1
preciso che quando è andato via di casa, con ci sentivamo quasi Per_1 CP_1
tutti i giorni;
so che lui voleva la moto ma non poteva permetterselo, per cui aveva CP_1 provveduto all'acquisto, sicuramente non la aveva comprata per guidarla lei perché non ha la patente;(teste ) Testimone_3
“Io so che la moto venne intestata a lui perché aveva fatto un anno prima un CP_1
incidente e la assicurazione costava molto e poi perché non ha la patente e non poteva guidarla;
cap. 3 ho visto la moto nel garage di casa loro, mi sembra che negli accordi di separazione la moto dovesse essere venduta e con il ricavato della moto doveva comprare una macchina visto che non ha una macchina;
dei fatti mi ha riferito CP_1
lei stata va molto male, si sentivamo tutti i giorni in quel periodo;
CP_1
io non ho mai parlato con di questi fatti, ricordo che erano andati a Per_1 comprare la moto, ricordo che c'entrava nel senso che la hanno comprata in Persona_2
un negozio di mi disse che aveva prestato i soldi per pagare la Persona_2 CP_1 moto” (teste ). Testimone_4
Emerge da quanto riportato che i testi non sono stati in grado di fornire indicazioni utili alla decisione;
solo il teste indotto dall'attore ha affermato di aver sentito i coniugi parlare di una donazione, mentre le altre testi hanno tutte riferito dell'accordo inizialmente pattuito in pagina 8 di 13 sede di separazione.
Con rifermento a detto accordo, si rileva che in sede di separazione consensuale, non omologata per mancato definitivo accordo, all'interno del ricorso, era stata prevista una clausola nella quale si prevedeva che i coniugi avrebbero provveduto alla vendita della motocicletta, intestata a , ma donata da , prevedendosi che il prezzo Pt_1 CP_1
ricavato sarebbe stato versato interamente alla . CP_1
La detta clausola, come emerge dallo stesso tenore letterale, non appare risolutiva ai fini della odierna decisione;
entrambe le parti, infatti, utilizzano la stessa a supporto della propria tesi, posto che all'interno di parla di donazione e di restituzione del denaro ricavato dalla vendita.
Fra le parti sono intercorsi messaggi dai quali è emerso esservi stato un accordo per la intestazione al del mezzo in quanto la non voleva che la moto fosse Pt_1 CP_1
intestata a sé.
Alla luce di quanto emerso in istruttoria, ritiene il giudicante che il non abbia Pt_1
allegato prova certa della avvenuta donazione.
Di donazione della moto, infatti, come rilevato, parla il solo Persona_3
l'inserimento, all'interno del ricorso per separazione, dell'aggettivo” donata dalla moglie”, appare in contrasto con quanto successivamente riportato, atteso il contemporaneo obbligo assunto dal di vendere la moto con versamento dell'intro denaro ricavato in favore Pt_1
della . CP_1
Né sembra, però, parimenti provata, la tesi del prestito effettuato da in favore di CP_1
. Pt_1
Si rileva che il prestito tra coniugi è regolarmente ammesso dalla legge e dalla giurisprudenza, ma lo stesso non dà diritto alla restituzione, posto che non viene considerato come un finanziamento, ma come una modalità per far fronte al dovere di solidarietà reciproca, o di mutuo soccorso, quale elemento imprescindibile del rapporto di coniugio (cfr. Cass. n. 12551/2009).
Ne consegue, pertanto, che, anche in caso di separazione, non si può richiedere la restituzione di quanto prestato.
pagina 9 di 13 Non va sottaciuto, peraltro, che in giurisprudenza si ritiene che non esista nessuna norma imperativa che impedisca ai coniugi, prima o durante il matrimonio, di riconoscere l'esistenza di un debito verso l'altro e di subordinarne la restituzione all'eventualità, della separazione coniugale (Cass. n. 23713/2012).
Sempre in giurisprudenza, infatti, si è ritenuto che, in presenza di uno specifico accordo scritto, perfezionato tra i coniugi durante il matrimonio, in forza del quale il coniuge che riceve una somma di denaro dall'altro si impegna a restituirla nell'eventualità della separazione personale, si è di fronte, ad un contratto di mutuo (gratuito) valido ed efficace, poiché non viola i principi di cui agli "artt. 143 e 160 c.c. riguardanti l'inderogabilità dei diritti e dei doveri che scaturiscono dal matrimonio" né influenza, in maniera rilevante,
l'intendimento di separarsi (Cass. n. 19304/2013).
La non ha però provato che si fosse in presenza di un prestito, anche considerata la CP_1
assenza di accordo scritto.
Ne consegue la reiezione della rivendica promossa dal , non avendo provato che Pt_1
trattavasi di donazione in suo favore , e va, altresì respinta la tesi dell'acquisto CP_1
effettuato dietro prestito della somma da parte dalla moglie.
Ritiene quindi il giudicante che si sia in presenza di acquisto eseguito dai coniugi in costanza di matrimonio ed effettuato con provvista eseguita da uno solo degli stessi,
In assenza di ulteriori elementi certi deve darsi atto che si rientra nella fattispecie di cui all'art. 219 c.p.c., e pertanto di bene in proprietà indivisa fra i coniugi, trattandosi di bene acquistato nel corso del matrimonio e destinato all'utilizzo congiunto delle parti (trattandosi di motocicletta, le stesse la avranno acquistata con lo scopo di fare passeggiate nei fini settimana o nella bella stagione).
Il presente, peraltro, è accertamento meramente incidentale, posto che alcuna domanda risulta formulata in tal senso.
Ne consegue che deve essere respinta la richiesta di consegna al ricorrente della motocicletta e della fissazione di una penale per il ritardo, così come deve essere respinta la richiesta di danno (peraltro non provato) legato al mancato utilizzo della moto, quali richieste conseguenti al buon esito della rivendica.
pagina 10 di 13 La mancata qualificazione come donazione esime il giudicante dal dover indagare sulla richiesta di accertamento della indegnità svolta da parte convenuta, in quanto domanda avanzata in via subordinata in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Deve essere parimenti respinta, come rilevato, la domanda riconvenzionale di rimborso degli importi per mancata prova del prestito effettuato da a . CP_1 Pt_1
Passando all'esame della ulteriore domanda volta all'accertamento della proprietà esclusiva del degli ulteriori beni, si osserva. Pt_1
Si tratta dei seguenti beni dell'artista pavese scultura luminosa “Medaglie”; Persona_1
“dipinto su tela grezza 80x60 rappresentate una Pin Up”, “disegno su A4 – rappresentante una Ballerina”; “disegno su A4 rappresentante una Coppia di ballerini”,
e di opera “olio e collage su tela 80x60 rappresentante paesaggio marino” realizzata dall'artista . Controparte_2
Le parti non hanno allegato certificazioni attestanti la proprietà esclusiva ovvero le date di acquisto di detti beni.
Non è in contestazione che i beni si trovino, attualmente, nella disponibilità del , il Pt_1
quale chiede il rilascio delle sole certificazioni.
Preliminarmente si dà atto che l'opera che rappresenta un musicista, (secondo i testi dovrebbe trattarsi di Sid Vicious) di sulla quale si è estesa l'istruttoria, e che Per_1
dovrebbe trovarsi nello studio del ricorrente, non rientra fra i quadri dei quali Pt_1
chiede le certificazioni, essendo la domanda limitata alle 5 opere di cui sopra.
Quanto ai detti beni, i testi escussi non hanno saputo aggiungere particolari rifermenti;
alcuni si sono limitati a precisare di aver visto quadri ed una lampada in casa dei coniugi, senza però saper precisare quali.
La ha prodotto fotografie dalle quali emerge che questi la pin up, la ballerina e la CP_1
coppia di ballerini si trovavano in casa dei coniugi in corso di matrimonio.
Alcunchè è emerso relativamente alla scultura luminosa e al quadro di , sui quali CP_2
non vi è prova che si trovassero in casa al momento del matrimonio;
deve quindi accogliersi la domanda attorea volta alla restituzione dei certificati di autenticità delle dette opere, mentre va respinta la domanda attorea, volta ad accertare la pagina 11 di 13 proprietà esclusiva di sulle altre opere, (“dipinto su tela grezza 80x60 Pt_1 rappresentate una Pin Up”, “disegno su A4 – rappresentante una Ballerina”; “disegno su A4 rappresentante una Coppia di ballerini”), ed accolta la domanda di parte convenuta volta ad accertare la proprietà dei coniugi dei detti beni, in comunione ordinaria, ai sensi dell'art. 219, comma secondo , c.c.
Riassumendo pertanto, vengono respinte le domande di parte , volte ad accertare la Pt_1
proprietà esclusiva della motocicletta e dei beni “dipinto su tela grezza 80x60 rappresentate una Pin Up”, “disegno su A4 – rappresentante una Ballerina”; “disegno su A4 rappresentante una Coppia di ballerini”, e la conseguente richiesta di consegna della motocicletta e delle certificazioni;
con riferimento a detti beni viene accolta la domanda della di accertamento della proprietà comune;
CP_1
viene accolta la domanda di rivendica del , relativamente alla scultura luminosa Pt_1
“Medaglie”; “e all'opera “olio e collage su tela 80x60 rappresentante paesaggio marino” realizzata dall'artista , con condanna della alla consegna delle Controparte_2 CP_1
certificazioni di autenticità di dette opere.
Non si ritiene di fissare una misura di coercizione, apparendo la stessa iniqua e non in grado di agevolare una definizione conciliativa della controversia, atteso il permanere della comunione ordinaria sui beni e l'interesse del ad ottenere gli stessi. Pt_1
Viene infine respinta la richiesta di restituzione del prestito svolta dalla . CP_1
Atteso l'esito del giudizio, le spese vengono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: respinge la domanda volta ad accertare e dichiarare che è proprietario: Parte_1
della motocicletta Harley Davidson targata EG66226; del “dipinto su tela grezza 80x60 rappresentate una Pin Up”, del “disegno su A4 – rappresentante una Ballerina”; del “disegno su A4 rappresentante una Coppia di ballerini”; accerta e dichiara la proprietà di sulle seguenti opere: Parte_1
“Medaglie”, realizzato dall'artista Persona_1
pagina 12 di 13 “olio e collage su tela 80x60 rappresentante paesaggio marino” dell'artista CP_2 CP_2
;
[...] per l'effetto, condanna a consegnare al ricorrente le certificazioni di Controparte_1
autenticità relative a dette due opere;
respinge nel resto le domande di rivendica svolte dal;
Pt_1
respinge altresì le domande di parte di rifusione dei costi di mediazione e dei Pt_1
danni per il mancato utilizzo del motociclo nonché la richiesta di misura di coercizione;
rigetta la domanda riconvenzionale volta ad accertare l'esistenza di un credito restitutorio di nei confronti del e della condanna al pagamento;
CP_1 Pt_1
in accoglimento della riconvenzionale di parte;
CP_1 accerta e dichiara che le opere d'arte “dipinto su tela grezza 80x60 rappresentate una Pin Up”, “disegno su A4 rappresentante una Ballerina” e “disegno su A4 rappresentante una Coppia di ballerini”, tutte realizzate dall'artista Persona_1
appartengono ad entrambi i coniugi in quanto acquistate in costanza di matrimonio.
Compensa interamente fra le parti le spese di giudizio e le spese di mediazione.
Pavia, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 13 di 13